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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/10/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_1 C.F._1
CARLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARGHINI CESARINA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025:
per l'attore opponente : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria Parte_1 eccezione disattesa e reietta e previa ogni occorrente declaratoria, in accoglimento della proposta opposizione al precetto per i motivi tutti di cui in narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 03.07.2024 dichiarando l'inesistenza del diritto da parte della Sig.ra a procedere ad esecuzione forzata con CP_1 condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”;
per la convenuta opposta “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale rigettare l'opposizione CP_1 proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, revocando la revoca dell'efficacia esecutiva del titolo azionato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di precetto notificato a mezzo PEC in data 3 luglio 2024, intimava ad CP_1
il pagamento di euro 18.086,66, oltre accessori, a titolo di omesso Parte_1 mantenimento a decorrere dal maggio 2022 in virtù del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa della separazione R.G. 1887/2002 del Tribunale di Livorno del 21 gennaio 2003.
II. Con atto notificato a mezzo PEC in data 11 luglio 2024, proponeva Parte_1 opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 I comma cpc e domandava l'annullamento dello stesso, eccependo la riconciliazione ai sensi dell'art. 157 cc e la cessazione degli effetti del decreto di omologa della separazione.
III. Con comparsa depositata in data 11 ottobre 2024 si costituiva in giudizio e CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione.
IV. All'udienza del 15 gennaio 2025 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto di omologa del Tribunale di Livorno del 21 gennaio 2003.
V. L'opposizione viene accolta e per l'effetto il precetto viene annullato.
L'opponente ha dato la prova della riconciliazione coniugale con conseguente cessazione degli effetti della separazione consensuale e del decreto di omologa.
Nel procedimento penale n.764/2021 R.G.N.R. con udienza dibattimentale programmata al 6 settembre
2023 si costituiva con atto datato 28 settembre 2023, e riferiva, a mezzo del proprio CP_1 difensore avv. Cesarina Barghini, che i coniugi, pur mantenendo una dimora separata, avevano mantenuto i rapporti affettivi e sessuali.
La dichiarazione del difensore della pur resa in diverso procedimento, è utilizzabile in CP_1 questa sede processuale in quanto costituisce una confessione stragiudiziale di un fatto sfavorevole del rappresentante, munito di procura, ai sensi dell'art. 2731 cc.
Si tratta di un comportamento non equivoco, che è incompatibile con lo stato di separazione ai sensi dell'art. 157 I comma cc.
V. soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese CP_1 di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 195,00 per Parte_1 spese ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_1
accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'atto di precetto notificato a mezzo PEC in data 3 luglio
2024 da ad per il pagamento di euro 18.086,66, oltre CP_1 Parte_1 accessori;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a CP_1 Parte_1
la somma di euro 195,00 per spese ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso
[...] delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 17 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_1 C.F._1
CARLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARGHINI CESARINA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025:
per l'attore opponente : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria Parte_1 eccezione disattesa e reietta e previa ogni occorrente declaratoria, in accoglimento della proposta opposizione al precetto per i motivi tutti di cui in narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 03.07.2024 dichiarando l'inesistenza del diritto da parte della Sig.ra a procedere ad esecuzione forzata con CP_1 condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”;
per la convenuta opposta “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale rigettare l'opposizione CP_1 proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, revocando la revoca dell'efficacia esecutiva del titolo azionato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di precetto notificato a mezzo PEC in data 3 luglio 2024, intimava ad CP_1
il pagamento di euro 18.086,66, oltre accessori, a titolo di omesso Parte_1 mantenimento a decorrere dal maggio 2022 in virtù del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa della separazione R.G. 1887/2002 del Tribunale di Livorno del 21 gennaio 2003.
II. Con atto notificato a mezzo PEC in data 11 luglio 2024, proponeva Parte_1 opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 I comma cpc e domandava l'annullamento dello stesso, eccependo la riconciliazione ai sensi dell'art. 157 cc e la cessazione degli effetti del decreto di omologa della separazione.
III. Con comparsa depositata in data 11 ottobre 2024 si costituiva in giudizio e CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione.
IV. All'udienza del 15 gennaio 2025 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto di omologa del Tribunale di Livorno del 21 gennaio 2003.
V. L'opposizione viene accolta e per l'effetto il precetto viene annullato.
L'opponente ha dato la prova della riconciliazione coniugale con conseguente cessazione degli effetti della separazione consensuale e del decreto di omologa.
Nel procedimento penale n.764/2021 R.G.N.R. con udienza dibattimentale programmata al 6 settembre
2023 si costituiva con atto datato 28 settembre 2023, e riferiva, a mezzo del proprio CP_1 difensore avv. Cesarina Barghini, che i coniugi, pur mantenendo una dimora separata, avevano mantenuto i rapporti affettivi e sessuali.
La dichiarazione del difensore della pur resa in diverso procedimento, è utilizzabile in CP_1 questa sede processuale in quanto costituisce una confessione stragiudiziale di un fatto sfavorevole del rappresentante, munito di procura, ai sensi dell'art. 2731 cc.
Si tratta di un comportamento non equivoco, che è incompatibile con lo stato di separazione ai sensi dell'art. 157 I comma cc.
V. soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese CP_1 di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 195,00 per Parte_1 spese ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_1
accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'atto di precetto notificato a mezzo PEC in data 3 luglio
2024 da ad per il pagamento di euro 18.086,66, oltre CP_1 Parte_1 accessori;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a CP_1 Parte_1
la somma di euro 195,00 per spese ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso
[...] delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 17 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3