Articolo 9 della Legge 11 gennaio 1979, n. 13
Articolo 8
Versione
6 febbraio 1979
Art. 9.
La spesa complessiva per l'indennita' di trasferta e di trasferimento relativa agli anni 1977 e 1978, per il personale di cui al precedente articolo 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, dovra' essere contenuta nei limiti della disponibilita' dei rispettivi capitoli di bilancio.

Entrata in vigore il 6 febbraio 1979