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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 5900/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. Abbagnato Giuseppe)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti Raia Gianfranco e Cernigliaro Delia)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (pensione di inabilità) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Abbagnato Giuseppe dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 16/04/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta (pensione di inabilità);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e discussa all'odierna udienza, la causa è stata posta in decisione;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' nella misura liquidata CP_1
in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza del 01.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 5900/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. Abbagnato Giuseppe)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti Raia Gianfranco e Cernigliaro Delia)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (pensione di inabilità) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Abbagnato Giuseppe dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 16/04/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta (pensione di inabilità);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e discussa all'odierna udienza, la causa è stata posta in decisione;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' nella misura liquidata CP_1
in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza del 01.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno