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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/06/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 543/20201 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 543/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Salvatore Fazio;
-parte attrice -
nei confronti di:
(p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò;
(c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
contumace;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
Pag. 1 di 8 *****
Con atto di citazione notificato in data 06/08.04.2021 Parte_1
ha citato in giudizio (oggi Controparte_3 [...]
) al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione Controparte_1
di un sinistro occorso in data 06.01.2019, allorquando lo stesso era trasportato a bordo dell'autovettura Nissan Patrol, targata AT 314963, di proprietà di CP_2
, assicurata per la on la compagnia
[...] CP_4 Controparte_1
Sinistro che l'attore ha così descritto in citazione:
Il 06.01.2019 ore 2,30-3,00 circa l'attore viaggiava quale trasportato sull'auto Nissan
Patrol tg. AT 314 963 di proprietà e condotta da , transitando Controparte_2
lentamente sul manto stradale completamente ghiacciato, sulla S.P. 152, in territorio di
Tortorici, con direzione di marcia Ucria-Tortorici.
Improvvisamente il suddetto fuoristrada veniva urtato posteriormente dalla jeep Nissan
Patrol tg. AX 040 GZ di proprietà di e condotta da Controparte_5 [...]
che non mantenendo la distanza di sicurezza ed a causa del manto stradale CP_6
coperto di ghiaccio, procedendo nel medesimo senso di marcia del fuoristrada del CP_2
e dietro lo stesso, urtava da tergo il predetto veicolo.
A causa dell'urto e del conseguente slittamento sul ghiaccio il non riusciva a CP_2
mantenere il controllo del mezzo e scivolando finiva sul lato sinistro della carreggiata e quindi impattava con violenza contro un muro.
Nell'occorso il trasportato ed odierno attore riportava gravi lesioni, per cui veniva prelevato dall'Autombulanza del 118 ed accompagnato presso la Guardia medica di
Tortorici, ove gli veniva posta diagnosi di: “Trauma contusivo-distorsivo rachide cervicale;
trauma cranico non commotivo;
trauma contusivo-distorsivo ginocchio sinistro e trauma contusivo tibia sinistra. Ferita lacero contusa regione frontale con lembo mobile di circa 12 cm”.
L'attore ha dedotto di aver riportato a seguito del sinistro delle lesioni con postumi invalidanti, che hanno determinato un danno biologico del 12-13% e 105 giorni di
Pag. 2 di 8 inabilità (tra totale e parziale). Di conseguenza ha domandato a titolo di risarcimento dei danni subiti la somma di 51.540,00 euro.
Con comparsa del 06.07.2021 si è costituita contestando Controparte_1 sia l'an che il quantum debeatur, ed evidenziando che la scatola nera montata sulla vettura a bordo della quale l'attore era trasportato non ha rilevato nessun urto nella parte posteriore, dove ci sarebbe stato l'impatto con la vettura condotta da ma solo CP_6
nella parte anteriore sinistra. Inoltre, i fatti rappresentati dall'attore sarebbero in contrasto con quanto da lui dichiarato al momento del ricovero ospedaliero.
Di conseguenza, la Compagnia Assicurativa ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi di lite.
, seppur regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_2
In corso di causa sono stati concessi i termini ex art. 183 CPC, all'esito dei quali sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti e disposta CTU medico legale.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
25.02.2025 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento entro i limiti esposti appresso.
L'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 prevede espressamente che: “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Tale disposizione, improntata ad estremo favor per il trasportato/danneggiato, consente allo stesso di rivolgersi direttamente alla Compagnia Assicurativa del vettore a prescindere dall'accertamento della responsabilità nella produzione del sinistro, evitando
Pag. 3 di 8 in tal modo che il trasportato debba attendere l'esito dell'eventuale giudizio finalizzato ad accertare le responsabilità (o le corresponsabilità) dei conducenti dei veicoli antagonisti in ipotesi di scontro.
Ciò non significa, tuttavia, che il trasportato sia in concreto esonerato da qualsiasi onere probatorio al fine di ottenere il risarcimento del danno, dovendosi comunque applicare le regole generali sull'onere della prova dettate dall'art. 2697 C.C. in ordine all'effettivo accadimento del sinistro, ai danni subiti dal trasportato ed al nesso di causalità tra l'incidente ed i danni.
Ciò è stato recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che
“in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio ai sensi dell'art. 141 cod. ass., per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire” (v. Cassazione civile sez.
III, 13/10/2016, n.20654).
Nel caso di specie i testimoni escussi in corso di causa ( e Testimone_1 [...]
) hanno confermato la dinamica del sinistro esposta in citazione e Testimone_2
segnatamente:
a) che il giorno 06.01.2019, alle ore 2.30/3.00, due Nissan Patrol, targate rispettivamente AT314963 (di proprietà e condotta da e AX040GZ (di CP_2
proprietà di e condotta da ), Controparte_5 Controparte_6
viaggiavano lungo la SP 152, in territorio di Tortorici, con direzione di marcia
Ucria-Tortorici;
b) che viaggiava come trasportato sul sedile anteriore a bordo della Parte_1
vettura targata AT314963;
c) che la vettura targata AX040GZ urtava contro la vettura targata AT314963, a bordo della quale vi era Parte_1
d) che a seguito dell'impatto, e del manto stradale ghiacciato, la vettura targata
AT314963 iniziava a zigzagare andando a urtare contro il muretto posto sul lato sinistro della carreggiata;
Pag. 4 di 8 e) che a seguito dell'impatto ha riportato una ferita alla testa, per la Parte_1 quale è stato prelevato dall'ambulanza del 118. ha contestato la superiore ricostruzione dei fatti, Controparte_1
evidenziando che la stessa è incompatibile con le risultanze del sistema satellitare montato sull'autovettura Nissan Patrol, targata AT 314963, a bordo della quale l'attore era trasportato, il quale non ha registrato nessuna accelerazione o decelerazione (segno di un tamponamento da tergo) prima dell'impatto con il muretto, che costituisce pertanto l'unico evento “crash”.
Ebbene, ritiene questo giudice che detta eccezione sia infondata, in quanto i sistemi satellitari (c.d. scatole nere), per come espressamente indicato nel report prodotto da parte convenuta ed evidenziato anche dal CTU nominato nel giudizio tra e il CP_1
responsabile civile (definito con sentenza n. 3/22 emessa in data 07.03.22 dal Giudice di
Pace di Patti, che tuttavia non produce effetti nel presente giudizio siccome inter alios), hanno un margine di errore che non consente di rilevare accelerazioni e decelerazioni inferiori a “1g” ovvero a 9.81 m/s².
Nel caso in esame, l'autovettura Nissan Patrol, targata AT 314963, al momento del sinistro procedeva a velocità ridotta, pari a circa 30 Km/h; sicché può ritenersi che il
“modesto” impatto tra detto veicolo e quello targato AX040GZ non abbia generato delle accelerazioni o decelerazioni tali da esser rilevate dalla scatola nera, a differenza dell'impatto sul muretto che è stato indubbiamente più forte e quindi registrato.
Le risultanze del sistema satellitare installato sull'autovettura Nissan Patrol, targata AT
314963, non sono pertanto incompatibili con il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in corso di causa, che hanno confermato la dinamica del sinistro rappresentata dall'attore.
Sul punto, deve precisarsi che laddove venga proposta, come nel caso di specie, un'azione diretta da parte del terzo trasportato ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 209/05 il Giudice non è tenuto a pronunciarsi sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ma deve solo verificare l'effettivo verificarsi del sinistro, i danni subiti dal terzo trasportato e il nesso di causalità tra l'incidente e i danni da risarcire.
Pag. 5 di 8 Tutti i superiori elementi sono stati provati dall'attore, la cui domanda va pertanto accolta.
*****
Per quanto riguarda l'entità del danno, si condividono le considerazioni e le conclusioni cui è giunto il CTU dott. , il quale ha accertato che seguito del Per_1 Parte_1 sinistro occorso in data 06.01.2019 ha riportato le seguenti lesioni: “trauma cranico minore non commotivo con ferita lacero-contusa sulla regione frontale destra, trauma contusivo-distorsivo rachide cervicale con rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale, trauma contusivo ginocchio sn e della tibia sn”.
Dette lesioni hanno determinato:
• 3 giorni di invalidità temporanea assoluta (ITA);
• 11 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) nella misura del 75%;
• 32 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) nella misura del 50%;
• 30 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) nella misura del 25%.
A tali lesioni sono conseguiti dei postumi permanenti (“esito cicatriziale sulla regione frontale destra parzialmente coperto dai capelli, limitazione algico-funzionale del rachide cervicale in soggetto di anni ventiquattro”) che, valutati nel loro complesso, determinano una riduzione dell'integrità psico-fisica dell'attore (c.d. danno biologico permanente) pari al 7%.
In virtù di quanto accertato dal CTU e dei parametri previsti dall'art. 139 del D.Lgs.
209/05, applicabili nel caso di specie (trattandosi di sinistro derivante dalla circolazione di veicoli a motore), aggiornati al D.M. 16/07/2024, si ritiene che il danno, avendo il danneggiato 18 anni al momento del sinistro, possa così esser quantificato:
• danno biologico permanente (7%): 12.095,13 euro;
• danno biologico temporaneo (ITA e ITP): 1.919,59 euro;
• danno morale (33% su totale danno biologico): 4.671,11 euro;
per un totale di 18.685,83 euro.
Pag. 6 di 8 Si precisa, infine, che non può applicarsi alcuna decurtazione per l'asserito mancato utilizzo della cintura di sicurezza, avendo i testimoni riferito che invero Parte_1
indossava la cintura ed essendo la ferita alla testa (v. documentazione fotografica in atti) compatibile con la dinamica dell'incidente, atteso che la cintura non impedisce le oscillazioni laterali del capo.
Sul punto, il convenuto si è limitato a eccepire l'incompatibilità della dinamica con la ferita frontale, mentre la ferita ha interessato sì la zona frontale della testa, ma sul lato destro.
L'incompatibilità presunta dalla compagnia assicurativa avrebbe potuto invece riconoscersi nel diverso caso di una ferita frontale e centrale, dovendosi ritenere la funzione della cintura di sicurezza contenitiva dello sbalzo in avanti causato dall'urto, e non dello sbalzo laterale realizzatosi nel caso in esame.
Infine, anche l'affermazione al riguardo del CTU non può essere condivisa poiché non supportata da alcuna argomentazione esplicativa della specifica conclusione.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore
(determinato in base al decisum).
Di conseguenza a condannata al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di , che si liquidano in 545,00 euro per Parte_1
spese e 5.077,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (ove dovuti).
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- CONDANNA AI SENSI DELL' 141 D.Lgs. Controparte_1
n. 209/2005, A CORRISPONDERE A PER I Parte_1
Pag. 7 di 8 DANNI SUBITI NEL SINISTRO PER CUI È CAUSA, LA SOMMA DI
18.685,83 EURO, OLTRE INTERESSI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE
DELLA SENTENZA SINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO;
- CONDANNA LLA REFUSIONE DELLE Controparte_1
SPESE DI LITE IN FAVORE DI PARASILITI ALEX ANTONINO, CHE
LIQUIDA IN 545,00 EURO PER SPESE E 5.077,00 EURO PER COMPENSI,
OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (ove dovuti come per legge);
- PONE DEFINITIVAMENTE LE SPESE DI CTU A CARICO DI
[...]
Controparte_1
Così deciso il 10 Giugno 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 543/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Salvatore Fazio;
-parte attrice -
nei confronti di:
(p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò;
(c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
contumace;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
Pag. 1 di 8 *****
Con atto di citazione notificato in data 06/08.04.2021 Parte_1
ha citato in giudizio (oggi Controparte_3 [...]
) al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione Controparte_1
di un sinistro occorso in data 06.01.2019, allorquando lo stesso era trasportato a bordo dell'autovettura Nissan Patrol, targata AT 314963, di proprietà di CP_2
, assicurata per la on la compagnia
[...] CP_4 Controparte_1
Sinistro che l'attore ha così descritto in citazione:
Il 06.01.2019 ore 2,30-3,00 circa l'attore viaggiava quale trasportato sull'auto Nissan
Patrol tg. AT 314 963 di proprietà e condotta da , transitando Controparte_2
lentamente sul manto stradale completamente ghiacciato, sulla S.P. 152, in territorio di
Tortorici, con direzione di marcia Ucria-Tortorici.
Improvvisamente il suddetto fuoristrada veniva urtato posteriormente dalla jeep Nissan
Patrol tg. AX 040 GZ di proprietà di e condotta da Controparte_5 [...]
che non mantenendo la distanza di sicurezza ed a causa del manto stradale CP_6
coperto di ghiaccio, procedendo nel medesimo senso di marcia del fuoristrada del CP_2
e dietro lo stesso, urtava da tergo il predetto veicolo.
A causa dell'urto e del conseguente slittamento sul ghiaccio il non riusciva a CP_2
mantenere il controllo del mezzo e scivolando finiva sul lato sinistro della carreggiata e quindi impattava con violenza contro un muro.
Nell'occorso il trasportato ed odierno attore riportava gravi lesioni, per cui veniva prelevato dall'Autombulanza del 118 ed accompagnato presso la Guardia medica di
Tortorici, ove gli veniva posta diagnosi di: “Trauma contusivo-distorsivo rachide cervicale;
trauma cranico non commotivo;
trauma contusivo-distorsivo ginocchio sinistro e trauma contusivo tibia sinistra. Ferita lacero contusa regione frontale con lembo mobile di circa 12 cm”.
L'attore ha dedotto di aver riportato a seguito del sinistro delle lesioni con postumi invalidanti, che hanno determinato un danno biologico del 12-13% e 105 giorni di
Pag. 2 di 8 inabilità (tra totale e parziale). Di conseguenza ha domandato a titolo di risarcimento dei danni subiti la somma di 51.540,00 euro.
Con comparsa del 06.07.2021 si è costituita contestando Controparte_1 sia l'an che il quantum debeatur, ed evidenziando che la scatola nera montata sulla vettura a bordo della quale l'attore era trasportato non ha rilevato nessun urto nella parte posteriore, dove ci sarebbe stato l'impatto con la vettura condotta da ma solo CP_6
nella parte anteriore sinistra. Inoltre, i fatti rappresentati dall'attore sarebbero in contrasto con quanto da lui dichiarato al momento del ricovero ospedaliero.
Di conseguenza, la Compagnia Assicurativa ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi di lite.
, seppur regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_2
In corso di causa sono stati concessi i termini ex art. 183 CPC, all'esito dei quali sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti e disposta CTU medico legale.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
25.02.2025 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento entro i limiti esposti appresso.
L'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 prevede espressamente che: “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Tale disposizione, improntata ad estremo favor per il trasportato/danneggiato, consente allo stesso di rivolgersi direttamente alla Compagnia Assicurativa del vettore a prescindere dall'accertamento della responsabilità nella produzione del sinistro, evitando
Pag. 3 di 8 in tal modo che il trasportato debba attendere l'esito dell'eventuale giudizio finalizzato ad accertare le responsabilità (o le corresponsabilità) dei conducenti dei veicoli antagonisti in ipotesi di scontro.
Ciò non significa, tuttavia, che il trasportato sia in concreto esonerato da qualsiasi onere probatorio al fine di ottenere il risarcimento del danno, dovendosi comunque applicare le regole generali sull'onere della prova dettate dall'art. 2697 C.C. in ordine all'effettivo accadimento del sinistro, ai danni subiti dal trasportato ed al nesso di causalità tra l'incidente ed i danni.
Ciò è stato recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che
“in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio ai sensi dell'art. 141 cod. ass., per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire” (v. Cassazione civile sez.
III, 13/10/2016, n.20654).
Nel caso di specie i testimoni escussi in corso di causa ( e Testimone_1 [...]
) hanno confermato la dinamica del sinistro esposta in citazione e Testimone_2
segnatamente:
a) che il giorno 06.01.2019, alle ore 2.30/3.00, due Nissan Patrol, targate rispettivamente AT314963 (di proprietà e condotta da e AX040GZ (di CP_2
proprietà di e condotta da ), Controparte_5 Controparte_6
viaggiavano lungo la SP 152, in territorio di Tortorici, con direzione di marcia
Ucria-Tortorici;
b) che viaggiava come trasportato sul sedile anteriore a bordo della Parte_1
vettura targata AT314963;
c) che la vettura targata AX040GZ urtava contro la vettura targata AT314963, a bordo della quale vi era Parte_1
d) che a seguito dell'impatto, e del manto stradale ghiacciato, la vettura targata
AT314963 iniziava a zigzagare andando a urtare contro il muretto posto sul lato sinistro della carreggiata;
Pag. 4 di 8 e) che a seguito dell'impatto ha riportato una ferita alla testa, per la Parte_1 quale è stato prelevato dall'ambulanza del 118. ha contestato la superiore ricostruzione dei fatti, Controparte_1
evidenziando che la stessa è incompatibile con le risultanze del sistema satellitare montato sull'autovettura Nissan Patrol, targata AT 314963, a bordo della quale l'attore era trasportato, il quale non ha registrato nessuna accelerazione o decelerazione (segno di un tamponamento da tergo) prima dell'impatto con il muretto, che costituisce pertanto l'unico evento “crash”.
Ebbene, ritiene questo giudice che detta eccezione sia infondata, in quanto i sistemi satellitari (c.d. scatole nere), per come espressamente indicato nel report prodotto da parte convenuta ed evidenziato anche dal CTU nominato nel giudizio tra e il CP_1
responsabile civile (definito con sentenza n. 3/22 emessa in data 07.03.22 dal Giudice di
Pace di Patti, che tuttavia non produce effetti nel presente giudizio siccome inter alios), hanno un margine di errore che non consente di rilevare accelerazioni e decelerazioni inferiori a “1g” ovvero a 9.81 m/s².
Nel caso in esame, l'autovettura Nissan Patrol, targata AT 314963, al momento del sinistro procedeva a velocità ridotta, pari a circa 30 Km/h; sicché può ritenersi che il
“modesto” impatto tra detto veicolo e quello targato AX040GZ non abbia generato delle accelerazioni o decelerazioni tali da esser rilevate dalla scatola nera, a differenza dell'impatto sul muretto che è stato indubbiamente più forte e quindi registrato.
Le risultanze del sistema satellitare installato sull'autovettura Nissan Patrol, targata AT
314963, non sono pertanto incompatibili con il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in corso di causa, che hanno confermato la dinamica del sinistro rappresentata dall'attore.
Sul punto, deve precisarsi che laddove venga proposta, come nel caso di specie, un'azione diretta da parte del terzo trasportato ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 209/05 il Giudice non è tenuto a pronunciarsi sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ma deve solo verificare l'effettivo verificarsi del sinistro, i danni subiti dal terzo trasportato e il nesso di causalità tra l'incidente e i danni da risarcire.
Pag. 5 di 8 Tutti i superiori elementi sono stati provati dall'attore, la cui domanda va pertanto accolta.
*****
Per quanto riguarda l'entità del danno, si condividono le considerazioni e le conclusioni cui è giunto il CTU dott. , il quale ha accertato che seguito del Per_1 Parte_1 sinistro occorso in data 06.01.2019 ha riportato le seguenti lesioni: “trauma cranico minore non commotivo con ferita lacero-contusa sulla regione frontale destra, trauma contusivo-distorsivo rachide cervicale con rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale, trauma contusivo ginocchio sn e della tibia sn”.
Dette lesioni hanno determinato:
• 3 giorni di invalidità temporanea assoluta (ITA);
• 11 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) nella misura del 75%;
• 32 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) nella misura del 50%;
• 30 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) nella misura del 25%.
A tali lesioni sono conseguiti dei postumi permanenti (“esito cicatriziale sulla regione frontale destra parzialmente coperto dai capelli, limitazione algico-funzionale del rachide cervicale in soggetto di anni ventiquattro”) che, valutati nel loro complesso, determinano una riduzione dell'integrità psico-fisica dell'attore (c.d. danno biologico permanente) pari al 7%.
In virtù di quanto accertato dal CTU e dei parametri previsti dall'art. 139 del D.Lgs.
209/05, applicabili nel caso di specie (trattandosi di sinistro derivante dalla circolazione di veicoli a motore), aggiornati al D.M. 16/07/2024, si ritiene che il danno, avendo il danneggiato 18 anni al momento del sinistro, possa così esser quantificato:
• danno biologico permanente (7%): 12.095,13 euro;
• danno biologico temporaneo (ITA e ITP): 1.919,59 euro;
• danno morale (33% su totale danno biologico): 4.671,11 euro;
per un totale di 18.685,83 euro.
Pag. 6 di 8 Si precisa, infine, che non può applicarsi alcuna decurtazione per l'asserito mancato utilizzo della cintura di sicurezza, avendo i testimoni riferito che invero Parte_1
indossava la cintura ed essendo la ferita alla testa (v. documentazione fotografica in atti) compatibile con la dinamica dell'incidente, atteso che la cintura non impedisce le oscillazioni laterali del capo.
Sul punto, il convenuto si è limitato a eccepire l'incompatibilità della dinamica con la ferita frontale, mentre la ferita ha interessato sì la zona frontale della testa, ma sul lato destro.
L'incompatibilità presunta dalla compagnia assicurativa avrebbe potuto invece riconoscersi nel diverso caso di una ferita frontale e centrale, dovendosi ritenere la funzione della cintura di sicurezza contenitiva dello sbalzo in avanti causato dall'urto, e non dello sbalzo laterale realizzatosi nel caso in esame.
Infine, anche l'affermazione al riguardo del CTU non può essere condivisa poiché non supportata da alcuna argomentazione esplicativa della specifica conclusione.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore
(determinato in base al decisum).
Di conseguenza a condannata al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di , che si liquidano in 545,00 euro per Parte_1
spese e 5.077,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (ove dovuti).
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- CONDANNA AI SENSI DELL' 141 D.Lgs. Controparte_1
n. 209/2005, A CORRISPONDERE A PER I Parte_1
Pag. 7 di 8 DANNI SUBITI NEL SINISTRO PER CUI È CAUSA, LA SOMMA DI
18.685,83 EURO, OLTRE INTERESSI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE
DELLA SENTENZA SINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO;
- CONDANNA LLA REFUSIONE DELLE Controparte_1
SPESE DI LITE IN FAVORE DI PARASILITI ALEX ANTONINO, CHE
LIQUIDA IN 545,00 EURO PER SPESE E 5.077,00 EURO PER COMPENSI,
OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (ove dovuti come per legge);
- PONE DEFINITIVAMENTE LE SPESE DI CTU A CARICO DI
[...]
Controparte_1
Così deciso il 10 Giugno 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8