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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/09/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3975/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3975/2024, promossa con ricorso depositato il 02.08.2024 da:
1) Parte_1
Nato a GG (Mi) il 27.07.1970
Cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...] con l'Avv. Roberto Lassini
e
2) Parte_2
Nata a GG (MI) il 11.10.1974
Cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._2
Residente a AS RI (MI), in Via Po n. 1 con l'Avv. Elisa Vigolo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a AS RI (MI), in data 08.01.2000
(anno 2000, atto n. 1, reg. “atti di matrimonio”, parte II, serie A);
separati con sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio n. 699 del 02.10.2024 e pubblicata il 08.10.2024 (passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 329 c.p.c.). senza figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02.08.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a AS RI (MI), il 08.01.2000, trascritto all'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune (registro “atti di matrimonio”, atto n. 1 – parte II – serie A – anno 2000)
ordinare al Comune di AS RI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
disporre che nulla sarà dovuto reciprocamente da un coniuge all'altro a titolo di assegno divorzile, cui i ricorrenti dichiarano di rinunciare in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
le parti dichiarano altresì di regolare ogni altra e diversa questione economica e patrimoniale tra gli stessi pendente in separata sede
dichiarare compensate le spese legali”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
Pag. 2 di 3 il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 08.01.2000, in AS RI (MI), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AS RI (anno 2000, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ______11.9.2025_____.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3975/2024, promossa con ricorso depositato il 02.08.2024 da:
1) Parte_1
Nato a GG (Mi) il 27.07.1970
Cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...] con l'Avv. Roberto Lassini
e
2) Parte_2
Nata a GG (MI) il 11.10.1974
Cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._2
Residente a AS RI (MI), in Via Po n. 1 con l'Avv. Elisa Vigolo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a AS RI (MI), in data 08.01.2000
(anno 2000, atto n. 1, reg. “atti di matrimonio”, parte II, serie A);
separati con sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio n. 699 del 02.10.2024 e pubblicata il 08.10.2024 (passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 329 c.p.c.). senza figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02.08.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a AS RI (MI), il 08.01.2000, trascritto all'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune (registro “atti di matrimonio”, atto n. 1 – parte II – serie A – anno 2000)
ordinare al Comune di AS RI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
disporre che nulla sarà dovuto reciprocamente da un coniuge all'altro a titolo di assegno divorzile, cui i ricorrenti dichiarano di rinunciare in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
le parti dichiarano altresì di regolare ogni altra e diversa questione economica e patrimoniale tra gli stessi pendente in separata sede
dichiarare compensate le spese legali”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
Pag. 2 di 3 il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 08.01.2000, in AS RI (MI), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AS RI (anno 2000, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ______11.9.2025_____.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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