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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 5394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5394 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2013/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IC FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2013/2025 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona della sua amministratrice , rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Parte_2
VERGALLITO e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo MUSSANO e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: Risoluzione del contratto per inadempimento
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria, contrariis reiectis,
- dato atto che il accettava la proposta- Parte_1 Parte_3 preventivo della conferendole l'incarico professionale per le seguenti Controparte_1 prestazioni professionali connesse a interventi agevolati da 110% di cui all'art. CP_2
119 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 e successivi provvedimenti attuativi: studio di fattibilità (relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico commerciali); attestato di certificazione energetica;
verifica della conformità urbanistica e regolarità edilizia dello stabile;
computo metrico estimativo e quadro economico degli interventi progettati;
- dato atto dell'avvenuto pagamento da parte del ricorrente della somma Parte_1
complessiva di euro 11.468,00= di cui fattura n. 14 del 23.03.2022 -Accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto concluso tra le parti per inadempimento della ai sensi dell'art. 1453 c.c.; Controparte_1
- per gli effetti Condannare la alla restituzione della somma corrisposta dal Controparte_1
pari ad euro 11.468,00 e di cui alla fattura Parte_4
n. 14 del 23.03.2022 oltre interessi di mora a far data dal 4.10.2023 sino al soddisfo.
IN OGNI CASO:
Con il rigetto delle istanze istruttorie e di ogni avversaria domanda ed eccezione e comunque assolvendo il Conchiudente da ogni domanda ex adverso comunque proposta;
Con riserva di richiedere il risarcimento dei danni in separata sede.
Con la condanna di Controparte alla rifusione integrale delle spese ed onorari tutti di lite, oltre IVA e CPA sugli importi imponibili e rimborso forfetario 15% (D.M. 55/2014), ed oltre successive occorrende. Con condanna di Controparte ai sensi dell'art. 96 comma III cpc”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere CTU tecnica volta a valutare le irregolarità edilizie presenti sia nelle parti comuni
e sia nelle singole unità immobiliari del ricorrente. Parte_1
Ammettere i capi di prova per interrogatorio formale e testi dedotti con i numeri da 1 a 9 da intendersi preceduti con le parole “vero che”;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Respingere ogni domanda volta alla el presente giudizio;
CP_1
IN VIA SUBORDINATA
Nel denegato caso di accoglimento delle domande avversarie, dichiarare tenuta e condannare la l pagamento della veriore e minore somma accertanda nel CP_1
corso del giudizio.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il in Parte_1 Pt_1
(di seguito ) ha convenuto in giudizio la chiedendo di Parte_1 Controparte_1 accertare il grave inadempimento della convenuta alle proprie obbligazioni, e per l'effetto di risolvere ex art. 1453 c.c. il contratto d'opera concluso tra le parti e di condannare la società inadempiente alla restituzione del pagamento ricevuto.
A tal fine esponeva che: (i) con delibera del 28.06.2021, l'assemblea condominiale approvava la proposta-preventivo della conferendole l'incarico di Controparte_1
effettuare le prestazioni professionali connesse alla fattibilità di interventi agevolati da 110% ex art. 119 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 e s.m.i. (studio di fattibilità; CP_2
APE; verifica della regolarità urbanistica ed edilizia;
computo metrico estimativo e quadro economico degli interventi progettati); (ii) il Condominio pagava il corrispettivo richiesto dalla per tali adempimenti, saldando la fattura n. 14 del 23.02.2022 per Controparte_1
l'importo complessivo di € 11.468,00; (iii) nonostante plurimi solleciti, la società convenuta non consegnava all'amministratrice condominiale la documentazione relativa alle prestazioni professionali pattuite;
(iv) stante il perdurante inadempimento, il , Parte_1
con pec del 2.01.2025, comunicava alla la risoluzione del contratto ex Controparte_1
art. 1453 c.c. e richiedeva la restituzione del corrispettivo versato.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la contestando e chiedendo il Controparte_1
rigetto delle avversarie pretese, sostenendo di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione, posto che: (i) l'ing. , il professionista abilitato incaricato dalla Persona_1 società, provvedeva – con difficoltà, stante la poca disponibilità manifestata da taluni condomini - ad eseguire i sopralluoghi presso le parti comuni del condominio e presso gli alloggi privati;
(ii) all'esito dei rilievi effettuati, emergevano numerose irregolarità edilizie afferenti sia le parti comuni sia gli appartamenti privati, che il non si rendeva Parte_1
disponibile a sanare;
(iii) la presenza di tali irregolarità aveva impedito di dar corso agli interventi agevolati dal c.d. Superbonus 110% per la ristrutturazione dello stabile.
Rigettate le istanze istruttorie di parte convenuta con ordinanza del 1.07.2025, la causa veniva rinviata per la discussione orale, svoltasi all'udienza del 12.11.2025, e trattenuta in decisione.
2. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, che per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III,
21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
Parte ricorrente ha assolto all'onere della prova su di essa incombente comprovando l'intervenuta stipulazione di un contratto di prestazione d'opera professionale con la società
avente ad oggetto gli adempimenti prodromici e necessari per la Controparte_1
valutazione di fattibilità di interventi ammessi al beneficio fiscale del cd. Superbonus 110%
(cfr. doc. 1 e 2 ricorrente). Il Condominio ha, inoltre, allegato di aver tempestivamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito di cui alla fattura n. 14 del 23.03.2022 senza incontrare contestazioni da parte di (cfr. doc. 3 ricorrente). Controparte_1
Per contro, la società non ha fornito prova del proprio adempimento, non Controparte_1 avendo comprovato di aver eseguito le prestazioni professionali oggetto dell'incarico affidatole dal Condominio e precisamente: lo studio di fattibilità (relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici), l'attestato di certificazione energetica, la verifica della conformità urbanistica e regolarità edilizia dello stabile ed il computo metrico estimativo e quadro economico degli interventi progettati (cfr. doc. 1 e 2 ricorrente).
L'assunto secondo cui la on avrebbe portato a termine l'incarico ricevuto CP_1
per presunte irregolarità edilizie riscontrate durante i rilievi è rimasto sfornito di prova e comunque non appare idoneo a giustificare l'inadempimento della società convenuta. Ed invero, dall'esame dei documenti prodotti dalla convenuta, non risulta che la convenuta abbia comunicato al Condominio committente la presenza di irregolarità edilizie (che avrebbero dovuto semmai essere riportate nel documento attestante l'eseguita verifica della conformità urbanistica e regolarità edilizia dello stabile) o palesato altra ragione giustificatrice dell'impossibilità di eseguire la prestazione, ma, anzi, pare sia rimasta silente anche a seguito dei numerosi solleciti ad adempiere effettuati dalla parte ricorrente (cfr. doc.
4 e doc. a ricorrente).
Dalle considerazioni sovra esposte, deve dichiararsi la risoluzione del contratto d'opera stipulato tra le parti per grave inadempimento della società convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.
Ne discende, in virtù dell'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di di restituire il corrispettivo ricevuto per la prestazione non eseguita. Controparte_1
3. La domanda formulata dalla ricorrente nelle note conclusive di condanna della società convenuta ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. per aver continuato a resistere in giudizio sulla base di circostanze pretestuose, manifestamente inconsistenti non può trovare accoglimento.
Vale la pena di rammentare che “il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo” (sic, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 36591 del
30/12/2023) e che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (in termini, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021).
Nel caso di specie, non sono ravvisabili gli elementi costitutivi della cd. lite temeraria, né sotto il profilo dell'elemento oggettivo – la condotta “abusiva del processo” - né dell'elemento soggettivo, non potendosi ritenere provati il dolo o la colpa di Controparte_1
4. Le spese di lite vanno poste a carico della società soccombente e Controparte_1
vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, come da ultimo modificata con D.M. 147/2022, (scaglione relativo alle controversie di competenza del Tribunale dal valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - valori minimi considerata la non complessità delle questioni trattate) nella misura di euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale e così per complessivi euro 1.700,00, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA ed oltre spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
dichiara la risoluzione del contratto d'opera stipulato tra le parti per grave inadempimento di ai sensi dell'art. 1453 c.c. e, per l'effetto; Controparte_1
condanna a restituire al Controparte_1 Parte_1
la somma di € 11.468,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del
[...]
pagamento sino alla data della restituzione;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del Controparte_1
, liquidandole in € 1.700,00, Parte_1
oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del c.u. e delle anticipazioni forfettarie per ulteriori € 264,00.
Torino, 11/12/2025
Il Giudice
IC FA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IC FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2013/2025 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona della sua amministratrice , rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Parte_2
VERGALLITO e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo MUSSANO e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: Risoluzione del contratto per inadempimento
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria, contrariis reiectis,
- dato atto che il accettava la proposta- Parte_1 Parte_3 preventivo della conferendole l'incarico professionale per le seguenti Controparte_1 prestazioni professionali connesse a interventi agevolati da 110% di cui all'art. CP_2
119 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 e successivi provvedimenti attuativi: studio di fattibilità (relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico commerciali); attestato di certificazione energetica;
verifica della conformità urbanistica e regolarità edilizia dello stabile;
computo metrico estimativo e quadro economico degli interventi progettati;
- dato atto dell'avvenuto pagamento da parte del ricorrente della somma Parte_1
complessiva di euro 11.468,00= di cui fattura n. 14 del 23.03.2022 -Accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto concluso tra le parti per inadempimento della ai sensi dell'art. 1453 c.c.; Controparte_1
- per gli effetti Condannare la alla restituzione della somma corrisposta dal Controparte_1
pari ad euro 11.468,00 e di cui alla fattura Parte_4
n. 14 del 23.03.2022 oltre interessi di mora a far data dal 4.10.2023 sino al soddisfo.
IN OGNI CASO:
Con il rigetto delle istanze istruttorie e di ogni avversaria domanda ed eccezione e comunque assolvendo il Conchiudente da ogni domanda ex adverso comunque proposta;
Con riserva di richiedere il risarcimento dei danni in separata sede.
Con la condanna di Controparte alla rifusione integrale delle spese ed onorari tutti di lite, oltre IVA e CPA sugli importi imponibili e rimborso forfetario 15% (D.M. 55/2014), ed oltre successive occorrende. Con condanna di Controparte ai sensi dell'art. 96 comma III cpc”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere CTU tecnica volta a valutare le irregolarità edilizie presenti sia nelle parti comuni
e sia nelle singole unità immobiliari del ricorrente. Parte_1
Ammettere i capi di prova per interrogatorio formale e testi dedotti con i numeri da 1 a 9 da intendersi preceduti con le parole “vero che”;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Respingere ogni domanda volta alla el presente giudizio;
CP_1
IN VIA SUBORDINATA
Nel denegato caso di accoglimento delle domande avversarie, dichiarare tenuta e condannare la l pagamento della veriore e minore somma accertanda nel CP_1
corso del giudizio.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il in Parte_1 Pt_1
(di seguito ) ha convenuto in giudizio la chiedendo di Parte_1 Controparte_1 accertare il grave inadempimento della convenuta alle proprie obbligazioni, e per l'effetto di risolvere ex art. 1453 c.c. il contratto d'opera concluso tra le parti e di condannare la società inadempiente alla restituzione del pagamento ricevuto.
A tal fine esponeva che: (i) con delibera del 28.06.2021, l'assemblea condominiale approvava la proposta-preventivo della conferendole l'incarico di Controparte_1
effettuare le prestazioni professionali connesse alla fattibilità di interventi agevolati da 110% ex art. 119 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 e s.m.i. (studio di fattibilità; CP_2
APE; verifica della regolarità urbanistica ed edilizia;
computo metrico estimativo e quadro economico degli interventi progettati); (ii) il Condominio pagava il corrispettivo richiesto dalla per tali adempimenti, saldando la fattura n. 14 del 23.02.2022 per Controparte_1
l'importo complessivo di € 11.468,00; (iii) nonostante plurimi solleciti, la società convenuta non consegnava all'amministratrice condominiale la documentazione relativa alle prestazioni professionali pattuite;
(iv) stante il perdurante inadempimento, il , Parte_1
con pec del 2.01.2025, comunicava alla la risoluzione del contratto ex Controparte_1
art. 1453 c.c. e richiedeva la restituzione del corrispettivo versato.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la contestando e chiedendo il Controparte_1
rigetto delle avversarie pretese, sostenendo di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione, posto che: (i) l'ing. , il professionista abilitato incaricato dalla Persona_1 società, provvedeva – con difficoltà, stante la poca disponibilità manifestata da taluni condomini - ad eseguire i sopralluoghi presso le parti comuni del condominio e presso gli alloggi privati;
(ii) all'esito dei rilievi effettuati, emergevano numerose irregolarità edilizie afferenti sia le parti comuni sia gli appartamenti privati, che il non si rendeva Parte_1
disponibile a sanare;
(iii) la presenza di tali irregolarità aveva impedito di dar corso agli interventi agevolati dal c.d. Superbonus 110% per la ristrutturazione dello stabile.
Rigettate le istanze istruttorie di parte convenuta con ordinanza del 1.07.2025, la causa veniva rinviata per la discussione orale, svoltasi all'udienza del 12.11.2025, e trattenuta in decisione.
2. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, che per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III,
21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
Parte ricorrente ha assolto all'onere della prova su di essa incombente comprovando l'intervenuta stipulazione di un contratto di prestazione d'opera professionale con la società
avente ad oggetto gli adempimenti prodromici e necessari per la Controparte_1
valutazione di fattibilità di interventi ammessi al beneficio fiscale del cd. Superbonus 110%
(cfr. doc. 1 e 2 ricorrente). Il Condominio ha, inoltre, allegato di aver tempestivamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito di cui alla fattura n. 14 del 23.03.2022 senza incontrare contestazioni da parte di (cfr. doc. 3 ricorrente). Controparte_1
Per contro, la società non ha fornito prova del proprio adempimento, non Controparte_1 avendo comprovato di aver eseguito le prestazioni professionali oggetto dell'incarico affidatole dal Condominio e precisamente: lo studio di fattibilità (relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici), l'attestato di certificazione energetica, la verifica della conformità urbanistica e regolarità edilizia dello stabile ed il computo metrico estimativo e quadro economico degli interventi progettati (cfr. doc. 1 e 2 ricorrente).
L'assunto secondo cui la on avrebbe portato a termine l'incarico ricevuto CP_1
per presunte irregolarità edilizie riscontrate durante i rilievi è rimasto sfornito di prova e comunque non appare idoneo a giustificare l'inadempimento della società convenuta. Ed invero, dall'esame dei documenti prodotti dalla convenuta, non risulta che la convenuta abbia comunicato al Condominio committente la presenza di irregolarità edilizie (che avrebbero dovuto semmai essere riportate nel documento attestante l'eseguita verifica della conformità urbanistica e regolarità edilizia dello stabile) o palesato altra ragione giustificatrice dell'impossibilità di eseguire la prestazione, ma, anzi, pare sia rimasta silente anche a seguito dei numerosi solleciti ad adempiere effettuati dalla parte ricorrente (cfr. doc.
4 e doc. a ricorrente).
Dalle considerazioni sovra esposte, deve dichiararsi la risoluzione del contratto d'opera stipulato tra le parti per grave inadempimento della società convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.
Ne discende, in virtù dell'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di di restituire il corrispettivo ricevuto per la prestazione non eseguita. Controparte_1
3. La domanda formulata dalla ricorrente nelle note conclusive di condanna della società convenuta ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. per aver continuato a resistere in giudizio sulla base di circostanze pretestuose, manifestamente inconsistenti non può trovare accoglimento.
Vale la pena di rammentare che “il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo” (sic, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 36591 del
30/12/2023) e che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (in termini, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021).
Nel caso di specie, non sono ravvisabili gli elementi costitutivi della cd. lite temeraria, né sotto il profilo dell'elemento oggettivo – la condotta “abusiva del processo” - né dell'elemento soggettivo, non potendosi ritenere provati il dolo o la colpa di Controparte_1
4. Le spese di lite vanno poste a carico della società soccombente e Controparte_1
vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, come da ultimo modificata con D.M. 147/2022, (scaglione relativo alle controversie di competenza del Tribunale dal valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - valori minimi considerata la non complessità delle questioni trattate) nella misura di euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale e così per complessivi euro 1.700,00, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA ed oltre spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
dichiara la risoluzione del contratto d'opera stipulato tra le parti per grave inadempimento di ai sensi dell'art. 1453 c.c. e, per l'effetto; Controparte_1
condanna a restituire al Controparte_1 Parte_1
la somma di € 11.468,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del
[...]
pagamento sino alla data della restituzione;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del Controparte_1
, liquidandole in € 1.700,00, Parte_1
oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del c.u. e delle anticipazioni forfettarie per ulteriori € 264,00.
Torino, 11/12/2025
Il Giudice
IC FA