TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4255/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/03/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Capuano (C.F. ) C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Benevento (BN) il 15.06.1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Paola Capuano (C.F. ) C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
- i quali hanno contratto matrimonio in data 28.08.2005 con rito concordatario nel Comune di
Pettorano sul Gizio (AQ) giusta atto di stato civile n. 7, parte II, serie A, in regime di separazione dei beni;
- dall'unione sono nati a Milano i figli il 01.01.2007 (C.F. ) e Per_1 CodiceFiscale_4 Per_ in data 07.03.2013 (C.F. ), quest'ultima minorenne, entrambi CodiceFiscale_5 economicamente non autosufficienti;
- i ricorrenti si sono separati consensualmente con Sentenza n. 2115/2024 pubbl. il 28/02/2024 in
RG n. 43888/2023 Tribunale di Milano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Entrambi i ricorrenti si definiscono economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni pretesa economica reciproca: l'appartamento in Comune di Milano alla Via Frugoni Carlo
Innocenzo n. 16/A, di proprietà della sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze Pt_1 Per_ resterà abitazione per la medesima, insieme ai figli e con lei conviventi;
Per_1
2. l'auto tipo HONDA CRV e il motociclo tipo HONDA 125 di proprietà del signor CP_1 rimangono in uso allo stesso;
3. accordi inerenti la prole: Per_
- affido: I figli e sono affidati ad entrambi i genitori e gli stessi Per_1 provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi;
Per_
- dimora: I figli e vivranno presso la madre OR , ed il Per_1 Parte_1 padre signor potrà frequentarli tre volte alla settimana – compatibilmente CP_1 con gli impegni scolastici e lavorativi - con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, e nei fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- periodi di vacanza/ferie/festività: Durante le vacanze scolastiche estive (dal giorno successivo alla conclusione dell'anno scolastico al giorno precedente l'inizio dell'anno scolastico), i figli trascorreranno due settimane continuative con un genitore, a periodi alternati da concordare fra gli stessi, cui eventualmente potrebbe aggiungersi una terza settimana – sempre continuativa - ove concessa al genitore dal proprio datore di lavoro;
il periodo dovrà stabilirsi ogni anno entro e non oltre il 31 maggio;
- nelle festività (vacanze scolastiche) di Natale e Capodanno, i figli trascorreranno una settimana alternata con ciascun genitore;
- nelle vacanze scolastiche pasquali, i figli trascorreranno i giorni festivi di Pasqua e
Pasquetta con uno dei due genitori;
- i compleanni dei figli saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
- il compleanno dei genitori e dei nonni ogni anno con il genitore o il nonno che compie gli anni;
- la Festa della Mamma e Festa del Papà, ogni anno con la Mamma e con il Papà.
- mantenimento della prole: il padre signor continuerà a corrispondere CP_1 alla OR , a titolo di assegno per il mantenimento dei figli Parte_1 Per_1 Per_ e la somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma – così come rivalutata annualmente – sarà corrisposta dal padre a ciascuno dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, da definirsi come condizione oggettiva di stabilità reddituale.
- spese straordinarie per i figli: le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente criterio:
- spese mediche documentate che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche documentate che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamento sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
- In relazione alle spese straordinarie che non richiedono un preventivo accordo e anticipate da un genitore, l'altro dovrà provvedere al rimborso entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta dell'altro, che potrà essere inviata anche mediante semplice messaggio e-mail, sms o altro programma di messaggistica già in uso tra le Parti.
- Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta dell'altro (anche mediante semplice messaggio e-mail, sms o altro programma di messaggistica già in uso tra le parti) dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- I genitori potranno concordare le spese anche semplicemente mediante scambio di e-mail, sms o altro programma di messaggistica ai numeri di cellulare già conosciuti. Le relative detrazioni fiscali saranno ripartite nella stessa misura in cui il genitore ha partecipato alla spesa.
- L'assegno unico per i figli verrà percepito della madre per tutto il tempo in cui i figli con essa convivranno.
Le Parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di Note scritte, hanno dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.08.2005 con rito concordatario nel Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) tra e Parte_1 [...]
giusta atto di stato civile n. 7, parte II, serie A, in regime di separazione dei beni;
CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al medesimo Comune dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/03/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Capuano (C.F. ) C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Benevento (BN) il 15.06.1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Paola Capuano (C.F. ) C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
- i quali hanno contratto matrimonio in data 28.08.2005 con rito concordatario nel Comune di
Pettorano sul Gizio (AQ) giusta atto di stato civile n. 7, parte II, serie A, in regime di separazione dei beni;
- dall'unione sono nati a Milano i figli il 01.01.2007 (C.F. ) e Per_1 CodiceFiscale_4 Per_ in data 07.03.2013 (C.F. ), quest'ultima minorenne, entrambi CodiceFiscale_5 economicamente non autosufficienti;
- i ricorrenti si sono separati consensualmente con Sentenza n. 2115/2024 pubbl. il 28/02/2024 in
RG n. 43888/2023 Tribunale di Milano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Entrambi i ricorrenti si definiscono economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni pretesa economica reciproca: l'appartamento in Comune di Milano alla Via Frugoni Carlo
Innocenzo n. 16/A, di proprietà della sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze Pt_1 Per_ resterà abitazione per la medesima, insieme ai figli e con lei conviventi;
Per_1
2. l'auto tipo HONDA CRV e il motociclo tipo HONDA 125 di proprietà del signor CP_1 rimangono in uso allo stesso;
3. accordi inerenti la prole: Per_
- affido: I figli e sono affidati ad entrambi i genitori e gli stessi Per_1 provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi;
Per_
- dimora: I figli e vivranno presso la madre OR , ed il Per_1 Parte_1 padre signor potrà frequentarli tre volte alla settimana – compatibilmente CP_1 con gli impegni scolastici e lavorativi - con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, e nei fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- periodi di vacanza/ferie/festività: Durante le vacanze scolastiche estive (dal giorno successivo alla conclusione dell'anno scolastico al giorno precedente l'inizio dell'anno scolastico), i figli trascorreranno due settimane continuative con un genitore, a periodi alternati da concordare fra gli stessi, cui eventualmente potrebbe aggiungersi una terza settimana – sempre continuativa - ove concessa al genitore dal proprio datore di lavoro;
il periodo dovrà stabilirsi ogni anno entro e non oltre il 31 maggio;
- nelle festività (vacanze scolastiche) di Natale e Capodanno, i figli trascorreranno una settimana alternata con ciascun genitore;
- nelle vacanze scolastiche pasquali, i figli trascorreranno i giorni festivi di Pasqua e
Pasquetta con uno dei due genitori;
- i compleanni dei figli saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
- il compleanno dei genitori e dei nonni ogni anno con il genitore o il nonno che compie gli anni;
- la Festa della Mamma e Festa del Papà, ogni anno con la Mamma e con il Papà.
- mantenimento della prole: il padre signor continuerà a corrispondere CP_1 alla OR , a titolo di assegno per il mantenimento dei figli Parte_1 Per_1 Per_ e la somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma – così come rivalutata annualmente – sarà corrisposta dal padre a ciascuno dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, da definirsi come condizione oggettiva di stabilità reddituale.
- spese straordinarie per i figli: le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente criterio:
- spese mediche documentate che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche documentate che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamento sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
- In relazione alle spese straordinarie che non richiedono un preventivo accordo e anticipate da un genitore, l'altro dovrà provvedere al rimborso entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta dell'altro, che potrà essere inviata anche mediante semplice messaggio e-mail, sms o altro programma di messaggistica già in uso tra le Parti.
- Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta dell'altro (anche mediante semplice messaggio e-mail, sms o altro programma di messaggistica già in uso tra le parti) dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- I genitori potranno concordare le spese anche semplicemente mediante scambio di e-mail, sms o altro programma di messaggistica ai numeri di cellulare già conosciuti. Le relative detrazioni fiscali saranno ripartite nella stessa misura in cui il genitore ha partecipato alla spesa.
- L'assegno unico per i figli verrà percepito della madre per tutto il tempo in cui i figli con essa convivranno.
Le Parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di Note scritte, hanno dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.08.2005 con rito concordatario nel Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) tra e Parte_1 [...]
giusta atto di stato civile n. 7, parte II, serie A, in regime di separazione dei beni;
CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al medesimo Comune dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG