CASS
Sentenza 27 settembre 2021
Sentenza 27 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2021, n. 35590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35590 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da Di CE EL, nata ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/03/21 del Tribunale di L'Aquila, Sezione Riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate all'odierna udienza dall'avv. Giorgio Perroni, in sostituzione dell'avv. Antonio Milo Penale Sent. Sez. 6 Num. 35590 Anno 2021 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 02/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L'Aquila, pronunciando sul riesame avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano in data 15 febbraio 2021 nei confronti di EL Di CE, ha annullato il titolo cautelare con riferimento al capo n. 10) dell'imputazione provvisoria, e lo ha riformato in relazione agli ulteriori capi, nn. 4), 21) e 25), sostituendo la misura degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'esercizio di ogni pubblico ufficio o servizio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e da tutte le attività ad essi inerenti per la durata di dodici mesi. 2. Ricorre per cassazione avverso la decisione del riesame l'indagata a mezzo del suo difensore, avv. Antonio Milo, deducendo due distinti motivi. 2.1 Con il primo, articolato motivo deduce vizio di motivazione in ordine al profilo delle esigenze, con specifico riferimento al pericolo di condotte reiterative, nonché violazioni di legge processuale in relazione agli artt. 274, 292 e 309 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che l'ordinanza impugnata non ha motivato in relazione ai motivi di riesame, pur se tempestivamente dedotti davanti a quel giudice, inerenti a: -il tempo decorso dai fatti, risalenti all'anno 2018; - il tempo intercorso tra la richiesta di misura del pubblico ministero e l'adozione dell'originario provvedimento coercitivo, pari ad un anno, in assenza di ulteriori condotte illecite. Sarebbero stati sviliti, altresì, dati quali l'incensuratezza dell'indagata e l'assenza di pendenze penali. La motivazione violerebbe poi il disposto dell'art. 292 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale assolto all'onere di dar conto della specificità delle esigenze, con indicazione degli elementi di fatto da cui si desumono e dei motivi per i quali assumono rilevanza;
e non avendo tenuto conto delle doglianze relative alla autonoma valutazione. 2.2 Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine ai criteri di scelta delle misure, come regolati dall'art. 275 cod. proc. pen., sotto il profilo della adeguatezza e proporzionalità. Nel dettaglio, la misura sarebbe stata applicata nonostante l'intervenuta dimissione di PI PO dalle cariche pubbliche di assessore e consigliere 2 comunale - cui sarebbe conseguito il venir meno del cd. "sistema Celano", che aveva nel detto il suo promotore -, sul presupposto della assoluta scaltrezza della Di CE, descritta apoditticamente come "propensa a sfruttare la diffusa illegalità per favorire i propri familiari"; ciò, malgrado alcuna specifica contestazione cautelare in relazione a tale condotta favoritrice risulta essere stata elevata a carico della stessa. L'ordinanza conterrebbe, poi, travisate e fuorvianti ricostruzioni dei fatti, di seguito enumerate, certamente incidenti sul piano della adeguatezza del presidio cautelare. Si assume in particolare dalla difesa della ricorrente che: -quanto al reato di falso ideologico di cui al capo 4), la Di CE non avrebbe materialmente redatto la delibera del 29 dicembre 2017 (con la quale era stata autorizzata la liquidazione delle spese sostenute da una libreria al fine di organizzare un premio letterario), e tantomeno avrebbe provveduto autonomamente all'integrazione ex post della delibera n. 277, essendosi imitata ad esprimere, nella qualità di dirigente del comune di Celano, un parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione poi sottoposta all'approvazione della giunta comunale ed a riportare quanto il segretario verbalizzante le aveva detto di precisare, da ultimo emettendo il mandato di pagamento quale responsabile dell'ufficio di ragioneria;
-quanto al reato di falso ideologico di cui al capo 21), non risponderebbe al vero che la delibera datata 12 giugno 2018 (con cui si dava mandato agli uffici di fare rendicontazione dei rapporti di dare e avere con una società calcistica, utilizzatrice dell'impianto comunale) sia stata elaborata nei suoi contenuti essenziali in occasione di interlocuzioni telefoniche dell'indagata con altri coindagati, e materialmente sottoscritta da sindaco ed assessore solo il successivo 18 giugno;
tali colloqui non intercorsero con l'indagata e, anche con riferimento a tali atti collegiali valgono le stesse considerazioni di cui al punto che precede quanto al ruolo svolto dalla indagata nel procedimento formativo. In ogni caso, la delibera non si è conformata affatto, come si assume nell'atto di provvisoria incolpazione, all'intento manifestato da PO PI, di recuperare gli importi dovuti dalla società sportiva;
-quanto al reato di turbata scelta del contraente di cui al capo 25), non si è tenuto conto dall'Accusa che l'RI aveva lavorato presso il comune di Celano non quale mero consulente, bensì come funzionario di alta specializzazione in posizione di fuori ruolo, in quanto già collocato fuori ruolo presso il comune di Goriano Sicoli, secondo un meccanismo di mobilità volontaria che non è assimilabile ad un concorso ed è legalmente previsto come di necessaria e prioritaria attivazione rispetto alla procedura di concorso;
l'avviso di mobilità 3 volontaria era stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente - nella sezione "Amministrazione trasparente" - per un periodo di soli quindici giorni, in luogo del trenta obbligatori, per un errore non imputabile alla Di CE, che aveva formulato una corretta richiesta di pubblicazione;
mentre non risponde a verità che ella avesse concordato con RI i criteri per la determinazione del risultato in suo favore, i quali le erano stati indicati dal segretario comunale, poiché le loro interlocuzioni avevano riguardato la sola procedura di mobilità obbligatoria. Conclusivamente, tutte le condotte di reato provvisoriamente contestate all'indagata nulla hanno a che fare, secondo la prospettazione difensiva, con i desiderata del PI. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso - limitato alla contestazione delle sole esigenze cautelari ritenute nella ordinanza impugnata - è fondato. Deve preliminarmente rilevarsi, a proposito del pericolo di condotte reiterative di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod, proc., che questa Corte di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui la correlativa esigenza cautelare deve essere non solo concreta - fondata, cioè, su elementi reali e non ipotetici - ma deve altresì rivestire il connotato della attualità, nel senso che deve potersi formulare una motivata prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita (v., ex multis, Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). La valutazione prognostica da compiere a tal fine non richiede la previsione di una "specifica occasione" di ricaduta nel delitto atteso che il requisito dell'attualità del pericolo non può essere equiparato all'imminenza di specifiche opportunità di reiterazione (ex multis, Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Berletta, Rv. 280566). Purtuttavia, si è anche precisato che la possibilità di verificazione di condotte reiterative va apprezzata alla stregua di un'accurata analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale in cui egli si trova ad operare, con indagine che deve essere, sul punto, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr. Sez. 6, n. 3043 del 4 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618, nonché Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 2. Tanto puntualizzato, l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione delle coordinate interpretative tracciate da questa Corte di legittimità. Anzitutto, occorre considerare che le plurime condotte di falsificazione e l'episodio di turbata libertà di scelta del contraente che, stando al tenore della provvisorie imputazioni, la Di CE avrebbe posto in essere, risalgono, da ultimo, all'anno 2018. L'ordinanza impugnata àncora il pericolo di condotte reiterative alla reiterazione nel tempo delle condotte illecite delittuose, il cui momento genetico assume debba essere retrodatato per alcune vicende (tra queste, la formazione della delibera di cui al capo 21, che si ipotizza posta in essere al fine di recuperare fondi indebitamente erogati nel 2012, a seguito dell'indagine intrapresa dalla Procura presso la Corte dei conti); la gestione opaca dei fondi pubblici da parte dell'amministrazione comunale si sarebbe protratta oltre l'anno 2018, essendosi intercettate conversazioni dimostrative del perpetuarsi delle condotte collusive e, al tempo stesso, dell'assenza di resipiscenza da parte dell'indagata. Ciò, a riprova del fatto che il "sistema" abbia operato ben oltre lo spettro temporale delle indagini, e che le condotte di falsificazione delle delibere comunali e le turbative d'asta siano il frutto di meccanismi consolidati di gestione della cosa pubblica nell'amministrazione comunale. Al di là di tali generici enunciati, l'ordinanza impugnata non indica fatti e comportamenti concreti, recenti e specifici, indicativi di tale perpetuarsi del "sistema Celano", né specifica quali conversazioni oggetto di attività captativa siano dimostrative di tale continuità di intenti, se non di azione, e quale ne sia, pur in sintesi, il contenuto, non offrendo dunque elementi dai quali sia dato desumere le ragioni dell'attualità del periculum libertatis. Vi è poi da osservare che la posizione della odierna ricorrente è stata considerata, unitamente a quella dei coindagati RI e IL, strettamente correlata a quella di PO PI, consigliere comunale con delega ai lavori pubblici, ipotizzandosi nelle imputazioni provvisorie un sostanziale asservimento dei tre dipendenti comunali alla volontà di costui, di cui sarebbero stati meri esecutori, la Di CE, per quel che qui interessa, con ruolo assolutamente subalterno. La ricorrente, in particolare, viene descritta quale funzionario tra i più fedeli al sistema di cui il PI risulta essere, in tesi, l'artefice, essendo pienamente 5 consapevole delle illecite modalità operative del ramo dell'amministrazione che a lui faceva capo, ed essendosi rivelata incapace di "dissociare la propria condotta rispetto a quella dei decisori politici"; di qui l'assunto che ella ne abbia assecondato le dinamiche, favorendo il perpetuarsi di una rete di rapporti clientelari e di affaristiche collusioni, e mostrandosi "permeabile" ad indebite ingerenze, quando non partecipe degli illeciti riferibili al predetto. Tuttavia, a tal proposito, l'ordinanza impugnata non individua concreti comportamenti atti a suffragare l'assunto che la stessa abbia agito in tale contesto - come pure è detto -, al fine di favorire i propri familiari, posto che aCtrn addebito specifico, nell'ambito della pur ponderosa indagine sfociata nella ordinanza genetica, risulta essere stato elevato a tal proposito nei suoi confronti. Peraltro, se è vero che ella ha offerto un apporto significativo al sistema clientelare, in posizione subalterna rispetto al PI, non appare al Collegio che sia priva di conseguenze la circostanza che questi abbia dismesso qualsiasi carica pubblica in seno all'amministrazione comunale di Celano nel marzo 2021, rassegnando le proprie irrevocabili dimissioni, ed essendo stato sospeso di diritto dalle medesime cariche con provvedimento prefettizio operativo sin dal precedente mese di febbraio, atteso che la cifra che connota la condotta attribuita alla PI è, in buona sostanza, l'assenza di autonomia di iniziativa rispetto a costui. A tal proposito giova richiamare l'indirizzo per il quale, in tema di misure cautelari personali disposte per reati connessi alla carica pubblica ricoperta dall'agente, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa;
purtuttavia, tale valutazione richiede la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici (Sez. 6, n. 18770 del 16/04/2014, De Lucchi, Rv. 259685; Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, Carletti, Rv. 278338). Proprio in applicazione di tali principi, non è stata ravvisata da questo Collegio quanto al PI, della cui impugnazione è stato coevamente investito, "la presenza di comportamenti concreti, dotati di specifica pregnanza al fine qui considerato e come tali idonei a sorreggere, in tesi, un congruo apprezzamento di merito riguardo alla ricorrenza di una probabile continuità di azione finanche nel mutato contesto di relazioni..."( Sez. 6, n. 31247 del 02/07/2021, PI). 6 Dunque, non essendosi individuate tali significative circostanze fattuali a proposito del PI, che è il regista del "sistema Celano", e rispetto al quale la posizione della Di CE, mera esecutrice dei suoi dicta, è sempre stata connotata da dipendenza, non si ravvisano elementi per ritenere che ella sia in grado di dare continuità proprio a quel sistema;
onde anche sotto tale profilo, non appare sussistere, se non in una prospettiva meramente ipotetica e congetturale, il pericolo di condotte reiterative della stessa tipologia di quelle che lo sono ascritte. In mancanza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare, apprezzato sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagata - che, ad oggi, permane incensurata ed immune da altre pendenze - la ritenuta esigenza cautelare rivela la sua inconsistenza. 3. Va conseguentemente disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, cui consegue la cessazione della misura cautelare in essere. La cancelleria comunicherà la presente decisione al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. per i conseguenti adempimenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate all'odierna udienza dall'avv. Giorgio Perroni, in sostituzione dell'avv. Antonio Milo Penale Sent. Sez. 6 Num. 35590 Anno 2021 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 02/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L'Aquila, pronunciando sul riesame avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano in data 15 febbraio 2021 nei confronti di EL Di CE, ha annullato il titolo cautelare con riferimento al capo n. 10) dell'imputazione provvisoria, e lo ha riformato in relazione agli ulteriori capi, nn. 4), 21) e 25), sostituendo la misura degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'esercizio di ogni pubblico ufficio o servizio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e da tutte le attività ad essi inerenti per la durata di dodici mesi. 2. Ricorre per cassazione avverso la decisione del riesame l'indagata a mezzo del suo difensore, avv. Antonio Milo, deducendo due distinti motivi. 2.1 Con il primo, articolato motivo deduce vizio di motivazione in ordine al profilo delle esigenze, con specifico riferimento al pericolo di condotte reiterative, nonché violazioni di legge processuale in relazione agli artt. 274, 292 e 309 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che l'ordinanza impugnata non ha motivato in relazione ai motivi di riesame, pur se tempestivamente dedotti davanti a quel giudice, inerenti a: -il tempo decorso dai fatti, risalenti all'anno 2018; - il tempo intercorso tra la richiesta di misura del pubblico ministero e l'adozione dell'originario provvedimento coercitivo, pari ad un anno, in assenza di ulteriori condotte illecite. Sarebbero stati sviliti, altresì, dati quali l'incensuratezza dell'indagata e l'assenza di pendenze penali. La motivazione violerebbe poi il disposto dell'art. 292 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale assolto all'onere di dar conto della specificità delle esigenze, con indicazione degli elementi di fatto da cui si desumono e dei motivi per i quali assumono rilevanza;
e non avendo tenuto conto delle doglianze relative alla autonoma valutazione. 2.2 Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine ai criteri di scelta delle misure, come regolati dall'art. 275 cod. proc. pen., sotto il profilo della adeguatezza e proporzionalità. Nel dettaglio, la misura sarebbe stata applicata nonostante l'intervenuta dimissione di PI PO dalle cariche pubbliche di assessore e consigliere 2 comunale - cui sarebbe conseguito il venir meno del cd. "sistema Celano", che aveva nel detto il suo promotore -, sul presupposto della assoluta scaltrezza della Di CE, descritta apoditticamente come "propensa a sfruttare la diffusa illegalità per favorire i propri familiari"; ciò, malgrado alcuna specifica contestazione cautelare in relazione a tale condotta favoritrice risulta essere stata elevata a carico della stessa. L'ordinanza conterrebbe, poi, travisate e fuorvianti ricostruzioni dei fatti, di seguito enumerate, certamente incidenti sul piano della adeguatezza del presidio cautelare. Si assume in particolare dalla difesa della ricorrente che: -quanto al reato di falso ideologico di cui al capo 4), la Di CE non avrebbe materialmente redatto la delibera del 29 dicembre 2017 (con la quale era stata autorizzata la liquidazione delle spese sostenute da una libreria al fine di organizzare un premio letterario), e tantomeno avrebbe provveduto autonomamente all'integrazione ex post della delibera n. 277, essendosi imitata ad esprimere, nella qualità di dirigente del comune di Celano, un parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione poi sottoposta all'approvazione della giunta comunale ed a riportare quanto il segretario verbalizzante le aveva detto di precisare, da ultimo emettendo il mandato di pagamento quale responsabile dell'ufficio di ragioneria;
-quanto al reato di falso ideologico di cui al capo 21), non risponderebbe al vero che la delibera datata 12 giugno 2018 (con cui si dava mandato agli uffici di fare rendicontazione dei rapporti di dare e avere con una società calcistica, utilizzatrice dell'impianto comunale) sia stata elaborata nei suoi contenuti essenziali in occasione di interlocuzioni telefoniche dell'indagata con altri coindagati, e materialmente sottoscritta da sindaco ed assessore solo il successivo 18 giugno;
tali colloqui non intercorsero con l'indagata e, anche con riferimento a tali atti collegiali valgono le stesse considerazioni di cui al punto che precede quanto al ruolo svolto dalla indagata nel procedimento formativo. In ogni caso, la delibera non si è conformata affatto, come si assume nell'atto di provvisoria incolpazione, all'intento manifestato da PO PI, di recuperare gli importi dovuti dalla società sportiva;
-quanto al reato di turbata scelta del contraente di cui al capo 25), non si è tenuto conto dall'Accusa che l'RI aveva lavorato presso il comune di Celano non quale mero consulente, bensì come funzionario di alta specializzazione in posizione di fuori ruolo, in quanto già collocato fuori ruolo presso il comune di Goriano Sicoli, secondo un meccanismo di mobilità volontaria che non è assimilabile ad un concorso ed è legalmente previsto come di necessaria e prioritaria attivazione rispetto alla procedura di concorso;
l'avviso di mobilità 3 volontaria era stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente - nella sezione "Amministrazione trasparente" - per un periodo di soli quindici giorni, in luogo del trenta obbligatori, per un errore non imputabile alla Di CE, che aveva formulato una corretta richiesta di pubblicazione;
mentre non risponde a verità che ella avesse concordato con RI i criteri per la determinazione del risultato in suo favore, i quali le erano stati indicati dal segretario comunale, poiché le loro interlocuzioni avevano riguardato la sola procedura di mobilità obbligatoria. Conclusivamente, tutte le condotte di reato provvisoriamente contestate all'indagata nulla hanno a che fare, secondo la prospettazione difensiva, con i desiderata del PI. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso - limitato alla contestazione delle sole esigenze cautelari ritenute nella ordinanza impugnata - è fondato. Deve preliminarmente rilevarsi, a proposito del pericolo di condotte reiterative di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod, proc., che questa Corte di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui la correlativa esigenza cautelare deve essere non solo concreta - fondata, cioè, su elementi reali e non ipotetici - ma deve altresì rivestire il connotato della attualità, nel senso che deve potersi formulare una motivata prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita (v., ex multis, Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). La valutazione prognostica da compiere a tal fine non richiede la previsione di una "specifica occasione" di ricaduta nel delitto atteso che il requisito dell'attualità del pericolo non può essere equiparato all'imminenza di specifiche opportunità di reiterazione (ex multis, Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Berletta, Rv. 280566). Purtuttavia, si è anche precisato che la possibilità di verificazione di condotte reiterative va apprezzata alla stregua di un'accurata analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale in cui egli si trova ad operare, con indagine che deve essere, sul punto, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr. Sez. 6, n. 3043 del 4 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618, nonché Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 2. Tanto puntualizzato, l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione delle coordinate interpretative tracciate da questa Corte di legittimità. Anzitutto, occorre considerare che le plurime condotte di falsificazione e l'episodio di turbata libertà di scelta del contraente che, stando al tenore della provvisorie imputazioni, la Di CE avrebbe posto in essere, risalgono, da ultimo, all'anno 2018. L'ordinanza impugnata àncora il pericolo di condotte reiterative alla reiterazione nel tempo delle condotte illecite delittuose, il cui momento genetico assume debba essere retrodatato per alcune vicende (tra queste, la formazione della delibera di cui al capo 21, che si ipotizza posta in essere al fine di recuperare fondi indebitamente erogati nel 2012, a seguito dell'indagine intrapresa dalla Procura presso la Corte dei conti); la gestione opaca dei fondi pubblici da parte dell'amministrazione comunale si sarebbe protratta oltre l'anno 2018, essendosi intercettate conversazioni dimostrative del perpetuarsi delle condotte collusive e, al tempo stesso, dell'assenza di resipiscenza da parte dell'indagata. Ciò, a riprova del fatto che il "sistema" abbia operato ben oltre lo spettro temporale delle indagini, e che le condotte di falsificazione delle delibere comunali e le turbative d'asta siano il frutto di meccanismi consolidati di gestione della cosa pubblica nell'amministrazione comunale. Al di là di tali generici enunciati, l'ordinanza impugnata non indica fatti e comportamenti concreti, recenti e specifici, indicativi di tale perpetuarsi del "sistema Celano", né specifica quali conversazioni oggetto di attività captativa siano dimostrative di tale continuità di intenti, se non di azione, e quale ne sia, pur in sintesi, il contenuto, non offrendo dunque elementi dai quali sia dato desumere le ragioni dell'attualità del periculum libertatis. Vi è poi da osservare che la posizione della odierna ricorrente è stata considerata, unitamente a quella dei coindagati RI e IL, strettamente correlata a quella di PO PI, consigliere comunale con delega ai lavori pubblici, ipotizzandosi nelle imputazioni provvisorie un sostanziale asservimento dei tre dipendenti comunali alla volontà di costui, di cui sarebbero stati meri esecutori, la Di CE, per quel che qui interessa, con ruolo assolutamente subalterno. La ricorrente, in particolare, viene descritta quale funzionario tra i più fedeli al sistema di cui il PI risulta essere, in tesi, l'artefice, essendo pienamente 5 consapevole delle illecite modalità operative del ramo dell'amministrazione che a lui faceva capo, ed essendosi rivelata incapace di "dissociare la propria condotta rispetto a quella dei decisori politici"; di qui l'assunto che ella ne abbia assecondato le dinamiche, favorendo il perpetuarsi di una rete di rapporti clientelari e di affaristiche collusioni, e mostrandosi "permeabile" ad indebite ingerenze, quando non partecipe degli illeciti riferibili al predetto. Tuttavia, a tal proposito, l'ordinanza impugnata non individua concreti comportamenti atti a suffragare l'assunto che la stessa abbia agito in tale contesto - come pure è detto -, al fine di favorire i propri familiari, posto che aCtrn addebito specifico, nell'ambito della pur ponderosa indagine sfociata nella ordinanza genetica, risulta essere stato elevato a tal proposito nei suoi confronti. Peraltro, se è vero che ella ha offerto un apporto significativo al sistema clientelare, in posizione subalterna rispetto al PI, non appare al Collegio che sia priva di conseguenze la circostanza che questi abbia dismesso qualsiasi carica pubblica in seno all'amministrazione comunale di Celano nel marzo 2021, rassegnando le proprie irrevocabili dimissioni, ed essendo stato sospeso di diritto dalle medesime cariche con provvedimento prefettizio operativo sin dal precedente mese di febbraio, atteso che la cifra che connota la condotta attribuita alla PI è, in buona sostanza, l'assenza di autonomia di iniziativa rispetto a costui. A tal proposito giova richiamare l'indirizzo per il quale, in tema di misure cautelari personali disposte per reati connessi alla carica pubblica ricoperta dall'agente, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa;
purtuttavia, tale valutazione richiede la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici (Sez. 6, n. 18770 del 16/04/2014, De Lucchi, Rv. 259685; Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, Carletti, Rv. 278338). Proprio in applicazione di tali principi, non è stata ravvisata da questo Collegio quanto al PI, della cui impugnazione è stato coevamente investito, "la presenza di comportamenti concreti, dotati di specifica pregnanza al fine qui considerato e come tali idonei a sorreggere, in tesi, un congruo apprezzamento di merito riguardo alla ricorrenza di una probabile continuità di azione finanche nel mutato contesto di relazioni..."( Sez. 6, n. 31247 del 02/07/2021, PI). 6 Dunque, non essendosi individuate tali significative circostanze fattuali a proposito del PI, che è il regista del "sistema Celano", e rispetto al quale la posizione della Di CE, mera esecutrice dei suoi dicta, è sempre stata connotata da dipendenza, non si ravvisano elementi per ritenere che ella sia in grado di dare continuità proprio a quel sistema;
onde anche sotto tale profilo, non appare sussistere, se non in una prospettiva meramente ipotetica e congetturale, il pericolo di condotte reiterative della stessa tipologia di quelle che lo sono ascritte. In mancanza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare, apprezzato sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagata - che, ad oggi, permane incensurata ed immune da altre pendenze - la ritenuta esigenza cautelare rivela la sua inconsistenza. 3. Va conseguentemente disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, cui consegue la cessazione della misura cautelare in essere. La cancelleria comunicherà la presente decisione al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. per i conseguenti adempimenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.