Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 16/12/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 302/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24411 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
promosso da:
F.L., nata a omissis il omissis, cod. fisc. omissis,
residente in omissis, Regione omissis, elettivamente domiciliata in Ciriè (TO), via Cibrario 23, presso lo studio dell’avv. Nadia Betti, cod. fisc. [...], che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. Carla Bertino, cod. fisc. [...], per procura in atti, PEC: avv.carlabertino@pec.it , nadiabetti@pec.studiolegalebetti.to.it;
contro
l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (cod. fisc. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Silvia Zecchini (cod. fisc. [...]) e dall’ Avv. Franca Borla (cod. fisc. [...]) con i quali è elettivamente domiciliato ed elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado 9;
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 14/8/2020.
La ricorrente, già docente presso l’istituto Gramsci di Ivrea, cessava dal servizio in data 8.10.2014 per inidoneità fisica permanente e assoluta, ricevendo la pensione di inabilità n. 50148347 con decorrenza 1/11/2014.
Successivamente, con nota 8.02.2023 l’Inps comunicava alla ricorrente la sospensione della pensione di inabilità, stante l’esistenza di un non precisato processo penale ed un successivo riesame della valutazione di inabilità (avvenuto nel 2016). Nella stessa nota, peraltro, l’Inps comunicava alla ricorrente quanto segue: “la informiamo peraltro che poiché in data 13/08/2020 la S.V. ha maturato comunque un diritto a pensione di vecchiaia, può procedere alla presentazione di apposita istanza online che le verrà liquidata a decorrere dal 14/08/2020”.
In data 28/2/2023, pertanto, la ricorrente presentava domanda di pensione di vecchiaia, in relazione all’attività di lavoro come dipendente pubblico (docente) prestato nel comparto scuola, con decorrenza dal 14/8/2020.
L’Inps si costituisce con comparsa del 04/12/2025 affermando che la domanda di pensione di vecchiaia della ricorrente è stata accolta con provvedimento del 6 luglio 2025 e liquidata con valuta 14 agosto 2025 con decorrenza dal 14 agosto 2020: da qui la richiesta di cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, prosegue l’Inps, allo stato non sono stati corrisposti “gli arretrati perché questi andranno compensati con l’indebito generato dalla revoca (avvenuta nel marzo 2023) della pensione di inabilità indebitamente corrisposta”.
La causa è stata discussa all’udienza del 16 dicembre 2025 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi (nonché le memorie depositate in vista dell’udienza da parte ricorrente).
All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.
DIRITTO
Il ricorso va in parte dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e, in altra parte, accolto.
Quanto al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza 14 agosto 2020, va dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l’avvenuta liquidazione della prestazione richiesta.
Va accolta, invece, la domanda volta ad ottenere il pagamento dei ratei arretrati con i relativi interessi.
L’Inps, infatti, ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo di revoca della pensione di inabilità, collegato ad un non meglio definito procedimento penale. Nello stesso provvedimento l’Istituto avvisava che, entro 90 giorni, sarebbe stato adottato un “circostanziato provvedimento amministrativo”.
Tale provvedimento non risulta in atti (al netto della comunicazione che l’Inps ha indirizzato all’istituto di credito al fine di ottenere la restituzione di quanto accreditato) e, pertanto, non può ritenersi, allo stato, esistente un credito Inps da azionare in compensazione.
D’altra parte, l’Istituto, accertata l’effettiva esistenza di un indebito, e ritualmente comunicata alla parte, avrà sempre facoltà di procedere a compensazione con i ratei futuri (Cass. n. 9001/2003).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia.
Accoglie la domanda relativa al pagamento di tutti i ratei arretrati, oltre accessori, e condanna l’Inps al pagamento degli stessi, con pagamento degli arretrati spettanti, maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Condanna l’Inps al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.600,00 (milleseicento/00) oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 16/12/2025 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 16/12/2025 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
F.to digitalmente
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