CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 833/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 39/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7658/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230105421805000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rinuncia al giudizio e compensazione totale delle spese
Resistente/Appellato:
- Agenzia delle Entrate: rigettare l'appello e condannare l'appellante alle spese di giudizio.
- Agenzia delle Entrate Riscossione: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl a socio unico propone appello avverso la sentenza n. 7658/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 9, del 05/06/2024, depositata il 11/06/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento n. 09720230105421805 000, in materia di Dichiarazione Mod. 770/2019 Ritenute Irpef e relative Addizionali anno 2018 e Liquidazioni periodiche Iva anno 2020, per un importo complessivo pari a € 20.195,97 di cui € 14.056,60 a titolo di imposte. La società odierna appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. poiché non ha tenuto in considerazione che la bozza di controdeduzioni allegata al diniego di reclamo n. M.0425987 è di contenuto difforme rispetto alle controdeduzioni depositate nel primo grado di giudizio dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma, per violazione dell'art.17 bis del D.Lgs. 546/1992, e degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
2. per violazione del Regolamento U.E. n. 910/2014, poiché la notifica della cartella di pagamento di cui è causa, da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi quale domicilio digitale, è carente di “elevato livello di sicurezza”.
3. per violazione dell'art. 24 della Cost., dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 7 L. n. 212/2000 riguardo agli interessi applicati.
4. nel capo in cui condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, per violazione dell'art. 92 C.P.C. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta la fondatezza dei motivi di appello ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Non si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene l'appello sia stato Email_3regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo consegnata il giorno 23/12/2024 alle ore 10:27:15.
A seguito della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'appello, la ricorrente ha depositato telematicamente, in data 23/01/2026, copia della Ricevuta di presentazione all'ADER della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quinquies”) dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2023, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025, comprendente anche i carichi della cartella di pagamento oggetto del giudizio, e che consente di pagare le somme dovute senza corrispondere le sanzioni, gli interessi e l'aggio, producendo altresì atto formale di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese. Nella camera di consiglio del 05/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 44 D.Lgs. n. 546/92, rileva che:
- la rinuncia è sottoscritta personalmente dal Legale rappresentante della società appellante, Rappresentante_1 Difensore_1, e dal difensore avv. .
- pur non essendovi in atti un'accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia Entrate costituita in giudizio, la Corte non ritiene che la stessa abbia un effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
- non vi è in atti un accordo delle parti sulle spese del giudizio.
- a norma dell'art. 44, comma 2, del D.Lgs. 546/92, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti. Verificata dunque la regolarità dell'atto di rinuncia, al collegio non resta che dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia dell'appellante al ricorso. In ordine alle spese, in assenza di diverso accordo tra le parti, le stesse restano a carico della parte rinunciante per espresso disposto dell'art. 44 comma 2 del decreto legislativo n. 546/92 e liquidate in favore della costituita Agenzia Entrate nella misura di euro 1.200,00, determinata sulla base del DM 147/22, tabella 24, Fasi 1 e 2, e già diminuita del 20% eseendosi l'ufficio difeso mediante un proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, dichiara estinto il processo per rinuncia dell'appellante al ricorso. Ricorrente_1Condanna la srl al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'Agenzia Entrate, liquidate in € 1.200,00.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 39/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7658/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230105421805000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rinuncia al giudizio e compensazione totale delle spese
Resistente/Appellato:
- Agenzia delle Entrate: rigettare l'appello e condannare l'appellante alle spese di giudizio.
- Agenzia delle Entrate Riscossione: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl a socio unico propone appello avverso la sentenza n. 7658/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 9, del 05/06/2024, depositata il 11/06/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento n. 09720230105421805 000, in materia di Dichiarazione Mod. 770/2019 Ritenute Irpef e relative Addizionali anno 2018 e Liquidazioni periodiche Iva anno 2020, per un importo complessivo pari a € 20.195,97 di cui € 14.056,60 a titolo di imposte. La società odierna appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. poiché non ha tenuto in considerazione che la bozza di controdeduzioni allegata al diniego di reclamo n. M.0425987 è di contenuto difforme rispetto alle controdeduzioni depositate nel primo grado di giudizio dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma, per violazione dell'art.17 bis del D.Lgs. 546/1992, e degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
2. per violazione del Regolamento U.E. n. 910/2014, poiché la notifica della cartella di pagamento di cui è causa, da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi quale domicilio digitale, è carente di “elevato livello di sicurezza”.
3. per violazione dell'art. 24 della Cost., dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 7 L. n. 212/2000 riguardo agli interessi applicati.
4. nel capo in cui condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, per violazione dell'art. 92 C.P.C. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta la fondatezza dei motivi di appello ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Non si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene l'appello sia stato Email_3regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo consegnata il giorno 23/12/2024 alle ore 10:27:15.
A seguito della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'appello, la ricorrente ha depositato telematicamente, in data 23/01/2026, copia della Ricevuta di presentazione all'ADER della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quinquies”) dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2023, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025, comprendente anche i carichi della cartella di pagamento oggetto del giudizio, e che consente di pagare le somme dovute senza corrispondere le sanzioni, gli interessi e l'aggio, producendo altresì atto formale di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese. Nella camera di consiglio del 05/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 44 D.Lgs. n. 546/92, rileva che:
- la rinuncia è sottoscritta personalmente dal Legale rappresentante della società appellante, Rappresentante_1 Difensore_1, e dal difensore avv. .
- pur non essendovi in atti un'accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia Entrate costituita in giudizio, la Corte non ritiene che la stessa abbia un effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
- non vi è in atti un accordo delle parti sulle spese del giudizio.
- a norma dell'art. 44, comma 2, del D.Lgs. 546/92, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti. Verificata dunque la regolarità dell'atto di rinuncia, al collegio non resta che dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia dell'appellante al ricorso. In ordine alle spese, in assenza di diverso accordo tra le parti, le stesse restano a carico della parte rinunciante per espresso disposto dell'art. 44 comma 2 del decreto legislativo n. 546/92 e liquidate in favore della costituita Agenzia Entrate nella misura di euro 1.200,00, determinata sulla base del DM 147/22, tabella 24, Fasi 1 e 2, e già diminuita del 20% eseendosi l'ufficio difeso mediante un proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, dichiara estinto il processo per rinuncia dell'appellante al ricorso. Ricorrente_1Condanna la srl al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'Agenzia Entrate, liquidate in € 1.200,00.