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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2683 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. GILIBERTI FRANCESCO
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA.
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445 bis, c. 6, c.p.c. depositato in data 6.12.2024 conveniva Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, invocando l'accertamento di un grado CP_1
di invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, nonché dello status di portatore di handicap grave ex art. l.104/92 art. 3 comma 3.
Nel dettaglio, l'opponente contestava le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio all'esito della prima fase del giudizio, in particolare laddove l'esperto aveva ritenuto la correttezza della misura, pari al 80%, già riconosciuta in sede amministrativa ed aveva altresì escluso la gravità dell'handicap.
In proposito, il ricorrente sosteneva che il perito non avesse tenuto conto o comunque non avesse adeguatamente considerato nel complesso le gravi patologie di cui era affetto e non avesse adeguatamente motivato le conclusioni cui era giunto.
Chiedeva pertanto l'accertamento dei requisiti sanitari per il godimento della pensione di inabilità.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie CP_1 ed eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso in quanto privo di specifiche contestazioni in ordine alle risultanze della prima fase del procedimento.
Nel merito, l'Ente previdenziale deduceva la correttezza della valutazione operata dal consulente tecnico d'ufficio ed escludeva che le circostanze addotte in sede di opposizione potessero indurre ad esiti differenti.
In ragione di tutto ciò, parte opposta invocava la reiezione delle pretese avversarie. Con vittoria delle spese di lite.
3. Il ricorso in opposizione deve essere disatteso, per le ragioni di seguito illustrate.
Va osservato che, nella presente fase di opposizione, il ricorrente si è limitato a formulare delle contestazioni generiche e indeterminate in ordine alle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio essendosi limitato ad affermare la mancata valutazione del quadro clinico complessivo e la mancata indicazioni delle ragioni che hanno portato il consulente a confermare le valutazioni già espresse dalla Commissione medica.
Al contrario, dall'esame dell'elaborato si evince come le conclusioni siano state formulate dall'esperto previa visita del periziando e dettagliata analisi della documentazione medica disponibile, pervenendo in tal modo l'esperto a formulare un giudizio, adeguatamente motivato e dettagliato, che tiene conto della complessiva situazione clinica del ricorrente.
Si legge infatti che: Dalla documentazione sanitaria esibita e dagli accertamenti espletati nel corso della presente consulenza, risulta che il signor è affetto da cardiomiopatia dilatativa Pt_1
idiopatica con severa compromissione della frazione di eiezione, insufficienza mitralica severa, insufficienza tricuspidalica moderata, portatore di ICD, insufficienza renale cronica.
Il periziando, a fronte di una importante compromissione della pompa cardiaca documentata all'ecocardiografia (Fe 25%), mantiene tuttavia un buon compenso emodinamico, con una obiettività sostanzialmente negativa;
tale condizione è rimasta stabile nel tempo e ha portato il sig.
a rinunciare, nel 2023, al trapianto di cuore proposto dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII Pt_1
2 di Bergamo.
In considerazione della stabilità del quadro clinico e della classificazione funzionale NYHA inquadrabile nel I – II stadio, si conferma che, allo stato attuale, il signor è invalido civile Pt_1
nella misura del 80% e presenta una minorazione tale da configurare la condizione di handicap non grave (art. 3 comma 1 L. 104/92)>.
Il perito risulta quindi aver chiarito le ragioni sulla cui scorta ha ritenuto di non poter riconoscere un maggior rilievo alle problematiche cardiache e alle altre patologie riscontrate, né ha mancato di osservare che tali patologie sono rimaste stabili nel tempo tanto da aver indotto il ricorrente nel
2023 a rinunciare al proposto trapianto di cuore e tali quindi da poter essere inserite nella
“classificazione funzionale NYHA inquadrabile nel I – II stadio”.
Di contro, non vi sono puntuali e particolareggiate allegazioni in ordine ad eventuali aspetti o dati che il consulente abbia trascurato o erroneamente interpretato sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, né risulta che i consulenti di parte abbiano presentato osservazioni critiche alle conclusioni cui è pervenuto.
L'opposizione proposta non appare dunque connotata da specifici motivi di contestazione con riferimento all'elaborato peritale, risolvendosi piuttosto in un mero dissenso diagnostico (cfr. ex multis Trib. Roma, sent. 2.5.2017, n. 4020).
Eppure, come già osservato in giurisprudenza, “i motivi di contestazione devono … tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi
e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004)” (Trib. Roma, sez. lav., sent. 29.3.2019, n. 3140).
Ne consegue che il ricorso promosso da deve essere dichiarato inammissibile ai Parte_1 sensi dell'art. 445 bis, c. 6, c.p.c.
4. Stante la dichiarazione resa dall'opponente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti e il compenso del consulente tecnico d'ufficio, per come già quantificato e liquidato in sede di conferimento dell'incarico, deve essere definitivamente posto in capo all'Ente previdenziale.
P.Q.M.
3 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
-dichiara inammissibile il ricorso promosso ex art. 445 bis, c. 6, c.p.c.;
-compensa le spese di lite tra le parti;
-pone il compenso di CTU come già liquidato nella fase sommaria definitivamente a carico dell'Ente previdenziale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 02.04.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA CHIARA DESENZANI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. GILIBERTI FRANCESCO
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA.
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445 bis, c. 6, c.p.c. depositato in data 6.12.2024 conveniva Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, invocando l'accertamento di un grado CP_1
di invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, nonché dello status di portatore di handicap grave ex art. l.104/92 art. 3 comma 3.
Nel dettaglio, l'opponente contestava le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio all'esito della prima fase del giudizio, in particolare laddove l'esperto aveva ritenuto la correttezza della misura, pari al 80%, già riconosciuta in sede amministrativa ed aveva altresì escluso la gravità dell'handicap.
In proposito, il ricorrente sosteneva che il perito non avesse tenuto conto o comunque non avesse adeguatamente considerato nel complesso le gravi patologie di cui era affetto e non avesse adeguatamente motivato le conclusioni cui era giunto.
Chiedeva pertanto l'accertamento dei requisiti sanitari per il godimento della pensione di inabilità.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie CP_1 ed eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso in quanto privo di specifiche contestazioni in ordine alle risultanze della prima fase del procedimento.
Nel merito, l'Ente previdenziale deduceva la correttezza della valutazione operata dal consulente tecnico d'ufficio ed escludeva che le circostanze addotte in sede di opposizione potessero indurre ad esiti differenti.
In ragione di tutto ciò, parte opposta invocava la reiezione delle pretese avversarie. Con vittoria delle spese di lite.
3. Il ricorso in opposizione deve essere disatteso, per le ragioni di seguito illustrate.
Va osservato che, nella presente fase di opposizione, il ricorrente si è limitato a formulare delle contestazioni generiche e indeterminate in ordine alle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio essendosi limitato ad affermare la mancata valutazione del quadro clinico complessivo e la mancata indicazioni delle ragioni che hanno portato il consulente a confermare le valutazioni già espresse dalla Commissione medica.
Al contrario, dall'esame dell'elaborato si evince come le conclusioni siano state formulate dall'esperto previa visita del periziando e dettagliata analisi della documentazione medica disponibile, pervenendo in tal modo l'esperto a formulare un giudizio, adeguatamente motivato e dettagliato, che tiene conto della complessiva situazione clinica del ricorrente.
Si legge infatti che: Dalla documentazione sanitaria esibita e dagli accertamenti espletati nel corso della presente consulenza, risulta che il signor è affetto da cardiomiopatia dilatativa Pt_1
idiopatica con severa compromissione della frazione di eiezione, insufficienza mitralica severa, insufficienza tricuspidalica moderata, portatore di ICD, insufficienza renale cronica.
Il periziando, a fronte di una importante compromissione della pompa cardiaca documentata all'ecocardiografia (Fe 25%), mantiene tuttavia un buon compenso emodinamico, con una obiettività sostanzialmente negativa;
tale condizione è rimasta stabile nel tempo e ha portato il sig.
a rinunciare, nel 2023, al trapianto di cuore proposto dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII Pt_1
2 di Bergamo.
In considerazione della stabilità del quadro clinico e della classificazione funzionale NYHA inquadrabile nel I – II stadio, si conferma che, allo stato attuale, il signor è invalido civile Pt_1
nella misura del 80% e presenta una minorazione tale da configurare la condizione di handicap non grave (art. 3 comma 1 L. 104/92)>.
Il perito risulta quindi aver chiarito le ragioni sulla cui scorta ha ritenuto di non poter riconoscere un maggior rilievo alle problematiche cardiache e alle altre patologie riscontrate, né ha mancato di osservare che tali patologie sono rimaste stabili nel tempo tanto da aver indotto il ricorrente nel
2023 a rinunciare al proposto trapianto di cuore e tali quindi da poter essere inserite nella
“classificazione funzionale NYHA inquadrabile nel I – II stadio”.
Di contro, non vi sono puntuali e particolareggiate allegazioni in ordine ad eventuali aspetti o dati che il consulente abbia trascurato o erroneamente interpretato sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, né risulta che i consulenti di parte abbiano presentato osservazioni critiche alle conclusioni cui è pervenuto.
L'opposizione proposta non appare dunque connotata da specifici motivi di contestazione con riferimento all'elaborato peritale, risolvendosi piuttosto in un mero dissenso diagnostico (cfr. ex multis Trib. Roma, sent. 2.5.2017, n. 4020).
Eppure, come già osservato in giurisprudenza, “i motivi di contestazione devono … tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi
e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004)” (Trib. Roma, sez. lav., sent. 29.3.2019, n. 3140).
Ne consegue che il ricorso promosso da deve essere dichiarato inammissibile ai Parte_1 sensi dell'art. 445 bis, c. 6, c.p.c.
4. Stante la dichiarazione resa dall'opponente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti e il compenso del consulente tecnico d'ufficio, per come già quantificato e liquidato in sede di conferimento dell'incarico, deve essere definitivamente posto in capo all'Ente previdenziale.
P.Q.M.
3 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
-dichiara inammissibile il ricorso promosso ex art. 445 bis, c. 6, c.p.c.;
-compensa le spese di lite tra le parti;
-pone il compenso di CTU come già liquidato nella fase sommaria definitivamente a carico dell'Ente previdenziale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 02.04.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA CHIARA DESENZANI
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