Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 21816/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. ON Parte_1
LO e Antonio Fronzuti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
attrice/opponente
CO
, procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., nonché con CP_1
il patrocinio dell'avv. Roberta Pelliccia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma I ed art. 617,
comma I, c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte attrice, l'avv. ON LO
per parte convenuta, Roberta Pelliccia
i quali si riportano ai rispettivi atti, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi.
L'avv. LO riferisce che esiste altra sentenza, n. 9385/24, non passata in giudicato, che tuttavia già definisce la questione controversa;
1
che non è stato notificato il titolo né al de cuius né agli eredi, tanto meno nel rispetto dell'art. 477
c.p.c.; che non vi è solidarietà fra i coeredi;
che, inoltre, il titolo non consente il recupero dell'intero, ma del 50%; che il quantum indicato nel precetto è
inesatto.
Conclude come segue: voglia il Tribunale: - accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia ed illegittimità dell'impugnato atto di precetto e delle somme ivi intimate;
- in subordine e sempre nel merito,
dichiarare l'assenza di solidarietà tra i coeredi e, dunque, l'illegittimità del precetto intimato all'opponente per l'intero ammontare del credito, che qualifica l'invalidità del precetto intimato per eccessività della somma intimata;
- in subordine e sempre nel merito, dichiarare la nullità,
annullabilità ed illegittimità del precetto che ci intrattiene, per erroneo calcolo nell'imputazione delle somme ingiunte con l'atto di precetto;
- in subordine e sempre nel merito, comunque accertare e dichiarare come non dovuto il 50% delle somme in uno al maggiore importo richiesto pari ad €
156,43, ovvero nella misura che il Giudice riterrà di giustizia. Con condanna del convenuto al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; con vittoria di spese e compensi professionali, sempre con attribuzione ai due procuratori antistatari, Avv.ti Fronzuti e LO.
L'avv. Pelliccia, nel chiedere il rigetto dell'opposizione, replica che ha speso la qualità di erede nel costituirsi nel proc. n. Parte_1
8578/15 Trib. Napoli;
la sentenza non è stata notificata prima del precetto,
ma l'erede era costituita nel giudizio e ne aveva dunque conoscenza;
essa
CP_ inoltre è stata notifica con il precetto;
l'avv. è cessionario del 50%
2 dell'altro creditore;
non è nota la quota dei singoli eredi;
in ordine al
quantum si rimette al tribunale per l'eventuale decurtazione di quanto non dovuto;
chiede, in estremo subordine, la compensazione delle spese;
si oppone all'ammissibilità delle note depositate qualche giorno fa dall'opponente, perché non autorizzate.
L'avv. LO eccepisce che la costituzione in giudizio cui fa riferimento parte opposta aveva carattere meramente conservativo e che le quote di eredità si desumono dall'atto di acquisto.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 3.10.2023, l'Avv. ha CP_1
intimato a , a e a ON LO, quali eredi Parte_2 Parte_1
di , il pagamento della complessiva somma di € 4.032,04 Persona_1
sulla base della sentenza n. 13264/2014 di questo Tribunale, pubblicata il
9.10.2014, con la quale è stato condannato a rimborsare al Persona_1
Condominio di Via Simone Martini n. 79 in Napoli le spese, tra le altre, del primo grado di giudizio, pari a € 20,00 per esborsi ed € 1.100,00 per compenso, e del grado di appello, pari a € 165,00 per esborsi ed € 1.650,00
per compenso, oltre oneri di legge, con distrazione in favore degli avvocati e Roberta Pelliccia. CP_1
3 Con atto di citazione notificato il 16.10.2023 l'intimata Parte_1
ha proposto opposizione al suddetto precetto, lamentando: a) il
[...]
difetto della propria qualità di erede;
b) la nullità del precetto per violazione dell'art. 477 c.p.c.; c) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'intero importo da parte del solo avv. ; d) la non debenza di parte CP_1
dell'importo di cui è stato intimato il pagamento.
L'opposto si è costituito contestando la fondatezza della domanda,
della quale ha chiesto il rigetto.
Con la memoria ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c. l'opposto ha depositato dichiarazione con la quale l'avv. Roberta Pelliccia ha rinunciato alla propria quota parte dei compensi legali, liquidati dalla citata sentenza n. 13264/2014,
in favore dell'avv. . CP_1
2. Il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è costituito,
come detto, dalla sentenza n. 13264/2014 di questo Tribunale, pubblicata il
9.10.2014, resa nei confronti di e notificata unitamente Persona_1
all'atto di precetto, in data 3.10.2023, ai suoi eredi.
Con il primo motivo di opposizione, ha lamentato Parte_1
il difetto della propria qualità di erede e, quindi, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata nei suoi confronti.
La domanda, in tale parte, deve interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, c. I, c.p.c.
L'opposto ha tuttavia depositato la comparsa di costituzione di Pt_2
, di e di ON LO nel giudizio di revocazione
[...] Parte_1
n. 8578/2015 r.g. di questo Tribunale, con la quale essi, nel costituirsi contro il Condominio di Via Simone Martini n. 79 in Napoli, si sono tutti qualificati
4 eredi di . Persona_1
Da tale circostanza deve desumersi che l'odierna opponente abbia accettato l'eredità del proprio de cuius.
, in particolare, pacificamente chiamata a Parte_1
succedere al de cuius, si è costituita, dopo la morte di lui, nel procedimento r.g. n. 8578/15, del quale egli era parte, spendendone la qualità di erede nella comparsa di costituzione qui depositata da parte convenuta e recante, in calce, la procura alle liti da lei sottoscritta.
Così facendo, ella ha chiaramente assunto il titolo di erede,
componendo una scrittura privata che dev'essere dunque intesa quale accettazione tacita ai sensi dell'art. 475 c.p.c.
Non si comprende quanto sul punto obiettato dall'opponente, che si è
limitata a conferire a tale atto carattere conservativo, facendone derivare l'inidoneità a valere quale accettazione dell'eredità.
Sebbene, infatti, ai sensi dell'art. 460 c.c., il chiamato all'eredità possa per ciò solo compiere atti conservativi del patrimonio devoluto in successione, ciò presuppone che egli agisca in veste di mero chiamato, senza spendere il diverso titolo di erede.
Nel caso di specie, al contrario, la LO ha espressamente e inequivocamente assunto tale veste, nella richiamata costituzione in giudizio,
con ciò palesando l'incondizionato intento di proseguire la personalità del de
cuius.
Pertanto, la relativa doglianza va disattesa.
3. L'opponente ha poi lamentato la violazione dell'art. 477, comma 1,
c.p.c., in quanto l'atto di precetto non è stato notificato dopo dieci giorni
5 dalla previa notificazione del titolo esecutivo, ma contestualmente ad esso.
Ebbene, a norma dell'art. 477, comma 1, c.p.c., il titolo esecutivo pronunciato contro il defunto ha di per sé efficacia nei confronti degli eredi in conseguenza dell'accettazione dell'eredità, mentre resta a carico della parte istante il solo onere della previa notifica dello stesso all'erede almeno dieci giorni prima della notifica del precetto;
ciò costituisce un onere procedimentale che condiziona il rituale compimento della successiva attività
esecutiva.
Conseguentemente, l'opposizione con la quale gli eredi deducono tale omissione integra una opposizione agli atti esecutivi, riguardando essa il
quomodo e non l'an dell'esecuzione forzata (v. Cass., Sez. III, n. 14653/2015;
Cass., Sez. L., n. 11282/1991).
La domanda, dunque, in tale parte, deve interpretarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., che va proposta davanti al giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
con atto di citazione da notificarsi nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso di specie, a fronte della notifica del precetto avvenuta il
3.10.2023, l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato tempestivamente il 16.10.2023; la domanda, dunque, è ammissibile.
Nel merito, risulta documentato dalla parte opponente e riconosciuto dalla parte opposta che il titolo esecutivo e l'atto di precetto sono stati notificati agli eredi del debitore contestualmente, in violazione del disposto dell'art. 477, comma 1, c.p.c.
Tuttavia, è pacifico tra le parti che l'odierna opponente avesse a quella
6 data già proposto impugnazione straordinaria avverso la sentenza azionata,
promuovendo giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c. – o, meglio,
costituendosi in prosecuzione nel giudizio a quel fine instaurato dal suo dante causa.
In una simile fattispecie, è evidentemente da escludersi la ratio sottesa all'art. 477, c. I, c.p.c., ovverosia quella di assentire all'erede, che potrebbe ignorare il titolo esecutivo esistente contro il suo dante causa, un adeguato termine dilatorio per esaminarlo e per darvi spontanea attuazione, prima di subire un atto di precetto e la connessa minaccia di esecuzione forzata.
Tale esigenza non sussiste, invece, nel caso di specie, per essersi l'erede costituita nel procedimento volto all'impugnazione del titolo stesso,
poiché, così facendo, ella ha manifestato piena cognizione di esso e della sua portata.
4. Ancora, l'opponente si duole che il credito sia stato preteso per
CP_ intero dall'avv. , nonostante esso sia stato liquidato in favore suo e dell'avv. Roberta Pelliccia, con la conseguenza che ciascuno di essi debba ritenersi titolare di una quota soltanto di esso.
Invero, la solidarietà delle obbligazioni non si presume sul versante attivo, come si desume a contrario dall'art. 1294 c.c., e dev'essere pertanto espressamente prevista dal titolo o dalla legge.
Nel caso di specie, né l'art. 97 c.p.c., che al secondo comma istituisce una presunzione di parziarietà dell'obbligazione, né la sentenza, che nulla esplicita sul punto, prevedono che il credito degli avvocati distrattari sia solidale dal lato attivo.
CP_ Pertanto, l'avv. potrebbe di regola pretendere soltanto metà della
7 complessiva liquidazione effettuata dal giudice.
Cionondimeno, egli ha prodotto, con la memoria ex art. 171 ter, n. 2),
scrittura privata, priva di data certa, con la quale l'avv. Roberta Pelliccia, sua co-creditrice, ha disposto in suo favore della quota a lei in origine spettante sul credito litigioso.
Pertanto, sia pure per effetto di un atto che non risulta precedere l'instaurazione della lite, egli è – ovvero è divenuto – titolare dell'intero credito.
Poiché la legittimazione ad agire, quale condizione dell'azione, ben può sopravvenire nel corso del giudizio, egli deve dunque ritenersi titolato ad agire esecutivamente per l'intero.
5. Infine, l'opponente contesta la quantificazione dell'avverso credito,
osservando che il capitale ingiunto sarebbe pari, per errore di calcolo commesso dall'intimante, a € 3.918,12, in luogo di € 4.032,04, e gli interessi maturati alla data del precetto sarebbero pari a € 199,03, in luogo di €
238,54.
Invero, liquidato in € 2.855,00 il compenso di avvocato dovuto dal soccombente, il rimborso forfetario al 15% ad esso connesso è pari a €
428,25 e gli oneri previdenziali a € 131,33, come indicato dall'opponente,
cui si aggiungono € 503,54 per spese.
Gli interessi legali ammontano di conseguenza a € 286,70, mentre il minor importo calcolato dall'opponente discende dall'avere questi erroneamente sottratto dalla base di calcolo gli accessori di legge.
Il totale, pertanto, ammonta a € 4.204,82, anche inferiore alla somma di € 4.032,04, richiesta dall'opponente.
8 6. Nelle note illustrative del 27.3.2025 e alla presente udienza,
l'opponente ha altresì eccepito la parziarietà del debito su di essa gravante in qualità di erede
Tale diversa causa petendi, non indicata in citazione né nei successivi scritti, deputati ex art. 171 ter c.p.c. alla modifica della domanda, deve ritenersi tardiva integrazione della stessa, come tale inammissibile, essendo anche il procedimento ex art. 615 c.p.c. retto dal principio della domanda ex art. 112 c.p.c., che non ammette domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo (v. Cass., Sez. VI, n. 9226/22) o nelle tempestive integrazioni di esso.
Non depone in contrario la sentenza n. 9385/24, prodotta il 27.3.2025
da parte opponente, in quanto resa fra soggetti diversi (ovverosia fra ON
LO, quale opponente, e , quale opposto) e, dunque, inidonea CP_1
al giudicato in questa sede.
Le memorie depositate in pari data, non autorizzate ex art. 170, c. IV,
c.p.c., non sono ammissibili.
5. Le spese sono compensate, poiché la cessione dell'intero credito all'opposto è circostanza divenuta nota solo in data successiva all'instaurazione della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, così
[...] CP_1
provvede:
1. rigetta la domanda.
2. compensa integralmente le spese.
9 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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