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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE
Composto dai seguenti magistrati: Dr. Francesco Abete Presidente Dr.ssa Valentina Vitulano Giudice rel. Dr.ssa Anita Carughi Giudice RIUNITO in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza collegiale del 12.11.2025 nel procedimento di reclamo iscritto al RGAC. 3499/2025; esaminati gli atti e sentite le parti;
VISTA l'ordinanza resa dalla dott.ssa Emanuela Musi con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della istanza di sospensione dell'esecuzione, in questa sede reclamata;
RILEVATO che con l'odierno reclamo il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'ordinanza impugnata e per l'effetto dichiarare nulla/invalida/inefficace la procedura di rilascio eseguita in data 29.7.2025 e “previa revoca del rilascio avvenuto con ufficiale giudiziario e forza pubblica in data 29.7.2025, con immissione del reclamante nel possesso dell'immobile oggetto dell'illegittimo rilascio del 29.7.2025”, disporre la sospensione dell'esecuzione ex art. 623 c.p.c. ancora in corso. RILEVATO che a sostegno del gravame ha dedotto: - l'insussistenza del collegamento della istanza di sospensione della procedura di rilascio da ultimo proposta con il procedimento rg 735/2025 siccome concluso in data 2.7.2025 per rinuncia dell'opponente dettata dal fatto che vi era una opposizione all'esecuzione rge 1558/2025 con udienza per la sospensione fissata per il 10.6.2025; - essendo chiusa la fase cautelare dell'opposizione a precetto RG. 735/2025 e dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione nell'opposizione rge 1558/2025, nulla impediva di presentare una l'ulteriore opposizione all'esecuzione (rge 2543/2025) e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione in essere;
- l'inesistenza di un titolo esecutivo a favore della parte esecutante e, comunque, la mancata “voltura” del titolo stesso con conseguente illegittimità della azione esecutiva. RILEVATO che parte reclamata si è costituita eccependo l'inammissibilità del reclamo per effetto della chiusura del procedimento di esecuzione per rilascio anche a seguito della declaratoria di inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il verbale di rilascio (Rg. 2927/2025) con conseguente venir meno di ogni potere inibitorio da parte del collegio e carenza di interesse del reclamante.
CONSIDERATO che
come statuito da Cassazione civile sez. III, 03/09/2007, n.18535
“Nell'esecuzione forzata per consegna o rilascio, la tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo è esperibile fino a quando quest'ultimo non si chiuda e ciò avviene con l'atto dell'ufficiale giudiziario di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c.”; RILEVATO che la reclamata ha prodotto il verbale di immissione in possesso dell'immobile con conseguente impossibilità di sospendere una procedura esecutiva già conclusa;
1 RITENUTA l'inammissibilità della l'istanza di reimmissione in possesso esulando dai provvedimenti concedibili in via cautelare, trattandosi di una conseguenza ottenibile solo in caso di accoglimento nel merito dell'opposizione; Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
- rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna il reclamante al pagamento in favore della parte reclamata, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.300,00 per compensi, 15% su compensi per spese, oltre IVA e C.P.A. come per legge ed ove dovute, Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e gli adempimenti. Torre Annunziata 12.11.2025
Il Presidente dott. Francesco Abete
Il Giudice relatore dott.ssa. Valentina Vitulano
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