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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/12/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 9/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3311/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PENNACCHIA FRANCESCA, e Parte_1 dall' Avv. MORELLI LUANA giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
[...]
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari dr.sse Claudia Lucidi, Vanessa Alonzi e Controparte_2
-resistente-
avente ad oggetto: inserimento nelle GPS dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in data 25.08.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale di Latina al fine di ottenere Pt_1
l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per i posti di sostegno nella scuola primaria (ADEE) di seconda fascia, oltre al risarcimento dei danni patiti per la mancata inclusione.
Con memoria del 23.10.2025 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia alla azione dichiarando di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Con memoria del 24.10.2025 si è costituito in giudizio il convenuto che senza CP_1 prendere posizione sulla rinuncia all'azione da parte della ricorrente, ha chiesto il rigetto della domanda.
All'odierna udienza – dopo aver disposto il rinvio del giudizio onde poter consentire al costituito di prendere posizione in ordine alla rinuncia espressa dalla parte CP_1 ricorrente e preso atto che il predetto non ha inteso depositare le note ex art. 127 CP_1 ter c.p.c. – la causa è stata assunta in decisione
****
In ragione della rinuncia all'azione espressamente formulata dalla difesa attorea deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo il costante ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art 306 cod proc civ) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perchè, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (cfr. da ultimo Cass. del 9.6.2014 n. 6472; in senso conforme Cass. 10.9.2004, n. 18255; Cass. 21.3.2011 n. 6472; Cass. n. 1047 del 23/04/1966).
La rinuncia alla domanda rientra nel potere dispositivo della parte che ha proposto la domanda o che, comunque, ha inteso avvalersi di un diritto o domandarne il riconoscimento giudiziale. (V. Cass. 890/62, 1619/54, 1590/53). Essa, peraltro, non importa l'estinzione del processo, dovendo questo concludersi, salvo che le parti lo facciano estinguere per inattività
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro o che la rinuncia avvenga in sede di conciliazione davanti al giudice, con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia, nè l'esame della fondatezza della pretesa è necessario se non per la decisione sulle spese. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1299 del 08/09/1970; Cass n.1047/66, mass. n 322101).
Nel merito, dunque, va dichiarata tra le parti cessata la materia del contendere in quanto il difensore, munito di specifica procura sul punto, ha dichiarato che il proprio assistito non ha più interesse alla prosecuzione del presente giudizio con compensazione delle spese di lite.
Il convenuto nelle note a trattazione scritta depositate in data 27.10.2025 non si è CP_1 avveduta della suddetta rinunzia rispetto alla quale non ha preso posizione, nemmeno in ordine alle spese processuali. Il , del resto, nemmeno ha ritenuto per l'odierna CP_1 udienza – rinviata proprio per tale incombente – di prendere posizione in merito a tal rinunzia non avendo depositato le note ex art. 127 ter c.p.c.
In relazione alle spese di lite si osserva che le condotte assunte delle parti fa ritenere ragionevole ed equa la compensazione integrale delle stesse, come anche espressamente richiesto dalla difesa di parte ricorrente, dovendosi valorizzare la circostanza che la rinuncia all'azione da parte della Sig.ra deriva da eventi sopravvenuti e favorevoli alla stessa Pt_1 come il superamento della prova selettiva del TFA, e l'ottenimento di incarichi di supplenza in relazione alla graduatoria incrociata sul sostegno sul medesimo grado di insegnamento.
Del resto, il resistente nemmeno si è avveduto degli ulteriori sviluppi processuali – CP_1 nonostante l'ordinanza del Tribunale -con ciò manifestando un evidente disinteresse ed un comportamento processuale senza dubbio censurabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese integralmente compensate;
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 9/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3311/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PENNACCHIA FRANCESCA, e Parte_1 dall' Avv. MORELLI LUANA giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
[...]
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari dr.sse Claudia Lucidi, Vanessa Alonzi e Controparte_2
-resistente-
avente ad oggetto: inserimento nelle GPS dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in data 25.08.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale di Latina al fine di ottenere Pt_1
l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per i posti di sostegno nella scuola primaria (ADEE) di seconda fascia, oltre al risarcimento dei danni patiti per la mancata inclusione.
Con memoria del 23.10.2025 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia alla azione dichiarando di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Con memoria del 24.10.2025 si è costituito in giudizio il convenuto che senza CP_1 prendere posizione sulla rinuncia all'azione da parte della ricorrente, ha chiesto il rigetto della domanda.
All'odierna udienza – dopo aver disposto il rinvio del giudizio onde poter consentire al costituito di prendere posizione in ordine alla rinuncia espressa dalla parte CP_1 ricorrente e preso atto che il predetto non ha inteso depositare le note ex art. 127 CP_1 ter c.p.c. – la causa è stata assunta in decisione
****
In ragione della rinuncia all'azione espressamente formulata dalla difesa attorea deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo il costante ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art 306 cod proc civ) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perchè, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (cfr. da ultimo Cass. del 9.6.2014 n. 6472; in senso conforme Cass. 10.9.2004, n. 18255; Cass. 21.3.2011 n. 6472; Cass. n. 1047 del 23/04/1966).
La rinuncia alla domanda rientra nel potere dispositivo della parte che ha proposto la domanda o che, comunque, ha inteso avvalersi di un diritto o domandarne il riconoscimento giudiziale. (V. Cass. 890/62, 1619/54, 1590/53). Essa, peraltro, non importa l'estinzione del processo, dovendo questo concludersi, salvo che le parti lo facciano estinguere per inattività
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro o che la rinuncia avvenga in sede di conciliazione davanti al giudice, con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia, nè l'esame della fondatezza della pretesa è necessario se non per la decisione sulle spese. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1299 del 08/09/1970; Cass n.1047/66, mass. n 322101).
Nel merito, dunque, va dichiarata tra le parti cessata la materia del contendere in quanto il difensore, munito di specifica procura sul punto, ha dichiarato che il proprio assistito non ha più interesse alla prosecuzione del presente giudizio con compensazione delle spese di lite.
Il convenuto nelle note a trattazione scritta depositate in data 27.10.2025 non si è CP_1 avveduta della suddetta rinunzia rispetto alla quale non ha preso posizione, nemmeno in ordine alle spese processuali. Il , del resto, nemmeno ha ritenuto per l'odierna CP_1 udienza – rinviata proprio per tale incombente – di prendere posizione in merito a tal rinunzia non avendo depositato le note ex art. 127 ter c.p.c.
In relazione alle spese di lite si osserva che le condotte assunte delle parti fa ritenere ragionevole ed equa la compensazione integrale delle stesse, come anche espressamente richiesto dalla difesa di parte ricorrente, dovendosi valorizzare la circostanza che la rinuncia all'azione da parte della Sig.ra deriva da eventi sopravvenuti e favorevoli alla stessa Pt_1 come il superamento della prova selettiva del TFA, e l'ottenimento di incarichi di supplenza in relazione alla graduatoria incrociata sul sostegno sul medesimo grado di insegnamento.
Del resto, il resistente nemmeno si è avveduto degli ulteriori sviluppi processuali – CP_1 nonostante l'ordinanza del Tribunale -con ciò manifestando un evidente disinteresse ed un comportamento processuale senza dubbio censurabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese integralmente compensate;
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro