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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1054 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promosso da:
C.F. , nata in [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LO SCHIAVO GIOVANNI, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti, ricorrente contro
, C.F. , nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Sinnai (CA) presso lo studio dell'avv. STATZU PIERGIORGIO, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione alle seguenti condizioni: il figlio minore, NI, rimarrà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche (in
mancanza dalle ore 15.00), sino alle ore 20.30, e a settimane alternate dalle ore 17.00 del venerdì
sino alle ore 20.30 della domenica;
il minore trascorrerà un mese anche non consecutivo con ciascun genitore nel periodo estivo e le
festività saranno alternate;
il corrisponderà alla entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 250,00, CP_1 Pt_1
comprensivo della quota di assegno unico, a titolo di contributo al mantenimento del figlio e
parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie;
spese compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da Parte_1
n data 21/02/2024, e regolare costituzione del convenuto in data 07.05.2024, all'udienza
[...]
del 07.06.2024 le parti, personalmente comparse, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
****
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
. CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
20/01/1990 e , nato a [...] il [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 3, parte 1, anno 2019 -
Comune di SINNAI);
Sull'accordo delle parti:
2. affida il figlio minore, (Cagliari, 24.09.2011), ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento presso la madre;
3. dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche
(in mancanza dalle ore 15.00), sino alle ore 20.30, e a settimane alternate dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore 20.30 della domenica;
il minore trascorrerà un mese anche non consecutivo con ciascun genitore nel periodo estivo e le festività saranno alternate;
4. dispone che il dovrà corrisponderà alla entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1
250,00, comprensivo della quota di assegno unico, a titolo di contributo al mantenimento del figlio e parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie;
5. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti