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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 244/2020, concernente l'impugnativa della sentenza n. 864/2019 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., in data 17/09/2019 ,
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
proposta da
, P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in in Milazzo, Via Umberto I n. 46,
presso lo studio dell'Avv. Nancy Mostaccio, dalla quale è rappresentata e difesa per procura in atti;
- appellante -
contro
, in persona del sindaco pro-tempore, (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. G. Antonella Pavasili, giusta deliberazione di G.M. n. 110
del 16.09.2020, presso il cui studio sito in Torregrotta (Me), Via Nazionale n. 38, è
elettivamente domiciliato, per procura in atti;
- appellato -
1 (c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro-tempore, - appellata contumace -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
15.2.2024: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e ai verbali
di causa, con rigetto di ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23.10.2009 agiva nei confronti del Parte_1 Controparte_1
per ottenere la conferma del provvedimento d'urgenza del 24 agosto 2009, reso nel procedimento n. 15649/2009 R.G. (che ordinava al di eseguire un libero Controparte_1
e pubblico accesso pedonale dalla via pubblica non interessata ai lavori, all'ingesso dell'esercizio di ristorazione “Pulcinella”, mediante la creazione di una pedana in materiale rigido interamente delimitata e separata dall'area in atto adibita a cantiere e dissestata) e per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dei lavori di rifacimento del manto stradale in corrispondenza del ristorante gestito in contrada Tono;
lavori iniziati nel marzo del 2009. A sostegno della domanda rilevava che la collocazione,
sui luoghi, di barriere e di altro materiale aveva reso più difficoltoso l'accesso al locale,
riducendone la clientela e ledendone l'immagine. Il resisteva alla Controparte_1
domanda, chiedendo – in caso di accoglimento delle richieste formulate dall'attrice – di essere manlevata da la quale aveva svolto i lavori in appalto. CP_2
Di poi con memoria 183 n. 1 c.p.c. l'attore rilevava e comprovava il mancato spontaneo adempimento all'adozione del provvedimento cautelare da parte dell'ente intimato,
estendendo la domanda di risarcimento dei danni anche al periodo successivo a ottobre
2009 e sino all'adozione coattiva del provvedimento cautelare (successiva al maggio 2010).
Dichiarata la contumacia della terza chiamata, la causa veniva istruita mediante prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, per essere infine decisa con sentenza n. 864/2019, con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. rigettava le domande formulate da e Parte_1
2 condannava la stessa alla rifusione delle spese processuali in favore del , Controparte_1
liquidate in complessive € 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ponendo a carico di le Parte_1
spettanze liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio.
Avverso la superiore statuizione, con atto di appello notificato a in data 16.3.2020 anche alla medio tempore dichiarata fallita, proponeva gravame Controparte_2
Parte_1
Si costituiva il , contestando e contrastando il gravame, chiedendo a Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese.
La sebbene regolarmente citata, non si è costituita, per cui CP_2 Controparte_2
va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 15.10.2020 il Collegio rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15/2/2024, resa a trattazione scritta, la causa veniva assunta in decisione,
con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche
Motivi della decisione
Preliminarmente la Corte deve dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti della Curatela del fallimento rimasta contumace, dovendo ogni ragione di CP_2
credito contro la stessa essere fatta valere nella procedura fallimentare nelle forme del procedimento di ammissione al passivo, ex artt. 51 e 93 ss. legge fall.
Con un articolato gravame l'appellante lamenta omessa e o insufficiente motivazione, errata valutazione delle risultanze processuali e dell'onere probatorio in merito al nesso di causalità
tra la condotta antigiuridica della P.A., ex art. 2043 c.c. ovvero 2049 c.c., 2051 c.c. e il danno ingiusto.
Ritiene che erroneamente il giudice di primo grado abbia statuito che il danno, ove esistente, non sarebbe comunque ingiusto in considerazione della circostanza che il
3 ha l'obbligo di manutenere le strade con la conseguenza che il danno riflesso CP_1
provocato alle limitrofe attività e derivante dalla chiusura del traffico veicolare non è
antigiuridico.
Contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, l'appellante sostiene la responsabilità del sia sotto il profilo dell'illeceità della condotta, sia quale ente CP_1
proprietario e custode della strada in cui è stato aperto il cantine, sia quale committente.
Asserisce essere stata ampiamente dimostrata l'esistenza del nesso tra la perdita di clientela e la presenza del cantiere.
Il motivo di gravame è fondato nei limiti che seguono.
A giudizio della Corte, le emergenze probatorie sono univocamente dirette all'affermazione della responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c. per non avere esso Controparte_1
adottato, in occasione dei lavori appaltati alla ditta accorgimenti idonei a CP_2
consentire l'agevole accesso all'esercizio di ristorazione denominato “Pulcinella” o,
comunque, a limitare i denunciati danni: ciò è comprovato anche dal provvedimento cautelare reso in data 24.8.2009 dal Giudice del Tribunale di Barcellona P.G. sez. dist. di
Milazzo, che si richiama integralmente e che ha ordinato al di “adottare, entro giorni CP_1
venti dalla notifica del provvedimento un libero e pubblico accesso almeno pedonale dalla
via pubblica non interessata dai lavori pubblici in esame all'ingresso dell'esercizio di
ristorazione denominato “Pulicinella” gestito dalla ricorrente e sito in c/da Tono del Comune
di Milazzo, mediante la creazione e/o installazione di una pedana, larga almeno metri uno,
in materiale rigido interamente delimitata e separata dall'area in atto adibita a cantiere”.
Dagli atti di causa è incontestato che l'area di cantiere è rientrata nella disponibilità del a far data del 12.5.2009 ma nondimeno l'Ente appellato non ha ottemperato CP_1
all'ordine del Giudice, tantè che l'appellante ha agito in via esecutiva per l'attuazione del provvedimento ex art. 700 c.p.c., come da atto di precetto del 26.3.2010.
4 Ne consegue che, in riforma della sentenza appellata, va dichiarata la sussistenza dell'an della invocata responsabilità dell' . Controparte_3
Passando all'esame del profilo del quantum e dei relativi motivi di gravame, osserva la Corte
che la prova del danno viene offerta da parte appellante soltanto per il periodo da maggio a dicembre 2009, avendo il c.t.u. dr. accertato che nessuna Persona_1
documentazione contabile e fiscale è stata prodotta per l'anno 2010.
Dalla relazione di c.t.u. risulta che la società é stata costituita in data 25.3.2008, Parte_1
ha preso in gestione il ristorante la Pulcinella con contratto di affitto del 23.4.2008 e solo a partire dal giorno 15.5.2008 si sono registrati i primi incassi. Confrontando i ricavi tra i mesi di attività del 2008 e l'anno 2009, anche rapportando i rispettivi trimestri nelle due annualità
e, quindi, per periodi omogenei, risulta in maniera obiettiva la differenza di ricavi in peius nella seconda annualità rispetto a quella precedente, con uno spartiacque costituito significativamente dall'apertura del cantiere e, quindi, dall'inizio dei lavori in contestazione,
cioè nel mese di marzo 2009.
Infatti, nel periodo maggio e giugno 2008 i ricavi risultano di € 19.935,00, mentre nel corrispondente periodo del 2009 e compreso anche il mese di aprile, di € 16.055,00.
Per il periodo che va dalla metà di maggio sino a giugno 2009 i danni possono essere liquidati in euro 4.000,00, al netto dei costi (stimati nella percentuale del 60 %) rispetto ad una mancata percezione di utili per euro 10.570,00, già detratti i costi per il quadrimestre marzo- giugno 2009, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
Per il periodo da luglio a dicembre 2009, rispetto al corrispondente periodo del 2008, sulla base dei dati riportati dal CTU, risulta un calo del fatturato lordo di euro 49.903,00 che, al netto del 60% di incidenza dei costi, ammonta ad euro 19.961,20, somma che viene arrotondata ad euro 20.000,00 e sulla quale va aggiunta la predetta somma di € 4.000,00
per i mesi precedenti
5 In conclusione, accogliendo l'appello e in riforma della sentenza di primo grado, il
[...]
va condannato a corrispondere a la somma di euro 24.000,00 CP_4 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata dal 31.12.2009, sino alla pubblicazione della presente sentenza, a partire dalla quale decorreranno solo gli interessi.
L'esito del giudizio, anche in accoglimento dell'ultimo motivo di gravame, implica una diversa regolamentazione complessiva delle spese processuali del primo grado e di questa fase di appello, in applicazione del principio della soccombenza, dovendole liquidare, ex D.M.
147/2022, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 244/2020, concernente l'impugnativa della sentenza n. 864/2019 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., in data 17/09/2019 , avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita,
così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- dichiara improcedibili le domande proposte contro la predetta curatela fallimentare;
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1
favore di , per la causali in parte motiva, della somma di Parte_1
euro 24.000,00 , oltre interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del 31
dicembre 2009 e rivalutata annualmente sino alla presente sentenza secondo gli indici Istat
di riferimento, e interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio, liquidate in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre euro 350,00 per spese
6 non imponibili, oltre 15% rimborso spese forfettarie c.p.a. e i.v.a.; pone definitivamente a carico le spese di CTU, come da decreto di liquidazione in atti;
Controparte_1
- condanna il persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese del presente grado, Parte_1
liquidate in euro 4.400,00 per compensi di avvocato, oltre euro 804,00 per spese non imponibili, oltre 15% rimborso spese forfettarie c.p.a. e i.v.a;
- nulla per le spese nei confronti della attesa la contumacia. Controparte_2
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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