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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/10/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
persona à del giudice dott.ssa UD IO IG ha pronunciato, all'esito del in deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1229/2022 R.G.
promossa da
(c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso PA 1
dall'Avv. FICARRA MARIA CATERINA, per procura in atti, ricorrente appellante,
contro
Controparte 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Messina;
Controparte_2 in persona del Ministro Pro tempore,
Resistenti appellati,
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Parte 1
1- Con ricorso in appello depositato il 01.09.2022 ha impugnato la sentenza n. 111/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lipari, resa nel giudizio R.G.
88/2021, depositata il 31/01/2022, non notificata. Ha esposto che gli venivano notificati:
- il verbale n.256597935 serie 1022229 elevato in data 08/08/2021 dai Carabinieri della
Stazione di Lipari, notificato il 25/08/2021, con il quale veniva contestava la violazione dell'art 94 c. 1 e 3 C.d.s. in quanto "quale acquirente del veicolo indicato ometteva di PA richiedere all' entro il termine di 60 giorni, il rilascio di un nuovo documento di circolazione a causa del passaggio di proprietà. La violazione è emersa a seguito dell'accertamento compiuto sul veicolo SUZUKI IGNIS TG CE680KC causa sequestro derivante dalla verbale di sequestro n. 256597132" comminando la sanzione di €
727,00; il verbale n.256597132 serie 1022221 elevato in data 06/08/2021 dai Carabinieri della
Stazione di Lipari e notificato il 25/08/2021 con il quale si contestava la violazione dell'art 193 c. 2 e 4 C.d.s. e veniva sequestrato il veicolo Suzuki Ignis Tg CE680KC,
"poiché il veicolo sopra descritto veniva lasciato in sosta in area di parcheggio a pubblico passaggio senza che fosse assicurato per responsabilità verso terzi. Fatto accertato come meglio e dettagliatamente descritto nell'allegato al presente verbale che costituisce parte integrante e sostanziale. Non contestato nell'immediatezza per assenza del trasgressore/proprietario ex art. 201 c. 1 L. O e art 366 c. 1 lett. F DPR 495/92 in data 28/02/2021 alle ore 20.15 in Lipari, in Torino Parcheggio adiacente fraz,
Canneto." comminando la sanzione di € 866,00.
L'appellante ha eccepito l'errata individuazione del soggetto passivo, deducendo che il veicolo è intestato ad altro soggetto proprietario ex lege e l'assenza di un atto di trasferimento di proprietà del mezzo in suo favore. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Si è costituita la Controparte_1
della sentenza soggetta a gravame.
2- L'appello è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente si osserva che le violazioni degli artt. 94 e 193 del Codice della Strada appaiono contestate al ricorrente PA 1 , quale proprietario del mezzo e non già quale trasgressore, come si desume dai verbali di contestazione, laddove l'annotazione
"si rifiuta di firmare ma accetta la copia" è presente sotto la voce "l'obbligato in solido"
e non sotto quella de "il trasgressore".
Ancora preliminarmente si osserva che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c..
Pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr Cass. n. 1921/2019).
2.1. Al ricorrente è stata contestata la violazione dell'art. 94 comma 1 e 3 del Codice
della Strada.
Le disposizioni richiamate dispongono che (comma 1°) “In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà"; il comma 3 prevede che "Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 727 a euro 3.629".
Risulta dimostrato documentalmente che il mezzo in questione risulta formalmente intestato, al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), ad altro soggetto diverso dal ricorrente Persona 1
Gli agenti accertatori hanno proceduto alla contestazione al Parte 1 degli artt. 94 comma 1° e 3° sulla scorta della denuncia di perdita di possesso del mezzo effettuata dalla proprietaria in data 14.01.2016, giusta annotazione al PRA.
Il Giudice di Pace, nel rigettare l'opposizione, ha poi valorizzato il possesso delle chiavi del veicolo in capo al ricorrente al momento delle operazioni di rimozione del mezzo e le dichiarazioni rese dalla Per_1 ritenendo, in ultima analisi, che fossero legittime le contestazioni nei confronti del PA 1 "quale proprietario di fatto”.
Al ricorrente sono stati contestati gli artt. 94 co 1° e 3° CDS in quanto, quale acquirente PA del veicolo indicato, ometteva di richiedere all" entro il termine di 60 giorni, il rilascio di un nuovo documento di circolazione a causa del passaggio di proprietà.
Si osserva, però, che la denuncia di perdita di possesso del mezzo da parte della proprietaria ( Persona 1 ) del 14.01.2016, con causale "dichiarazione sostituiva atto notorio", non equivale ad un trasferimento della proprietà del veicolo in favore del Parte 1 , proprietà che rimane in capo alla originaria intestataria.
La denuncia di perdita del possesso, con cui il proprietario rendo noto di non avere più la materiale disponibilità del veicolo, è funzionale ad evitare che quest'ultimo sia chiamato a rispondere del pagamento di obbligazione tributarie (ad es. dei bolli auto) o di eventuali sanzioni amministrative.
Nella fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che non sia emersa la compiuta dimostrazione - sulla scorta di documenti aventi data certa- che il ricorrente sia divenuto acquirente del veicolo e/o che vi sia stato un accordo tra le parti in ordine al trasferimento della proprietà in capo al ricorrente. Né tale dimostrazione può desumersi dalla denunzia di perdita di possesso effettuata dalla proprietaria, né dal semplice possesso delle chiavi del veicolo da parte del ricorrente o dalle dichiarazioni rese dalla Per 1 in sede di sommarie informazioni.
Come sostenuto da parte appellata, il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell'atto nell'ufficio del PRA non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore (cfr Cass. n. 8415/2006).
In particolare, nella fattispecie in esame, non pare raggiunta la dimostrazione che, il ricorrente, al di là delle risultanze del pubblico registro automobilistico, avesse la disponibilità reale ed effettiva del mezzo sulla scorta di documenti avente data certa (cfr in parte motiva Cass. n. 8737/2018).
2.2.- Del pari illegittima è la contestazione degli artt. 193 comma 2 e 4 CDS, per essere il mezzo privo di copertura assicurativa, atteso che, come detto, il veicolo risulta di proprietà di altro soggetto e la circostanza che il PA 1 fosse in possesso delle chiavi ed abbia così agevolato le operazioni di rimozione del veicolo non appare sufficiente a giustificare, in capo allo stesso, il trasferimento della proprietà. A ciò si aggiunga che, come anzi detto, la denuncia di perdita del possesso del veicolo da parte del proprietario non implica trasferimento della proprietà. Di talchè, la contestazione dell'art. 193 CdS nei confronti del PA_1 non appare giustificata.
3-Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate, meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 1229/2022 RG, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'appellata sentenza, annulla il verbale n.256597935 serie 1022229 ed il verbale n.256597132 serie 102222;
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01.10.2025
Il Giudice
UD IO IG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
persona à del giudice dott.ssa UD IO IG ha pronunciato, all'esito del in deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1229/2022 R.G.
promossa da
(c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso PA 1
dall'Avv. FICARRA MARIA CATERINA, per procura in atti, ricorrente appellante,
contro
Controparte 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Messina;
Controparte_2 in persona del Ministro Pro tempore,
Resistenti appellati,
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Parte 1
1- Con ricorso in appello depositato il 01.09.2022 ha impugnato la sentenza n. 111/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lipari, resa nel giudizio R.G.
88/2021, depositata il 31/01/2022, non notificata. Ha esposto che gli venivano notificati:
- il verbale n.256597935 serie 1022229 elevato in data 08/08/2021 dai Carabinieri della
Stazione di Lipari, notificato il 25/08/2021, con il quale veniva contestava la violazione dell'art 94 c. 1 e 3 C.d.s. in quanto "quale acquirente del veicolo indicato ometteva di PA richiedere all' entro il termine di 60 giorni, il rilascio di un nuovo documento di circolazione a causa del passaggio di proprietà. La violazione è emersa a seguito dell'accertamento compiuto sul veicolo SUZUKI IGNIS TG CE680KC causa sequestro derivante dalla verbale di sequestro n. 256597132" comminando la sanzione di €
727,00; il verbale n.256597132 serie 1022221 elevato in data 06/08/2021 dai Carabinieri della
Stazione di Lipari e notificato il 25/08/2021 con il quale si contestava la violazione dell'art 193 c. 2 e 4 C.d.s. e veniva sequestrato il veicolo Suzuki Ignis Tg CE680KC,
"poiché il veicolo sopra descritto veniva lasciato in sosta in area di parcheggio a pubblico passaggio senza che fosse assicurato per responsabilità verso terzi. Fatto accertato come meglio e dettagliatamente descritto nell'allegato al presente verbale che costituisce parte integrante e sostanziale. Non contestato nell'immediatezza per assenza del trasgressore/proprietario ex art. 201 c. 1 L. O e art 366 c. 1 lett. F DPR 495/92 in data 28/02/2021 alle ore 20.15 in Lipari, in Torino Parcheggio adiacente fraz,
Canneto." comminando la sanzione di € 866,00.
L'appellante ha eccepito l'errata individuazione del soggetto passivo, deducendo che il veicolo è intestato ad altro soggetto proprietario ex lege e l'assenza di un atto di trasferimento di proprietà del mezzo in suo favore. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Si è costituita la Controparte_1
della sentenza soggetta a gravame.
2- L'appello è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente si osserva che le violazioni degli artt. 94 e 193 del Codice della Strada appaiono contestate al ricorrente PA 1 , quale proprietario del mezzo e non già quale trasgressore, come si desume dai verbali di contestazione, laddove l'annotazione
"si rifiuta di firmare ma accetta la copia" è presente sotto la voce "l'obbligato in solido"
e non sotto quella de "il trasgressore".
Ancora preliminarmente si osserva che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c..
Pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr Cass. n. 1921/2019).
2.1. Al ricorrente è stata contestata la violazione dell'art. 94 comma 1 e 3 del Codice
della Strada.
Le disposizioni richiamate dispongono che (comma 1°) “In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà"; il comma 3 prevede che "Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 727 a euro 3.629".
Risulta dimostrato documentalmente che il mezzo in questione risulta formalmente intestato, al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), ad altro soggetto diverso dal ricorrente Persona 1
Gli agenti accertatori hanno proceduto alla contestazione al Parte 1 degli artt. 94 comma 1° e 3° sulla scorta della denuncia di perdita di possesso del mezzo effettuata dalla proprietaria in data 14.01.2016, giusta annotazione al PRA.
Il Giudice di Pace, nel rigettare l'opposizione, ha poi valorizzato il possesso delle chiavi del veicolo in capo al ricorrente al momento delle operazioni di rimozione del mezzo e le dichiarazioni rese dalla Per_1 ritenendo, in ultima analisi, che fossero legittime le contestazioni nei confronti del PA 1 "quale proprietario di fatto”.
Al ricorrente sono stati contestati gli artt. 94 co 1° e 3° CDS in quanto, quale acquirente PA del veicolo indicato, ometteva di richiedere all" entro il termine di 60 giorni, il rilascio di un nuovo documento di circolazione a causa del passaggio di proprietà.
Si osserva, però, che la denuncia di perdita di possesso del mezzo da parte della proprietaria ( Persona 1 ) del 14.01.2016, con causale "dichiarazione sostituiva atto notorio", non equivale ad un trasferimento della proprietà del veicolo in favore del Parte 1 , proprietà che rimane in capo alla originaria intestataria.
La denuncia di perdita del possesso, con cui il proprietario rendo noto di non avere più la materiale disponibilità del veicolo, è funzionale ad evitare che quest'ultimo sia chiamato a rispondere del pagamento di obbligazione tributarie (ad es. dei bolli auto) o di eventuali sanzioni amministrative.
Nella fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che non sia emersa la compiuta dimostrazione - sulla scorta di documenti aventi data certa- che il ricorrente sia divenuto acquirente del veicolo e/o che vi sia stato un accordo tra le parti in ordine al trasferimento della proprietà in capo al ricorrente. Né tale dimostrazione può desumersi dalla denunzia di perdita di possesso effettuata dalla proprietaria, né dal semplice possesso delle chiavi del veicolo da parte del ricorrente o dalle dichiarazioni rese dalla Per 1 in sede di sommarie informazioni.
Come sostenuto da parte appellata, il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell'atto nell'ufficio del PRA non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore (cfr Cass. n. 8415/2006).
In particolare, nella fattispecie in esame, non pare raggiunta la dimostrazione che, il ricorrente, al di là delle risultanze del pubblico registro automobilistico, avesse la disponibilità reale ed effettiva del mezzo sulla scorta di documenti avente data certa (cfr in parte motiva Cass. n. 8737/2018).
2.2.- Del pari illegittima è la contestazione degli artt. 193 comma 2 e 4 CDS, per essere il mezzo privo di copertura assicurativa, atteso che, come detto, il veicolo risulta di proprietà di altro soggetto e la circostanza che il PA 1 fosse in possesso delle chiavi ed abbia così agevolato le operazioni di rimozione del veicolo non appare sufficiente a giustificare, in capo allo stesso, il trasferimento della proprietà. A ciò si aggiunga che, come anzi detto, la denuncia di perdita del possesso del veicolo da parte del proprietario non implica trasferimento della proprietà. Di talchè, la contestazione dell'art. 193 CdS nei confronti del PA_1 non appare giustificata.
3-Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate, meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 1229/2022 RG, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'appellata sentenza, annulla il verbale n.256597935 serie 1022229 ed il verbale n.256597132 serie 102222;
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01.10.2025
Il Giudice
UD IO IG