Art. 1.
Per il conseguimento degli scopi indicati nella legge 21 agosto 1950, n. 698 , il contributo di lire 375.000.000 a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, previsto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 31 , e' elevato a lire 575.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57 ed a lire 750.000.000 a partire dall'esercizio 1957-58.
Per il conseguimento degli scopi indicati nella legge 21 agosto 1950, n. 698 , il contributo di lire 375.000.000 a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, previsto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 31 , e' elevato a lire 575.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57 ed a lire 750.000.000 a partire dall'esercizio 1957-58.