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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
PU n. 1464-1/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
on sede legale in Roma Via Monte Giberto n. 155, Codice
[...] fiscale/P.IVA : e dei soci – cf : P.IVA_1 Controparte_2 CodiceFiscale_1
e – cf : Controparte_1 CodiceFiscale_2
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
della società indicata in epigrafe, allegando
✓ di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente del valore di euro 6.628,72 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificandole unitamente ad atto di precetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 2942/2022 del
13.05.2022 dichiarato definitivamente esecutivo ex art 647 c.p.c. in data
10.11.2022 e successivo atto di precetto in rinnovazione;
✓ l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare;
***
-) la società in epigrafe e i soci illimitatamente responsabili non si sono costituiti nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione alla società e ad entrambi i soci illimitatamente responsabili;
***
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
1 di 4 PU n. 1464-1/2024
-) sono pervenute dall' le informazioni richieste ex art 42 e 367 CCII le quali Pt_2 documentano per la società in epigrafe l'esistenza di debiti contributivi iscritti a ruolo per complessivi euro 30.936,22
***
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” .
-) l'art 256 co 1 CCII dispone che “ La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.”
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l' istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiario di titolo giudiziario passato in giudicato che ha ingiunto alla società in epigrafe il pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII ammontando, in particolare, quelli contributivi iscritti a ruolo ad oltre euro 30.900,00;
-) la società debitrice ha la forma – S.n.c. – e l'oggetto – ristorazione con somministrazione - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
2 di 4 PU n. 1464-1/2024
• la pluralità, etereogeneità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, risalendo in particolare quelli contributivi iscritti a ruolo anche all'anno 2011;
• la protratta irreperibilità presso la sede sociale emersa dapprima in occasione della notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto in data 27.05.2022, allorchè presso l'indirizzo è stata rinvenuta altra società, e successivamente in occasione del tentativo di pignoramento mobiliare del 17.07.2024 allorchè è stato rinvenuto il locale chiuso;
• l'omesso deposito dei bilanci a partire dalla sua costituzione avvenuta in data
24.01.2005;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale in Roma Via Monte Giberto n. 155- Codice fiscale/P.IVA :
[...]
e dei soci illimitatamente responsabili – cf : P.IVA_1 Controparte_2
– cf : CodiceFiscale_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore la dott.ssa Persona_1
[...]
alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 19.11.2025 h . 12,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
EG
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
3 di 4 PU n. 1464-1/2024
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell' 11 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
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in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
on sede legale in Roma Via Monte Giberto n. 155, Codice
[...] fiscale/P.IVA : e dei soci – cf : P.IVA_1 Controparte_2 CodiceFiscale_1
e – cf : Controparte_1 CodiceFiscale_2
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
della società indicata in epigrafe, allegando
✓ di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente del valore di euro 6.628,72 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificandole unitamente ad atto di precetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 2942/2022 del
13.05.2022 dichiarato definitivamente esecutivo ex art 647 c.p.c. in data
10.11.2022 e successivo atto di precetto in rinnovazione;
✓ l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare;
***
-) la società in epigrafe e i soci illimitatamente responsabili non si sono costituiti nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione alla società e ad entrambi i soci illimitatamente responsabili;
***
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
1 di 4 PU n. 1464-1/2024
-) sono pervenute dall' le informazioni richieste ex art 42 e 367 CCII le quali Pt_2 documentano per la società in epigrafe l'esistenza di debiti contributivi iscritti a ruolo per complessivi euro 30.936,22
***
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <
-) l'art 256 co 1 CCII dispone che “ La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.”
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l' istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiario di titolo giudiziario passato in giudicato che ha ingiunto alla società in epigrafe il pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII ammontando, in particolare, quelli contributivi iscritti a ruolo ad oltre euro 30.900,00;
-) la società debitrice ha la forma – S.n.c. – e l'oggetto – ristorazione con somministrazione - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
2 di 4 PU n. 1464-1/2024
• la pluralità, etereogeneità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, risalendo in particolare quelli contributivi iscritti a ruolo anche all'anno 2011;
• la protratta irreperibilità presso la sede sociale emersa dapprima in occasione della notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto in data 27.05.2022, allorchè presso l'indirizzo è stata rinvenuta altra società, e successivamente in occasione del tentativo di pignoramento mobiliare del 17.07.2024 allorchè è stato rinvenuto il locale chiuso;
• l'omesso deposito dei bilanci a partire dalla sua costituzione avvenuta in data
24.01.2005;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale in Roma Via Monte Giberto n. 155- Codice fiscale/P.IVA :
[...]
e dei soci illimitatamente responsabili – cf : P.IVA_1 Controparte_2
– cf : CodiceFiscale_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore la dott.ssa Persona_1
[...]
alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 19.11.2025 h . 12,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
EG
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
3 di 4 PU n. 1464-1/2024
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell' 11 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
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