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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 5043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5043 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1423/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
SE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
SE AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1423 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Irene Iacovella.
CP_1
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fortunato Savarese. Controparte_2 C.F._1
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1509/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 9.2.2023, in tema di risarcimento danni cagionati da cosa in custodia”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 2.10.2025 dalla difesa del il 29.9.2025 dalla difesa di . Parte_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione (notificato, a mezzo PEC, il 15.3.2023) il ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 1509/2023 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Napoli, pubblicata il 9.2.2023.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Controparte_2 Parte_1 al fine di sentirlo condannare – ai sensi dell'art. 2051 c.c., nonché dell'art. 2043 c.c. – al risarcimento di
[...] tutti i danni da lei (dall'attrice, si intende) patiti – secondo la prospettazione attorea- in conseguenza del sinistro avvenuto in data 11.8.2015, alle ore 17:00 circa, allorquando, giunta nei pressi del civico 18 del Vicolo Milano
(Napoli), era caduta al suolo a causa della presenza di un basolo del marciapiede destro (considerando il senso unico di marcia dei veicoli) non livellato rispetto agli altri che pavimentano la strada, per giunta non visibile perché coperto da carte e rifiuti e non segnalato, riportando lesioni per le quali si rese necessario il ricorso alle cure mediche preso l'Ospedale Loreto Nuovo di Pt_1
Costituitosi in giudizio, il aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, sia in Parte_1 relazione alla sussistenza del fatto storico che al nesso di causalità con il danno lamentato.
Aveva sostenuto, poi, che l'azione esperita dall'attrice dovesse essere inquadrata esclusivamente nell'ambito dell'art. 2043 c.c., non essendo applicabile la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., attesa la notevole estensione della strada in cui si era verificato il sinistro,
In ogni caso aveva eccepito l'esimente del caso fortuito, rappresentato dal comportamento colposo della danneggiata o, in subordine, il suo concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., contestando il quantum debeatur e concludendo per il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Napoli, all'esito dell'istruttoria (ctu medico-legale e prova testimoniale) espletata, con la sentenza n. 1509/2023 impugnata in questa sede ha accolto la domanda di , condannando il Controparte_2 Pt_1 convenuto al pagamento, in favore della danneggiata, della somma di €.18.600,69 (oltre interessi e rivalutazione monetaria come meglio specificati in motivazione) a titolo di risarcimento di tutti i danni (non patrimoniali – per le lesioni riportate, con postumi permanenti nella misura del 9%- e patrimoniali, in relazione alle spese mediche sostenute) subìti dall'attrice, oltre che al pagamento delle spese di lite (liquidate in 5.865,55 come per legge) e di ctu.
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi, che la dinamica così come descritta dall'attrice (ossia che fosse caduta a causa della presenza di un basolo non livellato e poco visibile in quanto coperto da carte e rifiuti) avesse trovato adeguato riscontro probatorio nelle dichiarazioni del teste Tes_1
e che la caduta andasse ascritta esclusivamente alla responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
[...] Pt_1
pagina 2 di 10 CP_ non avendo l convenuto provato la sussistenza di un fattore idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Il ha censurato la sentenza n. 1509/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei due Parte_1 seguenti motivi.
Con il primo motivo ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, da un'attenta analisi dell'istruttoria non fosse stata raggiunta la prova della causa della caduta, posto che: a) nell'atto introduttivo l'attrice si era limitata a dedurre di essere caduta per “un basolo del marciapiede” non a livello di quelli circostanti, occultato da carte ed erbacce;
b) sul marciapiede non vi era alcun dislivello ma era solo il bordo del marciapiede che si presentava non a livello con gli altri;
c) il teste aveva riferito una dinamica parzialmente diversa da quella prospettata dall'attrice, e aveva dichiarato che quest'ultima “non avrebbe visto bene il marciapiede che era un po' inclinato”; d) il teste aveva precisato che l'evento si era verificato all'altezza di un negozio di abbigliamento ma dalle foto non emergeva la presenza di tale locale commerciale: e) ai fini dell'attendibilità del teste andava considerato che, stranamente, quest'ultimo, pur essendo parente dell'attrice, non l'avesse accompagnata in ospedale.
Ha aggiunto che, a suo parere, anche il CTU non avrebbe dato conferma della sussistenza del nesso causale in quanto si era limitato a valutare la compatibilità del danno con “un incidente stradale”.
Con il secondo motivo il ha ribadito che il comportamento dell'attrice, la quale, nello Parte_1
“sporgersi” dal marciapiede, aveva posto il piede proprio sull'unico punto ricoperto di “carte ed erbacce,” dovesse essere ritenuto idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'evento e la res o, in subordine, idoneo a contribuire nella produzione del danno almeno nella misura del 70/80%; il tutto considerato anche che il sinistro era avvenuto in un bel pomeriggio di un giorno di agosto.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha così concluso: “1) in via preliminare sospendere la esecutività della sentenza per i motivi esposti sub III); 2) nel merito accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda attorea 3) In via del tutto subordinata dichiarare la concorrente responsabilità dell'attrice nella misura del 70/80%. 4) vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente il 22.6.2023, ha eccepito, Controparte_2 in via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello proposto dal con l'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio e per l'effetto confermare la sentenza n. 1509/2023 resa dal Tribunale di Napoli VIII sezione civile, nella persona del
Giudice monocratico dott. Giovanni D'Istria; 2) conseguentemente dichiarare il in persona del suo l.r.p.t, esclusivo responsabile delle Parte_1 lesioni subite dall'appellata in conseguenza del sinistro per cui è causa;
3) condannare l'appellante in persona del Controparte_2 Parte_1 suo l.r.p.t. al pagamento della somma di € 18.600,69 a titolo di risarcimento delle lesioni personali subite dall'appellante oltre Controparte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria così come statuito nell'appellata sentenza 4) Condannare ancora l'appellante al pagamento Parte_1
pagina 3 di 10 delle spese della espletata CTU oltre ancora al pagamento delle spese legali determinate nella sentenza appellata con attribuzione allo scrivente procuratore;
5) condannare l'appellante in persona del Sindaco p.t. al pagamento di spese diritti ed onorari del presente grado di Parte_1 giudizio, oltre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Con ordinanza del 6.7.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante (sulla base della ritenuta insussistenza del c.d. periculum in mora) ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c.
(nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023),
l'udienza del 2.7.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare del 2.7.2024) dalle difese di tutte le parti costituite, con ordinanza del 2.7.2024 è stata rinviata l'udienza di rimessione della causa in decisione al 7.10.2025
(da celebrarsi mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.).
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza cartolare del 7.10.2025) dalla difesa di tutte le parti costituite (nello specifico, il 2.10.2025 dalla difesa del e il 29.9.2025 dalla difesa di Parte_1 CP_2
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 7.10.2025,
[...] rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte reputa infondata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto pagina 4 di 10 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto dal – Parte_1 valutando congiuntamente i due motivi di gravame, in quanto strettamente connessi – la Corte ne rileva la fondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto detto che la fattispecie per cui è causa va inquadrata, come sostanzialmente ritenuto anche dal primo giudice, nell'alveo della responsabilità da cose in custodia, così come disciplinata dall'art. 2051 c.c., operando tale norma anche in caso (come quello in questione) di danni cagionati da difetto di manutenzione di strade comunali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/06/2019, n. 16295; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 23/05/2023, n.
14189).
E va dunque premessa la condivisibile impostazione seguita, anche di recente, dalla Suprema Corte, in merito alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e pagina 5 di 10 deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
In altri termini, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati;
Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808; cfr. pure Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/07/2022, n. 22121, che ha confermato la sentenza di merito che, a sua volta, aveva escluso la responsabilità dell'amministrazione comunale convenuta, ritenendo che la caduta del pedone fosse dovuta, sotto il profilo causale, a disattenzione dello stesso nell'attraversamento della strada, pur trattandosi di buca nel manto stradale coperta da carte e fogli di giornale).
pagina 6 di 10 Applicando tali principi al caso di specie, ritiene questa Corte che siano fondate le censure mosse dall'ente appellante riguardanti, in particolare, la mancanza di una prova convincente (che avrebbe dovuto fornire la danneggiata) circa il nesso di causalità tra la res e il danno, ossia circa la derivazione dell'evento dannoso dalla cosa custodita.
Al riguardo va detto quanto segue.
Risulta condivisibile quanto sostenuto dal circa la prevedibilità ed evitabilità dell'evento Parte_1 dannoso, da parte dell'attrice, in ragione delle rilevanti dimensioni del basolo diversamente livellato rispetto agli altri – da valutare in relazione all'estensione della strada che ha rappresentato il teatro del sinistro- e, dunque, circa la piena visibilità ed evitabilità (da parte della ) della detta anomalia stradale al momento del sinistro CP_2
(trattandosi, peraltro, di un pomeriggio di Agosto, quindi con piena luce naturale), non essendo peraltro stato neanche lamentato che il tratto di marciapiede fosse, eventualmente, basculante.
Né era stata raggiunta una prova adeguata, ad avviso della Corte, della circostanza che il basolo in questione fosse coperto da carte e rifiuti (che lo avrebbero reso non visibile).
In altri termini, sulla scorta della istruttoria espletata, ad avviso della Corte il comportamento di CP_2
ha integrato il c.d. caso fortuito (con conseguente esclusione della responsabilità del custode della detta
[...] strada, ossia del ai sensi dell'art. 2051 c.c.), avendo avuto, tale comportamento, un'efficacia Parte_1 causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, a fronte della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso (con l'ordinaria diligenza nell'uso del bene pubblico), non essendo emerso che, al momento della caduta, il basolo su cui la danneggiata ha posto il piede – peraltro di non scarse dimensioni – fosse ricoperto di carte e rifiuti.
Ed invero, dalle fotografie dello stato dei luoghi ridepositate, in questo grado, dalla stessa appellata:
1) si evince, innanzitutto, che il dislivello di cui l'attrice si era lamentata fosse, in realtà, di dimensioni ridotte, tali da non poter ragionevolmente comportare una caduta, soprattutto alla luce della dimensione della superficie di appoggio offerta dallo stesso;
2) non si evince che il basolo in questione fosse coperto da carte e rifiuti che lo avrebbero potuto rendere non visibile.
Su tale ultimo profilo la Corte rileva:
A) che, effettivamente, mentre il teste (escusso in data 1.3.2021; cfr. il relativo verbale di udienza, Tes_1 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), aveva dichiarato che la danneggiata “non ha visto bene il marciapiede che era un po' inclinato, cerano carte e dell'erbaccia sopra”, l'attrice, invece, nell'atto di citazione, aveva dedotto che il basolo era non visibile perché coperto da “carte e rifiuti”;
B) nelle lettere di messa in mora (ridepositate in appello dalla stessa appellata) indirizzate all'ente Comunale – peraltro non concordanti rispetto alla data dell'evento – la danneggiata aveva addebitato la causa della caduta pagina 7 di 10 esclusivamente alla “presenza di un basolo del marciapiede destro non livellato rispetto agli altri che pavimentano la strada, per giunta non visibile e non segnalato” (cfr. messa in mora del 23.1.2018) e alla presenza di un “basolo non livellato, rispetto a quelli circostanti che pavimentano la suddetta zona, nella quale cadeva rovinosamente la sig.ra , la quale, non avendolo notata, non essendo allo stesso livello degli altri che Controparte_2 lastricavano il marciapiede, non visibile né debitamente segnalato” (cfr. messa in mora inviata il 17.09.2016); dunque, alcun riferimento era stato operato nella fase stragiudiziale alle presunte carte e rifiuti che avrebbero impedito alla danneggiata la piena visibilità dell'anomalia stradale.
In sostanza, le diverse versioni fornite della narrazione inducono a ritenere che la visuale dell'attrice non fosse ostacolata dalla presenza di carte e rifiuti, essendosi verificato, peraltro, il sinistro (si ribadisce) in un pomeriggio di agosto (dunque con piena luce naturale).
Ad avviso della Corte, poi, non scalfiscono quanto detto sino ad ora circa la condotta colposa della danneggiata
(idonea, come tale, ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, si ribadisce), le valutazioni medico – legali contenute nella ctu espletata in primo grado, circa la ritenuta compatibilità, dal punto di vista causale, tra le lesioni e la caduta descritta in citazione.
Si è trattato, infatti, evidentemente, di valutazioni tecniche compiute (necessariamente) ex post, ossia dopo il verificarsi del sinistro e, soprattutto, in astratto, ossia non tenendo conto delle suddette circostanze concrete emerse dall'istruttoria espletata e, dunque, trattandosi di considerazioni (medico – legali) concernenti la riconducibilità della caduta alla anomalia stradale in questione, ma non anche circa la prevedibilità/evitabilità della stessa da parte della danneggiata, usando l'ordinaria diligenza.
In definitiva, alla luce di quanto esposto sin ora, ad avviso della Corte, la sentenza del Tribunale va riformata, posto che la condotta di , poiché integrante il c.d. caso fortuito, ha escluso la responsabilità del Controparte_2 rappresentando la condotta dell'attrice danneggiata un fatto idoneo ad interrompere il nesso di Parte_1 causalità, costituendo un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale
(cfr., in tali termini, Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/07/2025, n. 21762).
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Le spese di lite del doppio grado di giudizio (dovendo la Corte procedere, in conseguenza della riforma totale della sentenza impugnata, ad una nuova regolamentazione anche di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez.
3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483), seguono il principio della soccombenza, ex art. 91
c.p.c.
In particolare, i compensi di entrambi i gradi di giudizio spettanti alla parte appellante vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis pagina 8 di 10 al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellante stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) per il primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, applicando per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, sebbene non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 19/09/2025, n. 25711; Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. II, Ord., 14/07/2025, n. 19413; Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561) i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%, considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate) in relazione allo scaglione da euro da €. 5.200,01 ad €.
26.000,00, tenuto conto del valore (euro 18.600,69) della causa.
Non appare superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
Per la stessa ragione (ossia per il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.) le spese delle ctu medico - legale espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente e interamente a carico di . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1423/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1509/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 9.2.2023 e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria formulata in primo grado da . Controparte_2
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del in persona del Controparte_2 Parte_1 legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, liquidati complessivamente, per il primo grado, in euro 2.538,5 e, per il grado di appello, in 2.904,5, oltre rimborso forfettario per le spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Pone definitivamente e interamente a carico di le spese della ctu medico – legale Controparte_2 espletata in primo grado.
Napoli, 14.10.2025.
Il Presidente
SE De LL pagina 9 di 10 Il Consigliere est.
SE AV NF
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
SE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
SE AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1423 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Irene Iacovella.
CP_1
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fortunato Savarese. Controparte_2 C.F._1
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1509/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 9.2.2023, in tema di risarcimento danni cagionati da cosa in custodia”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 2.10.2025 dalla difesa del il 29.9.2025 dalla difesa di . Parte_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione (notificato, a mezzo PEC, il 15.3.2023) il ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 1509/2023 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Napoli, pubblicata il 9.2.2023.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Controparte_2 Parte_1 al fine di sentirlo condannare – ai sensi dell'art. 2051 c.c., nonché dell'art. 2043 c.c. – al risarcimento di
[...] tutti i danni da lei (dall'attrice, si intende) patiti – secondo la prospettazione attorea- in conseguenza del sinistro avvenuto in data 11.8.2015, alle ore 17:00 circa, allorquando, giunta nei pressi del civico 18 del Vicolo Milano
(Napoli), era caduta al suolo a causa della presenza di un basolo del marciapiede destro (considerando il senso unico di marcia dei veicoli) non livellato rispetto agli altri che pavimentano la strada, per giunta non visibile perché coperto da carte e rifiuti e non segnalato, riportando lesioni per le quali si rese necessario il ricorso alle cure mediche preso l'Ospedale Loreto Nuovo di Pt_1
Costituitosi in giudizio, il aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, sia in Parte_1 relazione alla sussistenza del fatto storico che al nesso di causalità con il danno lamentato.
Aveva sostenuto, poi, che l'azione esperita dall'attrice dovesse essere inquadrata esclusivamente nell'ambito dell'art. 2043 c.c., non essendo applicabile la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., attesa la notevole estensione della strada in cui si era verificato il sinistro,
In ogni caso aveva eccepito l'esimente del caso fortuito, rappresentato dal comportamento colposo della danneggiata o, in subordine, il suo concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., contestando il quantum debeatur e concludendo per il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Napoli, all'esito dell'istruttoria (ctu medico-legale e prova testimoniale) espletata, con la sentenza n. 1509/2023 impugnata in questa sede ha accolto la domanda di , condannando il Controparte_2 Pt_1 convenuto al pagamento, in favore della danneggiata, della somma di €.18.600,69 (oltre interessi e rivalutazione monetaria come meglio specificati in motivazione) a titolo di risarcimento di tutti i danni (non patrimoniali – per le lesioni riportate, con postumi permanenti nella misura del 9%- e patrimoniali, in relazione alle spese mediche sostenute) subìti dall'attrice, oltre che al pagamento delle spese di lite (liquidate in 5.865,55 come per legge) e di ctu.
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi, che la dinamica così come descritta dall'attrice (ossia che fosse caduta a causa della presenza di un basolo non livellato e poco visibile in quanto coperto da carte e rifiuti) avesse trovato adeguato riscontro probatorio nelle dichiarazioni del teste Tes_1
e che la caduta andasse ascritta esclusivamente alla responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
[...] Pt_1
pagina 2 di 10 CP_ non avendo l convenuto provato la sussistenza di un fattore idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Il ha censurato la sentenza n. 1509/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei due Parte_1 seguenti motivi.
Con il primo motivo ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, da un'attenta analisi dell'istruttoria non fosse stata raggiunta la prova della causa della caduta, posto che: a) nell'atto introduttivo l'attrice si era limitata a dedurre di essere caduta per “un basolo del marciapiede” non a livello di quelli circostanti, occultato da carte ed erbacce;
b) sul marciapiede non vi era alcun dislivello ma era solo il bordo del marciapiede che si presentava non a livello con gli altri;
c) il teste aveva riferito una dinamica parzialmente diversa da quella prospettata dall'attrice, e aveva dichiarato che quest'ultima “non avrebbe visto bene il marciapiede che era un po' inclinato”; d) il teste aveva precisato che l'evento si era verificato all'altezza di un negozio di abbigliamento ma dalle foto non emergeva la presenza di tale locale commerciale: e) ai fini dell'attendibilità del teste andava considerato che, stranamente, quest'ultimo, pur essendo parente dell'attrice, non l'avesse accompagnata in ospedale.
Ha aggiunto che, a suo parere, anche il CTU non avrebbe dato conferma della sussistenza del nesso causale in quanto si era limitato a valutare la compatibilità del danno con “un incidente stradale”.
Con il secondo motivo il ha ribadito che il comportamento dell'attrice, la quale, nello Parte_1
“sporgersi” dal marciapiede, aveva posto il piede proprio sull'unico punto ricoperto di “carte ed erbacce,” dovesse essere ritenuto idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'evento e la res o, in subordine, idoneo a contribuire nella produzione del danno almeno nella misura del 70/80%; il tutto considerato anche che il sinistro era avvenuto in un bel pomeriggio di un giorno di agosto.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha così concluso: “1) in via preliminare sospendere la esecutività della sentenza per i motivi esposti sub III); 2) nel merito accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda attorea 3) In via del tutto subordinata dichiarare la concorrente responsabilità dell'attrice nella misura del 70/80%. 4) vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente il 22.6.2023, ha eccepito, Controparte_2 in via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello proposto dal con l'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio e per l'effetto confermare la sentenza n. 1509/2023 resa dal Tribunale di Napoli VIII sezione civile, nella persona del
Giudice monocratico dott. Giovanni D'Istria; 2) conseguentemente dichiarare il in persona del suo l.r.p.t, esclusivo responsabile delle Parte_1 lesioni subite dall'appellata in conseguenza del sinistro per cui è causa;
3) condannare l'appellante in persona del Controparte_2 Parte_1 suo l.r.p.t. al pagamento della somma di € 18.600,69 a titolo di risarcimento delle lesioni personali subite dall'appellante oltre Controparte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria così come statuito nell'appellata sentenza 4) Condannare ancora l'appellante al pagamento Parte_1
pagina 3 di 10 delle spese della espletata CTU oltre ancora al pagamento delle spese legali determinate nella sentenza appellata con attribuzione allo scrivente procuratore;
5) condannare l'appellante in persona del Sindaco p.t. al pagamento di spese diritti ed onorari del presente grado di Parte_1 giudizio, oltre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Con ordinanza del 6.7.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante (sulla base della ritenuta insussistenza del c.d. periculum in mora) ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c.
(nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023),
l'udienza del 2.7.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare del 2.7.2024) dalle difese di tutte le parti costituite, con ordinanza del 2.7.2024 è stata rinviata l'udienza di rimessione della causa in decisione al 7.10.2025
(da celebrarsi mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.).
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza cartolare del 7.10.2025) dalla difesa di tutte le parti costituite (nello specifico, il 2.10.2025 dalla difesa del e il 29.9.2025 dalla difesa di Parte_1 CP_2
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 7.10.2025,
[...] rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte reputa infondata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto pagina 4 di 10 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto dal – Parte_1 valutando congiuntamente i due motivi di gravame, in quanto strettamente connessi – la Corte ne rileva la fondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto detto che la fattispecie per cui è causa va inquadrata, come sostanzialmente ritenuto anche dal primo giudice, nell'alveo della responsabilità da cose in custodia, così come disciplinata dall'art. 2051 c.c., operando tale norma anche in caso (come quello in questione) di danni cagionati da difetto di manutenzione di strade comunali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/06/2019, n. 16295; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 23/05/2023, n.
14189).
E va dunque premessa la condivisibile impostazione seguita, anche di recente, dalla Suprema Corte, in merito alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e pagina 5 di 10 deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
In altri termini, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati;
Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808; cfr. pure Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/07/2022, n. 22121, che ha confermato la sentenza di merito che, a sua volta, aveva escluso la responsabilità dell'amministrazione comunale convenuta, ritenendo che la caduta del pedone fosse dovuta, sotto il profilo causale, a disattenzione dello stesso nell'attraversamento della strada, pur trattandosi di buca nel manto stradale coperta da carte e fogli di giornale).
pagina 6 di 10 Applicando tali principi al caso di specie, ritiene questa Corte che siano fondate le censure mosse dall'ente appellante riguardanti, in particolare, la mancanza di una prova convincente (che avrebbe dovuto fornire la danneggiata) circa il nesso di causalità tra la res e il danno, ossia circa la derivazione dell'evento dannoso dalla cosa custodita.
Al riguardo va detto quanto segue.
Risulta condivisibile quanto sostenuto dal circa la prevedibilità ed evitabilità dell'evento Parte_1 dannoso, da parte dell'attrice, in ragione delle rilevanti dimensioni del basolo diversamente livellato rispetto agli altri – da valutare in relazione all'estensione della strada che ha rappresentato il teatro del sinistro- e, dunque, circa la piena visibilità ed evitabilità (da parte della ) della detta anomalia stradale al momento del sinistro CP_2
(trattandosi, peraltro, di un pomeriggio di Agosto, quindi con piena luce naturale), non essendo peraltro stato neanche lamentato che il tratto di marciapiede fosse, eventualmente, basculante.
Né era stata raggiunta una prova adeguata, ad avviso della Corte, della circostanza che il basolo in questione fosse coperto da carte e rifiuti (che lo avrebbero reso non visibile).
In altri termini, sulla scorta della istruttoria espletata, ad avviso della Corte il comportamento di CP_2
ha integrato il c.d. caso fortuito (con conseguente esclusione della responsabilità del custode della detta
[...] strada, ossia del ai sensi dell'art. 2051 c.c.), avendo avuto, tale comportamento, un'efficacia Parte_1 causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, a fronte della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso (con l'ordinaria diligenza nell'uso del bene pubblico), non essendo emerso che, al momento della caduta, il basolo su cui la danneggiata ha posto il piede – peraltro di non scarse dimensioni – fosse ricoperto di carte e rifiuti.
Ed invero, dalle fotografie dello stato dei luoghi ridepositate, in questo grado, dalla stessa appellata:
1) si evince, innanzitutto, che il dislivello di cui l'attrice si era lamentata fosse, in realtà, di dimensioni ridotte, tali da non poter ragionevolmente comportare una caduta, soprattutto alla luce della dimensione della superficie di appoggio offerta dallo stesso;
2) non si evince che il basolo in questione fosse coperto da carte e rifiuti che lo avrebbero potuto rendere non visibile.
Su tale ultimo profilo la Corte rileva:
A) che, effettivamente, mentre il teste (escusso in data 1.3.2021; cfr. il relativo verbale di udienza, Tes_1 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), aveva dichiarato che la danneggiata “non ha visto bene il marciapiede che era un po' inclinato, cerano carte e dell'erbaccia sopra”, l'attrice, invece, nell'atto di citazione, aveva dedotto che il basolo era non visibile perché coperto da “carte e rifiuti”;
B) nelle lettere di messa in mora (ridepositate in appello dalla stessa appellata) indirizzate all'ente Comunale – peraltro non concordanti rispetto alla data dell'evento – la danneggiata aveva addebitato la causa della caduta pagina 7 di 10 esclusivamente alla “presenza di un basolo del marciapiede destro non livellato rispetto agli altri che pavimentano la strada, per giunta non visibile e non segnalato” (cfr. messa in mora del 23.1.2018) e alla presenza di un “basolo non livellato, rispetto a quelli circostanti che pavimentano la suddetta zona, nella quale cadeva rovinosamente la sig.ra , la quale, non avendolo notata, non essendo allo stesso livello degli altri che Controparte_2 lastricavano il marciapiede, non visibile né debitamente segnalato” (cfr. messa in mora inviata il 17.09.2016); dunque, alcun riferimento era stato operato nella fase stragiudiziale alle presunte carte e rifiuti che avrebbero impedito alla danneggiata la piena visibilità dell'anomalia stradale.
In sostanza, le diverse versioni fornite della narrazione inducono a ritenere che la visuale dell'attrice non fosse ostacolata dalla presenza di carte e rifiuti, essendosi verificato, peraltro, il sinistro (si ribadisce) in un pomeriggio di agosto (dunque con piena luce naturale).
Ad avviso della Corte, poi, non scalfiscono quanto detto sino ad ora circa la condotta colposa della danneggiata
(idonea, come tale, ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, si ribadisce), le valutazioni medico – legali contenute nella ctu espletata in primo grado, circa la ritenuta compatibilità, dal punto di vista causale, tra le lesioni e la caduta descritta in citazione.
Si è trattato, infatti, evidentemente, di valutazioni tecniche compiute (necessariamente) ex post, ossia dopo il verificarsi del sinistro e, soprattutto, in astratto, ossia non tenendo conto delle suddette circostanze concrete emerse dall'istruttoria espletata e, dunque, trattandosi di considerazioni (medico – legali) concernenti la riconducibilità della caduta alla anomalia stradale in questione, ma non anche circa la prevedibilità/evitabilità della stessa da parte della danneggiata, usando l'ordinaria diligenza.
In definitiva, alla luce di quanto esposto sin ora, ad avviso della Corte, la sentenza del Tribunale va riformata, posto che la condotta di , poiché integrante il c.d. caso fortuito, ha escluso la responsabilità del Controparte_2 rappresentando la condotta dell'attrice danneggiata un fatto idoneo ad interrompere il nesso di Parte_1 causalità, costituendo un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale
(cfr., in tali termini, Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/07/2025, n. 21762).
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Le spese di lite del doppio grado di giudizio (dovendo la Corte procedere, in conseguenza della riforma totale della sentenza impugnata, ad una nuova regolamentazione anche di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez.
3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483), seguono il principio della soccombenza, ex art. 91
c.p.c.
In particolare, i compensi di entrambi i gradi di giudizio spettanti alla parte appellante vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis pagina 8 di 10 al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellante stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) per il primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, applicando per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, sebbene non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 19/09/2025, n. 25711; Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. II, Ord., 14/07/2025, n. 19413; Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561) i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%, considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate) in relazione allo scaglione da euro da €. 5.200,01 ad €.
26.000,00, tenuto conto del valore (euro 18.600,69) della causa.
Non appare superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
Per la stessa ragione (ossia per il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.) le spese delle ctu medico - legale espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente e interamente a carico di . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1423/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1509/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 9.2.2023 e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria formulata in primo grado da . Controparte_2
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del in persona del Controparte_2 Parte_1 legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, liquidati complessivamente, per il primo grado, in euro 2.538,5 e, per il grado di appello, in 2.904,5, oltre rimborso forfettario per le spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Pone definitivamente e interamente a carico di le spese della ctu medico – legale Controparte_2 espletata in primo grado.
Napoli, 14.10.2025.
Il Presidente
SE De LL pagina 9 di 10 Il Consigliere est.
SE AV NF
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