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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/10/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
RG CONTENZIOSO N. 591 /2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SASSARI Sezione Civile contenziosa Il Tribunale, nella persona dei magistrati ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 591 /2025 avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, promossa da nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. DEL RIO Parte_1 TIZIANA presso il cui studio è elettivamente domiciliato RICORRENTE e
nata a [...] il 20.04.1979 rappresentata e difesa dall'Avv. CAULA ROMINA CP_1 IVANA presso il cui studio è elettivamente domiciliata CONVENUTA Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI CONGIUNTE- DIVORZIO ART. 2 LEGGE 898/1970
SVOLGIMENTO DLE PROCESSO I ricorrenti dopo l'introduzione di un ricorso giudiziale da parte del sig. per la pronunzia di divorzio Pt_1 depositato nel marzo 2025 corrente anno, e a seguito della costituzione della controparte, sono comparsi all'udienza a trattazione scritta del 9 ottobre 2025 e hanno presentato conclusioni congiunte con note sostitutive dell'udienza depositate in data 7.10.25 e allegato l'accordo delle parti con la firma dei coniugi. Hanno concluso per la pronuncia di divorzio e per la revoca delle condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale in data 12.09.2018, specie in punto di assegnazione della casa familiare (che era in affitto assegnata alla e comunque rilasciata al locatore), e in punto di assegno di mantenimento del CP_1 figlio che ammontava ad euro 400,00 ed era posto a carico del padre non convivente con lui, ma per il Per_1 quale appunto i coniugi oggi deducono che intendono revocarlo in quanto oltre ad avere raggiunto la Per_1 maggiore età è anche indipendente economicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in considerazione della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Sussistono anche le condizioni per la revoca delle precedenti statuizioni sulla separazione omologata, vista la maggiore età ed indipendenza economica dell'unico figlio nato dalla coppia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così dispone: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti
- e - nel Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2 Comune di Taggia l'11.9.2004 ; 2) Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taggia proceda alle trascrizioni di legge nel registro degli atti di matrimonio. Così deciso in Sassari il 13 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale. IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
nata a [...] il 20.04.1979 rappresentata e difesa dall'Avv. CAULA ROMINA CP_1 IVANA presso il cui studio è elettivamente domiciliata CONVENUTA Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI CONGIUNTE- DIVORZIO ART. 2 LEGGE 898/1970
SVOLGIMENTO DLE PROCESSO I ricorrenti dopo l'introduzione di un ricorso giudiziale da parte del sig. per la pronunzia di divorzio Pt_1 depositato nel marzo 2025 corrente anno, e a seguito della costituzione della controparte, sono comparsi all'udienza a trattazione scritta del 9 ottobre 2025 e hanno presentato conclusioni congiunte con note sostitutive dell'udienza depositate in data 7.10.25 e allegato l'accordo delle parti con la firma dei coniugi. Hanno concluso per la pronuncia di divorzio e per la revoca delle condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale in data 12.09.2018, specie in punto di assegnazione della casa familiare (che era in affitto assegnata alla e comunque rilasciata al locatore), e in punto di assegno di mantenimento del CP_1 figlio che ammontava ad euro 400,00 ed era posto a carico del padre non convivente con lui, ma per il Per_1 quale appunto i coniugi oggi deducono che intendono revocarlo in quanto oltre ad avere raggiunto la Per_1 maggiore età è anche indipendente economicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in considerazione della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Sussistono anche le condizioni per la revoca delle precedenti statuizioni sulla separazione omologata, vista la maggiore età ed indipendenza economica dell'unico figlio nato dalla coppia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così dispone: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti
- e - nel Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2 Comune di Taggia l'11.9.2004 ; 2) Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taggia proceda alle trascrizioni di legge nel registro degli atti di matrimonio. Così deciso in Sassari il 13 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale. IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.