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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 28/11/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.395/2024 RG
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott.ssa MA MA PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, ex art.473-bis.22 comma 4 c.p.c., la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.395/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Gori, Parte_1 provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Controparte_1
Peruzzini;
CONVENUTO con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Urbino dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 25.11.2025 ex art.473-bis.22 comma 4 c.p.c. sulle seguenti conclusioni parziali delle parti: come da verbale dell'udienza del
25.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con ricorso depositato il 26.7.2024 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di separazione personale nei confronti del coniuge CP_1
con il quale ha contratto matrimonio il 25.9.2010 in Marocco.
[...]
Si è costituito . Controparte_1
All'udienza del 25.11.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia parziale di separazione ex art.473-bis.22 comma 4 c.p.c.
La domanda di separazione va accolta.
E' documentato che (nato nel 1978 in Marocco) e Controparte_1
(nata nel 1981 in Marocco) hanno contratto matrimonio in Parte_1
Marocco il 25.9.2010 (doc. 2 della ricorrente). Dall'unione sono nati 4 figli, tutti ancora minorenni. L'ultima residenza familiare è stata fissata a Fermignano
(doc. 3 della ricorrente).
Emerge dagli atti di causa che è venuta meno nella coppia l'affectio che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio e che non vi è possibilità di una ripresa della comunione materiale e spirituale.
Pertanto va pronunciata la separazione personale ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti, oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.395/2024
R.G., promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del P.M.;
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 25.9.2010 in Marocco;
Parte_1
- dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Urbino, in data 25 novembre 2025.
Il Presidente
MA MA atto sottoscritto digitalmente
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