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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/09/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 23.12.2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 819/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Torrenova C.da Piano Grilli s.n.c.;
[...]
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Torrenova C.da Piano Grilli s.n.c. -;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con sede in Capri Leone Via Provinciale;
Controparte_3
( , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in PartitaIVA_4
Torrenova C.da Zappulla;
(C.F. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_5 rappresentante pro-tempore, con sede in Torrenova C.da Piano Grilli s.n.c. - C.F.
; (C.F. , in persona del legale P.IVA_6 Controparte_4 P.IVA_7 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Capri Leone (ME) Via Provinciale, tutte elettivamente domiciliate presso e nello studio dell'Avv. Paolo Starvaggi (
[...]
), che le rappresenta e difende (pec C.F._1 Email_1
e il fax n.0941704554), giusta procura;
Opponente CONTRO
(nato a [...] il [...] ed ivi res. in Via Del Mare n. 41 - Controparte_5
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tino SCAFFIDI CodiceFiscale_2
(all'anagrafe - C.F. Persona_1 CodiceFiscale_3 - telefax 0941-581072) del foro di Patti, con studio in Piraino (Me) Via Del sole n.
30/C, e con questi elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec costituente domicilio digitale, giusta procura;
Email_2
Opposto
OGGETTO: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le società opponenti il 15.2.2024 depositavano ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 03/2024 con il quale aveva loro intimato, quali Controparte_5 responsabili in solido, il versamento di € 186.383,45 a titolo di indennità ex art. 18 L.
300/70, oltre accessori e spese del monitorio liquidate in € 2.600,00 più accessori.
Esponevano che la pretesa monitoria era conseguenza della sentenza n. 1060/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo - Sezione Lavoro, quale giudice del rinvio, in parziale modifica della decisione emessa dal Tribunale di Patti n. 28/2011.
In primo luogo, eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della domanda ed in particolare, per l'assenza del requisito della liquidità, evidenziando che il riconoscimento del credito vantato da non era determinabile con una Controparte_5 semplice operazione aritmetica ricavabile da elementi dello stesso ricorso.
Inoltre, deducevano l'inesistenza del diritto di credito oggetto di ingiunzione di pagamento.
Infatti, spiegavano che la Corte di Appello di Messina, con la Sentenza 1682/2013 aveva condannato tutte le società del gruppo, in solido, alla reintegra di CP_5
nel posto di lavoro e alla corresponsione risarcitoria delle retribuzioni dal
[...] licenziamento alla reintegra e che, in conseguenza di ciò, l'8 novembre 2013, CP_5 aveva esercitato la scelta dell'indennità sostitutiva, invece della reintegra sul luogo di lavoro ex art. 18 della Legge 300 del 70, avendo, così, definitivamente consumato ogni proprio diritto ed azione rispetto alle partite creditorie inserite nella domanda monitoria.
Per l'effetto, evidenziavano che, sebbene la Sentenza n. 1682/2013 della Corte
d'Appello del Lavoro di Messina fosse stata impugnata con ricorso di legittimità e la
Corte di Cassazione con la Sentenza Nr. 14100/18 ne avesse decretato l'annullamento per un vizio di forma del processo notificatorio e avesse rinviato per la definizione del
Pag. 2 di 9 giudizio alla Corte di Appello di Palermo, l'effetto espansivo esterno, ex art. 336 c.p.c., della condanna di quest'ultima nei confronti delle società opponenti non si estenderebbe anche al suindicato diritto di opzione precedentemente già esercitato da . CP_5
Conseguentemente, il lavoratore, scegliendo nel 2013 la risoluzione del rapporto di lavoro con il pagamento della corrispondente indennità, avrebbe consumato irrevocabilmente il proprio diritto di opzione.
Infine, le società opponenti sostenevano il difetto di prova e l'infondatezza delle somme quantificate e pretese da asserendo che la quantificazione del dovuto Controparte_6 sarebbe stata effettuata applicando il CCNL Edilizia Industria, mentre le aziende opponenti svolgevano attività non tutte riferibili al settore edile.
Di conseguenza, rilevavano che, nella quantificazione del dovuto da parte del CTP di controparte era stata inserita una maggiorazione dell'8% facendo presumere una attività del lavoratore nelle giornate del sabato.
Evidenziavano che, avendo il CTP conteggiato il dovuto da febbraio 2008 a dicembre
2019 detraendone la somma di €.189.888,56, già totalmente pagata a seguito di decreto ingiuntivo, il TFR era stato aggiornato con rivalutazione a dicembre 2019 senza considerare che in parte era già stato percepito in data antecedente da . Controparte_5
Inoltre, eccepivano l'avvenuta prescrizione quinquennale dei vantati crediti retributivi, affermando che il rapporto di lavoro era stato definitivamente risolto nell'anno 2013, in occasione dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Pertanto, si opponevano alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con memoria del 30.10.2024 si costituiva il quale rilevava la Controparte_6 tardività dell'eccezione degli opponenti in merito all'esercizio del diritto di opzione, esercitato da in data 8.11.2013, quale causa estintiva del rapporto di lavoro, CP_5 sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente presentata nel giudizio di merito che ha condotto alla decisione della Corte d'Appello di Palermo.
Inoltre, contestava le eccezioni di controparte sul difetto di prova e sulla quantificazione delle prove, sulla base dell'elaborato prodotto in fase monitoria.
Infine, sulla prescrizione delle somme richieste, sosteneva che, il termine della stessa decorresse dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere, quindi, dal
Pag. 3 di 9 momento in cui era stata pubblicata (24.07.2023) l'Ordinanza n. 22140/23 della Corte di
Cassazione che, rigettando il ricorso avversario, aveva sancito il passaggio in giudicato della Sentenza n. 1060/19 della Corte d'Appello del Lavoro di Palermo che ha condannato le società opponenti al risarcimento dei danni, commisurandolo alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione.
In ogni caso asseriva che il credito dallo stesso reclamato avesse carattere risarcitorio, e non retributivo, trovando titolo nel provvedimento giudiziale della Corte di Appello di
Palermo, e non nel rapporto di lavoro ripristinato dalla pronuncia giudiziale, soggiacendo ad un termine prescrizionale di dieci anni.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, giova chiarire l'ordine delle decisioni giudiziali antecedenti l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Inizialmente, a seguito dell'illegittimo licenziamento di , con la sentenza n. CP_5
28/11 del 12.01.2011 il Tribunale di Patti, ha condannato la sola Controparte_7
a riassumere il dipendente, ovvero, in difetto, a risarcire il danno con la
[...] corresponsione di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.
La predetta pronuncia è stata appellata da , affinché la responsabilità del CP_5 licenziamento illegittimo venisse estesa a tutte le società oggi opponenti e venisse riconosciuta la tutela reale.
Così, la Corte di Appello di Messina, accogliendo parzialmente l'appello con la sentenza 1682/2013, ha condannato tutte le società del gruppo, in solido tra loro, alla reintegra di nel posto di lavoro e alla corresponsione risarcitoria delle Controparte_5 retribuzioni dal licenziamento alla reintegra.
Nella fase esecutiva della predetta sentenza, in data 8.11.2013 ha manifestato la CP_5 propria volontà di rinunciare alla reintegrazione nel posto di lavoro, optando per l'indennità sostitutiva di cui all'art. 18, comma 5, L. 300/70.
Pag. 4 di 9 Di conseguenza, come dallo stesso riferito nella propria memoria difensiva, ha CP_5 incassato per intero la complessiva somma di €. 189.888,56, che il Tribunale di Patti ha ingiunto di pagare, con il decreto 277/2013, alle società opponenti.
Tuttavia, la sentenza n. 1682/2013 della Corte d'Appello del Lavoro di Messina è stata impugnata con ricorso di legittimità e la Corte di cassazione, con la sentenza n.
14100/18, ne ha decretato l'annullamento per un vizio di forma del processo notificatorio, rinviando per la definizione del giudizio di merito alla Corte di Appello di
Palermo – sezione lavoro, la quale, con sentenza n. 1060/2019 pubblicata il 9.12.2019, in parziale modifica della decisione emessa dal Tribunale di Patti n. 28/2011, ha ordinato alle società resistenti la reintegrazione di nel posto di lavoro Controparte_5 ricoperto all'atto del licenziamento, nonché al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, con rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre al versamento della contribuzione previdenziale.
A seguito di quest'ultima pronuncia, il 30.12.2019 ha dichiarato nuovamente di CP_5 voler avvalersi della facoltà concessa dall'art. 18 L. 300/70, richiedendo, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Conseguentemente, il ricorso monitorio a seguito del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, è stato presentato per dare esecuzione alla pronuncia della Corte di
Appello di Palermo con la richiesta del pagamento di ulteriori somme che il lavoratore ritiene dovute, oltre a quelle già conteggiate alla data dell'8.11.2013 e già pagate.
Si tratta, in particolare, degli ulteriori emolumenti dovuti per il periodo compreso tra il
9.11.2013 e il 30.12.2019 e la differenza dovuta per il conteggio del TFR, includendo anche l'ulteriore periodo sino alla cessazione definitiva del rapporto, da individuarsi nel
30.12.2019.
Quindi, il decreto ingiuntivo n. 3/2024, ottenuto sulla base di tali causali, è stato opposto con l'odierno ricorso.
Tanto premesso, occorre subito rilevare la fondatezza delle argomentazioni delle società opponenti circa l'inesistenza del diritto di credito oggi vantato da . CP_5
Pag. 5 di 9 In particolare, deve ritenersi fondato l'argomento delle opponenti in base al quale il
, esercitando in data 8.11.2013 il diritto di opzione a favore dell'indennità CP_5 sostitutiva in luogo della reintegra sul posto di lavoro, ha definitivamente consumato il proprio diritto di optare tra la reintegra e la relativa indennità sostitutiva, così delimitando in ogni caso la cessazione del rapporto di lavoro all'8.11.2013.
Ed infatti, occorre rammentare il consolidato e condivisibile principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di licenziamento illegittimo,
l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro, una volta esercitata, anche in via stragiudiziale, diviene irreversibile, consumando in via definitiva il diritto alla ricostituzione del rapporto” (Cass. Civ. sez. lav. n. 1599/2023).
Infatti, l'esercizio del diritto di opzione è da qualificarsi una scelta soggettiva del lavoratore che, attenendo all'autonomo esercizio dei suoi poteri negoziali, resta del tutto insensibile agli effetti di cui all'art. 336 comma 2 c.p.c., come peraltro ribadito dalla corte di legittimità: «In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dalla l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 (nel testo novellato dalla l. 11 maggio 1990, n. 108 e antecedentemente alla riforma operata con la l. 28 giugno 2012,
n. 92, applicabile ratione temporis), di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e
l'indennità sostitutiva prevista dell'art. 18, comma 5, cit., in quanto esercizio di un diritto potestativo che nasce dalla declaratoria dell'illegittimità del licenziamento ed ha natura di atto negoziale autonomo, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall'art. 336 c.p.c.: ne consegue che, ove in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore rinunci all'indennità sostitutiva dal cit. art. 18, comma 5 e scelga di riprendere il lavoro, tale scelta, al pari di quella per
l'indennità sostitutiva, è irreversibile e consuma in via definitiva il diritto di opzione»
(Cassazione civile sez. lav., 13/10/2020, n.22063).
Nel caso in esame, ha esercitato il diritto di opzione due volte: la prima a CP_5 seguito della pronuncia della Corte di Appello di Messina poi annullata, e la seconda, in data 30.12.2019, in forza della Sentenza n. 1060/2019 della Corte d'Appello di Palermo,
Pag. 6 di 9 manifestando, in entrambi i casi, la propria volontà di rinunciare alla reintegrazione nel posto di lavoro optando per l'indennità sostitutiva di cui all'art. 18, comma 5, L. 300/70.
Tuttavia, tale seconda dichiarazione negoziale di rinuncia deve ritenersi inefficace, essendo intervenuta in un quadro giuridico in cui il lavoratore aveva già effettuato la sua scelta, cristallizzando la sua manifestazione di volontà, con la conseguente ed ineluttabile definizione del termine della cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da , si ritiene che, anche a seguito CP_5 della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in sede di rinvio, la cessazione del rapporto di lavoro si debba comunque individuare già con l'esercizio del diritto di opzione comunicato l'8.11.2013, in forza della Sentenza n. 1060/2019 della Corte
d'Appello di Messina.
Infatti, pur essendo vero che quest'ultima sentenza è stata annullata e che la Corte di
Appello di Palermo ha ordinato la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento dell'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, deve rammentarsi che l'atto negoziale manifestato da ad esito della CP_5 prima sentenza di appello non viene travolto dall'annullamento della sentenza da cui dipendeva, tenuto conto della sua già rilevata natura autonoma che non determina l'operatività dell'art. 336 co 2 c.p.c..ù
Conseguentemente, la pronuncia della corte palermitana va necessariamente interpretata ed eseguita nel quadro giuridico su cui interviene ovvero in una situazione in cui il lavoratore, a seguito della prima pronuncia di reintegra, poi annullata per ragioni formali, aveva comunque già esercitato il suo diritto di trasformare la tutela reale nella corresponsione dell'indennità sostitutiva dall'art. 18, comma 5 St. Lav..
Ne deriva che oggetto di quel giudizio di appello in sede di rinvio non poteva che essere la valutazione della legittimità del licenziamento e l'eventuale conferma o meno della spettanza dell'indennità risarcitoria e dell'indennità sostitutiva già percepite dal lavoratore, essendo comunque cessato il rapporto di lavoro in data 8.11.2013.
Dunque, tenuto conto del fatto che la corte palermitana si è limitata a valutare l'illegittimità del licenziamento e la spettanza della tutela reale reintegratoria, in luogo di quella meramente obbligatoria applicata in primo grado, il riferimento letterale della sentenza alla “reintegra” non può che ritenersi relativo al diritto del lavoratore alla tutela
Pag. 7 di 9 reale, anche nella sua forma sostitutiva. Sicché, essendo già stato irreversibilmente esercitato il diritto di opzione, la sentenza non poteva avere effetti ultrattivi sulla durata di un rapporto di lavoro che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere ricostituito.
Né può ritenersi che colga nel segno l'allegazione dell'opposto, secondo cui le società opponenti sarebbero decadute dalla possibilità di eccepire in questa sede la cessazione del rapporto di lavoro, atteso che avrebbero dovuto rappresentarla davanti alla Corte di
Appello di Palermo.
Infatti, a prescindere dal fatto che, a fronte dell'oggettivo effetto giuridico dell'atto negoziale esercitato dal lavoratore, non si vede in base a quali elementi sarebbe fondata la presunta decadenza, non trattandosi di una eccezione in senso stretto, ma di un fatto modificativo del rapporto giuridico intercorrente tra le parti, attinente alla qualificazione del quadro giuridico sostanziale sottostante al giudizio e che può essere anche rilevato d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti.
In ogni caso, si tratta di una circostanza che ha assunto rilievo con la proposizione del ricorso monitorio e l'ottenimento del decreto ingiuntivo oggi opposto, tenuto conto del fatto che nelle precedenti sedi giudiziarie non era mai venuta in rilievo la questione.
Per quanto premesso, il ricorso deve essere accolto e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8
con ricorso depositato in data 18.3.2024, così provvede:
[...] Controparte_4
1) Accoglie il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 3/2024;
3) Condanna a pagare alle società opponenti le spese di lite, che Controparte_5 liquida in complessivi € 5.400 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario
Pag. 8 di 9 Patti, 8.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabio Licata
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 23.12.2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 819/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Torrenova C.da Piano Grilli s.n.c.;
[...]
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Torrenova C.da Piano Grilli s.n.c. -;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con sede in Capri Leone Via Provinciale;
Controparte_3
( , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in PartitaIVA_4
Torrenova C.da Zappulla;
(C.F. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_5 rappresentante pro-tempore, con sede in Torrenova C.da Piano Grilli s.n.c. - C.F.
; (C.F. , in persona del legale P.IVA_6 Controparte_4 P.IVA_7 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Capri Leone (ME) Via Provinciale, tutte elettivamente domiciliate presso e nello studio dell'Avv. Paolo Starvaggi (
[...]
), che le rappresenta e difende (pec C.F._1 Email_1
e il fax n.0941704554), giusta procura;
Opponente CONTRO
(nato a [...] il [...] ed ivi res. in Via Del Mare n. 41 - Controparte_5
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tino SCAFFIDI CodiceFiscale_2
(all'anagrafe - C.F. Persona_1 CodiceFiscale_3 - telefax 0941-581072) del foro di Patti, con studio in Piraino (Me) Via Del sole n.
30/C, e con questi elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec costituente domicilio digitale, giusta procura;
Email_2
Opposto
OGGETTO: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le società opponenti il 15.2.2024 depositavano ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 03/2024 con il quale aveva loro intimato, quali Controparte_5 responsabili in solido, il versamento di € 186.383,45 a titolo di indennità ex art. 18 L.
300/70, oltre accessori e spese del monitorio liquidate in € 2.600,00 più accessori.
Esponevano che la pretesa monitoria era conseguenza della sentenza n. 1060/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo - Sezione Lavoro, quale giudice del rinvio, in parziale modifica della decisione emessa dal Tribunale di Patti n. 28/2011.
In primo luogo, eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della domanda ed in particolare, per l'assenza del requisito della liquidità, evidenziando che il riconoscimento del credito vantato da non era determinabile con una Controparte_5 semplice operazione aritmetica ricavabile da elementi dello stesso ricorso.
Inoltre, deducevano l'inesistenza del diritto di credito oggetto di ingiunzione di pagamento.
Infatti, spiegavano che la Corte di Appello di Messina, con la Sentenza 1682/2013 aveva condannato tutte le società del gruppo, in solido, alla reintegra di CP_5
nel posto di lavoro e alla corresponsione risarcitoria delle retribuzioni dal
[...] licenziamento alla reintegra e che, in conseguenza di ciò, l'8 novembre 2013, CP_5 aveva esercitato la scelta dell'indennità sostitutiva, invece della reintegra sul luogo di lavoro ex art. 18 della Legge 300 del 70, avendo, così, definitivamente consumato ogni proprio diritto ed azione rispetto alle partite creditorie inserite nella domanda monitoria.
Per l'effetto, evidenziavano che, sebbene la Sentenza n. 1682/2013 della Corte
d'Appello del Lavoro di Messina fosse stata impugnata con ricorso di legittimità e la
Corte di Cassazione con la Sentenza Nr. 14100/18 ne avesse decretato l'annullamento per un vizio di forma del processo notificatorio e avesse rinviato per la definizione del
Pag. 2 di 9 giudizio alla Corte di Appello di Palermo, l'effetto espansivo esterno, ex art. 336 c.p.c., della condanna di quest'ultima nei confronti delle società opponenti non si estenderebbe anche al suindicato diritto di opzione precedentemente già esercitato da . CP_5
Conseguentemente, il lavoratore, scegliendo nel 2013 la risoluzione del rapporto di lavoro con il pagamento della corrispondente indennità, avrebbe consumato irrevocabilmente il proprio diritto di opzione.
Infine, le società opponenti sostenevano il difetto di prova e l'infondatezza delle somme quantificate e pretese da asserendo che la quantificazione del dovuto Controparte_6 sarebbe stata effettuata applicando il CCNL Edilizia Industria, mentre le aziende opponenti svolgevano attività non tutte riferibili al settore edile.
Di conseguenza, rilevavano che, nella quantificazione del dovuto da parte del CTP di controparte era stata inserita una maggiorazione dell'8% facendo presumere una attività del lavoratore nelle giornate del sabato.
Evidenziavano che, avendo il CTP conteggiato il dovuto da febbraio 2008 a dicembre
2019 detraendone la somma di €.189.888,56, già totalmente pagata a seguito di decreto ingiuntivo, il TFR era stato aggiornato con rivalutazione a dicembre 2019 senza considerare che in parte era già stato percepito in data antecedente da . Controparte_5
Inoltre, eccepivano l'avvenuta prescrizione quinquennale dei vantati crediti retributivi, affermando che il rapporto di lavoro era stato definitivamente risolto nell'anno 2013, in occasione dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Pertanto, si opponevano alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con memoria del 30.10.2024 si costituiva il quale rilevava la Controparte_6 tardività dell'eccezione degli opponenti in merito all'esercizio del diritto di opzione, esercitato da in data 8.11.2013, quale causa estintiva del rapporto di lavoro, CP_5 sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente presentata nel giudizio di merito che ha condotto alla decisione della Corte d'Appello di Palermo.
Inoltre, contestava le eccezioni di controparte sul difetto di prova e sulla quantificazione delle prove, sulla base dell'elaborato prodotto in fase monitoria.
Infine, sulla prescrizione delle somme richieste, sosteneva che, il termine della stessa decorresse dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere, quindi, dal
Pag. 3 di 9 momento in cui era stata pubblicata (24.07.2023) l'Ordinanza n. 22140/23 della Corte di
Cassazione che, rigettando il ricorso avversario, aveva sancito il passaggio in giudicato della Sentenza n. 1060/19 della Corte d'Appello del Lavoro di Palermo che ha condannato le società opponenti al risarcimento dei danni, commisurandolo alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione.
In ogni caso asseriva che il credito dallo stesso reclamato avesse carattere risarcitorio, e non retributivo, trovando titolo nel provvedimento giudiziale della Corte di Appello di
Palermo, e non nel rapporto di lavoro ripristinato dalla pronuncia giudiziale, soggiacendo ad un termine prescrizionale di dieci anni.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, giova chiarire l'ordine delle decisioni giudiziali antecedenti l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Inizialmente, a seguito dell'illegittimo licenziamento di , con la sentenza n. CP_5
28/11 del 12.01.2011 il Tribunale di Patti, ha condannato la sola Controparte_7
a riassumere il dipendente, ovvero, in difetto, a risarcire il danno con la
[...] corresponsione di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.
La predetta pronuncia è stata appellata da , affinché la responsabilità del CP_5 licenziamento illegittimo venisse estesa a tutte le società oggi opponenti e venisse riconosciuta la tutela reale.
Così, la Corte di Appello di Messina, accogliendo parzialmente l'appello con la sentenza 1682/2013, ha condannato tutte le società del gruppo, in solido tra loro, alla reintegra di nel posto di lavoro e alla corresponsione risarcitoria delle Controparte_5 retribuzioni dal licenziamento alla reintegra.
Nella fase esecutiva della predetta sentenza, in data 8.11.2013 ha manifestato la CP_5 propria volontà di rinunciare alla reintegrazione nel posto di lavoro, optando per l'indennità sostitutiva di cui all'art. 18, comma 5, L. 300/70.
Pag. 4 di 9 Di conseguenza, come dallo stesso riferito nella propria memoria difensiva, ha CP_5 incassato per intero la complessiva somma di €. 189.888,56, che il Tribunale di Patti ha ingiunto di pagare, con il decreto 277/2013, alle società opponenti.
Tuttavia, la sentenza n. 1682/2013 della Corte d'Appello del Lavoro di Messina è stata impugnata con ricorso di legittimità e la Corte di cassazione, con la sentenza n.
14100/18, ne ha decretato l'annullamento per un vizio di forma del processo notificatorio, rinviando per la definizione del giudizio di merito alla Corte di Appello di
Palermo – sezione lavoro, la quale, con sentenza n. 1060/2019 pubblicata il 9.12.2019, in parziale modifica della decisione emessa dal Tribunale di Patti n. 28/2011, ha ordinato alle società resistenti la reintegrazione di nel posto di lavoro Controparte_5 ricoperto all'atto del licenziamento, nonché al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, con rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre al versamento della contribuzione previdenziale.
A seguito di quest'ultima pronuncia, il 30.12.2019 ha dichiarato nuovamente di CP_5 voler avvalersi della facoltà concessa dall'art. 18 L. 300/70, richiedendo, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Conseguentemente, il ricorso monitorio a seguito del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, è stato presentato per dare esecuzione alla pronuncia della Corte di
Appello di Palermo con la richiesta del pagamento di ulteriori somme che il lavoratore ritiene dovute, oltre a quelle già conteggiate alla data dell'8.11.2013 e già pagate.
Si tratta, in particolare, degli ulteriori emolumenti dovuti per il periodo compreso tra il
9.11.2013 e il 30.12.2019 e la differenza dovuta per il conteggio del TFR, includendo anche l'ulteriore periodo sino alla cessazione definitiva del rapporto, da individuarsi nel
30.12.2019.
Quindi, il decreto ingiuntivo n. 3/2024, ottenuto sulla base di tali causali, è stato opposto con l'odierno ricorso.
Tanto premesso, occorre subito rilevare la fondatezza delle argomentazioni delle società opponenti circa l'inesistenza del diritto di credito oggi vantato da . CP_5
Pag. 5 di 9 In particolare, deve ritenersi fondato l'argomento delle opponenti in base al quale il
, esercitando in data 8.11.2013 il diritto di opzione a favore dell'indennità CP_5 sostitutiva in luogo della reintegra sul posto di lavoro, ha definitivamente consumato il proprio diritto di optare tra la reintegra e la relativa indennità sostitutiva, così delimitando in ogni caso la cessazione del rapporto di lavoro all'8.11.2013.
Ed infatti, occorre rammentare il consolidato e condivisibile principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di licenziamento illegittimo,
l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro, una volta esercitata, anche in via stragiudiziale, diviene irreversibile, consumando in via definitiva il diritto alla ricostituzione del rapporto” (Cass. Civ. sez. lav. n. 1599/2023).
Infatti, l'esercizio del diritto di opzione è da qualificarsi una scelta soggettiva del lavoratore che, attenendo all'autonomo esercizio dei suoi poteri negoziali, resta del tutto insensibile agli effetti di cui all'art. 336 comma 2 c.p.c., come peraltro ribadito dalla corte di legittimità: «In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dalla l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 (nel testo novellato dalla l. 11 maggio 1990, n. 108 e antecedentemente alla riforma operata con la l. 28 giugno 2012,
n. 92, applicabile ratione temporis), di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e
l'indennità sostitutiva prevista dell'art. 18, comma 5, cit., in quanto esercizio di un diritto potestativo che nasce dalla declaratoria dell'illegittimità del licenziamento ed ha natura di atto negoziale autonomo, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall'art. 336 c.p.c.: ne consegue che, ove in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore rinunci all'indennità sostitutiva dal cit. art. 18, comma 5 e scelga di riprendere il lavoro, tale scelta, al pari di quella per
l'indennità sostitutiva, è irreversibile e consuma in via definitiva il diritto di opzione»
(Cassazione civile sez. lav., 13/10/2020, n.22063).
Nel caso in esame, ha esercitato il diritto di opzione due volte: la prima a CP_5 seguito della pronuncia della Corte di Appello di Messina poi annullata, e la seconda, in data 30.12.2019, in forza della Sentenza n. 1060/2019 della Corte d'Appello di Palermo,
Pag. 6 di 9 manifestando, in entrambi i casi, la propria volontà di rinunciare alla reintegrazione nel posto di lavoro optando per l'indennità sostitutiva di cui all'art. 18, comma 5, L. 300/70.
Tuttavia, tale seconda dichiarazione negoziale di rinuncia deve ritenersi inefficace, essendo intervenuta in un quadro giuridico in cui il lavoratore aveva già effettuato la sua scelta, cristallizzando la sua manifestazione di volontà, con la conseguente ed ineluttabile definizione del termine della cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da , si ritiene che, anche a seguito CP_5 della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in sede di rinvio, la cessazione del rapporto di lavoro si debba comunque individuare già con l'esercizio del diritto di opzione comunicato l'8.11.2013, in forza della Sentenza n. 1060/2019 della Corte
d'Appello di Messina.
Infatti, pur essendo vero che quest'ultima sentenza è stata annullata e che la Corte di
Appello di Palermo ha ordinato la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento dell'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, deve rammentarsi che l'atto negoziale manifestato da ad esito della CP_5 prima sentenza di appello non viene travolto dall'annullamento della sentenza da cui dipendeva, tenuto conto della sua già rilevata natura autonoma che non determina l'operatività dell'art. 336 co 2 c.p.c..ù
Conseguentemente, la pronuncia della corte palermitana va necessariamente interpretata ed eseguita nel quadro giuridico su cui interviene ovvero in una situazione in cui il lavoratore, a seguito della prima pronuncia di reintegra, poi annullata per ragioni formali, aveva comunque già esercitato il suo diritto di trasformare la tutela reale nella corresponsione dell'indennità sostitutiva dall'art. 18, comma 5 St. Lav..
Ne deriva che oggetto di quel giudizio di appello in sede di rinvio non poteva che essere la valutazione della legittimità del licenziamento e l'eventuale conferma o meno della spettanza dell'indennità risarcitoria e dell'indennità sostitutiva già percepite dal lavoratore, essendo comunque cessato il rapporto di lavoro in data 8.11.2013.
Dunque, tenuto conto del fatto che la corte palermitana si è limitata a valutare l'illegittimità del licenziamento e la spettanza della tutela reale reintegratoria, in luogo di quella meramente obbligatoria applicata in primo grado, il riferimento letterale della sentenza alla “reintegra” non può che ritenersi relativo al diritto del lavoratore alla tutela
Pag. 7 di 9 reale, anche nella sua forma sostitutiva. Sicché, essendo già stato irreversibilmente esercitato il diritto di opzione, la sentenza non poteva avere effetti ultrattivi sulla durata di un rapporto di lavoro che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere ricostituito.
Né può ritenersi che colga nel segno l'allegazione dell'opposto, secondo cui le società opponenti sarebbero decadute dalla possibilità di eccepire in questa sede la cessazione del rapporto di lavoro, atteso che avrebbero dovuto rappresentarla davanti alla Corte di
Appello di Palermo.
Infatti, a prescindere dal fatto che, a fronte dell'oggettivo effetto giuridico dell'atto negoziale esercitato dal lavoratore, non si vede in base a quali elementi sarebbe fondata la presunta decadenza, non trattandosi di una eccezione in senso stretto, ma di un fatto modificativo del rapporto giuridico intercorrente tra le parti, attinente alla qualificazione del quadro giuridico sostanziale sottostante al giudizio e che può essere anche rilevato d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti.
In ogni caso, si tratta di una circostanza che ha assunto rilievo con la proposizione del ricorso monitorio e l'ottenimento del decreto ingiuntivo oggi opposto, tenuto conto del fatto che nelle precedenti sedi giudiziarie non era mai venuta in rilievo la questione.
Per quanto premesso, il ricorso deve essere accolto e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8
con ricorso depositato in data 18.3.2024, così provvede:
[...] Controparte_4
1) Accoglie il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 3/2024;
3) Condanna a pagare alle società opponenti le spese di lite, che Controparte_5 liquida in complessivi € 5.400 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario
Pag. 8 di 9 Patti, 8.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabio Licata
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