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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17042 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia
UN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 assunta in decisione in data 17.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3 tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 12, presso lo studio dell'Avv.
NL AR che li rappresenta e difende in forza di procure in calce all'atto di citazione attori
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1 C.F._4
Via degli Scipioni n. 237, presso lo studio dell'Avv. Luciano Casale che lo rappresenta e difende, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo convenuto
E
, con sede italiana in L'Aquila, Strada Prov. Roio Colle n. 6/c (C.F. Controparte_2
) e sede legale in Londra, Dalton House n. 60 Windsor Avenue (P.I. , P.IVA_1 P.IVA_2 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rosa ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Giovanni
Animucci n. 15 presso lo studio dell'Avv. Nicola Donato, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
1 2
nonché contro
(C.F. , partita IVA ), già Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 CP_4
(giusto Verbale di Assemblea Straordinaria in data 17 aprile 2013, a rogito del Notaio
[...]
di Roma, repertorio n. 44344, registrato a Roma il 23 aprile 2013 al n. 6329 serie Persona_1
1T), quale conferitaria del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della
Direzione per l'Italia di giusto atto di conferimento di ramo Controparte_5
d'azienda a rogito del Notaio di Milano in data 28 giugno 2013, Persona_2 repertorio n. 18568, registrato a Milano il 4 luglio 2013 al n.21602 serie 1T, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca d'Orsi ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto, all'indirizzo PEC
, giusta procura generale alle liti Email_1
Oggetto: responsabilità professionale (geometra)- risoluzione contrattuale- nullità risarcimento danni.
Conclusioni: come da note sostitutive depositate per l'udienza del 15.07.2025.
Per parte attrice: “Voglia l'On. Tribunale adito, contraris reiectis, a) in relazione al rapporto contrattuale intercorso con il geom. a.1) accertare e dichiarare la risoluzione ai Controparte_1 sensi dell'art.1453 c.c. del contratto d'opera professionale intercorso tra gli attori e il geom. CP_1 per grave inadempimento di quest'ultimo per i motivi indicati in atto di citazione e nei
[...] susseguenti atti difensivi di parte attrice e, per l'effetto, condannare il geom. a: Controparte_1
a.1.1) restituire in favore del sig. l'importo di € 6.476,00 ricevuto dal geom. Parte_2
a titolo di compensi professionali;
a.1.2) al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patrimoniali, diretti e indiretti, nessuno escluso, subiti e subendi dagli attori a seguito del suddetto inadempimento contrattuale, il tutto quantificabile, in via prudenziale: - nell'importo di € 10.296,00 in favore della sig.ra , ovvero, in alternativa, in favore del sig. - Parte_1 Parte_2 nell'importo di € 4.023,26 (€ 1.773,26 + € 2.250,00) in favore del sig. ; - Parte_3 nell'importo di € 3.360,00 in favore del sig. ovvero gli importi maggiori o minori Parte_2 che verranno ritenuti di giustizia, il tutto da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art.1226
e 2056 c.c., e in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento lesivo sino all'effettivo soddisfo;
b) in relazione al rapporto intercorso con la : b.1) in via Controparte_2 principale, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1418 e/o 1325 e/o 1346 c.c. e/o ai sensi dell'art.49 e segg. del Codice del consumo, la nullità della “proposta di contratto preliminare di compravendita della casa prefabbricata” del 07.10.2019 e della “proposta di contratto di compravendita di casa prefabbricata” del 20.11.2019 di cui alle premesse dell'atto di citazione per i motivi indicati nella parte espositiva dell'atto di citazione e nei susseguenti atti difensivi di parte attrice, ovvero per quelli rilevabili d'ufficio e, per l'effetto: b.1.1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra Parte_1
alla a titolo di corrispettivo per le suddette “Proposte di contratto”; b.1.2) ai
[...] Controparte_2
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sensi dell'art. 2033 c.c., condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a restituire in favore della sig.ra , ovvero, in alternativa, in favore del sig. Parte_1
l'importo di € 21.400,00 versato a titolo di corrispettivo delle predette “Proposte Parte_2 di contratto”; b.2) in via gradata, accertare e dichiarare che la sig.ra ha legittimamente Parte_1 esercitato il diritto di recesso dal contratto intercorso con la e, per l'effetto, b.2.1) Controparte_2 accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla a titolo di Parte_1 Controparte_2 corrispettivo per le suddette “Proposte di contratto”; b.2.2) ai sensi dell'art.2033 c.c., condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire in favore della sig.ra Controparte_2
, ovvero, in alternativa, in favore del sig. l'importo di € 21.400,00 Parte_1 Parte_2 versato a titolo di corrispettivo delle predette “Proposte di contratto”, ovvero l'importo minore ritenuto di giustizia;
b.3) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che il contratto intercorso tra la sig.ra e la si è risolto per impossibilità sopravvenuta ex art.1463 Parte_1 Controparte_2
c.c. e, per l'effetto, b.3.1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla Parte_1 [...]
a titolo di corrispettivo per le suddette “Proposte di contratto”; b.3.2) ai sensi CP_2 dell'art.2033 c.c., condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a restituire in favore della sig.ra , ovvero, in alternativa, in favore del sig. Parte_1 Parte_2
l'importo di € 21.400,00 versato a titolo di corrispettivo delle predette “Proposte di
[...] contratto”; b.4) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la risoluzione del contratto intercorso tra la sig.ra e la di cui alle premesse Parte_1 Controparte_2 dell'atto di citazione per mancanza di un elemento presupposto, ossia la possibilità di installare la casa prefabbricata sul terreno di cui alle premesse dell'atto di citazione e, per l'effetto, b.4.1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla a titolo di Parte_1 Controparte_2 corrispettivo per le suddette “Proposte di contratto”; b.4.2) ai sensi dell'art.2033 c.c., condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire in favore della sig.ra Controparte_2
, ovvero, in alternativa, in favore del sig. l'importo di € 21.400,00 Parte_1 Parte_2 versato a titolo di corrispettivo delle predette “Proposte di contratto”; c) in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande attoree di cui ai precedenti punti b.1),
b.2), b.3) e b.4) delle presente conclusioni, in considerazione dell'inadempimento contrattuale di cui al precedente punto a) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare la responsabilità del geom. per danni patrimoniali subiti e subendi dalla sig.ra e/o dal sig. Controparte_1 Parte_1 per le spese sostenute a titolo di corrispettivo del contratto intercorso con la Parte_2 [...]
, quantificabili, allo stato, in € 21.400,00 e, per l'effetto, condannare il geom. CP_2 CP_1 al pagamento in favore della sig.ra , ovvero, in alternativa, in favore del sig.
[...] Parte_1
dell'importo di € 21.400,00 a titolo di risarcimento dei predetti danni, ovvero Parte_2
l'importo maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art.1226 e 2056 c.c., il tutto in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
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dalla data dell'evento lesivo sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, ivi compreso il rimborso forfetario per spese generali”. In via istruttoria, per mero tuziorismo difensivo, gli attori insistono nella richiesta di ammissione dei seguenti mezzi di prova già formulati nella propria memoria ex art.183, comma 6, n.2, c.p.c. (in ogni caso senza alcuna inversione del relativo onere della prova): a) si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: a.1) “Vero che il sig. era addivenuto alla decisione di stipulare il contratto preliminare di Parte_2 compravendita del 30.12.2013 con il sig. , avente ad oggetto l'immobile sito in Parte_3
Roma, Via Roccamena n.8, costituito da un terreno di circa 500 metri quadri, con sovrastante unità immobiliare, in quanto voleva realizzare sul predetto terreno una nuova unità abitativa residenziale da destinare ad abitazione della di lui figlia, sig.ra ”; a.2) “Vero che, successivamente, nel Parte_1 corso dell'anno 2014 gli attori affidavano verbalmente al geom. l'incarico di curare Controparte_1 le pratiche amministrative/edilizie necessarie a realizzare una nuova unità abitativa residenziale sul suddetto terreno, da destinare ad abitazione della sig.ra ”; a.3) “Vero che in esecuzione Parte_1 dell'incarico professionale conferitogli, il geom. provvedeva a redigere e presentare Controparte_1 in data 21.01.2016 a una D.I.A. (prot. n.7198) ex art.22, comma 3 e art.23 D.P.R. CP_6
n.380/2001 ed ex art. 6 L.R. n.21/2009 – Intervento di ampliamento ex art.3 L.R. n.21/2009 (c.d. Piano
Casa), contemplante la demolizione e la ricostruzione del locale cantina già presente sul terreno de quo, ai fini della realizzazione della suddetta nuova unità abitativa”; a.4) “Vero che, per la realizzazione del suddetto intervento edilizio, il geom. veniva nominato dagli attori progettista e
Controparte_1 direttore dei lavori”; a.5) “Vero che, quindi, il geom. redigeva il progetto per la
Controparte_1 realizzazione dei lavori edilizi suindicati”; a.6) “Vero che sia nel maggio 2016 che successivamente il geom. riferiva al sig. che la D.I.A. era stata regolarmente
Controparte_1 Parte_2 autorizzata”; a.7) “Vero che nel settembre del 2019 il geom. indicava agli attori di
Controparte_1 demolire l'immobile preesistente per installare al suo posto una casa prefabbricata in acciaio e cemento armato, invitando i sigg.ri e all'acquisto della medesima casa Parte_1 Parte_2 prefabbricata, affermando che era possibile modificare il progetto iniziale e che la D.I.A. poteva essere rinnovata senza problemi e che le opere potevano essere realizzate in qualsiasi momento”; a.8) “Vero che al fine di procedere all'acquisto della casa prefabbricata consigliata dal geom. il sig.
Controparte_1 richiedeva in data 04.10.2019 un finanziamento di € 50.000,00 alla Findomestic: Parte_2 anche prima della sottoscrizione di tale finanziamento, il sig. ebbe a recarsi Parte_2 personalmente presso lo studio del geom. per avere conferma che fosse possibile modificare il CP_1 progetto iniziale, ricevendo dal predetto tecnico nuovamente ampie rassicurazioni sulla regolarità dell'iter consigliato (ossia la casa prefabbricata)”; a.9) “Vero che, pertanto, confidando nelle indicazioni tecniche del geom. e su invito dello stesso, i sigg.ri e
Controparte_1 Parte_1 Parte_2 prendevano contatti con la , nella persona del preposto/institore della sede
[...] Controparte_2 secondaria, Ing. al fine di acquistare la casa prefabbricata”; a.10) “Vero che il geom. Persona_3
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ha predisposto ed inviato in data 14.10.2019 alla il progetto Controparte_1 Controparte_2 architettonico e strutturale relativo alla casa prefabbricata da realizzare”; a.11) “Vero che il geom. provvedeva ad individuare nella M.G. Costruzioni S.r.l.s. l'impresa che avrebbe Controparte_1 dovuto realizzare lo scavo e le fondamenta su cui poggiare la casa prefabbricata di cui sopra”; a.12)
“Vero che, conseguentemente, sempre in ottemperanza alle prescrizioni tecniche fornite dal geom.
nel gennaio del 2020 i sigg.ri e incaricavano Controparte_1 Parte_2 Parte_1 la M.G. Costruzioni S.r.l.s., con sede in Roma, Via PA AG n.50, di eseguire le opere di demolizione e di scavo sull'immobile suindicato necessarie per la successiva installazione della suddetta casa prefabbricata, il tutto sotto la direzione del geom. ; a.13) “Vero che, quindi, nel Controparte_1 gennaio del 2020 la M.G. Costruzioni S.r.l.s. eseguiva le suddette opere di demolizione ed iniziava le opere di scavo sotto la direzione del geom. ; a.14) “Vero che nel periodo in cui la Controparte_1 ha eseguito i lavori di demolizione e di scavo che poi hanno condotto al Controparte_7 sequestro penale dell'area, nel cartello affisso nel relativo cantiere, predisposto dal geom. CP_1
lo stesso veniva indicato come progettista e direttore dei lavori, come da riproduzione
[...] fotografica prodotta sub doc.20) di parte attrice che si rammostra al teste”; a.15) “Vero che a seguito del decreto del P.M. del 18.03.2021 che, con riferimento al terreno oggetto di sequestro preventivo, autorizzava il ripristino dello stato dei luoghi, nell'aprile del 2021 gli attori hanno provveduto alla rimozione dell'opera di sbancamento con riporto di materiali proveniente da scavi, il tutto mediante la consulenza prestata dal geom. e le opere eseguite dalla Commercedil Picchio S.r.l.”. Si CP_8 indicano a testi i sigg.ri (capitoli da a.1 ad a.15), residente in [...]
Baudot, (capitoli a.11, a.12, a.13, a.14), domiciliato presso la M.G. Costruzioni Persona_4
S.r.l.s., in Roma, Via PA AG n.50 e il geom. (capitolo a.15), domiciliato in CP_8
Roma, loc. Prato Fiorito, Via Cassano delle Murge n.24; b) si chiede, inoltre, qualora ritenuto necessario, ammettersi prova per testi sui seguenti ulteriori capitoli: a.16) “Vero che in data 07.01.2020 lei ebbe ad inviare sul cellulare del sig. il seguente messaggio whatsapp: Parte_2
“Buongiorno, sono per il lavoro a via roccalumera riferimento geom. io oggi sono in Per_4 CP_1 zona castel verde se c'è possibilità ci possiamo incontrare Buona giornata”; a.17) “Vero che in data
17.01.2020 lei ebbe ad inviare sul cellulare del sig. il seguente messaggio Parte_2 whatsapp: “Oggi pomeriggio per le sedici sto lì con ”. Si indica a teste il Testimone_2
(capitoli a.16 ed a.17), domiciliato presso la M.G. Costruzioni S.r.l.s., in Roma, Via Persona_4
PA AG n.50.”
Per il convenuto Geom. “Voglia codesto Ill.mo Tribunale Civile, ogni contraria eccezione e CP_1 domanda disattesa, - in via preliminare, previo differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c., il Geom. chiede autorizzarsi la chiamata in garanzia della con sede Controparte_1 Controparte_3 legale in Mogliano TO (TV) (p.iva. - pec: ) in P.IVA_5 Email_2 qualità di compagnia assicurativa obbligata a manlevare il da ogni eventuale obbligazione e/o CP_1
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danno possa scaturire dall'esercizio della propria attività professionale (in virtù delle polizze ass.ve recanti n. 282736301, stipulate per gli anni compresi tra l'anno 2014 e l'anno 2020 (….) al fine di essere da quest'ultima manlevato da ogni eventuale obbligazione che possa scaturire a suo carico, in conseguenza del denegato e non creduto esito negativo del presente giudizio;
- in via principale: rigettare la domanda degli odierni attori, Sigg. e e per Parte_3 Parte_1 Pt_2 tutti i motivi sopra dedotti ritenuta la domanda infondata e non provata;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, con la quale chiedono la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento contrattuale, quantificare e limitare il risarcimento del danno patito e patendo dagli odierni attori nella misura minima dovuta, pari ai compensi percepiti dal Geom. per l'attività professionale effettivamente prestata, per Euro CP_1
4.000,00, e/o in quella diversamente ritenuta provata, equa e/o di giustizia, anche e soprattutto in relazione al nesso di causalità tra la prestazione professionale commissionata e posta in essere dal
(di cui al mandato e alla D.I.A. in atti) e l'effettivo danno patito da parte degli odierni attori. In CP_1 tutti i casi, stante la temerarietà della domanda, condannare parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in favore del Geom. da determinarsi in via equitativa e/o come CP_1 ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali”.
Per la società , “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, Controparte_2 preliminarmente dichiarare la propria incompetenza alla decisione della causa de quo devoluta per accordo delle parti al foro di Londra;
in subordine e nel merito dichiarare inammissibili e/o rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per la terza chiamata “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: − in Controparte_3 via principale, nel merito, respingersi le domande avanzate dagli attori nei confronti del geom. CP_1 in quanto inammissibili ed infondate, nell'an e nel quantum, ed in ogni caso non provate, come indicato nel presente atto;
− in via subordinata, in caso di denegata condanna del geom. CP_1 contenere il suo diritto di manleva nell'ambito dell'attività professionale per cui ha ricevuto mandato e nei limiti di quanto riportato all'art. 2 lett. c) condizioni generali di polizza, entro la quota di responsabilità ad esso ascrivibile, senza alcuna copertura del vincolo solidale, con le esclusioni già richiamate. Il tutto, nell'ambito dei massimali e previa applicazione di franchigia come sopra individuati. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre iva e c.p.a. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.06.2020, , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale indicato
[...] Parte_3 in epigrafe, il geom. e la società , deducendo quanto Controparte_1 Controparte_2 segue.
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Il 30.12.2013 si impegnava a vendere a (per sé o Parte_3 Parte_2 persona da nominare) un immobile sito in Roma, Via Roccamena n. 8, composto da terreno di circa 500 mq con unità immobiliare (cat. C/2) e cantina, identificato catastalmente al foglio
1018, particella 1323, sub 508 e 510 (doc. 1, fascicolo di parte attrice). Era, infatti, nelle intenzioni del realizzare un'abitazione per la figlia . Pt_1 Parte_1
Nel corso dell'anno 2014, gli attori avevano conferito al geom. l'incarico professionale CP_1 di progettazione e direzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di una nuova unità abitativa residenziale sul terreno sito in Roma, Via Roccamena n. 8.
Il predetto tecnico, in data 21.01.2016, presentava presso Roma Capitale una Dichiarazione di
Inizio Attività (D.I.A.), prot. n.7198, ex art.22, comma 3 e art.23 D.P.R. n.380/2001 ed ex art. 6
L.R. n.21/2009 – Intervento di ampliamento ex art.3 L.R. n.21/2009 (c.d. Piano Casa), contemplante la demolizione e la ricostruzione del locale cantina suindicato, ai fini della realizzazione della suddetta nuova unità abitativa (doc. 2, fascicolo di parte attrice), assumendo il ruolo di progettista e direttore lavori tanto da redigere il progetto per la realizzazione dei lavori edilizi suindicati (doc. 3, fascicolo di parte attrice).
In relazione alla D.I.A. summenzionata, rilevata la carenza di documentazione, con nota del
08.03.2016 Roma Capitale – Municipio VI – Unità Organizzativa Tecnica richiedeva a e al geom. in qualità di tecnico incaricato, la Parte_3 Controparte_1 documentazione attestante l'avvenuto deposito presso la Regione Lazio della documentazione per l'autorizzazione sismica, nonché la ricevuta di pagamento degli oneri contributivi.
Dopo il pagamento, in data 06.05.2016, da parte del della somma di € 1.776,80 quale Parte_3 quota del 30% degli oneri concessori/costruttivi relativi alla succitata D.I.A. e la conseguente lettera del 17/26.05.2016 con cui il geom. comunicava a Controparte_1 CP_6
“che l'inizio delle opere è subordinato all'acquisizione della strutturale”, inviando in allegato la ricevuta del bonifico relativo alla suddetta quota del 30% degli oneri concessori/costruttivi
(docc. 5, 6 e 7), rilasciava il permesso di eseguire i lavori di cui alla suddetta CP_6
D.I.A.
A titolo di compensi del contratto d'opera professionale suindicato, nell'anno 2014 Parte_2 versava al geom. l'importo di € 1.000,00 a mezzo di assegno
[...] Controparte_1 bancario n.0187976074-00 tratto sulla Banca Popolare dell'Emilia NA (doc. 8), nonché
l'importo di € 5.476,00 a mezzo di assegno bancario n.0187976072-11 tratto sulla Banca
Popolare dell'Emilia NA (doc. 9), quest'ultimo importo risultante anche dalla fattura n.66/2014 del 23.12.2014 emessa in data 23.12.2014 dal geom. ed intestata a Controparte_1
(doc.10). Parte_2
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Tuttavia, il geom. ometteva di informare i committenti circa il termine di scadenza per CP_1
l'ultimazione dei lavori, fissato al 21.01.2019, nonché circa l'obbligo di presentare le dichiarazioni di inizio e fine lavori.
Anzi, quando i predetti termini erano già scaduti, in spregio a quanto previsto in sede di
D.I.A. e progetto, nel settembre del 2019 il geom. indicava agli attori di Controparte_1 demolire l'immobile preesistente per installare al suo posto una casa prefabbricata, esortando i e all'acquisto della medesima. Parte_1 Parte_2
Gli attori aggiungevano che, sulla base delle indicazioni e prescrizioni tecniche fornite dal geom. in datata 07.10.2019 sottoscriveva con la società CP_1 Parte_1 [...]
una “proposta di contratto preliminare di compravendita di casa prefabbricata” e poi CP_2 in data 20.11.2019 un contratto di compravendita avente ad oggetto una casa prefabbricata da installare sul suddetto terreno (docc. 12,13). In particolare, a titolo di corrispettivo Parte_2
per conto e nell'interesse della di lui figlia , provvedeva a versare
[...] Parte_1 alla l'importo di € 8.400,00 a mezzo bonifico bancario del 14.10.2019 e Controparte_2
l'importo di € 13.000,00 a mezzo bonifico bancario del 26.11.2019, il tutto, quindi, per l'importo complessivo di € 21.400,00 (docc. 14-15).
Sempre in esecuzione delle prescrizioni tecniche fornite dal geom. Controparte_1
e incaricavano la M.G. Costruzioni S.r.l.s., con sede in Parte_2 Parte_1
Roma, Via PA AG n.50, di eseguire le opere di demolizione e di scavo sull'immobile suindicato necessarie per la successiva installazione della suddetta casa prefabbricata, il tutto come da preventivo di spesa del 08.01.2020 redatto dalla predetta società per il corrispettivo di € 33.000,00 oltre IVA (doc. 16) e che, quindi, la M.G. Costruzioni S.r.l.s. eseguiva le suddette opere di demolizione ed iniziava le opere di scavo.
A titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle opere di cui sopra, , Parte_2 nell'interesse e per conto di , mediante bonifico bancario del 10.01.2020 (doc. Parte_1
17), provvedeva a corrispondere alla M.G. Costruzioni S.r.l.s. l'importo di € 9.900,00, oltre
IVA, per l'importo complessivo, quindi, di € 10.296,00, come da fattura n.2/2020 del 08.01.2020 della precitata società (doc. 18). Tuttavia, nel corso delle opere di scavo, intervenivano sul posto agenti della Polizia Locale di che, con verbale del 28.01.2020, CP_6 sottoponevano a sequestro penale il manufatto in corso di realizzazione, ritenendolo opera edilizia abusiva per scadenza dei termini per iniziare e completare i lavori. In particolare, il suddetto sequestro penale veniva successivamente convalidato con decreto del 30.01.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario Penale di Roma (procedimento
Nr.20/4437 R.G.) (all.19).
1.2. Gli attori, quindi, ritengono che quanto al Geom. vi sia un grave inadempimento CP_1 giacché, nell'ambito dell'incarico professionale di progettista e direttore dei lavori
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conferitogli, da un lato, non ha avvisato gli attori né della scadenza dei termini di inizio e fine lavori contemplati nella suddetta D.I.A., né della necessità di presentare la dichiarazione di inizio lavori e la dichiarazione di fine lavori, con conseguente decadenza del permesso di costruire. Inoltre, il geometra aveva indotto ad acquistare una casa Parte_1 prefabbricata e a procedere alla demolizione e agli scavi, nonostante fossero già scaduti i termini di inizio e fine lavori previsti dalla D.I.A. oltre a mancare il titolo edilizio abilitativo tanto più che la casa prefabbricata era difforme dal progetto assentito e il Piano Casa non era più applicabile né rinnovabile.
Sul punto, richiamano il cartello del cantiere ove il era indicato come progettista e CP_1 direttore lavori (foto allegata), nonché i messaggi WhatsApp (ottobre 2019 – gennaio 2020) i quali provano che il invitava all'acquisto della casa prefabbricata presso CP_1 [...]
, seguiva le fasi di demolizione e scavo, predispose il cartello di cantiere, era CP_2 informato e dirigeva i lavori, era informato del pagamento € 10.296,00 alla ditta
[...]
, aveva ammesso implicitamente la sua Controparte_9 responsabilità quando il 28.01.2020 il comunica parere negativo dell'ufficio tecnico CP_1 sull'installazione prefabbricato. Infine, dalla lettera della società ove si Controparte_2 legge che la ditta “ha collaborato pienamente con il tecnico incaricato” ( , il quale “aveva CP_1 presentato il progetto al Comune ed ottenuto i titoli autorizzativi necessari”, si ricava il ruolo attivo del geometra nell'indurre l'acquisto della casa prefabbricata.
Siccome l'irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza del progetto affidato a un professionista (ingegnere, geometra o architetto) costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi rifiutando di corrispondere il compenso nonché di ottenere il risarcimento dei danni che ne sono conseguiti, gli attori hanno chiesto di dichiararsi la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto d'opera professionale intercorso con il geom. con condanna di quest'ultimo alla restituzione in favore del CP_1
della somma di € 6.476,00 corrisposta a titolo di compenso professionale, Parte_2 nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi.
Tra i danni patrimoniali lamentati dagli attori, sono ricompresi i seguenti costi: € 10.296,00 per demolizione e scavo (MG Costruzioni S.r.l.s.); € 1.773,26 per oneri concessori/costruttivi
( ) ed eventuale costo della casa prefabbricata (se il contratto di acquisto è valido). Parte_3
1.3. Con riguardo alla società convenuta , gli attori eccepiscono la nullità Controparte_2 dei contratti stipulati e predisposti unilateralmente per mancanza di oggetto (artt. 1325 e 1418
c.c.) in quanto contengono una insanabile contraddizione in ordine al tipo di prestazione contrattuale assunta dalla , atteso che al punto 1) si prevede un obbligo di Controparte_2 detta società di “assistenza e consulenza per la vendita” a fronte di una promessa di acquisto a carico di , senza alcun obbligo della predetta società di costruire e trasferire la Parte_1
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casa prefabbricata. Per le stesse ragioni, ritengono che i contratti in esame sono nulli per mancanza di causa, oltre ad essere nulli per indeterminatezza dell'oggetto poiché non indicano in modo adeguato le caratteristiche della “casa prefabbricata”, né il prezzo della fornitura al punto che, come previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto, la ditta costruttrice può apportare “qualsiasi modifica” nella fabbricazione/progettazione, a proprio insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicazione all'acquirente. Inoltre, ribadiscono che i suddetti contratti sono nulli in quanto aventi ad oggetto la costruzione di un bene difforme da quello contemplato dalla D.I.A. e dal progetto (atti ben noti alla società convenuta, la quale, come visto, ha collaborato strettamente con il geom. il quale ha Controparte_1 provveduto ad inviargli tale documentazione).
Infine, gli attori eccepiscono la nullità per violazione del Codice del Consumo (D. Lgs.
206/2005) in quanto: - vi è stata violazione degli obblighi informativi (art. 49) sulle caratteristiche principali del bene;
recapiti del professionista;
prezzo totale e spese aggiuntive;
modalità e tempi di consegna;
garanzia legale di conformità e codici di condotta;
- vi sono clausole vessatorie come il punto 9, che prevede penale solo a favore del venditore in caso di recesso del consumatore e il punto 5 delle condizioni generali di contratto secondo cui il venditore può apportare modifiche unilaterali senza giustificato motivo.
Stante la succitata nullità, parte attrice ha chiesto la restituzione delle somme versate (€
21.400,00) o in subordine per legittimo esercizio di recesso ex artt. 52 e 53 D. Lgs. n.206/2005. come da lettera del 17.02.2020, inviata sia tramite raccomandata a.r. che via mail (doc. 23).
Inoltre, siccome la “proposta di contratto di compravendita di casa prefabbricata” del
20.11.2019 stabilisce che il pagamento del 50% del prezzo pattuito, oltre all'IVA, debba avvenire solo dopo il rilascio della concessione edilizia, mai avvenuto, per cui la condizione prevista non si è verificata. Ne consegue che gli attori ritengono il pagamento effettuato privo di causa e, pertanto, la società convenuta è tenuta a restituire l'importo indebitamente percepito, tenuto anche conto che nessuna casa prefabbricata è stata fornita dalla società convenuta.
In via gradata, parte attrice ha chiesto la risoluzione ex art. 1463 c.c. per impossibilità sopravvenuta in quanto il sequestro penale (factum principis) ha determinato l'impossibilità oggettiva della prestazione con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate.
In via ulteriormente gradata, gli attori hanno chiesto di accertare l'invalidità ovvero la risoluzione dei contratti per il venir meno di un elemento di presupposizione, ovvero la possibilità di installare la casa prefabbricata sul suddetto terreno.
Eccepivano, altresì la nullità ex art. 36 del D. Lgs. n.206/2005 della clausola di cui al punto n.13 (“Foro convenzionale”) delle “Condizioni Generali di Vendita” della suddetta “proposta di contratto di compravendita” del 20.11.2019 che stabilisce la competenza esclusiva del “foro
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di Londra”, trattandosi di clausola vessatoria ai sensi art.33, lett.u), del D. Lgs. n.206/205, in quanto, da un lato, stabilisce come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza del consumatore e, dall'altro, non è stata oggetto di trattativa individuale né specificatamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c.
In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte nei confronti della società, gli attori hanno chiesto accertarsi la responsabilità del geom. per i danni patrimoniali derivanti dalle spese sostenute per il contratto con CP_1 [...]
, con condanna del medesimo al pagamento di € 21.400,00 a titolo di CP_2 risarcimento.
2. Si è costituito in giudizio il geom. chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1 essere autorizzato alla chiamata in causa della per essere dalla stessa Controparte_3 manlevato;
nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree deducendo che:
- in data 03.03.2024 aveva incaricato il Geom. come Persona_5 Controparte_1 progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di una struttura in cemento armato sul proprio terreno e non per l'acquisito/installazione di una casa prefabbricata. Il mandato originale è in possesso degli attori, non prodotto in giudizio e restituito assieme al fascicolo del procedimento, ritirato dalla in data 29.01.2020 (doc. 1, copia del mandato non Pt_1 sottoscritta e doc. 2 – ricevuta consegna fascicolo), rilevando tuttavia, che i limiti dell'incarico sono desumibili dagli atti;
- in esecuzione del mandato aveva quindi elaborato il progetto preliminare e definitivo, presentato istanza di D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) in sostituzione del permesso di costruire. In particolare, l'istanza di DIA riguardava la realizzazione di una nuova unità immobiliare residenziale sfruttando il Piano Casa (L. 21/09) con incremento del 30% della cubatura;
la demolizione e ricostruzione del locale cantina al piano terra;
- l'autorizzazione veniva approvata “in silenzio assenso” e rilasciata (D.I.A di cui al prot n.
7197 del 21.01.2016) da parte dell'amministrazione competente, riconoscendo agli odierni attori le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori, per il periodo compreso tra il
21.01.2016 ed il 21.01.2019. La committente veniva così regolarmente informata della durata e del termine triennale per dare inizio/esecuzione all'opera e, all'uopo, veniva, anche per il tramite di , consegnata copia della DIA di cui al prot n. 7197 del Parte_2
21.01.2016 in quanto richiesta dalla committente e necessaria per richiedere i preventivi dei lavori alle ditte che sarebbero state incaricate. Gli odierni attori, in possesso della D.I.A., erano quindi ampiamente informati della durata triennale della stessa;
- sempre in esecuzione del mandato elaborava il Progetto Esecutivo delle strutture in cemento armato e lo depositava presso l'Assessorato Infrastrutture, Enti Locali e Politiche Abitative –
Direzione Regionale con Protocollo n. 2018-0000410010 Posizione n. 74868 inviandolo per
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conoscenza a il 23.07.2018 (Doc. 4 – parte 2) ove era espressamente Parte_3 riportato che “La Ditta può iniziare i lavori di realizzazione edificio residenziale in zona sismica Z2B nel Comune di Roma Capitale (RM), in conformità al progetto esecutivo redatto da ; Parte_4
- il era quindi informato della possibilità di avviare i lavori dal 23.07.2018 (oltre Parte_3 sei mesi prima della scadenza della D.I.A.);
- sebbene gli odierni attori avessero già da tempo contattato la ditta, dai medesimi individuata, oggi MG Costruzioni S.r.l.s, già in data 01.07.2016 (Doc.5 Controparte_10 preventivo del 01.07.2016), quest'ultima non veniva mai incaricata formalmente e, per l'effetto, non veniva mai comunicato l'incarico al direttore dei lavori, Geom. Senza CP_1
l'incarico ad una ditta, infatti, il Geom. mai avrebbe potuto presentare la CP_1 dichiarazione di inizio lavori. Di fatto, è agli atti che, l'incarico alla ditta da parte dei Pt_1 veniva conferito solo in data 08.01.2020, quando ormai l'autorizzazione edilizia era decaduta per decorso del termine da ormai un anno rendendo così impossibile la prestazione del che, mai, avrebbe potuto depositare la dichiarazione di inizio attività se, mai, alcuna CP_1 attività edilizia era stata programmata dagli odierni attori nonostante i continui solleciti.
Pertanto, il convenuto ritiene che il mandato sia da considerarsi concluso/estinto con la decadenza dei termini dell'autorizzazione edilizia, maturata il 21.01.19 che, di fatto, per causa imputabile alla committente, rendeva impossibile l'inizio dei lavori. Tanto è da ritenersi provato anche dal fatto che, gli odierni attori, non hanno mai riconosciuto al alcun CP_1 compenso per la direzione lavori (nel mandato indicato dalla voce “DIREZIONE LAVORI
EURO” incide per Euro 2.000,00 ”) in quanto, egli mai ha potuto svolgere l'incarico, seppur solo formalmente conferito, stante la totale inerzia da parte della committente che non ha permesso di procedere con l'esecuzione dell'opera.
Sempre il geometra contesta di avere diretto l'acquisto della casa prefabbricata in quanto il mandato conferito e la D.I.A. allegata dimostrano che l'incarico riguardava esclusivamente la realizzazione di una struttura in cemento armato e di essere stato coinvolto solo successivamente, quando gli attori chiesero di fornire documentazione tecnica all'Ing. contattato direttamente dagli attori, non su iniziativa di Persona_3 CP_1
Il convenuto ribadiva che il suo incarico non riguardava l'acquisto e installazione della casa prefabbricata (come confermato da D.I.A. e mandato originario) e non poteva assumere detto ruolo in assenza di mandato, oltre che per la mancanza di autorizzazione edilizia idonea, poiché quella istruita riguardava un intervento completamente diverso (struttura in cemento armato), mentre l'autorizzazione originaria era decaduta per decorso del termine triennale.
Il convenuto geometra ha contestato altresì la quantificazione del danno chiedendo la condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
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3. In data 07.01.2021 si costituiva in giudizio la eccependo, in via Controparte_2 pregiudiziale, l'incompetenza del Giudice adito asseritamente devoluta per accordo delle parti al foro di Londra;
in subordine, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza delle domande attoree.
La società ha premesso di occuparsi della fornitura di case prefabbricate in kit, realizzabili in legno o silicato di calcio, complete di impianti, caldaia, termosifoni, portoncino blindato e finestre fornendo assistenza a distanza durante i lavori e garantendo soluzioni conformi alla bioedilizia, con elevato isolamento termico.
In fatto, la convenuta ha evidenziato che:
- in data 01.10.2019 e contattavano Pt_2 Parte_1 Persona_3 richiedendo un preventivo per la realizzazione della casa secondo proprie richieste.
Successivamente era proprio a mettere in contatto la società con il Parte_2 proprio tecnico di fiducia geom. in modo che lo stesso fornisse Controparte_1 tutta la documentazione tecnica per la realizzazione della casa prefabbricata;
- in data 14.10.2019 il geom. inoltrava alla progetto architettonico CP_1 CP_2
e strutturale della casa prefabbricata da realizzare;
Cont
- il 20.11.2019 la inoltrava ai committenti tutta la documentazione CP_2 definitiva (nel rispetto del progetto inviato dal geom. per la produzione della CP_11 casa prefabbricata in kit di montaggio, in uno con la copia del contratto concordato tra le parti;
- i committenti, verificata la conformità della documentazione inoltrata a quanto in precedenza concordato e richiesto, provvedevano, nella persona di , Parte_1 alla sottoscrizione del contratto e delle condizioni generali;
- la casa di produzione iniziava, quindi, la realizzazione della casa prefabbricata secondo le specifiche richieste fornite dal committente ed in data 12.01.2020 comunicava l'avvenuta ultimazione e la propria disponibilità all'immediata consegna;
- solo nel successivo mese di febbraio chiedeva alla Parte_1 Controparte_2 di attendere ancora qualche giorno per la consegna effettiva del kit in conseguenze delle problematiche emerse con il Comune. Per cui con nota del 12.02.2020 la
[...] comunicava la propria disponibilità alla “sospensione temporanea” della CP_2 fornitura del kit;
- il 17.02.2020 la stessa riceveva la nota a firma dell'Avv. AR con Controparte_2 la quale si sosteneva la nullità del contratto ripassato tra le parte, cui seguiva la risposta della con nota del 26.02.2020. CP_2
Nel merito, contestava le censure di nullità per mancanza e/o indeterminatezza dell'oggetto sollevate da parte attrice, ponendo in evidenza che con il primo contratto del 07.10.2019 le
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parti si erano impegnate alla stipula di un successivo contratto di compravendita per casa prefabbricata in kit al prezzo concordato. Detto contratto era volto a cristallizzare l'accordo sul prezzo pattiziamente ritenuto invariabile per la durata di 36 mesi;
con il successivo contratto del 20.11.2019 è stato chiarito l'oggetto “ fornitura di casa prefabbricata in kit come da disegni architettonici allegati redatti dal geom. ”, specificando ulteriormente all' Controparte_1 art. 15 che “la casa sarà consegnata con la formula KIT completa di quanto previsto nel capitolato
(anch' esso allegato) escluso il montaggio in cantiere ”, per il montaggio, tuttavia, la
[...] avrebbe fornito assistenza e consulenza come previsto nel contratto stesso e nelle CP_2 condizioni generali.
Del pari, ritiene infondate le eccezioni di risoluzione per impossibilita della prestazione posto che la casa prefabbricata in Kit è stata realizzata in ossequio alle disposizioni impartite direttamente dai committenti e dal tecnico da gli stessi incaricato (circostanza non contestata da controparte e che non propone contestazioni per vizi né formula domande in tal senso), mentre le problematiche successivamente insorte in ordine ai titoli amministrativi autorizzativi non inficiano minimamente la validità del contratto ripassato tra le parti né possono avere sul medesimo alcuna rilevanza giuridica. Sul punto, la società convenuta richiama l'art. 7 del contratto del 2011.2019 ove si specifica che: “ l'acquirente si impegna a richiedere la concessione edilizia e/o gli altri titoli autorizzatori necessari, con spese a suo carico” all' art. 11 si aggiunge: “sono a carico del cliente gli adempimenti tecnici e gli oneri per l'ottenimento del permesso a costruire” e sempre all'art. 7 è previsto che “L'Acquirente è obbligato a non apportare modifiche che pregiudichino in qualsiasi modo i requisiti fondamentali della costruzione. Se, per
l'allocazione ed utilizzazione, dovessero occorrere concessioni, autorizzazioni, permessi o quant'altro da parte delle autorità competenti graverà sull'Acquirente il relativo onere per il rilascio.”
Pertanto, nessuna impossibilità era sopravvenuta in quanto l' acquirente poteva utilizzare la casa in kit per un altro terreno ovvero richiedere ed ottenere nuove autorizzazioni sul medesimo scelto;
sia perché , in ogni caso, è evidente che la pretesa impossibilità deriva da colpa dello stesso committente che si è lasciato scadere le autorizzazioni amministrative già concessegli dal né assume rilievo la “presupposizione” in quanto la vendita CP_12 prescindeva dal rilascio di qualsivoglia autorizzazione amministrativa rimessa alla esclusiva responsabilità dell' acquirente.
Del pari, la convenuta ritiene infondate le violazioni del Codice del Consumo (D.Lgs.
206/2005) in quanto il contratto è frutto di libera contrattazione tra le parti, non di condizioni imposte unilateralmente, ma in ogni caso il contratto e i relativi allegati contengono tutti gli elementi essenziali per la validità tanto che nessun dubbio o contestazione era stata sollevata dall'acquirente prima della perdita, per sua colpa, del titolo amministrativo autorizzatorio. Né
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vi è prova di difficoltà nel reperire informazioni o contattare la ditta venditrice;
anzi, è documentato il contrario.
È contestato altresì il recesso esercitato dalla committente in quanto in caso di applicazione del Codice del Consumo l'art. 59 esclude l'applicazione delle norme richiamate dall'acquirente in quanto si versa in ipotesi di trattazione, di fornitura e vendita di beni personalizzati in base alle richieste specifiche del cliente. Pertanto, quindi, nel contratto è stata indicata la possibilità di esercitare il recesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto e non dal ricevimento della casa prefabbricata quando, ormai, la stessa è stata predisposta e realizzata in funzione delle indicazioni e richieste della committente
Al momento della prima contestazione/nullità o volontà di recesso, la casa prefabbricata era già costruita e pronta per la consegna, circostanza nota alla committente e nessun recesso era possibile dal momento che l'obbligazione della venditrice era adempiuta, con diritto all'intero prezzo pattuito.
Ribadiva anche che eventuali clausole ritenute vessatorie dalla controparte risultano specificamente approvate e sottoscritte dall'acquirente.
Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
4. Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la contestando la pretesa attorea e quanto al rapporto di garanzia Controparte_3 evidenziava diversi limiti di operatività della polizza.
5. Disposto ed effettuato lo scambio delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento degli interrogatori formali ed acquisizione della documentazione.
6. Dopo alcuni rinvii e sopravvenuto il mutamento del Giudice titolare del ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente, è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società convenuta , che si è costituita in giudizio solo in data 07.01.2021, mentre Controparte_2
l'udienza di prima comparizione era fissata per la data del 13.01.2021.
Pertanto, essendosi tardivamente costituita in giudizio oltre il termine fissato dall'art. 166
c.p.c., la risulta decaduta ex art. 167, comma 2, c.p.c. dalle eccezioni Controparte_2 processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui quella di incompetenza a norma dell'art. 38 c.p.c.
8. Sempre in via preliminare devono rigettarsi le istanze istruttorie non ammesse in quanto:
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- la prova per testi chiesta da parte attrice sui capitoli formulati nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. verte su circostanze generiche (a1, a2, a6, a9, a11, a12), documentali (a3, a4, a5,
a8, a10, a12, a14, a15, a16, a17), superflue ai fini del decidere (a7) e pacifiche (a13);
- la prova per testi chiesta dal convenuto Geom. sui capitoli formulati nella memoria CP_1
n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. verte su circostanze generiche (1, 1, 2 di pag. 10, 3 di pag.10, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 3 e 4 di pag. 11) valutative (6), pacifiche (1 di pag. 11) e superflue ai fini del decidere (2 di pag.11).
Infine, non può accogliersi l'ordine di esibizione del contratto di mandato, chiesto dal Geom. nei confronti di parte attrice, stante le dichiarazioni di quest'ultima in ordine alla CP_1 mancata sottoscrizione del contratto, intercorso solo verbalmente.
9. In questa complessa vicenda si impone la necessità di ricostruire quanto è occorso tra le parti al fine di esaminare la posizione di ciascun convenuto.
10. È pacifico che gli odierni attori avevano affidato al Geom. l'incarico di Controparte_1 curare le pratiche amministrative ed edilizie necessarie a realizzare una nuova unità abitativa residenziale sul terreno sito nel Comune di Roma, Via Roccamena n.8, di proprietà del che con contratto preliminare del 30.12.2013 (all.1, fascicolo di parte attrice), si era Parte_3 già impegnato a cederlo a , da destinare ad abitazione della figlia di Parte_2 questo ultimo, . Parte_1
In particolare, dagli atti di causa è emerso che:
- in esecuzione dell'incarico professionale conferitogli, il geom. Controparte_1 provvedeva a redigere e presentare in data 21.01.2016 a una D.I.A. CP_6
(prot. n.7198) ex art. 22, comma 3 e art. 23 D.P.R. n.380/2001 ed ex art. 6 L.R. n.21/2009 –
Intervento di ampliamento ex art.3 L.R. n.21/2009 (c.d. Piano Casa), contemplante la demolizione e la ricostruzione del locale cantina esistente sul summenzionato terreno, ai fini della realizzazione della suddetta nuova unità abitativa (doc. 2, fascicolo di parte attrice), e ove veniva nominato “progettista e direttore dei lavori”;
- con riguardo alla D.I.A. summenzionata, con nota del 08.03.2016 Roma Capitale –
Municipio VI – Unità Organizzativa Tecnica, rilevato che “la documentazione per la validità della D.I.A. risulta carente”, richiedeva a e al geom. Parte_3
in qualità di tecnico incaricato e di persona esercente un servizio Controparte_1 di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359 e 418 c.p., l'attestazione dell'avvenuto deposito presso la Regione Lazio della documentazione per l'autorizzazione sismica, nonché la ricevuta di pagamento degli oneri contributivi (doc. 4, fascicolo di parte attrice), segnalando che la documentazione richiesta doveva essere presentata entro trenta giorni dalla ricezione della nota pena il rigetto dell'istanza e con sospensione
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della regolarizzazione della D.I.A. sino alla produzione della suddetta documentazione nei termini assegnati;
- a titolo di compensi del contratto d'opera professionale suindicato, nell'anno 2014
versava al geom. l'importo di € 1.000,00 a Parte_2 Controparte_1 mezzo di assegno bancario n.0187976074-00 tratto sulla Banca Popolare dell'Emilia
NA (doc. 8, fascicolo di parte attrice) nonché l'importo di € 5.476,00 a mezzo di assegno bancario n.0187976072-11 tratto sulla Banca Popolare dell'Emilia NA
(doc. 9, fascicolo di parte attrice), quest'ultimo importo risultante anche dalla fattura n.66/2014 del 23.12.2014 emessa in data 23.12.2014 dal geom. ed Controparte_1 intestata al sig. (doc. 10, fascicolo di parte attrice); Parte_2
- in data 06.05.2016 provvedeva al pagamento della somma di € Parte_3
1.776,80 quale quota del 30% degli oneri concessori/costruttivi relativi alla succitata
D.I.A. n.7198/2016 in ambito Piano Casa, per l'importo di € 1.773,26 (all. 5, fascicolo di parte attrice);
- con lettera del 17/26.05.2016 il geom. comunicava a Controparte_1 CP_6
“che l'inizio delle opere è subordinato all'acquisizione della strutturale”, inviando in allegato la ricevuta del bonifico relativo alla suddetta quota del 30% degli oneri concessori/costruttivi (all.ti 6-7, fascicolo di parte attrice);
- veniva depositato il Progetto Esecutivo presso gli uffici competenti e, nella specie, presso l'“Assessorato Infrastrutture, Enti Locali e Politiche Abitative Direzione
Regionale con prot. recante n. 2018-0000410010” recante posizione n. 74868, inviato per conoscenza anche all'indirizzo pec di il 23.07.2018 ove si attestava Parte_3 che “il PROGETTO di che trattasi è stato DEPOSITATO agli atti della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n° 14 del
13/07/2016 unitamente all'asseverazione del progettista completa della dichiarazione di conformità dell'opera da eseguire alle condizioni di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n°
14 del 13/07/2016 , pertanto, la Ditta in indirizzo può iniziare lavori di realizzazione edificio resisdenziale in zona sismica Z2B nel Comune di Roma Capitale ( RM ) distinto in catasto al foglio n° 1018 , in conformità al progetto esecutivo redatto da ; Parte_4
- la ditta contattata per eseguire i lavori era la MG Costruzioni S.r.l.s, già
[...]
, (cfr. primo preventivo in data 01.07.2016- doc. 5, fascicolo di parte Controparte_10 convenuta);
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- quando i termini previsti per la realizzazione delle opere erano orami scaduti,
e prendevano contatti con la (nella Pt_2 Parte_1 Controparte_2 persona del preposto/institore della sede secondaria, Ing. , società Persona_3 avente sede principale in Gran Bretagna e sede secondaria in , L'Aquila, Strada CP_3
Provinciale Colle Roio n.6/c, iscritta nel Registro delle Imprese REA n. AQ – 140528
(C.F. ) (come risulta dalla relativa visura camerale: all. 11, fascicolo di parte P.IVA_1 attrice);
- sottoscriveva con la , dapprima, una “proposta di Parte_1 Controparte_2 contratto preliminare di compravendita di casa prefabbricata”, datata 07.10.2019 (doc.
12, fascicolo di parte attrice);
- il 14.10.2019 il geom. inoltrava alla progetto architettonico e CP_1 CP_2 strutturale (v. doc., fascicolo della società convenuta) a seguito dello scambio di mail intercorso tra e la società convenuta in data 04.10.2019 con cui il Parte_2 primo fissava un incontro anche con il geometra;
- in data 20.11.2019 la inoltrava ai committenti tutta la Controparte_2 documentazione definitiva (nel rispetto del progetto inviato dal geom. per la CP_11 produzione della casa (fascicolo della società convenuta) e in pari data Parte_1 sottoscriveva “proposta di contratto di compravendita di casa prefabbricata” (all. 13, fascicolo di parte attrice);
- a titolo di corrispettivo , per conto e nell'interesse della di lui figlia Parte_2
, provvedeva a versare alla l'importo di € 8.400,00 Parte_1 Controparte_2
a mezzo bonifico bancario del 14.10.2019 e l'importo di € 13.000,00 a mezzo bonifico bancario del 26.11.2019, il tutto, quindi, per l'importo complessivo di € 21.400,00 (docc.
14-15, fascicolo di parte attrice);
- la M.G. Costruzioni S.r.l.s. eseguiva le suddette opere di demolizione ed iniziava le opere di scavo, ricevendo a titolo di corrispettivo da , l'importo di Parte_2
€ 9.900,00, oltre IVA, per l'importo complessivo, quindi, di € 10.296,00, come da fattura n.2/2020 del 08.01.2020 della precitata società (doc. 18, fascicolo di parte attrice versato da nell'interesse e per conto di , mediante bonifico Parte_2 Parte_1 bancario del 10.01.2020 (doc. 17, fascicolo di parte attrice);
- eseguite le opere di demolizione, nel corso delle susseguenti opere di scavo intervenivano in loco gli agenti della Polizia i quali con verbale del CP_6
28.01.2020 sottoponevano a sequestro penale il manufatto oggetto di realizzazione di
18 19
uno scavo sul terreno sopradescritto in quanto ritenuto opera abusiva per scadenza dei termini per iniziare e completare i lavori;
- il suddetto sequestro penale veniva successivamente convalidato con decreto del
30.01.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario Penale di Roma
(procedimento Nr.20/4437 R.G.) (doc.19, fascicolo di parte attrice);
- nel frattempo, la casa prefabbricata veniva ultimata in data 11.01.2020 e con comunicazione del 16.01.2020 la società convenuta informava i committenti che la casa era pronta per la consegna (cfr. fascicolo della società convenuta);
- con comunicazione del 20.01.2020 il geom. in qualità di “incaricato della CP_1 progettazione e direzione dei lavori incaricato dal sig. ”, in riferimento Parte_3 alla comunicazione del 16.01.2020, ribadiva che il aveva presentato D.I.A. in Parte_3 data 21.01.2016 avente validità di tre anni, ma che era scaduta come comunicato a in quanto il non aveva comunicato la ditta esecutrice Parte_2 Parte_3 delle opere;
- nel mese di febbraio 2020 chiedeva alla di Parte_1 Controparte_2 attendere ancora qualche giorno per la consegna effettiva del kit in conseguenze delle problematiche emerse con il Comune per abuso edilizio;
- con nota del 12.02.2020 la comunicava la propria disponibilità alla CP_2
“sospensione temporanea” della fornitura del kit;
- tuttavia, in data 17.02.2020 la stessa riceveva la nota a firma Controparte_2 dell'Avv. AR con la quale si sosteneva la nullità del contratto intercorso tra le parti, cui seguiva la risposta della con nota del 26.02.2020 (fascicolo di CP_2 parte convenuta), contestando tutto quanto dedotto dall'acquirente;
- nell'ambito del procedimento penale n. 4437/2020 del Tribunale di Roma, in accoglimento dell'istanza avanzata da e del Parte_2 Parte_3
14.04.2021 (doc. 39 bis, fascicolo di parte attrice), con decreto del 19.04.2021 il P.M. revocava il sequestro preventivo dell'area ex art. 321 c.p.p., in quanto gli attori, previa autorizzazione del P.M. (doc. 34), avevano provveduto alla rimozione delle opere abusive ripristinando lo stato dei luoghi, con conseguente venir meno del pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (doc. 39, fascicolo di parte attrice);
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- in particolare, le spese sostenute dagli attori per il ripristino dello stato dei luoghi, ammontavano ad € 2.250,00 (docc. 35-36) per quanto riguarda ed Parte_3
€ 3.660,00 per quanto riguarda il sig. (docc. 37, 38, 38 bis e 38 ter). Parte_2
9. Ciò posto in fatto, si passa ad esaminare, dapprima, la posizione del Geom. e, CP_1 successivamente, quella della società convenuta.
Geometra Email_3
10. Gli attori censurano l'operato del geometra convenuto, quale progettista e direttore dei lavori: (i) per non essere stati informati dei termini da rispettare per l'inizio e il completamento dei lavori edilizi contemplati dalla suddetta D.I.A. né della necessità di presentare la dichiarazione di inizio lavori e la dichiarazione di fine lavori, con conseguente decadenza del titolo edilizio;
(ii) per la mancata tempestiva presentazione della documentazione concernente l'autorizzazione sismica e per la conseguente intervenuta decadenza dei benefici del c.d. “Piano Casa” di cui alla L.R. Lazio n.21/2009 sin dal 30.05.2017, nonché per la mancata comunicazione agli attori di tale decadenza (sottaciuta anche nel presente giudizio) e della conseguente non realizzabilità delle opere;
(iii) per avere eseguito opere sanzionate come abusive.
11. Nel caso di specie, risulta provato che gli attori hanno conferito l'incarico al geom. di redigere e presentare in data 21.01.2016 a una D.I.A. Controparte_1 CP_6
(prot. n.7198) ex art. 22, comma 3 e art. 23 D.P.R. n.380/2001 ed ex art. 6 L.R. n.21/2009 –
Intervento di ampliamento ex art.3 L.R. n.21/2009 (c.d. Piano Casa), contemplante la demolizione e la ricostruzione del locale cantina esistente sul summenzionato terreno, ai fini della realizzazione della suddetta nuova unità abitativa (doc. 2, fascicolo di parte attrice), ove il geometra veniva nominato “progettista e direttore dei lavori”.
Risulta anche provato che il geometra non ha correttamente adempiuto al mandato conferito in ordine alla presentazione della suddetta DIA.
Infatti, il geometra non ha tempestivamente presentato la documentazione CP_1 concernente l'autorizzazione sismica nei termini assegnati con nota del 08.03.2016 Roma
Capitale – Municipio VI – Unità Organizzativa Tecnica, indirizzata al geometra, e detto inadempimento ha determinato il rigetto della D.I.A.
Sul punto, si richiama il contenuto della nota in esame ove è espressamente previsto la sospensione della regolarizzazione della D.I.A. sino alla produzione della suddetta documentazione nonché il rigetto della domanda in caso di mancato deposito della documentazione richiesta nei termini assegnati.
Nessun rilievo può quindi assumere la documentazione relativa all'autorizzazione sismica del
23.07.2018 richiesta tardivamente, ossia ben oltre il termine di trenta giorni fissato nella
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suddetta nota del 08.03.2016 della e, dunque, allorché si era già verificata la suddetta Pt_5 decadenza dal c.d. “Piano Casa” e l'istanza inerente alla D.I.A. doveva ritenersi rigettata, sicché i lavori erano comunque già divenuti definitivamente non realizzabili come risulta dalla succitata Relazione tecnica dell' el 10/11.02.2020. Pt_5
Infatti, nel termine di 30 gg assegnato con note del 08.03.2016 il geometra ha solamente prodotto (il 26.05.2016) la documentazione attestante il pagamento degli oneri e l'adesione all'associazione consortile recupero urbano “Ponte di nona” senza menzionare alcunché sull'autorizzazione sismica.
Pertanto, in mancanza del tempestivo deposito della documentazione richiesta, oltre alla sospensione della regolarizzazione della DIA fino alla produzione della suddetta documentazione nei termini assegnati, la richiesta fatta dal Geometra era diventata inefficace con conseguente reiezione dell'istanza sin dalla scadenza dei termini assegnati nel 2016 e successiva decadenza dai benefici del Piano Casa (il 30.15.2017) con conseguente irrealizzabilità delle opere.
12. Ebbene, la gravità del suddetto inadempimento giustifica la risoluzione del contratto di prestazione di opera intercorso con il geometra con restituzione del compenso.
A tal riguardo si rammenta che il direttore dei lavori ha il dovere, in ragione dell'elevato tasso di tecnicismo che connota l'attività svolta, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in conformità al regolamento contrattuale, al progetto approvato, nonché alle regole della buona tecnica. Un tale obbligo di sorveglianza si intensifica, a fortiori, là dove si riuniscano in capo al medesimo soggetto la qualifica di direttore dei lavori e quella di progettista, e i difetti riscontrati nell'opera siano riconducibili a vizi progettuali rispetto ai quali egli fosse onerato da uno specifico dovere di controllo. In particolare, l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento (Cass. sentenza 18 gennaio 2017, n.
1214, in linea con la sentenza 5 agosto 2002, n. 11728).
È quindi indubitabile che l'inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie ed essenziali da parte del professionista è, nel caso di specie, tale da aver determinato uno squilibrio assoluto del sinallagma contrattuale e giustifica la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di restituzione per le prestazioni inadeguate.
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Siccome è agli atti la prova dell'esborso da parte di in favore del Parte_2 professionista convenuto della somma di euro 6.476,00 a titolo di compensi professionali, il geometra deve essere condannato alla restituzione della suddetta somma in favore di CP_1
con interessi legali dalla data della domanda al saldo. Parte_2
Si precisa che è rimasta sfornita di prova, di cui era onerato il professionista convenuto, che l'importo di euro 1.000,00 versato da , di cui all'assegno n. 0187976074-00, Parte_2 fosse stato versato per altro incarico diverso da quello oggetto di causa.
13. Gli attori lamentano altresì che la demolizione del fabbricato preesistente, le opere di scavo e la scelta di installare la casa prefabbricata in mancanza di titolo edilizio sono stati il frutto di una iniziativa tecnica e dell'ideazione del geom. quale Controparte_1 professionista da loro incaricato. In definitiva, secondo gli attori e contrariamente a quanto ritenuto dal professionista convenuto, il mandato professionale conferito al geom. CP_1 non ha riguardato solo la realizzazione della struttura in cemento armato di cui alla D.I.A., ma, a seguito di precisa scelta tecnica del medesimo convenuto, ha ricompreso anche la progettazione della casa prefabbricata e la relativa direzione dei lavori.
Sul punto, parte attrice ha prodotto, inter alia, i messaggi via whatsapp intercorsi tra il medesimo geom. e tra l'ottobre 2019 e il gennaio Controparte_1 Parte_2
2020, i cui screenshot sono stati allegati all'atto di citazione sub doc. 21.
Giova rammentare che i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi
"screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023). Si veda nello stesso senso e per mera esaustività
l'ordinanza nr 541/2019 secondo la quale: “Lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
(Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto)”. Nel caso in esame i messaggi sovra citati, tuttavia, hanno un
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contenuto generico tanto da non essere conducenti allo scopo di dimostrare quanto affermato dagli attori.
14. Comunque, dai documenti prodotti in giudizio è emerso che, in data 14.10.2019, il geom. ha inoltrato il progetto architettonico in suo possesso alla società a CP_1 Controparte_2 seguito dello scambio di mail intercorso tra e la società convenuta in data Parte_2
04.10.2019 con cui il primo fissava un incontro anche con il geometra. Sempre in data
20.11.2019 la società convenuta inoltrava ai committenti tutta la documentazione definitiva
(nel rispetto dell'ultimo DWG architettonico inviato dal geom. per la produzione CP_11 della casa (doc., fascicolo della società convenuta) e in pari data sottoscriveva Parte_1
“proposta di contratto di compravendita di casa prefabbricata” (all. 13, fascicolo di parte attrice). Sempre il Geom. ha proposto la quale ditta esecutrice CP_1 Controparte_7 dei lavori, come affermato dallo stesso.
In particolare, la suddetta ditta, a fronte del primo preventivo del 2016, è stata formalmente incaricata nel 2020 per eseguire i lavori di scavo nell'area poi oggetto di sequestro.
E' significativo, del resto, che, come risulta dall'annotazione ai sensi dell'art. 357 c.p.p. della
Polizia del 29.01.2020 (doc. 29, fascicolo di parte attrice), nella stessa giornata CP_6 in cui la Polizia ha disposto il sequestro probatorio della suddetta area oggetto CP_6 dei lavori di scavo, ossia in data 28.01.2020 (docc.30 e 41), alle ore 16.00 si presentava il geom.
a dimostrazione di come lo stesso fosse ben consapevole dei lavori in corso, sebbene CP_1 abbia dichiarato di non essere a conoscenza dell'inizio dei lavori nonostante il precedente scambio delle mail tra il e la società incaricata della realizzazione della casa CP_1 prefabbricata;
del pari, la sua presenza sul cantiere si ricava altresì dal messaggio whatsapp intercorso tra e , legale rappresentante pro-tempore Parte_2 Persona_4
M.G. Costruzioni S.r.l.s. (circostanza, questa, non contestata da parte avversa) ove scrive il in data 07.01.2020: “Buongiorno, sono per il lavoro a via roccamena riferimento Per_4 Per_4 geom. io oggi sono in zona castel verde se c'è possibilità ci possiamo incontrare Buona CP_1 giornata” (doc.44) e ancora, in data 17.01.2020 scrive il : “Oggi pomeriggio per le sedici Per_4 sto lì con Ciao”, riferendosi al fatto che sarebbe stato presente in cantiere Controparte_1 insieme al tecnico odierno convenuto (cfr. ancora doc. 44, fascicolo parte attrice).
Il disconoscimento dei citati messaggi da parte del professionista convenuto è risultato tardivo in quanto non effettuato nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. oltre che generico senza alcuna allegazione di elementi che potessero attestare la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. Pertanto, è ammissibile e utilizzabile ai fini del decidere il contenuto dei sovra citati messaggi.
A ciò si aggiunga che nella lettera del 26.02.2020 della società convenuta , Controparte_2 quest'ultima afferma espressamente come “la cliente abbia fornito, tramite il suo tecnico di fiducia,
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i progetti architettonici e strutturali per la realizzazione della casa”, per poi aggiungersi che “la nostra ditta ha collaborato pienamente con il tecnico incaricato” dall'attrice, tecnico “che aveva presentato il progetto al Comune ed aveva ottenuto i titoli autorizzativi necessari” (doc.22), ossia, per l'appunto, il geom. Risulta, inoltre, agli atti la comunicazione del 20.01.2020 CP_1 con cui il geom. in qualità di “incaricato della progettazione e direzione dei lavori CP_1 incaricato dal sig. ”, in riferimento alla comunicazione del 16.01.2020, Parte_3 ribadiva che il aveva presentato D.I.A. in data 21.01.2016 avente validità di tre Parte_3 anni, ma che era scaduta come comunicato a in quanto il non Parte_2 Parte_3 aveva comunicato la ditta esecutrice delle opere.
Infine, si evidenzia che il professionista convenuto non si è presentato per rendere interrogatorio formale, senza tempestivamente dimostrare - alla data dell'udienza – il legittimo impedimento.
15. Alla luce degli elementi istruttori sovra evidenziati, deve ritenersi provato il conferimento al Geom. dell'incarico di progettare e dirigere i lavori edilizi, con individuazione CP_1 dell'impresa costruttrice e con assunzione dell'incarico di provvedere agli adempimenti urbanistici ed edilizi.
Deve inoltre ritenersi che, quand'anche i lavori rivelatisi abusivi non fossero stati progettati dal geom. (in questo senso deve intendersi che non rientravano nell'incarico CP_1 conferito), questi, in quanto anche direttore dei lavori, aveva un obbligo di controllo e di verifica, il quale oltre ad un controllo dinamico, continuativo, di accertamento per gradi e tappe intermedie della effettiva concretizzazione e specificazione di quanto programmato, comprendeva anche un obbligo di controllo e di verifica, per così dire, statico e retrospettivo di comparazione tra l'opera da realizzare, quella oggetto del programma negoziale e da lui stesso progettata, e quella che in concreto veniva realizzata (Cass. civ. 18342/2019; Cass.
05/10/2018, n. 24555), la quale, oltre che difforme rispetto a quella da lui stesso progettata, risultava anche priva dei necessari titoli autorizzatori.
A tal riguardo si rammenta che secondo la Corte di Cassazione il cumulo dell'incarico di progettista dei lavori e di direttore degli stessi comporta che il geometra deve rispondere nei confronti del committente della conformità del progetto alla normativa urbanistica e della individuazione in termini corretti della procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare l'acquisizione del permesso di costruire e la realizzazione di quanto commissionato in conformità con la normativa edilizia (Cass. 18342/2019).
La giurisprudenza di legittimità ritiene, in particolare, che la scelta del titolo autorizzativo all'esecuzione di opere, in relazione al tipo di intervento edilizio progettato, rientri nelle competenze tecniche del professionista incaricato di progettare l'opus finanche nell'ipotesi un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio (Cass. 21/05/2012, n. 8014).
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Sicché la incompletezza della istruttoria della pratica amministrativa o l'erronea individuazione del titolo autorizzatorio, avendo carattere strumentale e preliminare rispetto all'esecuzione dell'opera su cui il professionista convenuto, in quanto direttore dei lavori, aveva uno specifico ed ulteriore obbligo di controllo e di verifica, non possono ricadere sul committente che, in quanto profano, neppure avrebbe avuto gli strumenti per percepire l'errore.
Pertanto, a prescindere dalla prova che gli interventi abusivi fossero stati commissionati al professionista, devesi considerare che essi erano stati realizzati dalla ditta appaltatrice, sotto la direzione del geometra il quale, dunque, non può non assumersi la responsabilità CP_1 della lacunosa od erronea istruttoria della pratica amministrativa, preliminare e strumentale alla loro realizzazione, e/o (ipotizzando che i lavori eseguiti non fossero quelli da lui progettati) della responsabilità di non aver rilevato la difformità tra l'opera progettata e quella eseguita e il difetto di titoli autorizzatori relativi a quest'ultima.
Né il professionista convenuto ha dato prova di avere informato il cliente circa l'irrealizzabilità dell'opera e senza provvedere a correggere l'errore.
16. Alla luce di quanto detto il geometra convenuto non può sottrarsi alle domande formulate dal committente, se non provando di aver stipulato con lui un contratto contra legem al fine di perpetrare un abuso edilizio che, al netto delle implicazioni estranee all'odierna vicenda, avrebbe precluso all'istante di lamentarsi delle conseguenze di un comportamento conforme a quanto, sia pure illecitamente, convenuto (circostanza comunque non dedotto né provata).
Pertanto, deve ritenersi provato l'an della domanda risarcitoria.
17. I danni risarcibili
Occorre adesso esaminare i danni patrimoniali subiti dagli attori in conseguenza della violazione da parte del geometra convenuto degli obblighi sullo stesso gravanti, sopra menzionati, che hanno giustificato un grave inadempimento, avuto riguardo all'interesse perseguito dal committente, che ha confidato nella regolarità della pratica edilizia proprio per avere incaricato un tecnico.
Possono quindi trovare ristoro poiché documentalmente provato:
- le spese sostenute a titolo di corrispettivo delle opere di demolizione e di scavo eseguite dalla MG Costruzioni S.r.l.s., ammontanti ad € 10.296,00, nonché l'esborso di €
1.773,26 sostenuto da a titolo di oneri concessori/costruttivi, Parte_3 tenuto conto che nel caso di specie nessun rimborso può essere richiesto dal soggetto interessato, stante l'inizio dei lavori;
- le spese sostenute dagli attori per il ripristino dello stato dei luoghi, ammontanti, come visto, ad € 2.250,00 (docc. 35-36) per quanto riguarda e ad € Parte_3
3.660,00 per quanto riguarda (docc. 37, 38, 38 bis e 38 ter); Parte_2
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- le spese sostenute dagli attori in relazione all'acquisto della casa prefabbricata come di seguito evidenziate, stante la validità del contratto stipulato con la società convenuta.
15. Copertura assicurativa
Il Geom. ha chiamato in causa per essere manlevato dalla CP_1 Controparte_3 compagnia assicurativa da ogni eventuale obbligazione e/o danno potesse scaturire dall'esercizio della propria attività professionale in virtù delle polizze recanti n. 282736301, stipulate per gli anni compresi tra l'anno 2014 e l'anno 2020.
ha ritenuto applicabile la polizza facendo comunque valere una serie di Controparte_3 limitazione di seguito esaminate.
15.1 Art. 1 “oggetto dell'assicurazione” – esclusione di attività non lecita.
La compagnia assicurativa, richiamato l'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione
(testualmente, “La società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a Parte_6 pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (..) per danneggiamenti materiali (…) causati a terzi in conseguenza di errori professionali personalmente commessi quale esercente la libera professione di GEOMETRA incaricato della progettazione (…) dell'assistenza e della direzione dei lavori relativi alla costruzione, manutenzione, ristrutturazione e collaudo tecnico di edifici civili (…) nei limiti consentiti dalla normativa professionale vigente”), ritiene che sia coperta da polizza l'attività per la quale le parti hanno conferito apposito mandato nel 2013 avente ad oggetto la realizzazione della struttura in cemento armato, mentre non è compresa tutta l'attività relativa alla demolizione dell'immobile e conseguente installazione di una casa prefabbricata. Ciò perché, si tratta di attività che sono state svolte in assenza di DIA e dunque contra legem, unitamente alla circostanza relativa all'assenza di mandato.
Premesso che si richiama quanto detto sopra circa la responsabilità del geometra convenuto anche per le opere abusive, non si condivide l'interpretazione fornita dalla compagnia assicurativa. Infatti, l'espressione usata “nei limiti consentiti dalla normativa professionale vigente” riguarda l'oggetto e i limiti dell'esercizio professionale di geometra regolati dall'art. 16 Regio
Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ma nulla a che fare con il mancato rispetto vincoli urbanistici, di regolamenti edili locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità.
Sul punto, si evidenzia che la polizza in esame copre invece i danni cagionati a terzi in conseguenza di “errori” commessi nello svolgimento di una serie di attività, tra cui, per quel che rileva, “c) l'assistenza e la consulenza ai committenti per il rilascio di licenze edilizie, pratiche
DIA” (art. 2 Norme speciali) e non contempla tra i casi di esclusione il mancato rispetto vincoli urbanistici, di regolamenti edili locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche
Autorità (cfr. art. 5).
15.2 Art. 2 lett. C della seconda sezione delle condizioni generali di polizza
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È da accogliersi l'eccezione della compagnia assicurativa in ordine ai limiti di operatività della polizza previsti dall'articolo 2 lett. C secondo cui “la garanzia è prestata nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di ½ del massimale previsto e con applicazione di una franchigia di euro 500,00”.
La massima esposizione della Compagnia, dunque, non potrà che rientrare nel sub massimale ivi previsto, pari ad euro 250.000,00 (50% del massimale originale), con applicazione della franchigia di euro 500,00.
15.3 Art. 9 sezione II condizioni generali di assicurazione
La polizza prevede all'art. 9 sopra richiamato che “Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell'assicurata a
“ , l'assicurazione opera esclusivamente Parte_7 per la quota di danno direttamente imputabili all'assicurata in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà”. Tuttavia, detta norma non trova applicazione nel caso di specie in quanto è stata accertata la responsabilità esclusiva del geometra.
15.4 Esclusione dalla copertura dei compensi
Deve argomentarsi avuto riguardo all'obbligazione di manleva che, a termini di polizza, non si estende alle somme che costituivano la controprestazione delle prestazioni eseguire, ma è circoscritta alle sole poste risarcitorie in senso stretto, cioè a quanto dovuto in relazione alle lesioni inemendabili e ai costi necessari per porre rimedio, seppure parzialmente, alle conseguenze dannose della condotta negligente imprudente o imperita, costituente esercizio dell'attività professionale.
A ragionare diversamente, peraltro, si finirebbe col garantire al medico non solo di essere sollevato dagli esborsi conseguenti al suo errore, ma anche di mantenere, nonostante l'inadempimento, il compenso pattuito (Cass. civ. 17346/2015).
15.5 Art. 5 “Gestione delle spese di danno – spese di resistenza
Generali contesta che non possono esserle addebitate le spese di resistenza poiché l'assicurato non ha comunicato alla Compagnia di aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio né di aver ricevuto l'invito alla negoziazione assistita.
L'eccezione è fondata dal momento che per ottenerne il ristoro da parte dell'assicurazione, vanno richieste con domanda autonoma rispetto a quella di condanna al pagamento delle spese di lite (Cassazione n. 4275/2024), circostanza non verificatasi nel caso di specie ove il professionista convenuto non ha formulato domanda per il pagamento delle spese di resistenza.
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15.5 Alla luce di quanto detto la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto il geom. da quanto dovuto a parte attrice in relazione ai danni cagionati CP_1 con il proprio inadempimento quantificati in euro, fatta esclusione delle somme restituite a titolo di compenso quantificate in euro, nei limiti di massimale (€ 250.000,00) e detratta la franchigia di euro 500,00.
16. Controparte_2
16.1 Nullità per mancanza e/o indeterminatezza dell'oggetto e per mancanza di causa.
Parte attrice ha eccepito la nullità della “proposta di contratto preliminare di compravendita di casa prefabbricata” del 07.10.2019, quanto della “proposta di contratto di compravendita di casa prefabbricata” del 20.11.2019 intercorse tra la e la società convenuta in quanto Parte_1 contengono una insanabile contraddizione in ordine al tipo di prestazione contrattuale assunta dalla , atteso che al punto 1) si prevede un obbligo di detta società Controparte_2 di “assistenza e consulenza per la vendita” a fronte di una promessa di acquisto a carico di
, senza alcun obbligo della predetta società di costruire e trasferire la casa Parte_1 prefabbricata. Per le stesse ragioni, ritengono che i contratti in esame siano nulli per mancanza di causa, oltre ad essere nulli per indeterminatezza dell'oggetto poiché non indicano in modo adeguato le caratteristiche della “casa prefabbricata”, né il prezzo della fornitura al punto che, come previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto, la ditta costruttrice può apportare “qualsiasi modifica” nella fabbricazione/progettazione, a proprio insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicazione all'acquirente.
Le censure sollevate da parte attrice sono prive di fondamento, salvo quanto di seguito evidenziato.
Infatti, con il primo contratto del 07.10.2019 le parti si sono impegnate alla stipula di un successivo contratto di compravendita per casa prefabbricata in kit al prezzo concordato (pari ad euro 56.000,00).
Il contratto era volto a cristallizzare il prezzo pattiziamente ritenuto invariabile per la durata di 36 mesi.; con il successivo contratto del 20.11.2019 è stato chiarito l'oggetto “fornitura di casa prefabbricata in kit come da disegni architettonici allegati redatti dal geom. ”, Controparte_1 specificando inoltre all'art. 15 che “la casa sarà consegnata con la formula KIT completa di quanto previsto nel capitolato escluso il montaggio in cantiere”, nonché è stato ribadito il prezzo della fornitura pari a 56.000,00.
16.2 Nullità del contratto per impossibilità e/o illiceità dell'oggetto e per violazione di norme imperative ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.
Parte attrice eccepisce altresì la nullità dei contratti in quanto avente ad oggetto la costruzione e l'installazione di un bene privo del necessario titolo edilizio abilitativo, nonché difforme da quello contemplato dalla D.I.A. di cui sopra.
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In realtà, la casa prefabbricata in Kit è stata realizzata in ossequio alle disposizioni impartite direttamente dai committenti e dal tecnico dagli stessi incaricato tanto che parte attrice non propone contestazioni per vizi né formula domande in tal senso.
A ciò si aggiunge che all'art. 7) del contratto del 20.11.2019 si specifica che: “l'acquirente si impegna a richiedere la concessione edilizia e/o gli altri titoli autorizza tori necessari, con spese a suo carico”, nonché all'art. 11) è previsto che: “sono a carico del cliente gli adempimenti tecnici e gli oneri per l'ottenimento del permesso a costruire” e all'art. 7) delle condizioni generali sottoscritte dalla committente si dice anche: “L'Acquirente è obbligato a non apportare modifiche che pregiudichino in qualsiasi modo i requisiti fondamentali della costruzione. Se, per l'allocazione ed utilizzazione, dovessero occorrere concessioni, autorizzazioni, permessi o quant'altro da parte delle autorità competenti graverà sull'Acquirente il relativo onere per il rilascio.”
16.3 Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c.
Del pari, infondata è l'eccezione di risoluzione per impossibilita della prestazione in quanto l'acquirente può utilizzare la casa in kit per un altro terreno ovvero richiedere ed ottenere nuove autorizzazioni sul medesimo scelto. Inoltre, la pretesa impossibilità non deriva da fatti estranei, ma da colpa dello stesso committente che si è lasciato scadere le autorizzazioni amministrative già concessegli dal CP_12
16.4 Invalidità del contratto per venir meno di un elemento di presupposizione, ovvero la possibilità di installare la casa prefabbricata sul suddetto terreno.
Anche detta censura è priva di pregio in quanto la vendita prescindeva dal rilascio di qualsivoglia autorizzazione amministrativa rimessa alla esclusiva responsabilità dell'acquirente.
16.5. Invalidità per contrasto con le disposizioni previste dal D. Lgs. n.206/2005 (Codice del consumo) in materia di contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali (artt.49 e segg.).
Secondo l'attore non risultano rispettati i seguenti obblighi di informazione chiara e comprensibile che l'art.49 del D. Lgs. n.206/2005 pone a carico del professionista in caso di contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali: a) le caratteristiche principali del bene;
b) il numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico del professionista, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui;
c) il prezzo totale del bene comprensivo delle imposte, nonché le modalità di calcolo del prezzo e tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo;
d) le modalità di consegna ed esecuzione, nonché la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare il bene;
e) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il bene;
f) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del Codice del consumo, e come possa esserne ottenuta copia.
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Premesso che le censure in esame richiamano genericamente il contenuto della norma in esame (art. 49) senza declinarle nel caso concreto, il contratto e il capitolato allegato contengono tutti gli elementi necessari tanto da farlo ritenere valido, tenuto anche conto dello scambio di corrispondenza tra l'acquirente e la società venditrice antecedente alla stipula del contratto definitivo.
16.6 Recesso dal rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n.206/2005
Secondo parte attrice, detta norma prevede che il consumatore dispone della facoltà di recedere dal contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali (senza dover fornire alcuna motivazione) che può essere esercitata entro 14 giorni, decorrenti, nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni.
Tuttavia, l'art. 59 del Codice del Consumo esclude l'applicazione delle norme richiamate dall'acquirente in quanto si versa in ipotesi di trattazione, di fornitura e vendita di beni personalizzati in base alle richieste specifiche del cliente (lett. c).
Ciò posto, nel contratto in esame è stata indicata la possibilità di esercitare il recesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto (art. 6) e non dal ricevimento della casa prefabbricata quando, ormai, la stessa è stata predisposta e realizzata in funzione delle indicazioni e richieste della committente.
Sul punto, l'art. 6 prevede che trascorsi quattordici giorni dalla sottoscrizione del contratto, il recesso, per qualunque motivo, dell'acquirente determina la perdita della caparra.
Di conseguenza, la società convenuta non ha diritto a trattenere l'intero importo ricevuto a titolo di prezzo, bensì, tutt'al più, solo quello corrispondente alla caparra contrattualmente prevista.
Diversamente da quanto ritenuto dalla società convenuta, quest'ultima non può trattenere l'intero importo corrisposto sull'assunto che la casa era pronta per la consegna e oltretutto mai consegnata, ma solo quello a titolo di caparra.
Invero, dalla lettura del contratto si evince che il pagamento del 50% del prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto solo con l'ottenimento del titolo edilizio (circostanza non verificatasi nel caso di specie), a nulla rilevando la sopravvenuta costruzione della casa da parte della società convenuta in assenza della suddetta comunicazione.
Pertanto, considerato che ha pagato per conto della figlia la complessiva Parte_2 somma di euro 21.400,00, l'unica somma che la società convenuta può trattenere è quella versata a titolo di caparra sia in sede di sottoscrizione del primo contratto per una somma pari al 15% del prezzo complessivo ossia euro 8.400,00 sia la somma versata a titolo di caparra in sede di sottoscrizione del secondo contratto, pari al 10% del prezzo complessivo, ossia pari a 5.600,00 per un ammontare complessivo pari ad euro 14.000,00.
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Invece, la restante somma di euro 7.400,00 deve essere restituita a con Parte_2 interessi a far data dalla comunicazione del recesso (17.02.2020) sino a soddisfo.
17. In definitiva, il Geom. deve essere condannato a: CP_1
- restituzione del compenso di euro 6.476,00 in favore di con Parte_2 interessi legali dal momento del pagamento al saldo;
- al risarcimento dei danni sofferti da per le spese sostenute Parte_2 nell'interesse della figlia con riguardo alle opere di demolizione e di Parte_1 scavo eseguite dalla MG Costruzioni S.r.l.s., che si liquidano in € 10.296,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al saldo;
- al risarcimento dei danni sofferti da per le somme sostenute oneri Parte_3 concessori/costruttivi che si liquidano in euro € 1.773,26 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al saldo;
- al risarcimento dei danni sofferti dagli attori per il ripristino dello stato dei luoghi, che si liquidano in € 2.250,00 in favore di e in € 3.660,00 in favore di Parte_3
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data Parte_2 dell'esborso al saldo;
- al risarcimento dei danni conseguenti all'acquisto della casa prefabbricata in favore di che si liquidano in euro 14.000,00 oltre interessi legali e Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo.
La terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto il Controparte_3 geom. delle somme da questi dovute in favore di parte attrice a titolo di risarcimento, CP_1 oltre alle spese di lite, con esclusione delle somme restituite a titolo di compenso, nei limiti di massimale (€ 250.000,00) e detratta la franchigia di euro 500,00.
La società deve essere condannata alla restituzione della somma di euro Controparte_2
7.400,00 in favore di per le spese sostenute nell'interesse della figlia Parte_2
con interessi legali dalla data dell'esborso sino a soddisfo. Parte_1
18. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n.
3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
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Con riguardo al rapporto di manleva l'accoglimento della domanda di garanzia determina la condanna alle spese della terza chiamata in favore di parte convenuta Geom. CP_1 sulla base dei parametri sovra citati.
[...]
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
a) accerta il grave inadempimento del Geom. al contratto d'opera Controparte_1 professionale dedotto nel giudizio e dichiara la risoluzione di quest'ultimo;
b) per l'effetto condannando il Geom. Controparte_1
- (i) alla restituzione in favore di della somma di € 6.476,00 oltre Parte_2 interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- (ii) al risarcimento dei danni sofferti da per le spese sostenute Parte_2 nell'interesse di con riguardo alle opere di demolizione e di scavo Parte_1 eseguite dalla MG Costruzioni S.r.l.s., che si liquidano ad € 10.296,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al saldo;
- (iii) al risarcimento dei danni sofferti da per le somme sostenute Parte_3 oneri concessori/costruttivi che si liquidano in € 1.773,26 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al saldo;
- (iv) al risarcimento dei danni sofferti dagli attori per il ripristino dello stato dei luoghi, che si liquidando in € 2.250,00 in favore di e in € 3.660,00 in favore Parte_3 di oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data Parte_2 dell'esborso al saldo;
- (v) al risarcimento dei danni conseguenti all'acquisto della casa prefabbricata che si liquidano in favore di in euro 14.000,00 oltre interessi legali e Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo;
c) condanna il Geom. al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 delle parti attrici, liquidate in euro 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge ed ove dovute, nonché c.u. e marca da bollo per complessivi euro
545,00;
d) accoglie la domanda di manleva proposta dal Geom. nei Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, condanna la terza chiamata, in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne l'assicurato delle somme da questi dovute in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese di lite, di cui ai precedenti capi fatta eccezione delle somme restituite a titolo di compenso, nei limiti di massimale (€ 250.000,00) e detratta la franchigia di euro 500,00;
32 33
e) condanna, altresì, come rappresentata, al pagamento in favore Controparte_3 del Geom. delle spese processuali, liquidate in € 7.616,00 per Controparte_1 compenso professionale d'avvocato, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
f) dichiara legittimo il recesso contrattuale esercitato da dal contratto Parte_1 intercorso con la e, per l'effetto, condanna la società Controparte_2 [...]
alla restituzione della somma di euro 7.400,00 in favore di CP_2 Parte_2 con interessi legali dalla data dell'esborso sino a soddisfo;
[...]
g) condanna, altresì, come rappresentata, al pagamento in Controparte_13 favore degli attori delle spese processuali, liquidate in € 7.616,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 05.12.2025
Il Giudice
Lucia UN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia
UN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 assunta in decisione in data 17.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3 tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 12, presso lo studio dell'Avv.
NL AR che li rappresenta e difende in forza di procure in calce all'atto di citazione attori
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1 C.F._4
Via degli Scipioni n. 237, presso lo studio dell'Avv. Luciano Casale che lo rappresenta e difende, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo convenuto
E
, con sede italiana in L'Aquila, Strada Prov. Roio Colle n. 6/c (C.F. Controparte_2
) e sede legale in Londra, Dalton House n. 60 Windsor Avenue (P.I. , P.IVA_1 P.IVA_2 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rosa ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Giovanni
Animucci n. 15 presso lo studio dell'Avv. Nicola Donato, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
1 2
nonché contro
(C.F. , partita IVA ), già Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 CP_4
(giusto Verbale di Assemblea Straordinaria in data 17 aprile 2013, a rogito del Notaio
[...]
di Roma, repertorio n. 44344, registrato a Roma il 23 aprile 2013 al n. 6329 serie Persona_1
1T), quale conferitaria del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della
Direzione per l'Italia di giusto atto di conferimento di ramo Controparte_5
d'azienda a rogito del Notaio di Milano in data 28 giugno 2013, Persona_2 repertorio n. 18568, registrato a Milano il 4 luglio 2013 al n.21602 serie 1T, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca d'Orsi ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto, all'indirizzo PEC
, giusta procura generale alle liti Email_1
Oggetto: responsabilità professionale (geometra)- risoluzione contrattuale- nullità risarcimento danni.
Conclusioni: come da note sostitutive depositate per l'udienza del 15.07.2025.
Per parte attrice: “Voglia l'On. Tribunale adito, contraris reiectis, a) in relazione al rapporto contrattuale intercorso con il geom. a.1) accertare e dichiarare la risoluzione ai Controparte_1 sensi dell'art.1453 c.c. del contratto d'opera professionale intercorso tra gli attori e il geom. CP_1 per grave inadempimento di quest'ultimo per i motivi indicati in atto di citazione e nei
[...] susseguenti atti difensivi di parte attrice e, per l'effetto, condannare il geom. a: Controparte_1
a.1.1) restituire in favore del sig. l'importo di € 6.476,00 ricevuto dal geom. Parte_2
a titolo di compensi professionali;
a.1.2) al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patrimoniali, diretti e indiretti, nessuno escluso, subiti e subendi dagli attori a seguito del suddetto inadempimento contrattuale, il tutto quantificabile, in via prudenziale: - nell'importo di € 10.296,00 in favore della sig.ra , ovvero, in alternativa, in favore del sig. - Parte_1 Parte_2 nell'importo di € 4.023,26 (€ 1.773,26 + € 2.250,00) in favore del sig. ; - Parte_3 nell'importo di € 3.360,00 in favore del sig. ovvero gli importi maggiori o minori Parte_2 che verranno ritenuti di giustizia, il tutto da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art.1226
e 2056 c.c., e in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento lesivo sino all'effettivo soddisfo;
b) in relazione al rapporto intercorso con la : b.1) in via Controparte_2 principale, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1418 e/o 1325 e/o 1346 c.c. e/o ai sensi dell'art.49 e segg. del Codice del consumo, la nullità della “proposta di contratto preliminare di compravendita della casa prefabbricata” del 07.10.2019 e della “proposta di contratto di compravendita di casa prefabbricata” del 20.11.2019 di cui alle premesse dell'atto di citazione per i motivi indicati nella parte espositiva dell'atto di citazione e nei susseguenti atti difensivi di parte attrice, ovvero per quelli rilevabili d'ufficio e, per l'effetto: b.1.1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra Parte_1
alla a titolo di corrispettivo per le suddette “Proposte di contratto”; b.1.2) ai
[...] Controparte_2
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sensi dell'art. 2033 c.c., condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a restituire in favore della sig.ra , ovvero, in alternativa, in favore del sig. Parte_1
l'importo di € 21.400,00 versato a titolo di corrispettivo delle predette “Proposte Parte_2 di contratto”; b.2) in via gradata, accertare e dichiarare che la sig.ra ha legittimamente Parte_1 esercitato il diritto di recesso dal contratto intercorso con la e, per l'effetto, b.2.1) Controparte_2 accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla a titolo di Parte_1 Controparte_2 corrispettivo per le suddette “Proposte di contratto”; b.2.2) ai sensi dell'art.2033 c.c., condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire in favore della sig.ra Controparte_2
, ovvero, in alternativa, in favore del sig. l'importo di € 21.400,00 Parte_1 Parte_2 versato a titolo di corrispettivo delle predette “Proposte di contratto”, ovvero l'importo minore ritenuto di giustizia;
b.3) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che il contratto intercorso tra la sig.ra e la si è risolto per impossibilità sopravvenuta ex art.1463 Parte_1 Controparte_2
c.c. e, per l'effetto, b.3.1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla Parte_1 [...]
a titolo di corrispettivo per le suddette “Proposte di contratto”; b.3.2) ai sensi CP_2 dell'art.2033 c.c., condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a restituire in favore della sig.ra , ovvero, in alternativa, in favore del sig. Parte_1 Parte_2
l'importo di € 21.400,00 versato a titolo di corrispettivo delle predette “Proposte di
[...] contratto”; b.4) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la risoluzione del contratto intercorso tra la sig.ra e la di cui alle premesse Parte_1 Controparte_2 dell'atto di citazione per mancanza di un elemento presupposto, ossia la possibilità di installare la casa prefabbricata sul terreno di cui alle premesse dell'atto di citazione e, per l'effetto, b.4.1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla a titolo di Parte_1 Controparte_2 corrispettivo per le suddette “Proposte di contratto”; b.4.2) ai sensi dell'art.2033 c.c., condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire in favore della sig.ra Controparte_2
, ovvero, in alternativa, in favore del sig. l'importo di € 21.400,00 Parte_1 Parte_2 versato a titolo di corrispettivo delle predette “Proposte di contratto”; c) in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande attoree di cui ai precedenti punti b.1),
b.2), b.3) e b.4) delle presente conclusioni, in considerazione dell'inadempimento contrattuale di cui al precedente punto a) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare la responsabilità del geom. per danni patrimoniali subiti e subendi dalla sig.ra e/o dal sig. Controparte_1 Parte_1 per le spese sostenute a titolo di corrispettivo del contratto intercorso con la Parte_2 [...]
, quantificabili, allo stato, in € 21.400,00 e, per l'effetto, condannare il geom. CP_2 CP_1 al pagamento in favore della sig.ra , ovvero, in alternativa, in favore del sig.
[...] Parte_1
dell'importo di € 21.400,00 a titolo di risarcimento dei predetti danni, ovvero Parte_2
l'importo maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art.1226 e 2056 c.c., il tutto in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
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dalla data dell'evento lesivo sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, ivi compreso il rimborso forfetario per spese generali”. In via istruttoria, per mero tuziorismo difensivo, gli attori insistono nella richiesta di ammissione dei seguenti mezzi di prova già formulati nella propria memoria ex art.183, comma 6, n.2, c.p.c. (in ogni caso senza alcuna inversione del relativo onere della prova): a) si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: a.1) “Vero che il sig. era addivenuto alla decisione di stipulare il contratto preliminare di Parte_2 compravendita del 30.12.2013 con il sig. , avente ad oggetto l'immobile sito in Parte_3
Roma, Via Roccamena n.8, costituito da un terreno di circa 500 metri quadri, con sovrastante unità immobiliare, in quanto voleva realizzare sul predetto terreno una nuova unità abitativa residenziale da destinare ad abitazione della di lui figlia, sig.ra ”; a.2) “Vero che, successivamente, nel Parte_1 corso dell'anno 2014 gli attori affidavano verbalmente al geom. l'incarico di curare Controparte_1 le pratiche amministrative/edilizie necessarie a realizzare una nuova unità abitativa residenziale sul suddetto terreno, da destinare ad abitazione della sig.ra ”; a.3) “Vero che in esecuzione Parte_1 dell'incarico professionale conferitogli, il geom. provvedeva a redigere e presentare Controparte_1 in data 21.01.2016 a una D.I.A. (prot. n.7198) ex art.22, comma 3 e art.23 D.P.R. CP_6
n.380/2001 ed ex art. 6 L.R. n.21/2009 – Intervento di ampliamento ex art.3 L.R. n.21/2009 (c.d. Piano
Casa), contemplante la demolizione e la ricostruzione del locale cantina già presente sul terreno de quo, ai fini della realizzazione della suddetta nuova unità abitativa”; a.4) “Vero che, per la realizzazione del suddetto intervento edilizio, il geom. veniva nominato dagli attori progettista e
Controparte_1 direttore dei lavori”; a.5) “Vero che, quindi, il geom. redigeva il progetto per la
Controparte_1 realizzazione dei lavori edilizi suindicati”; a.6) “Vero che sia nel maggio 2016 che successivamente il geom. riferiva al sig. che la D.I.A. era stata regolarmente
Controparte_1 Parte_2 autorizzata”; a.7) “Vero che nel settembre del 2019 il geom. indicava agli attori di
Controparte_1 demolire l'immobile preesistente per installare al suo posto una casa prefabbricata in acciaio e cemento armato, invitando i sigg.ri e all'acquisto della medesima casa Parte_1 Parte_2 prefabbricata, affermando che era possibile modificare il progetto iniziale e che la D.I.A. poteva essere rinnovata senza problemi e che le opere potevano essere realizzate in qualsiasi momento”; a.8) “Vero che al fine di procedere all'acquisto della casa prefabbricata consigliata dal geom. il sig.
Controparte_1 richiedeva in data 04.10.2019 un finanziamento di € 50.000,00 alla Findomestic: Parte_2 anche prima della sottoscrizione di tale finanziamento, il sig. ebbe a recarsi Parte_2 personalmente presso lo studio del geom. per avere conferma che fosse possibile modificare il CP_1 progetto iniziale, ricevendo dal predetto tecnico nuovamente ampie rassicurazioni sulla regolarità dell'iter consigliato (ossia la casa prefabbricata)”; a.9) “Vero che, pertanto, confidando nelle indicazioni tecniche del geom. e su invito dello stesso, i sigg.ri e
Controparte_1 Parte_1 Parte_2 prendevano contatti con la , nella persona del preposto/institore della sede
[...] Controparte_2 secondaria, Ing. al fine di acquistare la casa prefabbricata”; a.10) “Vero che il geom. Persona_3
4 5
ha predisposto ed inviato in data 14.10.2019 alla il progetto Controparte_1 Controparte_2 architettonico e strutturale relativo alla casa prefabbricata da realizzare”; a.11) “Vero che il geom. provvedeva ad individuare nella M.G. Costruzioni S.r.l.s. l'impresa che avrebbe Controparte_1 dovuto realizzare lo scavo e le fondamenta su cui poggiare la casa prefabbricata di cui sopra”; a.12)
“Vero che, conseguentemente, sempre in ottemperanza alle prescrizioni tecniche fornite dal geom.
nel gennaio del 2020 i sigg.ri e incaricavano Controparte_1 Parte_2 Parte_1 la M.G. Costruzioni S.r.l.s., con sede in Roma, Via PA AG n.50, di eseguire le opere di demolizione e di scavo sull'immobile suindicato necessarie per la successiva installazione della suddetta casa prefabbricata, il tutto sotto la direzione del geom. ; a.13) “Vero che, quindi, nel Controparte_1 gennaio del 2020 la M.G. Costruzioni S.r.l.s. eseguiva le suddette opere di demolizione ed iniziava le opere di scavo sotto la direzione del geom. ; a.14) “Vero che nel periodo in cui la Controparte_1 ha eseguito i lavori di demolizione e di scavo che poi hanno condotto al Controparte_7 sequestro penale dell'area, nel cartello affisso nel relativo cantiere, predisposto dal geom. CP_1
lo stesso veniva indicato come progettista e direttore dei lavori, come da riproduzione
[...] fotografica prodotta sub doc.20) di parte attrice che si rammostra al teste”; a.15) “Vero che a seguito del decreto del P.M. del 18.03.2021 che, con riferimento al terreno oggetto di sequestro preventivo, autorizzava il ripristino dello stato dei luoghi, nell'aprile del 2021 gli attori hanno provveduto alla rimozione dell'opera di sbancamento con riporto di materiali proveniente da scavi, il tutto mediante la consulenza prestata dal geom. e le opere eseguite dalla Commercedil Picchio S.r.l.”. Si CP_8 indicano a testi i sigg.ri (capitoli da a.1 ad a.15), residente in [...]
Baudot, (capitoli a.11, a.12, a.13, a.14), domiciliato presso la M.G. Costruzioni Persona_4
S.r.l.s., in Roma, Via PA AG n.50 e il geom. (capitolo a.15), domiciliato in CP_8
Roma, loc. Prato Fiorito, Via Cassano delle Murge n.24; b) si chiede, inoltre, qualora ritenuto necessario, ammettersi prova per testi sui seguenti ulteriori capitoli: a.16) “Vero che in data 07.01.2020 lei ebbe ad inviare sul cellulare del sig. il seguente messaggio whatsapp: Parte_2
“Buongiorno, sono per il lavoro a via roccalumera riferimento geom. io oggi sono in Per_4 CP_1 zona castel verde se c'è possibilità ci possiamo incontrare Buona giornata”; a.17) “Vero che in data
17.01.2020 lei ebbe ad inviare sul cellulare del sig. il seguente messaggio Parte_2 whatsapp: “Oggi pomeriggio per le sedici sto lì con ”. Si indica a teste il Testimone_2
(capitoli a.16 ed a.17), domiciliato presso la M.G. Costruzioni S.r.l.s., in Roma, Via Persona_4
PA AG n.50.”
Per il convenuto Geom. “Voglia codesto Ill.mo Tribunale Civile, ogni contraria eccezione e CP_1 domanda disattesa, - in via preliminare, previo differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c., il Geom. chiede autorizzarsi la chiamata in garanzia della con sede Controparte_1 Controparte_3 legale in Mogliano TO (TV) (p.iva. - pec: ) in P.IVA_5 Email_2 qualità di compagnia assicurativa obbligata a manlevare il da ogni eventuale obbligazione e/o CP_1
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danno possa scaturire dall'esercizio della propria attività professionale (in virtù delle polizze ass.ve recanti n. 282736301, stipulate per gli anni compresi tra l'anno 2014 e l'anno 2020 (….) al fine di essere da quest'ultima manlevato da ogni eventuale obbligazione che possa scaturire a suo carico, in conseguenza del denegato e non creduto esito negativo del presente giudizio;
- in via principale: rigettare la domanda degli odierni attori, Sigg. e e per Parte_3 Parte_1 Pt_2 tutti i motivi sopra dedotti ritenuta la domanda infondata e non provata;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, con la quale chiedono la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento contrattuale, quantificare e limitare il risarcimento del danno patito e patendo dagli odierni attori nella misura minima dovuta, pari ai compensi percepiti dal Geom. per l'attività professionale effettivamente prestata, per Euro CP_1
4.000,00, e/o in quella diversamente ritenuta provata, equa e/o di giustizia, anche e soprattutto in relazione al nesso di causalità tra la prestazione professionale commissionata e posta in essere dal
(di cui al mandato e alla D.I.A. in atti) e l'effettivo danno patito da parte degli odierni attori. In CP_1 tutti i casi, stante la temerarietà della domanda, condannare parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in favore del Geom. da determinarsi in via equitativa e/o come CP_1 ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali”.
Per la società , “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, Controparte_2 preliminarmente dichiarare la propria incompetenza alla decisione della causa de quo devoluta per accordo delle parti al foro di Londra;
in subordine e nel merito dichiarare inammissibili e/o rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per la terza chiamata “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: − in Controparte_3 via principale, nel merito, respingersi le domande avanzate dagli attori nei confronti del geom. CP_1 in quanto inammissibili ed infondate, nell'an e nel quantum, ed in ogni caso non provate, come indicato nel presente atto;
− in via subordinata, in caso di denegata condanna del geom. CP_1 contenere il suo diritto di manleva nell'ambito dell'attività professionale per cui ha ricevuto mandato e nei limiti di quanto riportato all'art. 2 lett. c) condizioni generali di polizza, entro la quota di responsabilità ad esso ascrivibile, senza alcuna copertura del vincolo solidale, con le esclusioni già richiamate. Il tutto, nell'ambito dei massimali e previa applicazione di franchigia come sopra individuati. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre iva e c.p.a. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.06.2020, , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale indicato
[...] Parte_3 in epigrafe, il geom. e la società , deducendo quanto Controparte_1 Controparte_2 segue.
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Il 30.12.2013 si impegnava a vendere a (per sé o Parte_3 Parte_2 persona da nominare) un immobile sito in Roma, Via Roccamena n. 8, composto da terreno di circa 500 mq con unità immobiliare (cat. C/2) e cantina, identificato catastalmente al foglio
1018, particella 1323, sub 508 e 510 (doc. 1, fascicolo di parte attrice). Era, infatti, nelle intenzioni del realizzare un'abitazione per la figlia . Pt_1 Parte_1
Nel corso dell'anno 2014, gli attori avevano conferito al geom. l'incarico professionale CP_1 di progettazione e direzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di una nuova unità abitativa residenziale sul terreno sito in Roma, Via Roccamena n. 8.
Il predetto tecnico, in data 21.01.2016, presentava presso Roma Capitale una Dichiarazione di
Inizio Attività (D.I.A.), prot. n.7198, ex art.22, comma 3 e art.23 D.P.R. n.380/2001 ed ex art. 6
L.R. n.21/2009 – Intervento di ampliamento ex art.3 L.R. n.21/2009 (c.d. Piano Casa), contemplante la demolizione e la ricostruzione del locale cantina suindicato, ai fini della realizzazione della suddetta nuova unità abitativa (doc. 2, fascicolo di parte attrice), assumendo il ruolo di progettista e direttore lavori tanto da redigere il progetto per la realizzazione dei lavori edilizi suindicati (doc. 3, fascicolo di parte attrice).
In relazione alla D.I.A. summenzionata, rilevata la carenza di documentazione, con nota del
08.03.2016 Roma Capitale – Municipio VI – Unità Organizzativa Tecnica richiedeva a e al geom. in qualità di tecnico incaricato, la Parte_3 Controparte_1 documentazione attestante l'avvenuto deposito presso la Regione Lazio della documentazione per l'autorizzazione sismica, nonché la ricevuta di pagamento degli oneri contributivi.
Dopo il pagamento, in data 06.05.2016, da parte del della somma di € 1.776,80 quale Parte_3 quota del 30% degli oneri concessori/costruttivi relativi alla succitata D.I.A. e la conseguente lettera del 17/26.05.2016 con cui il geom. comunicava a Controparte_1 CP_6
“che l'inizio delle opere è subordinato all'acquisizione della strutturale”, inviando in allegato la ricevuta del bonifico relativo alla suddetta quota del 30% degli oneri concessori/costruttivi
(docc. 5, 6 e 7), rilasciava il permesso di eseguire i lavori di cui alla suddetta CP_6
D.I.A.
A titolo di compensi del contratto d'opera professionale suindicato, nell'anno 2014 Parte_2 versava al geom. l'importo di € 1.000,00 a mezzo di assegno
[...] Controparte_1 bancario n.0187976074-00 tratto sulla Banca Popolare dell'Emilia NA (doc. 8), nonché
l'importo di € 5.476,00 a mezzo di assegno bancario n.0187976072-11 tratto sulla Banca
Popolare dell'Emilia NA (doc. 9), quest'ultimo importo risultante anche dalla fattura n.66/2014 del 23.12.2014 emessa in data 23.12.2014 dal geom. ed intestata a Controparte_1
(doc.10). Parte_2
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Tuttavia, il geom. ometteva di informare i committenti circa il termine di scadenza per CP_1
l'ultimazione dei lavori, fissato al 21.01.2019, nonché circa l'obbligo di presentare le dichiarazioni di inizio e fine lavori.
Anzi, quando i predetti termini erano già scaduti, in spregio a quanto previsto in sede di
D.I.A. e progetto, nel settembre del 2019 il geom. indicava agli attori di Controparte_1 demolire l'immobile preesistente per installare al suo posto una casa prefabbricata, esortando i e all'acquisto della medesima. Parte_1 Parte_2
Gli attori aggiungevano che, sulla base delle indicazioni e prescrizioni tecniche fornite dal geom. in datata 07.10.2019 sottoscriveva con la società CP_1 Parte_1 [...]
una “proposta di contratto preliminare di compravendita di casa prefabbricata” e poi CP_2 in data 20.11.2019 un contratto di compravendita avente ad oggetto una casa prefabbricata da installare sul suddetto terreno (docc. 12,13). In particolare, a titolo di corrispettivo Parte_2
per conto e nell'interesse della di lui figlia , provvedeva a versare
[...] Parte_1 alla l'importo di € 8.400,00 a mezzo bonifico bancario del 14.10.2019 e Controparte_2
l'importo di € 13.000,00 a mezzo bonifico bancario del 26.11.2019, il tutto, quindi, per l'importo complessivo di € 21.400,00 (docc. 14-15).
Sempre in esecuzione delle prescrizioni tecniche fornite dal geom. Controparte_1
e incaricavano la M.G. Costruzioni S.r.l.s., con sede in Parte_2 Parte_1
Roma, Via PA AG n.50, di eseguire le opere di demolizione e di scavo sull'immobile suindicato necessarie per la successiva installazione della suddetta casa prefabbricata, il tutto come da preventivo di spesa del 08.01.2020 redatto dalla predetta società per il corrispettivo di € 33.000,00 oltre IVA (doc. 16) e che, quindi, la M.G. Costruzioni S.r.l.s. eseguiva le suddette opere di demolizione ed iniziava le opere di scavo.
A titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle opere di cui sopra, , Parte_2 nell'interesse e per conto di , mediante bonifico bancario del 10.01.2020 (doc. Parte_1
17), provvedeva a corrispondere alla M.G. Costruzioni S.r.l.s. l'importo di € 9.900,00, oltre
IVA, per l'importo complessivo, quindi, di € 10.296,00, come da fattura n.2/2020 del 08.01.2020 della precitata società (doc. 18). Tuttavia, nel corso delle opere di scavo, intervenivano sul posto agenti della Polizia Locale di che, con verbale del 28.01.2020, CP_6 sottoponevano a sequestro penale il manufatto in corso di realizzazione, ritenendolo opera edilizia abusiva per scadenza dei termini per iniziare e completare i lavori. In particolare, il suddetto sequestro penale veniva successivamente convalidato con decreto del 30.01.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario Penale di Roma (procedimento
Nr.20/4437 R.G.) (all.19).
1.2. Gli attori, quindi, ritengono che quanto al Geom. vi sia un grave inadempimento CP_1 giacché, nell'ambito dell'incarico professionale di progettista e direttore dei lavori
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conferitogli, da un lato, non ha avvisato gli attori né della scadenza dei termini di inizio e fine lavori contemplati nella suddetta D.I.A., né della necessità di presentare la dichiarazione di inizio lavori e la dichiarazione di fine lavori, con conseguente decadenza del permesso di costruire. Inoltre, il geometra aveva indotto ad acquistare una casa Parte_1 prefabbricata e a procedere alla demolizione e agli scavi, nonostante fossero già scaduti i termini di inizio e fine lavori previsti dalla D.I.A. oltre a mancare il titolo edilizio abilitativo tanto più che la casa prefabbricata era difforme dal progetto assentito e il Piano Casa non era più applicabile né rinnovabile.
Sul punto, richiamano il cartello del cantiere ove il era indicato come progettista e CP_1 direttore lavori (foto allegata), nonché i messaggi WhatsApp (ottobre 2019 – gennaio 2020) i quali provano che il invitava all'acquisto della casa prefabbricata presso CP_1 [...]
, seguiva le fasi di demolizione e scavo, predispose il cartello di cantiere, era CP_2 informato e dirigeva i lavori, era informato del pagamento € 10.296,00 alla ditta
[...]
, aveva ammesso implicitamente la sua Controparte_9 responsabilità quando il 28.01.2020 il comunica parere negativo dell'ufficio tecnico CP_1 sull'installazione prefabbricato. Infine, dalla lettera della società ove si Controparte_2 legge che la ditta “ha collaborato pienamente con il tecnico incaricato” ( , il quale “aveva CP_1 presentato il progetto al Comune ed ottenuto i titoli autorizzativi necessari”, si ricava il ruolo attivo del geometra nell'indurre l'acquisto della casa prefabbricata.
Siccome l'irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza del progetto affidato a un professionista (ingegnere, geometra o architetto) costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi rifiutando di corrispondere il compenso nonché di ottenere il risarcimento dei danni che ne sono conseguiti, gli attori hanno chiesto di dichiararsi la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto d'opera professionale intercorso con il geom. con condanna di quest'ultimo alla restituzione in favore del CP_1
della somma di € 6.476,00 corrisposta a titolo di compenso professionale, Parte_2 nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi.
Tra i danni patrimoniali lamentati dagli attori, sono ricompresi i seguenti costi: € 10.296,00 per demolizione e scavo (MG Costruzioni S.r.l.s.); € 1.773,26 per oneri concessori/costruttivi
( ) ed eventuale costo della casa prefabbricata (se il contratto di acquisto è valido). Parte_3
1.3. Con riguardo alla società convenuta , gli attori eccepiscono la nullità Controparte_2 dei contratti stipulati e predisposti unilateralmente per mancanza di oggetto (artt. 1325 e 1418
c.c.) in quanto contengono una insanabile contraddizione in ordine al tipo di prestazione contrattuale assunta dalla , atteso che al punto 1) si prevede un obbligo di Controparte_2 detta società di “assistenza e consulenza per la vendita” a fronte di una promessa di acquisto a carico di , senza alcun obbligo della predetta società di costruire e trasferire la Parte_1
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casa prefabbricata. Per le stesse ragioni, ritengono che i contratti in esame sono nulli per mancanza di causa, oltre ad essere nulli per indeterminatezza dell'oggetto poiché non indicano in modo adeguato le caratteristiche della “casa prefabbricata”, né il prezzo della fornitura al punto che, come previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto, la ditta costruttrice può apportare “qualsiasi modifica” nella fabbricazione/progettazione, a proprio insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicazione all'acquirente. Inoltre, ribadiscono che i suddetti contratti sono nulli in quanto aventi ad oggetto la costruzione di un bene difforme da quello contemplato dalla D.I.A. e dal progetto (atti ben noti alla società convenuta, la quale, come visto, ha collaborato strettamente con il geom. il quale ha Controparte_1 provveduto ad inviargli tale documentazione).
Infine, gli attori eccepiscono la nullità per violazione del Codice del Consumo (D. Lgs.
206/2005) in quanto: - vi è stata violazione degli obblighi informativi (art. 49) sulle caratteristiche principali del bene;
recapiti del professionista;
prezzo totale e spese aggiuntive;
modalità e tempi di consegna;
garanzia legale di conformità e codici di condotta;
- vi sono clausole vessatorie come il punto 9, che prevede penale solo a favore del venditore in caso di recesso del consumatore e il punto 5 delle condizioni generali di contratto secondo cui il venditore può apportare modifiche unilaterali senza giustificato motivo.
Stante la succitata nullità, parte attrice ha chiesto la restituzione delle somme versate (€
21.400,00) o in subordine per legittimo esercizio di recesso ex artt. 52 e 53 D. Lgs. n.206/2005. come da lettera del 17.02.2020, inviata sia tramite raccomandata a.r. che via mail (doc. 23).
Inoltre, siccome la “proposta di contratto di compravendita di casa prefabbricata” del
20.11.2019 stabilisce che il pagamento del 50% del prezzo pattuito, oltre all'IVA, debba avvenire solo dopo il rilascio della concessione edilizia, mai avvenuto, per cui la condizione prevista non si è verificata. Ne consegue che gli attori ritengono il pagamento effettuato privo di causa e, pertanto, la società convenuta è tenuta a restituire l'importo indebitamente percepito, tenuto anche conto che nessuna casa prefabbricata è stata fornita dalla società convenuta.
In via gradata, parte attrice ha chiesto la risoluzione ex art. 1463 c.c. per impossibilità sopravvenuta in quanto il sequestro penale (factum principis) ha determinato l'impossibilità oggettiva della prestazione con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate.
In via ulteriormente gradata, gli attori hanno chiesto di accertare l'invalidità ovvero la risoluzione dei contratti per il venir meno di un elemento di presupposizione, ovvero la possibilità di installare la casa prefabbricata sul suddetto terreno.
Eccepivano, altresì la nullità ex art. 36 del D. Lgs. n.206/2005 della clausola di cui al punto n.13 (“Foro convenzionale”) delle “Condizioni Generali di Vendita” della suddetta “proposta di contratto di compravendita” del 20.11.2019 che stabilisce la competenza esclusiva del “foro
10 11
di Londra”, trattandosi di clausola vessatoria ai sensi art.33, lett.u), del D. Lgs. n.206/205, in quanto, da un lato, stabilisce come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza del consumatore e, dall'altro, non è stata oggetto di trattativa individuale né specificatamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c.
In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte nei confronti della società, gli attori hanno chiesto accertarsi la responsabilità del geom. per i danni patrimoniali derivanti dalle spese sostenute per il contratto con CP_1 [...]
, con condanna del medesimo al pagamento di € 21.400,00 a titolo di CP_2 risarcimento.
2. Si è costituito in giudizio il geom. chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1 essere autorizzato alla chiamata in causa della per essere dalla stessa Controparte_3 manlevato;
nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree deducendo che:
- in data 03.03.2024 aveva incaricato il Geom. come Persona_5 Controparte_1 progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di una struttura in cemento armato sul proprio terreno e non per l'acquisito/installazione di una casa prefabbricata. Il mandato originale è in possesso degli attori, non prodotto in giudizio e restituito assieme al fascicolo del procedimento, ritirato dalla in data 29.01.2020 (doc. 1, copia del mandato non Pt_1 sottoscritta e doc. 2 – ricevuta consegna fascicolo), rilevando tuttavia, che i limiti dell'incarico sono desumibili dagli atti;
- in esecuzione del mandato aveva quindi elaborato il progetto preliminare e definitivo, presentato istanza di D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) in sostituzione del permesso di costruire. In particolare, l'istanza di DIA riguardava la realizzazione di una nuova unità immobiliare residenziale sfruttando il Piano Casa (L. 21/09) con incremento del 30% della cubatura;
la demolizione e ricostruzione del locale cantina al piano terra;
- l'autorizzazione veniva approvata “in silenzio assenso” e rilasciata (D.I.A di cui al prot n.
7197 del 21.01.2016) da parte dell'amministrazione competente, riconoscendo agli odierni attori le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori, per il periodo compreso tra il
21.01.2016 ed il 21.01.2019. La committente veniva così regolarmente informata della durata e del termine triennale per dare inizio/esecuzione all'opera e, all'uopo, veniva, anche per il tramite di , consegnata copia della DIA di cui al prot n. 7197 del Parte_2
21.01.2016 in quanto richiesta dalla committente e necessaria per richiedere i preventivi dei lavori alle ditte che sarebbero state incaricate. Gli odierni attori, in possesso della D.I.A., erano quindi ampiamente informati della durata triennale della stessa;
- sempre in esecuzione del mandato elaborava il Progetto Esecutivo delle strutture in cemento armato e lo depositava presso l'Assessorato Infrastrutture, Enti Locali e Politiche Abitative –
Direzione Regionale con Protocollo n. 2018-0000410010 Posizione n. 74868 inviandolo per
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conoscenza a il 23.07.2018 (Doc. 4 – parte 2) ove era espressamente Parte_3 riportato che “La Ditta può iniziare i lavori di realizzazione edificio residenziale in zona sismica Z2B nel Comune di Roma Capitale (RM), in conformità al progetto esecutivo redatto da ; Parte_4
- il era quindi informato della possibilità di avviare i lavori dal 23.07.2018 (oltre Parte_3 sei mesi prima della scadenza della D.I.A.);
- sebbene gli odierni attori avessero già da tempo contattato la ditta, dai medesimi individuata, oggi MG Costruzioni S.r.l.s, già in data 01.07.2016 (Doc.5 Controparte_10 preventivo del 01.07.2016), quest'ultima non veniva mai incaricata formalmente e, per l'effetto, non veniva mai comunicato l'incarico al direttore dei lavori, Geom. Senza CP_1
l'incarico ad una ditta, infatti, il Geom. mai avrebbe potuto presentare la CP_1 dichiarazione di inizio lavori. Di fatto, è agli atti che, l'incarico alla ditta da parte dei Pt_1 veniva conferito solo in data 08.01.2020, quando ormai l'autorizzazione edilizia era decaduta per decorso del termine da ormai un anno rendendo così impossibile la prestazione del che, mai, avrebbe potuto depositare la dichiarazione di inizio attività se, mai, alcuna CP_1 attività edilizia era stata programmata dagli odierni attori nonostante i continui solleciti.
Pertanto, il convenuto ritiene che il mandato sia da considerarsi concluso/estinto con la decadenza dei termini dell'autorizzazione edilizia, maturata il 21.01.19 che, di fatto, per causa imputabile alla committente, rendeva impossibile l'inizio dei lavori. Tanto è da ritenersi provato anche dal fatto che, gli odierni attori, non hanno mai riconosciuto al alcun CP_1 compenso per la direzione lavori (nel mandato indicato dalla voce “DIREZIONE LAVORI
EURO” incide per Euro 2.000,00 ”) in quanto, egli mai ha potuto svolgere l'incarico, seppur solo formalmente conferito, stante la totale inerzia da parte della committente che non ha permesso di procedere con l'esecuzione dell'opera.
Sempre il geometra contesta di avere diretto l'acquisto della casa prefabbricata in quanto il mandato conferito e la D.I.A. allegata dimostrano che l'incarico riguardava esclusivamente la realizzazione di una struttura in cemento armato e di essere stato coinvolto solo successivamente, quando gli attori chiesero di fornire documentazione tecnica all'Ing. contattato direttamente dagli attori, non su iniziativa di Persona_3 CP_1
Il convenuto ribadiva che il suo incarico non riguardava l'acquisto e installazione della casa prefabbricata (come confermato da D.I.A. e mandato originario) e non poteva assumere detto ruolo in assenza di mandato, oltre che per la mancanza di autorizzazione edilizia idonea, poiché quella istruita riguardava un intervento completamente diverso (struttura in cemento armato), mentre l'autorizzazione originaria era decaduta per decorso del termine triennale.
Il convenuto geometra ha contestato altresì la quantificazione del danno chiedendo la condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
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3. In data 07.01.2021 si costituiva in giudizio la eccependo, in via Controparte_2 pregiudiziale, l'incompetenza del Giudice adito asseritamente devoluta per accordo delle parti al foro di Londra;
in subordine, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza delle domande attoree.
La società ha premesso di occuparsi della fornitura di case prefabbricate in kit, realizzabili in legno o silicato di calcio, complete di impianti, caldaia, termosifoni, portoncino blindato e finestre fornendo assistenza a distanza durante i lavori e garantendo soluzioni conformi alla bioedilizia, con elevato isolamento termico.
In fatto, la convenuta ha evidenziato che:
- in data 01.10.2019 e contattavano Pt_2 Parte_1 Persona_3 richiedendo un preventivo per la realizzazione della casa secondo proprie richieste.
Successivamente era proprio a mettere in contatto la società con il Parte_2 proprio tecnico di fiducia geom. in modo che lo stesso fornisse Controparte_1 tutta la documentazione tecnica per la realizzazione della casa prefabbricata;
- in data 14.10.2019 il geom. inoltrava alla progetto architettonico CP_1 CP_2
e strutturale della casa prefabbricata da realizzare;
Cont
- il 20.11.2019 la inoltrava ai committenti tutta la documentazione CP_2 definitiva (nel rispetto del progetto inviato dal geom. per la produzione della CP_11 casa prefabbricata in kit di montaggio, in uno con la copia del contratto concordato tra le parti;
- i committenti, verificata la conformità della documentazione inoltrata a quanto in precedenza concordato e richiesto, provvedevano, nella persona di , Parte_1 alla sottoscrizione del contratto e delle condizioni generali;
- la casa di produzione iniziava, quindi, la realizzazione della casa prefabbricata secondo le specifiche richieste fornite dal committente ed in data 12.01.2020 comunicava l'avvenuta ultimazione e la propria disponibilità all'immediata consegna;
- solo nel successivo mese di febbraio chiedeva alla Parte_1 Controparte_2 di attendere ancora qualche giorno per la consegna effettiva del kit in conseguenze delle problematiche emerse con il Comune. Per cui con nota del 12.02.2020 la
[...] comunicava la propria disponibilità alla “sospensione temporanea” della CP_2 fornitura del kit;
- il 17.02.2020 la stessa riceveva la nota a firma dell'Avv. AR con Controparte_2 la quale si sosteneva la nullità del contratto ripassato tra le parte, cui seguiva la risposta della con nota del 26.02.2020. CP_2
Nel merito, contestava le censure di nullità per mancanza e/o indeterminatezza dell'oggetto sollevate da parte attrice, ponendo in evidenza che con il primo contratto del 07.10.2019 le
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parti si erano impegnate alla stipula di un successivo contratto di compravendita per casa prefabbricata in kit al prezzo concordato. Detto contratto era volto a cristallizzare l'accordo sul prezzo pattiziamente ritenuto invariabile per la durata di 36 mesi;
con il successivo contratto del 20.11.2019 è stato chiarito l'oggetto “ fornitura di casa prefabbricata in kit come da disegni architettonici allegati redatti dal geom. ”, specificando ulteriormente all' Controparte_1 art. 15 che “la casa sarà consegnata con la formula KIT completa di quanto previsto nel capitolato
(anch' esso allegato) escluso il montaggio in cantiere ”, per il montaggio, tuttavia, la
[...] avrebbe fornito assistenza e consulenza come previsto nel contratto stesso e nelle CP_2 condizioni generali.
Del pari, ritiene infondate le eccezioni di risoluzione per impossibilita della prestazione posto che la casa prefabbricata in Kit è stata realizzata in ossequio alle disposizioni impartite direttamente dai committenti e dal tecnico da gli stessi incaricato (circostanza non contestata da controparte e che non propone contestazioni per vizi né formula domande in tal senso), mentre le problematiche successivamente insorte in ordine ai titoli amministrativi autorizzativi non inficiano minimamente la validità del contratto ripassato tra le parti né possono avere sul medesimo alcuna rilevanza giuridica. Sul punto, la società convenuta richiama l'art. 7 del contratto del 2011.2019 ove si specifica che: “ l'acquirente si impegna a richiedere la concessione edilizia e/o gli altri titoli autorizzatori necessari, con spese a suo carico” all' art. 11 si aggiunge: “sono a carico del cliente gli adempimenti tecnici e gli oneri per l'ottenimento del permesso a costruire” e sempre all'art. 7 è previsto che “L'Acquirente è obbligato a non apportare modifiche che pregiudichino in qualsiasi modo i requisiti fondamentali della costruzione. Se, per
l'allocazione ed utilizzazione, dovessero occorrere concessioni, autorizzazioni, permessi o quant'altro da parte delle autorità competenti graverà sull'Acquirente il relativo onere per il rilascio.”
Pertanto, nessuna impossibilità era sopravvenuta in quanto l' acquirente poteva utilizzare la casa in kit per un altro terreno ovvero richiedere ed ottenere nuove autorizzazioni sul medesimo scelto;
sia perché , in ogni caso, è evidente che la pretesa impossibilità deriva da colpa dello stesso committente che si è lasciato scadere le autorizzazioni amministrative già concessegli dal né assume rilievo la “presupposizione” in quanto la vendita CP_12 prescindeva dal rilascio di qualsivoglia autorizzazione amministrativa rimessa alla esclusiva responsabilità dell' acquirente.
Del pari, la convenuta ritiene infondate le violazioni del Codice del Consumo (D.Lgs.
206/2005) in quanto il contratto è frutto di libera contrattazione tra le parti, non di condizioni imposte unilateralmente, ma in ogni caso il contratto e i relativi allegati contengono tutti gli elementi essenziali per la validità tanto che nessun dubbio o contestazione era stata sollevata dall'acquirente prima della perdita, per sua colpa, del titolo amministrativo autorizzatorio. Né
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vi è prova di difficoltà nel reperire informazioni o contattare la ditta venditrice;
anzi, è documentato il contrario.
È contestato altresì il recesso esercitato dalla committente in quanto in caso di applicazione del Codice del Consumo l'art. 59 esclude l'applicazione delle norme richiamate dall'acquirente in quanto si versa in ipotesi di trattazione, di fornitura e vendita di beni personalizzati in base alle richieste specifiche del cliente. Pertanto, quindi, nel contratto è stata indicata la possibilità di esercitare il recesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto e non dal ricevimento della casa prefabbricata quando, ormai, la stessa è stata predisposta e realizzata in funzione delle indicazioni e richieste della committente
Al momento della prima contestazione/nullità o volontà di recesso, la casa prefabbricata era già costruita e pronta per la consegna, circostanza nota alla committente e nessun recesso era possibile dal momento che l'obbligazione della venditrice era adempiuta, con diritto all'intero prezzo pattuito.
Ribadiva anche che eventuali clausole ritenute vessatorie dalla controparte risultano specificamente approvate e sottoscritte dall'acquirente.
Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
4. Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la contestando la pretesa attorea e quanto al rapporto di garanzia Controparte_3 evidenziava diversi limiti di operatività della polizza.
5. Disposto ed effettuato lo scambio delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento degli interrogatori formali ed acquisizione della documentazione.
6. Dopo alcuni rinvii e sopravvenuto il mutamento del Giudice titolare del ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente, è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società convenuta , che si è costituita in giudizio solo in data 07.01.2021, mentre Controparte_2
l'udienza di prima comparizione era fissata per la data del 13.01.2021.
Pertanto, essendosi tardivamente costituita in giudizio oltre il termine fissato dall'art. 166
c.p.c., la risulta decaduta ex art. 167, comma 2, c.p.c. dalle eccezioni Controparte_2 processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui quella di incompetenza a norma dell'art. 38 c.p.c.
8. Sempre in via preliminare devono rigettarsi le istanze istruttorie non ammesse in quanto:
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- la prova per testi chiesta da parte attrice sui capitoli formulati nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. verte su circostanze generiche (a1, a2, a6, a9, a11, a12), documentali (a3, a4, a5,
a8, a10, a12, a14, a15, a16, a17), superflue ai fini del decidere (a7) e pacifiche (a13);
- la prova per testi chiesta dal convenuto Geom. sui capitoli formulati nella memoria CP_1
n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. verte su circostanze generiche (1, 1, 2 di pag. 10, 3 di pag.10, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 3 e 4 di pag. 11) valutative (6), pacifiche (1 di pag. 11) e superflue ai fini del decidere (2 di pag.11).
Infine, non può accogliersi l'ordine di esibizione del contratto di mandato, chiesto dal Geom. nei confronti di parte attrice, stante le dichiarazioni di quest'ultima in ordine alla CP_1 mancata sottoscrizione del contratto, intercorso solo verbalmente.
9. In questa complessa vicenda si impone la necessità di ricostruire quanto è occorso tra le parti al fine di esaminare la posizione di ciascun convenuto.
10. È pacifico che gli odierni attori avevano affidato al Geom. l'incarico di Controparte_1 curare le pratiche amministrative ed edilizie necessarie a realizzare una nuova unità abitativa residenziale sul terreno sito nel Comune di Roma, Via Roccamena n.8, di proprietà del che con contratto preliminare del 30.12.2013 (all.1, fascicolo di parte attrice), si era Parte_3 già impegnato a cederlo a , da destinare ad abitazione della figlia di Parte_2 questo ultimo, . Parte_1
In particolare, dagli atti di causa è emerso che:
- in esecuzione dell'incarico professionale conferitogli, il geom. Controparte_1 provvedeva a redigere e presentare in data 21.01.2016 a una D.I.A. CP_6
(prot. n.7198) ex art. 22, comma 3 e art. 23 D.P.R. n.380/2001 ed ex art. 6 L.R. n.21/2009 –
Intervento di ampliamento ex art.3 L.R. n.21/2009 (c.d. Piano Casa), contemplante la demolizione e la ricostruzione del locale cantina esistente sul summenzionato terreno, ai fini della realizzazione della suddetta nuova unità abitativa (doc. 2, fascicolo di parte attrice), e ove veniva nominato “progettista e direttore dei lavori”;
- con riguardo alla D.I.A. summenzionata, con nota del 08.03.2016 Roma Capitale –
Municipio VI – Unità Organizzativa Tecnica, rilevato che “la documentazione per la validità della D.I.A. risulta carente”, richiedeva a e al geom. Parte_3
in qualità di tecnico incaricato e di persona esercente un servizio Controparte_1 di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359 e 418 c.p., l'attestazione dell'avvenuto deposito presso la Regione Lazio della documentazione per l'autorizzazione sismica, nonché la ricevuta di pagamento degli oneri contributivi (doc. 4, fascicolo di parte attrice), segnalando che la documentazione richiesta doveva essere presentata entro trenta giorni dalla ricezione della nota pena il rigetto dell'istanza e con sospensione
16 17
della regolarizzazione della D.I.A. sino alla produzione della suddetta documentazione nei termini assegnati;
- a titolo di compensi del contratto d'opera professionale suindicato, nell'anno 2014
versava al geom. l'importo di € 1.000,00 a Parte_2 Controparte_1 mezzo di assegno bancario n.0187976074-00 tratto sulla Banca Popolare dell'Emilia
NA (doc. 8, fascicolo di parte attrice) nonché l'importo di € 5.476,00 a mezzo di assegno bancario n.0187976072-11 tratto sulla Banca Popolare dell'Emilia NA
(doc. 9, fascicolo di parte attrice), quest'ultimo importo risultante anche dalla fattura n.66/2014 del 23.12.2014 emessa in data 23.12.2014 dal geom. ed Controparte_1 intestata al sig. (doc. 10, fascicolo di parte attrice); Parte_2
- in data 06.05.2016 provvedeva al pagamento della somma di € Parte_3
1.776,80 quale quota del 30% degli oneri concessori/costruttivi relativi alla succitata
D.I.A. n.7198/2016 in ambito Piano Casa, per l'importo di € 1.773,26 (all. 5, fascicolo di parte attrice);
- con lettera del 17/26.05.2016 il geom. comunicava a Controparte_1 CP_6
“che l'inizio delle opere è subordinato all'acquisizione della strutturale”, inviando in allegato la ricevuta del bonifico relativo alla suddetta quota del 30% degli oneri concessori/costruttivi (all.ti 6-7, fascicolo di parte attrice);
- veniva depositato il Progetto Esecutivo presso gli uffici competenti e, nella specie, presso l'“Assessorato Infrastrutture, Enti Locali e Politiche Abitative Direzione
Regionale con prot. recante n. 2018-0000410010” recante posizione n. 74868, inviato per conoscenza anche all'indirizzo pec di il 23.07.2018 ove si attestava Parte_3 che “il PROGETTO di che trattasi è stato DEPOSITATO agli atti della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n° 14 del
13/07/2016 unitamente all'asseverazione del progettista completa della dichiarazione di conformità dell'opera da eseguire alle condizioni di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n°
14 del 13/07/2016 , pertanto, la Ditta in indirizzo può iniziare lavori di realizzazione edificio resisdenziale in zona sismica Z2B nel Comune di Roma Capitale ( RM ) distinto in catasto al foglio n° 1018 , in conformità al progetto esecutivo redatto da ; Parte_4
- la ditta contattata per eseguire i lavori era la MG Costruzioni S.r.l.s, già
[...]
, (cfr. primo preventivo in data 01.07.2016- doc. 5, fascicolo di parte Controparte_10 convenuta);
17 18
- quando i termini previsti per la realizzazione delle opere erano orami scaduti,
e prendevano contatti con la (nella Pt_2 Parte_1 Controparte_2 persona del preposto/institore della sede secondaria, Ing. , società Persona_3 avente sede principale in Gran Bretagna e sede secondaria in , L'Aquila, Strada CP_3
Provinciale Colle Roio n.6/c, iscritta nel Registro delle Imprese REA n. AQ – 140528
(C.F. ) (come risulta dalla relativa visura camerale: all. 11, fascicolo di parte P.IVA_1 attrice);
- sottoscriveva con la , dapprima, una “proposta di Parte_1 Controparte_2 contratto preliminare di compravendita di casa prefabbricata”, datata 07.10.2019 (doc.
12, fascicolo di parte attrice);
- il 14.10.2019 il geom. inoltrava alla progetto architettonico e CP_1 CP_2 strutturale (v. doc., fascicolo della società convenuta) a seguito dello scambio di mail intercorso tra e la società convenuta in data 04.10.2019 con cui il Parte_2 primo fissava un incontro anche con il geometra;
- in data 20.11.2019 la inoltrava ai committenti tutta la Controparte_2 documentazione definitiva (nel rispetto del progetto inviato dal geom. per la CP_11 produzione della casa (fascicolo della società convenuta) e in pari data Parte_1 sottoscriveva “proposta di contratto di compravendita di casa prefabbricata” (all. 13, fascicolo di parte attrice);
- a titolo di corrispettivo , per conto e nell'interesse della di lui figlia Parte_2
, provvedeva a versare alla l'importo di € 8.400,00 Parte_1 Controparte_2
a mezzo bonifico bancario del 14.10.2019 e l'importo di € 13.000,00 a mezzo bonifico bancario del 26.11.2019, il tutto, quindi, per l'importo complessivo di € 21.400,00 (docc.
14-15, fascicolo di parte attrice);
- la M.G. Costruzioni S.r.l.s. eseguiva le suddette opere di demolizione ed iniziava le opere di scavo, ricevendo a titolo di corrispettivo da , l'importo di Parte_2
€ 9.900,00, oltre IVA, per l'importo complessivo, quindi, di € 10.296,00, come da fattura n.2/2020 del 08.01.2020 della precitata società (doc. 18, fascicolo di parte attrice versato da nell'interesse e per conto di , mediante bonifico Parte_2 Parte_1 bancario del 10.01.2020 (doc. 17, fascicolo di parte attrice);
- eseguite le opere di demolizione, nel corso delle susseguenti opere di scavo intervenivano in loco gli agenti della Polizia i quali con verbale del CP_6
28.01.2020 sottoponevano a sequestro penale il manufatto oggetto di realizzazione di
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uno scavo sul terreno sopradescritto in quanto ritenuto opera abusiva per scadenza dei termini per iniziare e completare i lavori;
- il suddetto sequestro penale veniva successivamente convalidato con decreto del
30.01.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario Penale di Roma
(procedimento Nr.20/4437 R.G.) (doc.19, fascicolo di parte attrice);
- nel frattempo, la casa prefabbricata veniva ultimata in data 11.01.2020 e con comunicazione del 16.01.2020 la società convenuta informava i committenti che la casa era pronta per la consegna (cfr. fascicolo della società convenuta);
- con comunicazione del 20.01.2020 il geom. in qualità di “incaricato della CP_1 progettazione e direzione dei lavori incaricato dal sig. ”, in riferimento Parte_3 alla comunicazione del 16.01.2020, ribadiva che il aveva presentato D.I.A. in Parte_3 data 21.01.2016 avente validità di tre anni, ma che era scaduta come comunicato a in quanto il non aveva comunicato la ditta esecutrice Parte_2 Parte_3 delle opere;
- nel mese di febbraio 2020 chiedeva alla di Parte_1 Controparte_2 attendere ancora qualche giorno per la consegna effettiva del kit in conseguenze delle problematiche emerse con il Comune per abuso edilizio;
- con nota del 12.02.2020 la comunicava la propria disponibilità alla CP_2
“sospensione temporanea” della fornitura del kit;
- tuttavia, in data 17.02.2020 la stessa riceveva la nota a firma Controparte_2 dell'Avv. AR con la quale si sosteneva la nullità del contratto intercorso tra le parti, cui seguiva la risposta della con nota del 26.02.2020 (fascicolo di CP_2 parte convenuta), contestando tutto quanto dedotto dall'acquirente;
- nell'ambito del procedimento penale n. 4437/2020 del Tribunale di Roma, in accoglimento dell'istanza avanzata da e del Parte_2 Parte_3
14.04.2021 (doc. 39 bis, fascicolo di parte attrice), con decreto del 19.04.2021 il P.M. revocava il sequestro preventivo dell'area ex art. 321 c.p.p., in quanto gli attori, previa autorizzazione del P.M. (doc. 34), avevano provveduto alla rimozione delle opere abusive ripristinando lo stato dei luoghi, con conseguente venir meno del pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (doc. 39, fascicolo di parte attrice);
19 20
- in particolare, le spese sostenute dagli attori per il ripristino dello stato dei luoghi, ammontavano ad € 2.250,00 (docc. 35-36) per quanto riguarda ed Parte_3
€ 3.660,00 per quanto riguarda il sig. (docc. 37, 38, 38 bis e 38 ter). Parte_2
9. Ciò posto in fatto, si passa ad esaminare, dapprima, la posizione del Geom. e, CP_1 successivamente, quella della società convenuta.
Geometra Email_3
10. Gli attori censurano l'operato del geometra convenuto, quale progettista e direttore dei lavori: (i) per non essere stati informati dei termini da rispettare per l'inizio e il completamento dei lavori edilizi contemplati dalla suddetta D.I.A. né della necessità di presentare la dichiarazione di inizio lavori e la dichiarazione di fine lavori, con conseguente decadenza del titolo edilizio;
(ii) per la mancata tempestiva presentazione della documentazione concernente l'autorizzazione sismica e per la conseguente intervenuta decadenza dei benefici del c.d. “Piano Casa” di cui alla L.R. Lazio n.21/2009 sin dal 30.05.2017, nonché per la mancata comunicazione agli attori di tale decadenza (sottaciuta anche nel presente giudizio) e della conseguente non realizzabilità delle opere;
(iii) per avere eseguito opere sanzionate come abusive.
11. Nel caso di specie, risulta provato che gli attori hanno conferito l'incarico al geom. di redigere e presentare in data 21.01.2016 a una D.I.A. Controparte_1 CP_6
(prot. n.7198) ex art. 22, comma 3 e art. 23 D.P.R. n.380/2001 ed ex art. 6 L.R. n.21/2009 –
Intervento di ampliamento ex art.3 L.R. n.21/2009 (c.d. Piano Casa), contemplante la demolizione e la ricostruzione del locale cantina esistente sul summenzionato terreno, ai fini della realizzazione della suddetta nuova unità abitativa (doc. 2, fascicolo di parte attrice), ove il geometra veniva nominato “progettista e direttore dei lavori”.
Risulta anche provato che il geometra non ha correttamente adempiuto al mandato conferito in ordine alla presentazione della suddetta DIA.
Infatti, il geometra non ha tempestivamente presentato la documentazione CP_1 concernente l'autorizzazione sismica nei termini assegnati con nota del 08.03.2016 Roma
Capitale – Municipio VI – Unità Organizzativa Tecnica, indirizzata al geometra, e detto inadempimento ha determinato il rigetto della D.I.A.
Sul punto, si richiama il contenuto della nota in esame ove è espressamente previsto la sospensione della regolarizzazione della D.I.A. sino alla produzione della suddetta documentazione nonché il rigetto della domanda in caso di mancato deposito della documentazione richiesta nei termini assegnati.
Nessun rilievo può quindi assumere la documentazione relativa all'autorizzazione sismica del
23.07.2018 richiesta tardivamente, ossia ben oltre il termine di trenta giorni fissato nella
20 21
suddetta nota del 08.03.2016 della e, dunque, allorché si era già verificata la suddetta Pt_5 decadenza dal c.d. “Piano Casa” e l'istanza inerente alla D.I.A. doveva ritenersi rigettata, sicché i lavori erano comunque già divenuti definitivamente non realizzabili come risulta dalla succitata Relazione tecnica dell' el 10/11.02.2020. Pt_5
Infatti, nel termine di 30 gg assegnato con note del 08.03.2016 il geometra ha solamente prodotto (il 26.05.2016) la documentazione attestante il pagamento degli oneri e l'adesione all'associazione consortile recupero urbano “Ponte di nona” senza menzionare alcunché sull'autorizzazione sismica.
Pertanto, in mancanza del tempestivo deposito della documentazione richiesta, oltre alla sospensione della regolarizzazione della DIA fino alla produzione della suddetta documentazione nei termini assegnati, la richiesta fatta dal Geometra era diventata inefficace con conseguente reiezione dell'istanza sin dalla scadenza dei termini assegnati nel 2016 e successiva decadenza dai benefici del Piano Casa (il 30.15.2017) con conseguente irrealizzabilità delle opere.
12. Ebbene, la gravità del suddetto inadempimento giustifica la risoluzione del contratto di prestazione di opera intercorso con il geometra con restituzione del compenso.
A tal riguardo si rammenta che il direttore dei lavori ha il dovere, in ragione dell'elevato tasso di tecnicismo che connota l'attività svolta, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in conformità al regolamento contrattuale, al progetto approvato, nonché alle regole della buona tecnica. Un tale obbligo di sorveglianza si intensifica, a fortiori, là dove si riuniscano in capo al medesimo soggetto la qualifica di direttore dei lavori e quella di progettista, e i difetti riscontrati nell'opera siano riconducibili a vizi progettuali rispetto ai quali egli fosse onerato da uno specifico dovere di controllo. In particolare, l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento (Cass. sentenza 18 gennaio 2017, n.
1214, in linea con la sentenza 5 agosto 2002, n. 11728).
È quindi indubitabile che l'inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie ed essenziali da parte del professionista è, nel caso di specie, tale da aver determinato uno squilibrio assoluto del sinallagma contrattuale e giustifica la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di restituzione per le prestazioni inadeguate.
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Siccome è agli atti la prova dell'esborso da parte di in favore del Parte_2 professionista convenuto della somma di euro 6.476,00 a titolo di compensi professionali, il geometra deve essere condannato alla restituzione della suddetta somma in favore di CP_1
con interessi legali dalla data della domanda al saldo. Parte_2
Si precisa che è rimasta sfornita di prova, di cui era onerato il professionista convenuto, che l'importo di euro 1.000,00 versato da , di cui all'assegno n. 0187976074-00, Parte_2 fosse stato versato per altro incarico diverso da quello oggetto di causa.
13. Gli attori lamentano altresì che la demolizione del fabbricato preesistente, le opere di scavo e la scelta di installare la casa prefabbricata in mancanza di titolo edilizio sono stati il frutto di una iniziativa tecnica e dell'ideazione del geom. quale Controparte_1 professionista da loro incaricato. In definitiva, secondo gli attori e contrariamente a quanto ritenuto dal professionista convenuto, il mandato professionale conferito al geom. CP_1 non ha riguardato solo la realizzazione della struttura in cemento armato di cui alla D.I.A., ma, a seguito di precisa scelta tecnica del medesimo convenuto, ha ricompreso anche la progettazione della casa prefabbricata e la relativa direzione dei lavori.
Sul punto, parte attrice ha prodotto, inter alia, i messaggi via whatsapp intercorsi tra il medesimo geom. e tra l'ottobre 2019 e il gennaio Controparte_1 Parte_2
2020, i cui screenshot sono stati allegati all'atto di citazione sub doc. 21.
Giova rammentare che i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi
"screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023). Si veda nello stesso senso e per mera esaustività
l'ordinanza nr 541/2019 secondo la quale: “Lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
(Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto)”. Nel caso in esame i messaggi sovra citati, tuttavia, hanno un
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contenuto generico tanto da non essere conducenti allo scopo di dimostrare quanto affermato dagli attori.
14. Comunque, dai documenti prodotti in giudizio è emerso che, in data 14.10.2019, il geom. ha inoltrato il progetto architettonico in suo possesso alla società a CP_1 Controparte_2 seguito dello scambio di mail intercorso tra e la società convenuta in data Parte_2
04.10.2019 con cui il primo fissava un incontro anche con il geometra. Sempre in data
20.11.2019 la società convenuta inoltrava ai committenti tutta la documentazione definitiva
(nel rispetto dell'ultimo DWG architettonico inviato dal geom. per la produzione CP_11 della casa (doc., fascicolo della società convenuta) e in pari data sottoscriveva Parte_1
“proposta di contratto di compravendita di casa prefabbricata” (all. 13, fascicolo di parte attrice). Sempre il Geom. ha proposto la quale ditta esecutrice CP_1 Controparte_7 dei lavori, come affermato dallo stesso.
In particolare, la suddetta ditta, a fronte del primo preventivo del 2016, è stata formalmente incaricata nel 2020 per eseguire i lavori di scavo nell'area poi oggetto di sequestro.
E' significativo, del resto, che, come risulta dall'annotazione ai sensi dell'art. 357 c.p.p. della
Polizia del 29.01.2020 (doc. 29, fascicolo di parte attrice), nella stessa giornata CP_6 in cui la Polizia ha disposto il sequestro probatorio della suddetta area oggetto CP_6 dei lavori di scavo, ossia in data 28.01.2020 (docc.30 e 41), alle ore 16.00 si presentava il geom.
a dimostrazione di come lo stesso fosse ben consapevole dei lavori in corso, sebbene CP_1 abbia dichiarato di non essere a conoscenza dell'inizio dei lavori nonostante il precedente scambio delle mail tra il e la società incaricata della realizzazione della casa CP_1 prefabbricata;
del pari, la sua presenza sul cantiere si ricava altresì dal messaggio whatsapp intercorso tra e , legale rappresentante pro-tempore Parte_2 Persona_4
M.G. Costruzioni S.r.l.s. (circostanza, questa, non contestata da parte avversa) ove scrive il in data 07.01.2020: “Buongiorno, sono per il lavoro a via roccamena riferimento Per_4 Per_4 geom. io oggi sono in zona castel verde se c'è possibilità ci possiamo incontrare Buona CP_1 giornata” (doc.44) e ancora, in data 17.01.2020 scrive il : “Oggi pomeriggio per le sedici Per_4 sto lì con Ciao”, riferendosi al fatto che sarebbe stato presente in cantiere Controparte_1 insieme al tecnico odierno convenuto (cfr. ancora doc. 44, fascicolo parte attrice).
Il disconoscimento dei citati messaggi da parte del professionista convenuto è risultato tardivo in quanto non effettuato nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. oltre che generico senza alcuna allegazione di elementi che potessero attestare la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. Pertanto, è ammissibile e utilizzabile ai fini del decidere il contenuto dei sovra citati messaggi.
A ciò si aggiunga che nella lettera del 26.02.2020 della società convenuta , Controparte_2 quest'ultima afferma espressamente come “la cliente abbia fornito, tramite il suo tecnico di fiducia,
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i progetti architettonici e strutturali per la realizzazione della casa”, per poi aggiungersi che “la nostra ditta ha collaborato pienamente con il tecnico incaricato” dall'attrice, tecnico “che aveva presentato il progetto al Comune ed aveva ottenuto i titoli autorizzativi necessari” (doc.22), ossia, per l'appunto, il geom. Risulta, inoltre, agli atti la comunicazione del 20.01.2020 CP_1 con cui il geom. in qualità di “incaricato della progettazione e direzione dei lavori CP_1 incaricato dal sig. ”, in riferimento alla comunicazione del 16.01.2020, Parte_3 ribadiva che il aveva presentato D.I.A. in data 21.01.2016 avente validità di tre Parte_3 anni, ma che era scaduta come comunicato a in quanto il non Parte_2 Parte_3 aveva comunicato la ditta esecutrice delle opere.
Infine, si evidenzia che il professionista convenuto non si è presentato per rendere interrogatorio formale, senza tempestivamente dimostrare - alla data dell'udienza – il legittimo impedimento.
15. Alla luce degli elementi istruttori sovra evidenziati, deve ritenersi provato il conferimento al Geom. dell'incarico di progettare e dirigere i lavori edilizi, con individuazione CP_1 dell'impresa costruttrice e con assunzione dell'incarico di provvedere agli adempimenti urbanistici ed edilizi.
Deve inoltre ritenersi che, quand'anche i lavori rivelatisi abusivi non fossero stati progettati dal geom. (in questo senso deve intendersi che non rientravano nell'incarico CP_1 conferito), questi, in quanto anche direttore dei lavori, aveva un obbligo di controllo e di verifica, il quale oltre ad un controllo dinamico, continuativo, di accertamento per gradi e tappe intermedie della effettiva concretizzazione e specificazione di quanto programmato, comprendeva anche un obbligo di controllo e di verifica, per così dire, statico e retrospettivo di comparazione tra l'opera da realizzare, quella oggetto del programma negoziale e da lui stesso progettata, e quella che in concreto veniva realizzata (Cass. civ. 18342/2019; Cass.
05/10/2018, n. 24555), la quale, oltre che difforme rispetto a quella da lui stesso progettata, risultava anche priva dei necessari titoli autorizzatori.
A tal riguardo si rammenta che secondo la Corte di Cassazione il cumulo dell'incarico di progettista dei lavori e di direttore degli stessi comporta che il geometra deve rispondere nei confronti del committente della conformità del progetto alla normativa urbanistica e della individuazione in termini corretti della procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare l'acquisizione del permesso di costruire e la realizzazione di quanto commissionato in conformità con la normativa edilizia (Cass. 18342/2019).
La giurisprudenza di legittimità ritiene, in particolare, che la scelta del titolo autorizzativo all'esecuzione di opere, in relazione al tipo di intervento edilizio progettato, rientri nelle competenze tecniche del professionista incaricato di progettare l'opus finanche nell'ipotesi un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio (Cass. 21/05/2012, n. 8014).
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Sicché la incompletezza della istruttoria della pratica amministrativa o l'erronea individuazione del titolo autorizzatorio, avendo carattere strumentale e preliminare rispetto all'esecuzione dell'opera su cui il professionista convenuto, in quanto direttore dei lavori, aveva uno specifico ed ulteriore obbligo di controllo e di verifica, non possono ricadere sul committente che, in quanto profano, neppure avrebbe avuto gli strumenti per percepire l'errore.
Pertanto, a prescindere dalla prova che gli interventi abusivi fossero stati commissionati al professionista, devesi considerare che essi erano stati realizzati dalla ditta appaltatrice, sotto la direzione del geometra il quale, dunque, non può non assumersi la responsabilità CP_1 della lacunosa od erronea istruttoria della pratica amministrativa, preliminare e strumentale alla loro realizzazione, e/o (ipotizzando che i lavori eseguiti non fossero quelli da lui progettati) della responsabilità di non aver rilevato la difformità tra l'opera progettata e quella eseguita e il difetto di titoli autorizzatori relativi a quest'ultima.
Né il professionista convenuto ha dato prova di avere informato il cliente circa l'irrealizzabilità dell'opera e senza provvedere a correggere l'errore.
16. Alla luce di quanto detto il geometra convenuto non può sottrarsi alle domande formulate dal committente, se non provando di aver stipulato con lui un contratto contra legem al fine di perpetrare un abuso edilizio che, al netto delle implicazioni estranee all'odierna vicenda, avrebbe precluso all'istante di lamentarsi delle conseguenze di un comportamento conforme a quanto, sia pure illecitamente, convenuto (circostanza comunque non dedotto né provata).
Pertanto, deve ritenersi provato l'an della domanda risarcitoria.
17. I danni risarcibili
Occorre adesso esaminare i danni patrimoniali subiti dagli attori in conseguenza della violazione da parte del geometra convenuto degli obblighi sullo stesso gravanti, sopra menzionati, che hanno giustificato un grave inadempimento, avuto riguardo all'interesse perseguito dal committente, che ha confidato nella regolarità della pratica edilizia proprio per avere incaricato un tecnico.
Possono quindi trovare ristoro poiché documentalmente provato:
- le spese sostenute a titolo di corrispettivo delle opere di demolizione e di scavo eseguite dalla MG Costruzioni S.r.l.s., ammontanti ad € 10.296,00, nonché l'esborso di €
1.773,26 sostenuto da a titolo di oneri concessori/costruttivi, Parte_3 tenuto conto che nel caso di specie nessun rimborso può essere richiesto dal soggetto interessato, stante l'inizio dei lavori;
- le spese sostenute dagli attori per il ripristino dello stato dei luoghi, ammontanti, come visto, ad € 2.250,00 (docc. 35-36) per quanto riguarda e ad € Parte_3
3.660,00 per quanto riguarda (docc. 37, 38, 38 bis e 38 ter); Parte_2
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- le spese sostenute dagli attori in relazione all'acquisto della casa prefabbricata come di seguito evidenziate, stante la validità del contratto stipulato con la società convenuta.
15. Copertura assicurativa
Il Geom. ha chiamato in causa per essere manlevato dalla CP_1 Controparte_3 compagnia assicurativa da ogni eventuale obbligazione e/o danno potesse scaturire dall'esercizio della propria attività professionale in virtù delle polizze recanti n. 282736301, stipulate per gli anni compresi tra l'anno 2014 e l'anno 2020.
ha ritenuto applicabile la polizza facendo comunque valere una serie di Controparte_3 limitazione di seguito esaminate.
15.1 Art. 1 “oggetto dell'assicurazione” – esclusione di attività non lecita.
La compagnia assicurativa, richiamato l'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione
(testualmente, “La società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a Parte_6 pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (..) per danneggiamenti materiali (…) causati a terzi in conseguenza di errori professionali personalmente commessi quale esercente la libera professione di GEOMETRA incaricato della progettazione (…) dell'assistenza e della direzione dei lavori relativi alla costruzione, manutenzione, ristrutturazione e collaudo tecnico di edifici civili (…) nei limiti consentiti dalla normativa professionale vigente”), ritiene che sia coperta da polizza l'attività per la quale le parti hanno conferito apposito mandato nel 2013 avente ad oggetto la realizzazione della struttura in cemento armato, mentre non è compresa tutta l'attività relativa alla demolizione dell'immobile e conseguente installazione di una casa prefabbricata. Ciò perché, si tratta di attività che sono state svolte in assenza di DIA e dunque contra legem, unitamente alla circostanza relativa all'assenza di mandato.
Premesso che si richiama quanto detto sopra circa la responsabilità del geometra convenuto anche per le opere abusive, non si condivide l'interpretazione fornita dalla compagnia assicurativa. Infatti, l'espressione usata “nei limiti consentiti dalla normativa professionale vigente” riguarda l'oggetto e i limiti dell'esercizio professionale di geometra regolati dall'art. 16 Regio
Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ma nulla a che fare con il mancato rispetto vincoli urbanistici, di regolamenti edili locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità.
Sul punto, si evidenzia che la polizza in esame copre invece i danni cagionati a terzi in conseguenza di “errori” commessi nello svolgimento di una serie di attività, tra cui, per quel che rileva, “c) l'assistenza e la consulenza ai committenti per il rilascio di licenze edilizie, pratiche
DIA” (art. 2 Norme speciali) e non contempla tra i casi di esclusione il mancato rispetto vincoli urbanistici, di regolamenti edili locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche
Autorità (cfr. art. 5).
15.2 Art. 2 lett. C della seconda sezione delle condizioni generali di polizza
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È da accogliersi l'eccezione della compagnia assicurativa in ordine ai limiti di operatività della polizza previsti dall'articolo 2 lett. C secondo cui “la garanzia è prestata nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di ½ del massimale previsto e con applicazione di una franchigia di euro 500,00”.
La massima esposizione della Compagnia, dunque, non potrà che rientrare nel sub massimale ivi previsto, pari ad euro 250.000,00 (50% del massimale originale), con applicazione della franchigia di euro 500,00.
15.3 Art. 9 sezione II condizioni generali di assicurazione
La polizza prevede all'art. 9 sopra richiamato che “Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell'assicurata a
“ , l'assicurazione opera esclusivamente Parte_7 per la quota di danno direttamente imputabili all'assicurata in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà”. Tuttavia, detta norma non trova applicazione nel caso di specie in quanto è stata accertata la responsabilità esclusiva del geometra.
15.4 Esclusione dalla copertura dei compensi
Deve argomentarsi avuto riguardo all'obbligazione di manleva che, a termini di polizza, non si estende alle somme che costituivano la controprestazione delle prestazioni eseguire, ma è circoscritta alle sole poste risarcitorie in senso stretto, cioè a quanto dovuto in relazione alle lesioni inemendabili e ai costi necessari per porre rimedio, seppure parzialmente, alle conseguenze dannose della condotta negligente imprudente o imperita, costituente esercizio dell'attività professionale.
A ragionare diversamente, peraltro, si finirebbe col garantire al medico non solo di essere sollevato dagli esborsi conseguenti al suo errore, ma anche di mantenere, nonostante l'inadempimento, il compenso pattuito (Cass. civ. 17346/2015).
15.5 Art. 5 “Gestione delle spese di danno – spese di resistenza
Generali contesta che non possono esserle addebitate le spese di resistenza poiché l'assicurato non ha comunicato alla Compagnia di aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio né di aver ricevuto l'invito alla negoziazione assistita.
L'eccezione è fondata dal momento che per ottenerne il ristoro da parte dell'assicurazione, vanno richieste con domanda autonoma rispetto a quella di condanna al pagamento delle spese di lite (Cassazione n. 4275/2024), circostanza non verificatasi nel caso di specie ove il professionista convenuto non ha formulato domanda per il pagamento delle spese di resistenza.
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15.5 Alla luce di quanto detto la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto il geom. da quanto dovuto a parte attrice in relazione ai danni cagionati CP_1 con il proprio inadempimento quantificati in euro, fatta esclusione delle somme restituite a titolo di compenso quantificate in euro, nei limiti di massimale (€ 250.000,00) e detratta la franchigia di euro 500,00.
16. Controparte_2
16.1 Nullità per mancanza e/o indeterminatezza dell'oggetto e per mancanza di causa.
Parte attrice ha eccepito la nullità della “proposta di contratto preliminare di compravendita di casa prefabbricata” del 07.10.2019, quanto della “proposta di contratto di compravendita di casa prefabbricata” del 20.11.2019 intercorse tra la e la società convenuta in quanto Parte_1 contengono una insanabile contraddizione in ordine al tipo di prestazione contrattuale assunta dalla , atteso che al punto 1) si prevede un obbligo di detta società Controparte_2 di “assistenza e consulenza per la vendita” a fronte di una promessa di acquisto a carico di
, senza alcun obbligo della predetta società di costruire e trasferire la casa Parte_1 prefabbricata. Per le stesse ragioni, ritengono che i contratti in esame siano nulli per mancanza di causa, oltre ad essere nulli per indeterminatezza dell'oggetto poiché non indicano in modo adeguato le caratteristiche della “casa prefabbricata”, né il prezzo della fornitura al punto che, come previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto, la ditta costruttrice può apportare “qualsiasi modifica” nella fabbricazione/progettazione, a proprio insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicazione all'acquirente.
Le censure sollevate da parte attrice sono prive di fondamento, salvo quanto di seguito evidenziato.
Infatti, con il primo contratto del 07.10.2019 le parti si sono impegnate alla stipula di un successivo contratto di compravendita per casa prefabbricata in kit al prezzo concordato (pari ad euro 56.000,00).
Il contratto era volto a cristallizzare il prezzo pattiziamente ritenuto invariabile per la durata di 36 mesi.; con il successivo contratto del 20.11.2019 è stato chiarito l'oggetto “fornitura di casa prefabbricata in kit come da disegni architettonici allegati redatti dal geom. ”, Controparte_1 specificando inoltre all'art. 15 che “la casa sarà consegnata con la formula KIT completa di quanto previsto nel capitolato escluso il montaggio in cantiere”, nonché è stato ribadito il prezzo della fornitura pari a 56.000,00.
16.2 Nullità del contratto per impossibilità e/o illiceità dell'oggetto e per violazione di norme imperative ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.
Parte attrice eccepisce altresì la nullità dei contratti in quanto avente ad oggetto la costruzione e l'installazione di un bene privo del necessario titolo edilizio abilitativo, nonché difforme da quello contemplato dalla D.I.A. di cui sopra.
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In realtà, la casa prefabbricata in Kit è stata realizzata in ossequio alle disposizioni impartite direttamente dai committenti e dal tecnico dagli stessi incaricato tanto che parte attrice non propone contestazioni per vizi né formula domande in tal senso.
A ciò si aggiunge che all'art. 7) del contratto del 20.11.2019 si specifica che: “l'acquirente si impegna a richiedere la concessione edilizia e/o gli altri titoli autorizza tori necessari, con spese a suo carico”, nonché all'art. 11) è previsto che: “sono a carico del cliente gli adempimenti tecnici e gli oneri per l'ottenimento del permesso a costruire” e all'art. 7) delle condizioni generali sottoscritte dalla committente si dice anche: “L'Acquirente è obbligato a non apportare modifiche che pregiudichino in qualsiasi modo i requisiti fondamentali della costruzione. Se, per l'allocazione ed utilizzazione, dovessero occorrere concessioni, autorizzazioni, permessi o quant'altro da parte delle autorità competenti graverà sull'Acquirente il relativo onere per il rilascio.”
16.3 Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c.
Del pari, infondata è l'eccezione di risoluzione per impossibilita della prestazione in quanto l'acquirente può utilizzare la casa in kit per un altro terreno ovvero richiedere ed ottenere nuove autorizzazioni sul medesimo scelto. Inoltre, la pretesa impossibilità non deriva da fatti estranei, ma da colpa dello stesso committente che si è lasciato scadere le autorizzazioni amministrative già concessegli dal CP_12
16.4 Invalidità del contratto per venir meno di un elemento di presupposizione, ovvero la possibilità di installare la casa prefabbricata sul suddetto terreno.
Anche detta censura è priva di pregio in quanto la vendita prescindeva dal rilascio di qualsivoglia autorizzazione amministrativa rimessa alla esclusiva responsabilità dell'acquirente.
16.5. Invalidità per contrasto con le disposizioni previste dal D. Lgs. n.206/2005 (Codice del consumo) in materia di contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali (artt.49 e segg.).
Secondo l'attore non risultano rispettati i seguenti obblighi di informazione chiara e comprensibile che l'art.49 del D. Lgs. n.206/2005 pone a carico del professionista in caso di contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali: a) le caratteristiche principali del bene;
b) il numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico del professionista, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui;
c) il prezzo totale del bene comprensivo delle imposte, nonché le modalità di calcolo del prezzo e tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo;
d) le modalità di consegna ed esecuzione, nonché la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare il bene;
e) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il bene;
f) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del Codice del consumo, e come possa esserne ottenuta copia.
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Premesso che le censure in esame richiamano genericamente il contenuto della norma in esame (art. 49) senza declinarle nel caso concreto, il contratto e il capitolato allegato contengono tutti gli elementi necessari tanto da farlo ritenere valido, tenuto anche conto dello scambio di corrispondenza tra l'acquirente e la società venditrice antecedente alla stipula del contratto definitivo.
16.6 Recesso dal rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n.206/2005
Secondo parte attrice, detta norma prevede che il consumatore dispone della facoltà di recedere dal contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali (senza dover fornire alcuna motivazione) che può essere esercitata entro 14 giorni, decorrenti, nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni.
Tuttavia, l'art. 59 del Codice del Consumo esclude l'applicazione delle norme richiamate dall'acquirente in quanto si versa in ipotesi di trattazione, di fornitura e vendita di beni personalizzati in base alle richieste specifiche del cliente (lett. c).
Ciò posto, nel contratto in esame è stata indicata la possibilità di esercitare il recesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto (art. 6) e non dal ricevimento della casa prefabbricata quando, ormai, la stessa è stata predisposta e realizzata in funzione delle indicazioni e richieste della committente.
Sul punto, l'art. 6 prevede che trascorsi quattordici giorni dalla sottoscrizione del contratto, il recesso, per qualunque motivo, dell'acquirente determina la perdita della caparra.
Di conseguenza, la società convenuta non ha diritto a trattenere l'intero importo ricevuto a titolo di prezzo, bensì, tutt'al più, solo quello corrispondente alla caparra contrattualmente prevista.
Diversamente da quanto ritenuto dalla società convenuta, quest'ultima non può trattenere l'intero importo corrisposto sull'assunto che la casa era pronta per la consegna e oltretutto mai consegnata, ma solo quello a titolo di caparra.
Invero, dalla lettura del contratto si evince che il pagamento del 50% del prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto solo con l'ottenimento del titolo edilizio (circostanza non verificatasi nel caso di specie), a nulla rilevando la sopravvenuta costruzione della casa da parte della società convenuta in assenza della suddetta comunicazione.
Pertanto, considerato che ha pagato per conto della figlia la complessiva Parte_2 somma di euro 21.400,00, l'unica somma che la società convenuta può trattenere è quella versata a titolo di caparra sia in sede di sottoscrizione del primo contratto per una somma pari al 15% del prezzo complessivo ossia euro 8.400,00 sia la somma versata a titolo di caparra in sede di sottoscrizione del secondo contratto, pari al 10% del prezzo complessivo, ossia pari a 5.600,00 per un ammontare complessivo pari ad euro 14.000,00.
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Invece, la restante somma di euro 7.400,00 deve essere restituita a con Parte_2 interessi a far data dalla comunicazione del recesso (17.02.2020) sino a soddisfo.
17. In definitiva, il Geom. deve essere condannato a: CP_1
- restituzione del compenso di euro 6.476,00 in favore di con Parte_2 interessi legali dal momento del pagamento al saldo;
- al risarcimento dei danni sofferti da per le spese sostenute Parte_2 nell'interesse della figlia con riguardo alle opere di demolizione e di Parte_1 scavo eseguite dalla MG Costruzioni S.r.l.s., che si liquidano in € 10.296,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al saldo;
- al risarcimento dei danni sofferti da per le somme sostenute oneri Parte_3 concessori/costruttivi che si liquidano in euro € 1.773,26 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al saldo;
- al risarcimento dei danni sofferti dagli attori per il ripristino dello stato dei luoghi, che si liquidano in € 2.250,00 in favore di e in € 3.660,00 in favore di Parte_3
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data Parte_2 dell'esborso al saldo;
- al risarcimento dei danni conseguenti all'acquisto della casa prefabbricata in favore di che si liquidano in euro 14.000,00 oltre interessi legali e Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo.
La terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto il Controparte_3 geom. delle somme da questi dovute in favore di parte attrice a titolo di risarcimento, CP_1 oltre alle spese di lite, con esclusione delle somme restituite a titolo di compenso, nei limiti di massimale (€ 250.000,00) e detratta la franchigia di euro 500,00.
La società deve essere condannata alla restituzione della somma di euro Controparte_2
7.400,00 in favore di per le spese sostenute nell'interesse della figlia Parte_2
con interessi legali dalla data dell'esborso sino a soddisfo. Parte_1
18. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n.
3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
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Con riguardo al rapporto di manleva l'accoglimento della domanda di garanzia determina la condanna alle spese della terza chiamata in favore di parte convenuta Geom. CP_1 sulla base dei parametri sovra citati.
[...]
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
a) accerta il grave inadempimento del Geom. al contratto d'opera Controparte_1 professionale dedotto nel giudizio e dichiara la risoluzione di quest'ultimo;
b) per l'effetto condannando il Geom. Controparte_1
- (i) alla restituzione in favore di della somma di € 6.476,00 oltre Parte_2 interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- (ii) al risarcimento dei danni sofferti da per le spese sostenute Parte_2 nell'interesse di con riguardo alle opere di demolizione e di scavo Parte_1 eseguite dalla MG Costruzioni S.r.l.s., che si liquidano ad € 10.296,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al saldo;
- (iii) al risarcimento dei danni sofferti da per le somme sostenute Parte_3 oneri concessori/costruttivi che si liquidano in € 1.773,26 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al saldo;
- (iv) al risarcimento dei danni sofferti dagli attori per il ripristino dello stato dei luoghi, che si liquidando in € 2.250,00 in favore di e in € 3.660,00 in favore Parte_3 di oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data Parte_2 dell'esborso al saldo;
- (v) al risarcimento dei danni conseguenti all'acquisto della casa prefabbricata che si liquidano in favore di in euro 14.000,00 oltre interessi legali e Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo;
c) condanna il Geom. al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 delle parti attrici, liquidate in euro 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge ed ove dovute, nonché c.u. e marca da bollo per complessivi euro
545,00;
d) accoglie la domanda di manleva proposta dal Geom. nei Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, condanna la terza chiamata, in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne l'assicurato delle somme da questi dovute in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese di lite, di cui ai precedenti capi fatta eccezione delle somme restituite a titolo di compenso, nei limiti di massimale (€ 250.000,00) e detratta la franchigia di euro 500,00;
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e) condanna, altresì, come rappresentata, al pagamento in favore Controparte_3 del Geom. delle spese processuali, liquidate in € 7.616,00 per Controparte_1 compenso professionale d'avvocato, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
f) dichiara legittimo il recesso contrattuale esercitato da dal contratto Parte_1 intercorso con la e, per l'effetto, condanna la società Controparte_2 [...]
alla restituzione della somma di euro 7.400,00 in favore di CP_2 Parte_2 con interessi legali dalla data dell'esborso sino a soddisfo;
[...]
g) condanna, altresì, come rappresentata, al pagamento in Controparte_13 favore degli attori delle spese processuali, liquidate in € 7.616,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 05.12.2025
Il Giudice
Lucia UN
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