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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/07/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR CE FO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4209/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CARLUCCIO MICHELE
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GUAIANA LEONARDO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, Nel Merito: In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria revocando il decreto ingiuntivo emesso. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto contrariis reiectis per le motivazioni di cui in premessa concedere inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto. Nel merito confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo qui opposto con maggiorazione di interessi moratori dal dì del dovuto al pagamento effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di causa. CONCISA ESPOSIZIONE
pagina 1 di 3 DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria della Controparte_1
azionata in via monitoria nei confronti della Controparte_1 Pt_1 Parte_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato allegato che nel mese di Controparte_1 luglio del 2024 aveva ceduto alla società ingiunta 5 trattori per semirimorchio al prezzo di euro 46.360 ciascuno;
nel giudizio di opposizione la ditta opposta ha allegato che il ritiro dei mezzi per conto della parte opponente è avvenuto nel mese di maggio del 2024 ad opera di e come da documentazione prodotta (cfr. doc. n. 3 Parte_2 Parte_3 fascicolo parte opposta).
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 1521/2024 emesso il 3 ottobre 2024 si è opposto la società contestando in via principale l'avvenuta Parte_1 conclusione di un contratto di compravendita.
2. Venendo al merito della controversia, si deve evidenziare, in via preliminare, che colui che agisce per il pagamento di un proprio credito è onerato della prova del titolo in base al quale svolge la propria azione giudiziale.
Nel caso di specie, il ricorso monitorio reca una descrizione generica sull'avvenuta conclusione di un contratto di compravendita con la società opponente;
in particolare, non viene individuato il soggetto che avrebbe manifestato per conto della Parte_1 il consenso alla conclusione del contratto alle condizioni descritte.
L'allegazione svolta dalla parte opposta risulta anche confusa dal punto di vista cronologico: la parte ha allegato nel ricorso monitorio l'avvenuta conclusione dell'accordo nel mese di luglio del 2024; poi negli atti dell'odierna fase processuale la parte ha allegato di aver ricevuto delle distinte di bonifico aventi data 18 giugno 2024 e di aver consegnato i mezzi ai soggetti dianzi indicati nel mese di maggio 2024.
Appare evidente come la sequenza logica degli avvenimenti sia totalmente capovolta costituendo nozione di comune esperienza quella per la quale il primo avvenimento è costituito dall'accordo delle parti sulla compravendita, per poi aversi il pagamento del prezzo e la consegna del bene.
pagina 2 di 3 Alla confusione assertiva si è aggiunta la carenza delle prove offerte dall'opposto.
Invero, i capitoli di prova orale articolati non attengono alla fase conclusiva dell'accordo, all'oggetto del medesimo e ai soggetti che lo avrebbero concluso e, pertanto, non sono stati ammessi.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta poiché il creditore non ha dimostrato il titolo in base al quale ha agito in giudizio.
3. Alla soccombenza di parte attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1521/2024 emesso il 3 ottobre
2024 che, per l'effetto, viene revocato;
- condanna altresì parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 7.052 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 4 luglio 2025
Il Giudice
DR CE FO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR CE FO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4209/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CARLUCCIO MICHELE
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GUAIANA LEONARDO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, Nel Merito: In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria revocando il decreto ingiuntivo emesso. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto contrariis reiectis per le motivazioni di cui in premessa concedere inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto. Nel merito confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo qui opposto con maggiorazione di interessi moratori dal dì del dovuto al pagamento effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di causa. CONCISA ESPOSIZIONE
pagina 1 di 3 DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria della Controparte_1
azionata in via monitoria nei confronti della Controparte_1 Pt_1 Parte_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato allegato che nel mese di Controparte_1 luglio del 2024 aveva ceduto alla società ingiunta 5 trattori per semirimorchio al prezzo di euro 46.360 ciascuno;
nel giudizio di opposizione la ditta opposta ha allegato che il ritiro dei mezzi per conto della parte opponente è avvenuto nel mese di maggio del 2024 ad opera di e come da documentazione prodotta (cfr. doc. n. 3 Parte_2 Parte_3 fascicolo parte opposta).
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 1521/2024 emesso il 3 ottobre 2024 si è opposto la società contestando in via principale l'avvenuta Parte_1 conclusione di un contratto di compravendita.
2. Venendo al merito della controversia, si deve evidenziare, in via preliminare, che colui che agisce per il pagamento di un proprio credito è onerato della prova del titolo in base al quale svolge la propria azione giudiziale.
Nel caso di specie, il ricorso monitorio reca una descrizione generica sull'avvenuta conclusione di un contratto di compravendita con la società opponente;
in particolare, non viene individuato il soggetto che avrebbe manifestato per conto della Parte_1 il consenso alla conclusione del contratto alle condizioni descritte.
L'allegazione svolta dalla parte opposta risulta anche confusa dal punto di vista cronologico: la parte ha allegato nel ricorso monitorio l'avvenuta conclusione dell'accordo nel mese di luglio del 2024; poi negli atti dell'odierna fase processuale la parte ha allegato di aver ricevuto delle distinte di bonifico aventi data 18 giugno 2024 e di aver consegnato i mezzi ai soggetti dianzi indicati nel mese di maggio 2024.
Appare evidente come la sequenza logica degli avvenimenti sia totalmente capovolta costituendo nozione di comune esperienza quella per la quale il primo avvenimento è costituito dall'accordo delle parti sulla compravendita, per poi aversi il pagamento del prezzo e la consegna del bene.
pagina 2 di 3 Alla confusione assertiva si è aggiunta la carenza delle prove offerte dall'opposto.
Invero, i capitoli di prova orale articolati non attengono alla fase conclusiva dell'accordo, all'oggetto del medesimo e ai soggetti che lo avrebbero concluso e, pertanto, non sono stati ammessi.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta poiché il creditore non ha dimostrato il titolo in base al quale ha agito in giudizio.
3. Alla soccombenza di parte attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1521/2024 emesso il 3 ottobre
2024 che, per l'effetto, viene revocato;
- condanna altresì parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 7.052 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 4 luglio 2025
Il Giudice
DR CE FO
pagina 3 di 3