Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 678/2024 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea Amadei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 678/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di cui agli artt. 189 e 281 quinques C.P.C. del 27 maggio 2025, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., previa concessione dei termini previsti nell'anzidetta disposizione, pendente
TRA
C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 21.11.1986, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Pelle
(indirizzo PEC: ; Email_1
(attore)
[...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Valentina Perna (indirizzo PEC: ; Email_2
(convenuto)
NONCHE'
(C.F.: ), residente in [...](89030 Controparte_2 C.F._2
- RC) via Cavaliere Napoli 20 (Frazione Natile Nuovo);
(convenuto contumace)
Conclusioni delle parti: come da note di precisazione delle conclusioni rispettivamente prodotte il 18.03.2025 ed il 23.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla
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legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue:
- la pretesa risarcitoria addotta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di , per i lamentati danni all'integrità psico- Controparte_1 Controparte_2
fisica e morali occorsi al in occasione del sinistro stradale verificatosi il Parte_1
28.10.2016, alle ore 12,30 circa, in agro di Bovalino sulla SP 2, allorquando l'odierna parte attrice, nel mentre era alla guida della Fiat Punto targata CL224KA, con a bordo la consorte viaggiando con direzione di marcia Natile Parte_2
Nuovo – Bovalino andava ad impattare contro altro veicolo che percorreva la stessa strada con senso di marcia opposto, la Toyota Yaris targata CP475AC condotto dal proprietario, , nonché assicurata con polizza n. 236592583 di Controparte_2 [...]
Controparte_1
- in particolare, tale pretesa risarcitoria è stata formulata sulla base della responsabilità concorsuale di entrambi i guidatori dei veicoli coinvolti ai sensi dell'art. 2054 C.C., come accertato all'esito del procedimento penale n. 3136/2016
R.G.N.R. con l'assoluzione del dal reato di cui all'art. 590 bis C.P. Parte_1
dispone nella sentenza n. 528/21 del Tribunale di Locri, sulla scorta dell'accertamento del consulente tecnico del P.M. che ravvisava un concorso di colpa tra le condotte dell'imputato e dell'odierno convenuto;
Controparte_2
- la difesa addotta dalla convenuta costituitisi in giudizio Controparte_1
(mentre l'altro convenuto, , rimaneva contumace pur se ritualmente Controparte_2
evocato in giudizio) che, nel contestare la avversa pretesa, ha preliminarmente evidenziato l'intervenuta stipulazione tra le odierne parti, anteriormente all'instaurazione del presente giudizio, di un accordo transattivo (cfr. il relativo atto
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scritto allegato alla comparsa di risposta), eccependo quindi “l'improponibilità e/o
l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire del ”, Parte_1 nonché, nel merito, ha eccepito l'infondatezza nell'an della avversa pretesa, atteso che l'affermazione dell'esclusiva responsabilità del non è preclusa dal Parte_1
giudicato penale, in quanto il sinistro stradale oggetto di causa sarebbe da ascrivere, unicamente, all'incauta condotta di guida tenuta, nell'occasione, dall'odierna parte attrice;
- le contestazioni formulate da parte attrice sull'eccezione preliminare addotta dalla convenuta, nei seguenti termini: in sede stragiudiziale, in data 01.03.2021 la compagnia odierna convenuta aveva rigettato la richiesta oggetto di causa in quanto il aveva sottoscritto, in data 21.10.2020, atto di transazione a tacitazione Parte_1
di ogni tipo di danno subìto ma, contestualmente, lo invitava a fornire qualsiasi ulteriore elemento utile per una diversa valutazione dello stesso;
nonostante l'atto scritto valorizzato da controparte riguardi sia sia il Parte_2 Parte_1
comunque lo stesso riporta esclusivamente le somme destinate a risarcire i gravi danni da lesione patiti dalla prima quale terza trasportato a bordo del veicolo condotto dal tanto che la compagnia convenuta non ha mai liquidato il Parte_1 risarcimento dei danni richiesti dall'odierno attore, bensì l'unica ad avere ottenuto il ristoro degli stessi in misura pari a 690.752,00 euro è stata la titolare del c/c Pt_2 identificato dall'IBAN [...], sul quale sono state accreditate le anzidette somme;
quindi, va escluso che l'atto di transazione sottoscritto dal possa riferirsi anche ai danni diretti subiti dallo stesso Parte_1
odierno attore, tenuto altresì conto che il medesimo atto si riferisce ad una liquidazione concorsuale “di cui, però, non v'è altra traccia. Così come non v'è traccia della pretesa vantata dall'istante e delle reciproche concessioni che le parti si sono fatte al riguardo e sulle quali, eventualmente, il concorso di colpa avrebbe dovuto incidere”; tale interpretazione dell'atto negoziale trova conferma in un dato extratestuale costituito dalla contestuale rinuncia ai danni riflessi sottoscritta dai prossimi congiunti della in quanto “solo riferendo a tale categoria di danni le Pt_2
dichiarazioni contenute in seno alla proposta di definizione la stessa assume significato nei confronti dell'attore, all'epoca del sinistro marito della signora
”; dunque, qualora la transazione coinvolgesse la posizione dell'odierno Pt_3
attore, avrebbe ad oggetto solo i danni riflessi patiti dal in qualità di Parte_1
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marito convivente di danni cui, con distinto atto, hanno Parte_2
contestualmente rinunciato anche i genitori della Pt_2
La causa è stata istruita a mezzo della prova documentale rispettivamente allegata dalle parti, attesa l'inammissibilità della prova testimoniale addotta da parte attrice nei termini di cui all'ordinanza istruttoria del 15.01.2025.
La domanda attorea risulta infondata, stante l'effettiva verificazione nel caso di specie della causa estintiva del diritto risarcitorio fatto valere in giudizio da parte attrice, costituita appunto dall'avvenuta transazione nei termini come eccepiti da parte convenuta.
Non può non rilevarsi come il tenore dell'atto pacificamente sottoscritto da e da unitamente al loro legale, sia chiaro e Parte_1 Parte_2
incontestabile.
Il riferimento esplicito alla volontà dei firmatari “di concordare, in via transattiva, il risarcimento dei danni (…)” (cfr. art. 1965 C.C.: “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti") esclude ogni dubbio in merito alla volontà manifestata nell'atto in questione anche in relazione al diritto risarcitorio poi preteso dal nell'odierno giudizio. Parte_1
A tale proposito, va tenuto presente che l'atto in esame si esprime testualmente, nella sua intestazione, con il riferimento al sinistro del 28.10.2016 coinvolgente sia la sia l'odierna parte attrice ed, ancora, la polizza assicurativa (n. 236259824) Pt_2
dello stesso con la compagnia nonché, sempre Parte_1 Controparte_1
testualmente, la suddetta volontà transattiva dichiarata da entrambi i firmatari si riferisce all'onnicomprensivo ristoro di tutte le voci di danno, diretto od indiretto, occorso ad entrambi i firmatari in occasione di tale sinistro (“(…) il risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, riflessi e non riflessi, biologici, patrimoniali, non patrimoniali, danni di qualunque tipo, spese presenti e future di qualunque tipo e natura (…)”). Inoltre, l'atto in esame contiene la espressa dichiarazione del sottoscrivente oltre che di , “di non aver null'altro a Parte_1 Parte_2
pretendere né dalla né dai suoi assicurati, né da Controparte_1
coobbligati rinunciando ad ogni azione in sede sia civile che penale ed
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impegnandosi allo svolgimento di quelle attività formali che all'uopo si rendessero necessarie (…)”.
Dunque, per come evidenziato in termini condivisibili da parte convenuta,
l'evidente ed univoco tenore letterale dell'atto transattivo sottoscritto anche dal in data 21.10.2020 non lascia spazio a dubbi di sorta in ordine alla Parte_1
volontà negoziale espressa anche dal di transigere ogni questione Parte_1
risarcitoria – non limitata, quindi, ai soli danni riflessi – relativa all'insorgenda controversia avente ad oggetto il sinistro stradale avvenuto il 28.10.2026, mediante il pagamento, da parte di dell'importo complessivo di Controparte_1 ulteriori € 580.000,00 (“già detratta la somma di Euro 100.000, liquidata in precedenza e già incassata” ed esclusi altresì gli onorari del difensore), quale ristoro onnicomprensivo di tutti i danni patiti nell'occasione sia dal guidatore del veicolo,
l'odierna parte attrice, sia dalla terza trasportata sullo stesso mezzo, la consorte
In tal modo, non assume alcuna circostanza il fatto che l'anzidetto Parte_2
importo sia stato interamente versato sul conto corrente della trattandosi di Pt_2 un adempimento espressamente previsto nell'atto di transazione in esame.
A quest'ultimo proposito, invero, sempre per come rilevato in termini condivisibili da parte convenuta, risulta evidente che il apponendo la Parte_1 propria sottoscrizione sull'atto di transazione, abbia così acconsentito anche alle modalità di pagamento ivi indicate, appunto mediante il bonifico sul conto corrente della corrispondente al numero Iban espressamente riportato nell'atto in Pt_2
esame.
Inoltre, il fatto che l'atto transattivo riguardi, tra l'altro, tutti i danni patiti dal guidato del veicolo, l'odierna parte attrice, discende ulteriormente da altra dicitura testuale contenuta nell'atto in esame e relativa alla precisazione che “La liquidazione avviene in concorso di colpa”, evidentemente concernente la posizione dell'anzidetto guidatore e non, invece, quella della terza trasportata.
Pertanto, le argomentazioni addotte da parte attrice, nei termini come riportate in premessa, non risultano condivisibili in quanto non conformi all'indagine ermeneutica sul contenuto dell'atto transattivo sottoscritto anche dallo stesso in particolare alla debita considerazione non solo del dato letterale del Parte_1
documento, ma benanche dell'intero ambito dei rapporti fra le parti che dall'espresso riferimento ai danni originati dall'incidente stradale – da cui il derivava le Parte_1
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sue istanze risarcitorie unitamente a quelle distinte della consorte – traeva Pt_2
esaustivo e non equivoco spunto. Per contro, la tesi attorea si limita ad incentrarsi sulla notazione di quel dato extratestuale costituito dalla contestuale rinuncia dei prossimi congiunti della ai danni riflessi (l'unica voce di danno che questi Pt_2
potevano pretendere in quanto non coinvolti, a differenza del nella Parte_1
dinamica del sinistro), e così su di un dato sussidiario che non ha alcuna influenza nella individuazione dei limiti oggettivi della dichiarazione negoziale transattiva sottoscritta da in relazione alla propria posizione di soggetto Parte_1
direttamente coinvolto e, quindi, leso nel sinistro.
D'altro canto, va ancora rilevato che la tesi attorea – lungi dal ricercare nella direzione dell'enunciata funzione transattiva dell'atto anche la posizione del sottoscrittore ed a porre, in osservanza del criterio dettato dagli artt. 1362 Parte_1
e 1363 C.C., nel debito contesto unitario di quell'atto gli estremi della trattativa a contenuto transattivo in ordine sia all'anzidetta posizione sia a quella della Pt_2
cioè la reciproca dazione o promessa nonché la correlata estinzione o prevenzione di una lite sorta od anche solo prevedibile – ha finito con l'adottare la conclusione denegativa della configurabilità di una transazione in base alla considerazione della formale carenza dell'esteriorizzazione delle contrapposte pretese e delle reciproche concessioni che le parti si sono fatte al riguardo. Tale conclusione, invece, si appalesa del tutto errata sol che si rifletta che per contro costituisce jus receptum che nella transazione il presupposto della “res dubia” sussiste per la sola presenza di discordanti valutazioni in ordine a certe situazioni reali o giuridiche ed ai rispettivi diritti ed obblighi delle parti, qualunque sia il grado di incertezza in cui queste possono versare e senza che rilevi il fatto che si accerti ex post l'infondatezza di una delle tesi contrapposte, dovendosi, quindi, tenere fermo che qualora le parti siano addivenute a reciproche concessioni allo scopo di prevenire una lite riguardo ad un dissenso potenziale, la circostanza che esse non abbiano ancora dato alle rispettive tesi la determinatezza propria della pretesa non impedisce di ravvisare nell'accordo raggiunto gli elementi costitutivi del negozio transattivo (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, 22/09/1986, n. 5702, in motivazione).
In tale prospettiva, pertanto, la suddetta carenza formale non si pone come ostativa alla configurabilità del negozio transattivo nell'atto in esame giacchè, proprio affinché un negozio possa essere considerato transattivo, è necessario, da un
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lato, che esso abbia ad oggetto una “res dubia”, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro,
i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza fra datum e retentum (cfr. Corte App. Roma, sez. V,
26/01/2023, n. 602: “Affinchè una transazione possa dirsi validamente conclusa è necessario che essa contenga al suo interno la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o potenziale, la "res dubia", nonché un nuovo regolamento di interessi, che attraverso reciproche concessioni si sostituisca a quello originario. Pertanto è necessario che la transazione abbia ad oggetto un rapporto giuridico controverso e che le parti, attraverso reciproche concessioni, pongano fine alla situazione di incertezza”; cfr., altresì, Cass., sez. III, 22/09/1986,
n. 5702: “La quietanza, che, di regola, ancorché contenga l'affermazione del creditore di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, integra un atto unilaterale di mero riconoscimento del pagamento effettuato dal debitore, può assumere natura e consistenza di contratto transattivo, qualora evidenzi la comune volontà delle parti, in relazione ad un dissenso, sia pur potenziale, su un determinato rapporto giuridico, di evitare ogni contesa mediante reciproche concessioni
(indipendentemente dall'equivalenza fra il datum ed il retentum). Pertanto, con riguardo ai danni derivanti da un incidente stradale, la quietanza rilasciata dal danneggiato all'assicuratore del danneggiante, con la dichiarazione del sottoscrittore di ritenersi pienamente soddisfatto e di non avere altre pretese da avanzare, può configurare una transazione, quando concorrano i suddetti elementi, mentre non è ostativa in proposito la circostanza che l'atto si riferisca solo ad alcune componenti del danno complessivo, in relazione al contenuto della garanzia assicurativa (nella specie, inerente alla sola invalidità permanente), ovvero alla mancata inclusione dei danni non ancora venuti ad esistenza, trattandosi di elementi rilevanti al diverso fine dell'individuazione dei limiti oggettivi del contratto medesimo”).
A sua volta, nel caso di specie, risulta evidente dall'intero ambito dei rapporti fra le parti che, da un lato, i danneggiati – con Parte_4
l'accettazione del pagamento sull'Iban di quest'ultima dell'importo complessivo di
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ulteriori € 580.000,00 (“già detratta la somma di Euro 100.000, liquidata in precedenza e già incassata” ed esclusi altresì gli onorari del difensore), quale ristoro onnicomprensivo di tutti i danni patiti nell'occasione sia dal guidatore del veicolo,
l'odierna parte attrice, sia dalla terza trasportata sullo stesso mezzo, la consorte
– avevano così entrambi rinunciato alle proprie rispettive pretese Parte_2 risarcitorie la cui complessiva entità era ben superiore (€ 794.980,00 in relazione alla come da relativo conteggio in atti, oltre ad € 306.299,00, oggetto della Pt_2 pretesa del nell'odierno giudizio), mentre, dall'altro lato, la compagnia di Parte_1 assicurazione, stante la espressa precisazione che “La liquidazione avviene in concorso di colpa”, aveva rinunciato a far valere la tesi dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo al come indicato nella relazione in Parte_1 atti di incidente stradale redatta nell'immediatezza della fatto dalla Stazione CC. di
Bovalino, poi riproposta da parte convenuta nell'odierno giudizio solo in via subordinata rispetto all'eccezione principale di avvenuta transazione della lite.
Va infine evidenziato che le considerazioni finora illustrate non risultano poste in dubbio dal tenore della missiva in atti del 01.03.2021 da parte della compagnia odierna convenuta, laddove, da un lato, la compagnia rigettava la richiesta risarcitoria del avendo lo stesso sottoscritto, in data 21.10.2020, atto di Parte_1 transazione a tacitazione di ogni tipo di danno subito, nonché, dall'altro lato, invitava l'odierno attore a fornire qualsiasi ulteriore elemento utile per una diversa valutazione dello stesso.
Invero, risulta evidente che tale invito si riferiva esclusivamente all'eventuale insorgenza nel frattempo di danni alla persona – non addotti nel caso di specie da parte attrice – non prevedibili al momento della transazione e, quindi, non coperti da tale atto estintivo della pretesa risarcitoria del (cfr., a questo proposito, Parte_1
Cass., sez. III, 31/05/2005, n. 11592: “Il danneggiato da un sinistro stradale il quale abbia transatto la lite con l'assicuratore del responsabile, può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento ai danni futuri (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la risarcibilità del danno alla persona, essendosi accertato che il danno era esistente e noto all'atto della transazione, nè erano sopravvenuti aggravamenti del quadro clinico)”).
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Sulla base di quanto finora argomentato, risulta infondata la pretesa risarcitoria di parte attrice stante l'anzidetto fatto estintivo di tale pretesa.
La liquidazione delle spese e competenze del giudizio segue il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte attrice.
Le spese e competenze vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (la pretesa risarcitoria nella misura di € 306.299,00) e facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria ed al minimo per quella decisoria stante la mera ripetizione ivi delle argomentazioni già addotte in sede introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea Amadei, definitivamente pronunziando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali della parte convenuta che liquida in € 8.964,00 per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute.
Così deciso in Locri, in data 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Andrea Amadei
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