TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 20 maggio 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1106/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiara Isgrò, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) e Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_3 difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla funzionaria dott.ssa Daniela Caterina
Carmela Di Paola. RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'a.s. 2024-2025 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola primaria anno scolastico 2024-2025, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2024-2025 e provenienti da GAE. CONTROINTERESSATI NON COSTITUITI
1 OGGETTO: mobilità docenti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.3.2025 premetteva di essere stata assunta - Parte_1 dall'anno scolastico 2016/2017, quale docente di scuola primaria (classe di concorso posto comune), presso l' Controparte_4 con titolarità presso l'Istituto Comprensivo “Primo Levi” di
[...]
Castelvetro di Modena e di essere, in assegnazione provvisoria - per l'anno scolastico
2024/2025 - presso l'Istituto Comprensivo “Paradiso” di CP_3
Riferiva di aver presentato, per l'anno scolastico 2024/2025, domanda di trasferimento interprovinciale su posto comune (punteggio complessivo di 73 punti), e domanda di passaggio di ruolo per la scuola dell'infanzia (punteggio complessivo di 61 punti), ma di non avere ottenuto il trasferimento, né il passaggio di ruolo, sebbene le sedi prescelte ed indicate in domanda secondo un proprio ordine di preferenza facenti parte del comune e/o provincia di fossero state assegnate ad altri docenti, sia neo immessi in ruolo (attinenti dalle GAE) CP_3
che partecipanti alla mobilità provinciale, con punteggio ed esperienza inferiore rispetto ad ella ricorrente.
Lamentava che l'ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite fossero illegittime e dovessero essere disapplicate poiché il contratto collettivo nazionale integrativo limitava il diritto di partecipazione nelle operazioni di mobilità ai docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale e, in particolare, l'art. 8 comma 5, si poneva in contrasto con la norma di fonte legale contenuta nell'art. 470 comma 1 del D.Lgs. n. 297/94, che imponeva alla contrattazione collettiva il vincolo di procedere alle immissioni in ruolo solo dopo aver completato la procedura di mobilità territoriale (sui posti residui), al cui interno erano da ricomprendere tanto la mobilità provinciale quanto quella interprovinciale. Richiamava giurisprudenza di merito a sostegno della tesi.
Cont Sottolineava che il non aveva destinato prioritariamente tutte le sedi disponibili alle operazioni di trasferimento interprovinciale, sebbene puntualmente richieste dalla docente in domanda, con la conseguente violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, in Pt_1
quanto le sedi vacanti e disponibili facenti parte della provincia di e non assegnati alle CP_3
2 operazioni di mobilità (le stesse scelte dalla medesima in domanda) erano state destinate alle nuove immissioni in ruolo ed assegnate a docenti con minore esperienza e punteggio.
Chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al trasferimento interprovinciale di cui alla domanda amministrativa posto comune della scuola primaria presso la Provincia di e, CP_3 per l'effetto, di ordinare al di adottare ogni Controparte_1
provvedimento consequenziale al trasferimento della ricorrente in provincia di in CP_3
ragione delle preferenze espresse alla luce dei posti vacanti e disponibili al momento della mobilità relativa all'a.s. 2024/2025; con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. Il - e Controparte_1 Controparte_2 [...]
C
per provincia di si costituiva in giudizio con memoria Controparte_6 CP_3
depositata in data 9.5.2025.
Evidenziava che l'art. 470 D.Lgs. n. 297/1994 aveva natura meramente programmatica, nella misura in cui esso poneva una linea di indirizzo generale che le parti contrattuali avrebbero dovuto attuare mediante la puntuale definizione di criteri e modalità tali da consentire un progressivo adeguamento del sistema vigente al programma delineato dalla norma, demandando alla contrattazione collettiva la progressiva equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo rappresentato dalla destinazione, alle nuove immissioni in ruolo, dei soli posti residui dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
Sottolineava inoltre che l'art. 470 del T.U. istruzione era stato espressamente disapplicato in sede di contrattazione collettiva, ex art. 82 del CCNL comparto scuola per il triennio 1995/1997.
Spiegava che l'unica fonte a regolamentare la mobilità docenti era costituita dalla sulla mobilità per il comparto scuola 2019/2022 Controparte_7 ed escludeva l'illegittimità dell'art. 8 CCNI, richiamando giurisprudenza di merito sul punto.
Invocava quindi il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e diritto, con il favore di spese e compensi di giudizio.
3 3. Autorizzata la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito web del , all'udienza del 20 maggio 2025, in esito alla Controparte_1
discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Si rileva che gli eventuali controinteressati, benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia.
5. La ricorrente, docente di scuola primaria, assegnata nell'a.s. 2024/2025 presso un Istituto scolastico di ha partecipato alla procedura di mobilità anno scolastico 2024/2025, CP_3
presentando domanda di trasferimento interprovinciale su posto comune e domanda di passaggio di ruolo per la scuola dell'infanzia, indicando la propria preferenza per sedi della provincia di non ottenendo tuttavia né il trasferimento interprovinciale né il passaggio CP_3
di ruolo, in quanto superata da altri docenti, sia neo immessi in ruolo che partecipanti alla mobilità provinciale, con punteggio ed esperienza inferiore, in ragione del meccanismo previsto dall'art. 8 CCNI, di cui eccepiva l'illegittimità.
Occorre premettere che l'art. 8, c. 5 e 6, CCNI mobilità personale docente triennio 2022/23,
2023/24, 2024/25, così dispone:
“
5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23,
2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase.
6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno)”.
La ricorrente assume che tale disposizione violi l'art. 470 D.Lgs. n. 297/1994, che, nel demandare alla contrattazione collettiva la disciplina della materia, così ha disposto:
“
1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Controparte_8
definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità
[...]
professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono
4 vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché
i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra
e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.
3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione”.
6. Si osserva preliminarmente che, “in tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e
2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli”
(Cass. civ., sez. lav., 10.1.2024, n.1055).
Orbene, si rileva che in materia va progressivamente consolidandosi un orientamento giurisprudenziale attestante la legittimità delle previsioni contrattuali di cui all'art. 8 CCNI mobilità docenti, e di conformità delle stesse rispetto a quanto disposto dall'art. 470 D.Lgs. n.
297/1994 (cfr., ex multis, Corte Appello Cagliari n. 54/2022, Corte d'Appello di Palermo n.
29/2023, Corte d'Appello di Roma, n. 133/2024, Tar Lazio n. 13742/2020, Consiglio di Stato
n. 1348/2023), sulla base di argomentazioni che risultano condivisibili e a cui si ritiene di aderire ai fini della decisione.
Da un attento esame del D.Lgs. n. 297/1994 emerge, infatti, come al primo comma all'art. 470 debba essere attribuita natura meramente programmatica;
tale natura risulta confermata anche dall'art. 465 dello stesso teso normativo il quale, nel prevedere espressamente, tra l'altro, una priorità di destinazione delle sedi vacanti alle procedure di mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo (“
1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti
5 da altra provincia.
2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.
3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo e del personale educativo”), si caratterizza come norma di carattere transitorio, riservando la propria disciplina “sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma
1”.
La legge primaria, dunque, nel settore scolastico ha inteso rimettere esclusivamente alla norma pattizia la progressiva “equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo” nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo rappresentato dalla destinazione, alle nuove immissioni in ruolo, dei soli posti residui dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
Tale obiettivo è destinato a realizzarsi progressivamente, dovendosi tenere conto della peculiarità del comparto scolastico e soprattutto delle modalità di reclutamento proprie del comparto, caratterizzato anche dalla cadenza annuale delle procedure di mobilità.
Come ben evidenziato dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1348/2023, “l'art. 470, comma
1, se è vero che non esprime alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470, comma 1, tuttavia al contempo non preclude espressamente alle parti della contrattazione collettiva, nell'espressione del rispettivo potere negoziale, di addivenire ad una regolamentazione diversa, estendendo l'applicazione di un determinato criterio ad un segmento temporale più lungo rispetto a quello ipotizzato dalla norma.
Anzi, a ben vedere il primo comma dell'art. 470 in rassegna, laddove indica la finalità da perseguire, ossia "il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni
6 relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico", demanda espressamente a "specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il
[...]
" la definizione dei relativi "tempi e modalità". Controparte_8
A parere del Collegio, la scelta contrattuale di continuare ad applicare alla mobilità il criterio delle "quote", espressione dell'autonomia negoziale, rientra nelle attribuzioni che la legge ha riservato alla contrattazione collettiva, di definire tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia
e quelli riservati alle immissioni in ruolo.
Il che non significa che il suindicato superamento della ripartizione dei posti non debba essere attuato, bensì che la contrattazione collettiva debba stabilirne i tempi e le modalità, con la conseguenza che le parti dovranno, per l'avvenire, regolamentare i rapporti collettivi in modo tale da assicurare in tempi brevi il definitivo raggiungimento dell'obiettivo espressamente fissato dalla legge”.
La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. D'altro canto, anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifici posti.
Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis, D.Lgs. n. 165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifiche percentuali, lasciando all'amministrazione – rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie – le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività.
Non si ravvisa, pertanto, la dedotta illegittimità dell'art. 8, c. 5 e 6, CCNI, né l'asserita violazione dell'art. 470 del D.Lgs. n. 297/1994.
I motivi di doglianza sollevati da parte ricorrente non risultano dunque meritevoli di accoglimento ed il ricorso va conseguentemente rigettato.
7 7. La natura interpretativa delle questioni esaminate e il contrasto giurisprudenziale formatosi in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 3.3.2025 nei confronti del
[...]
Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti dei controinteressati,
[...]
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dei controinteressati;
- rigetta le domande;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 20 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
8