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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 849/2025 R.G.
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 03 giugno 2025
Oggi, davanti al Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante: l'avv. Simona Melani;
- per parte appellata : l'avv. Franco Vezzani;
Controparte_1
Il procuratore di parte appellante si riporta al ricorso introduttivo opponendosi alla compensazione delle spese di lite, traducendosi tale richiesta in un ulteriore pregiudizio per l'appellante anche considerato l'ammontare modesto dell'importo; insiste dunque nell'accoglimento del ricorso.
Il procuratore di parte appellata si riporta alla memoria e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il G.U., visti gli articoli 2 D.lgs. 150/11, 437 e 429 c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come in atto di appello.
Il procuratore di parte appellata conclude come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/05/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
Il Giudice dà lettura del dispositivo della sentenza, cui segue il deposito contestuale della sentenza.
1 R.G. 849/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 849/2025 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Melani del Foro di ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Via Degli Orafi n. 2, CP_1 CP_1
giusta procura in atti;
- parte appellante -
e
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Franco Vezzani del Foro di ed elettivamente CP_1
domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme, Via G. Marconi n. 36, giusta procura in atti;
- parte appellata–
Oggetto: appello contro la sentenza n. 644/2024 emessa il 27/10/2024 e depositata il
28/10/2024, del Giudice di Pace di , mai notificata, in materia di opposizione a CP_1
verbale di violazione del Codice della Strada.
***
2 R.G. 849/2025 Conclusioni di parte appellante:
- come in ricorso in appello:
“riformare parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di n. 644/2024 e, per CP_1
l'effetto, liquidare le spese legali di primo grado, in via principale, nella misura media di €
361,40 o, in subordine, in quella minima di € 180,70, ex commi 1, 1-bis e 5 dell'art. 4 del
D.M. 55/2014, o diversa somma come di giustizia, il tutto oltre accessori di legge e spese della procedura, condannando il al relativo pagamento. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con distrazione in favore dell'odierno difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni di parte appellata:
- come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/05/2025:
“Rimettendosi alla valutazione dell'adito Tribunale quanto alla determinazione delle competenze da liquidare per il giudizio di primo grado, dichiarandosi disponibile, ove ne risultasse un importo superiore a quello già liquidato, a versare la differenza.
Quanto alle spese del grado, il principio cardine è il criterio della soccombenza, la cui individuazione si compie in base al principio di causalità, assente, con riferimento alla condotta tenuta dal nel caso che ci occupa. CP_1
Si chiede pertanto la compensazione integrale delle spese del grado”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 204 bis Codice della Strada, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il verbale di violazione al Codice della Strada n.
008259/V/24 del 07/03/2024 emesso dalla Polizia Municipale di e notificato il CP_1
10/05/2024 con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 CdS;
in particolare, parte ricorrente deduceva la illegittimità del suddetto verbale per mancata omologazione dell'autovelox, omessa verifica della funzionalità annuale dell'apparecchio, nonché per violazione dell'art. 4 d.l. n. 121/2002, in assenza del requisito tecnico essenziale dell'elevato tasso di incidentalità sul tratto di strada oggetto di accertamento.
3 R.G. 849/2025 Si costituiva il contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1
argomentato, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
successivamente alla costituzione e, precisamente, in data 19/10/2024, il CP_1
convenuto procedeva all'annullamento d'ufficio del verbale oggetto di opposizione.
All'udienza del 24/10/2024 parte ricorrente, preso atto dell'annullamento del provvedimento, precisava, ai fini della condanna alle spese di lite, che all'atto della costituzione in giudizio della controparte erano già state pubblicate due sentenze della
Corte di Cassazione circa la necessaria omologazione degli autovelox;
pertanto, potendo il anticipare l'annullamento del provvedimento, la stessa si opponeva alla Controparte_1
richiesta di compensazione delle spese di lite.
Preso atto dell'annullamento d'ufficio del verbale oggetto di opposizione, il Giudice di
Pace dichiarava cessata la materia del contendere, condannando il alla Controparte_1
refusione delle spese di lite, liquidate in € 80,00 per compensi professionali, € 43,00 per anticipazioni, oltre 15 % spese generali, CPA e IVA come per legge.
I motivi d'appello al Tribunale propone ora appello la società Pt_2 Parte_1
deducendo quale unico motivo di appello l'erroneità della sentenza di primo grado con riferimento al capo inerente alla liquidazione delle spese di lite, in particolare deducendo la violazione dell'art. 4 commi 1, 1 bis e 5 del d.m. Giustizia n. 55/2015 e della tabella n. 1 ad essa allegata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/05/2025 si è costituito in giudizio il non contestando il motivo di appello formulato ed anzi Controparte_1
rimettendosi alla valutazione del Tribunale quanto alla determinazione delle competenze da liquidare per il giudizio di primo grado, dichiarandosi altresì disponibile, in ipotesi di liquidazione di importo superiore a quello già riconosciuto, a versare la differenza e chiedendo la compensazione delle spese di lite quanto al secondo grado di giudizio.
Celebrata la prima udienza di comparizione e ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 429 c.p.c.-, il Giudice ha invitato le parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione, con deposito contestuale del provvedimento.
4 R.G. 849/2025 In diritto
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Come correttamente osservato da parte appellante, la liquidazione delle spese di lite in €
80,00 effettuata dal Giudice di prime cure non risulta essere conforme al dettato normativo di cui all'art. 4 d.m. n. 55/2014 - così come aggiornato dal d.m. n. 147/2022 - e alla tabella ad esso allegata;
pertanto, occorre procedere alla sua rideterminazione.
Ebbene, nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio possa farsi applicazione dei parametri minimi, ciò in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività processuale svolta, anche alla luce dell'annullamento del verbale da parte dello stesso intervenuto nelle more del giudizio. Controparte_1
Fatta tale premessa, tenuto conto del valore della controversia di primo grado (pari ad €
173,00), del mancato svolgimento di alcuna attività istruttoria o di trattazione e riconosciuto l'aumento del 30% previsto dall'art. 4 comma 1 bis d.m. n. 147/2022, stante l'impiego di tecniche informatiche nella redazione degli atti da parte della ricorrente, il compenso liquidato a titolo di spese legali viene rideterminato in € 180,70 per compensi professionali,
€ 43,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il va Controparte_1
condannato alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di
[...]
rideterminate in € 180,70 per compensi professionali, € 43,00 per Parte_1
anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Spese processuali
Le difese svolte dal convenuto, il quale non ha contestato il motivo di appello CP_1
formulato, anzi rimettendosi alla valutazione del Tribunale e in ogni caso rendendosi disponibile al versamento dell'eventuale residuo importo dovuto a titolo di spese di lite, giustificano la compensazione delle spese di lite del presente giudizio nella misura della metà (1/2).
Per la residua metà le stesse seguono la soccombenza e dunque vengono poste a carico di parte appellata in favore di parte appellante, e per essa in favore dell'avv. Simona Melani dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.-.
5 R.G. 849/2025 Esse vengono complessivamente liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM
55/2014 come modificato dal DM37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 361,40), dell'esigua attività processuale svolta anche alla luce del tenore delle difese svolte da parte appellata, escluso in ogni caso il compenso per la fase istruttoria, che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale Giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: accoglie
l'appello e in parziale riforma della sentenza n. 644/2024, emessa il 27/10/2024 e depositata il 28/10/2024, del Giudice di Pace di Pistoia, condanna il alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore Controparte_1
di liquidate in € 180,70 per compensi professionali, € 43,00 Parte_1
per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
compensa le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura della metà (1/2); condanna il a rifondere la residua metà (1/2) delle spese legali del presente grado Controparte_1
di giudizio in favore di e per essa in favore dell'avv. Parte_1
Simona Melani dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c., che si liquidano complessivamente in € 232,00 per compensi professionali, € 64,50 per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pistoia, il 03 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
6 R.G. 849/2025
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 03 giugno 2025
Oggi, davanti al Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante: l'avv. Simona Melani;
- per parte appellata : l'avv. Franco Vezzani;
Controparte_1
Il procuratore di parte appellante si riporta al ricorso introduttivo opponendosi alla compensazione delle spese di lite, traducendosi tale richiesta in un ulteriore pregiudizio per l'appellante anche considerato l'ammontare modesto dell'importo; insiste dunque nell'accoglimento del ricorso.
Il procuratore di parte appellata si riporta alla memoria e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il G.U., visti gli articoli 2 D.lgs. 150/11, 437 e 429 c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come in atto di appello.
Il procuratore di parte appellata conclude come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/05/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
Il Giudice dà lettura del dispositivo della sentenza, cui segue il deposito contestuale della sentenza.
1 R.G. 849/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 849/2025 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Melani del Foro di ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Via Degli Orafi n. 2, CP_1 CP_1
giusta procura in atti;
- parte appellante -
e
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Franco Vezzani del Foro di ed elettivamente CP_1
domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme, Via G. Marconi n. 36, giusta procura in atti;
- parte appellata–
Oggetto: appello contro la sentenza n. 644/2024 emessa il 27/10/2024 e depositata il
28/10/2024, del Giudice di Pace di , mai notificata, in materia di opposizione a CP_1
verbale di violazione del Codice della Strada.
***
2 R.G. 849/2025 Conclusioni di parte appellante:
- come in ricorso in appello:
“riformare parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di n. 644/2024 e, per CP_1
l'effetto, liquidare le spese legali di primo grado, in via principale, nella misura media di €
361,40 o, in subordine, in quella minima di € 180,70, ex commi 1, 1-bis e 5 dell'art. 4 del
D.M. 55/2014, o diversa somma come di giustizia, il tutto oltre accessori di legge e spese della procedura, condannando il al relativo pagamento. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con distrazione in favore dell'odierno difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni di parte appellata:
- come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/05/2025:
“Rimettendosi alla valutazione dell'adito Tribunale quanto alla determinazione delle competenze da liquidare per il giudizio di primo grado, dichiarandosi disponibile, ove ne risultasse un importo superiore a quello già liquidato, a versare la differenza.
Quanto alle spese del grado, il principio cardine è il criterio della soccombenza, la cui individuazione si compie in base al principio di causalità, assente, con riferimento alla condotta tenuta dal nel caso che ci occupa. CP_1
Si chiede pertanto la compensazione integrale delle spese del grado”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 204 bis Codice della Strada, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il verbale di violazione al Codice della Strada n.
008259/V/24 del 07/03/2024 emesso dalla Polizia Municipale di e notificato il CP_1
10/05/2024 con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 CdS;
in particolare, parte ricorrente deduceva la illegittimità del suddetto verbale per mancata omologazione dell'autovelox, omessa verifica della funzionalità annuale dell'apparecchio, nonché per violazione dell'art. 4 d.l. n. 121/2002, in assenza del requisito tecnico essenziale dell'elevato tasso di incidentalità sul tratto di strada oggetto di accertamento.
3 R.G. 849/2025 Si costituiva il contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1
argomentato, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
successivamente alla costituzione e, precisamente, in data 19/10/2024, il CP_1
convenuto procedeva all'annullamento d'ufficio del verbale oggetto di opposizione.
All'udienza del 24/10/2024 parte ricorrente, preso atto dell'annullamento del provvedimento, precisava, ai fini della condanna alle spese di lite, che all'atto della costituzione in giudizio della controparte erano già state pubblicate due sentenze della
Corte di Cassazione circa la necessaria omologazione degli autovelox;
pertanto, potendo il anticipare l'annullamento del provvedimento, la stessa si opponeva alla Controparte_1
richiesta di compensazione delle spese di lite.
Preso atto dell'annullamento d'ufficio del verbale oggetto di opposizione, il Giudice di
Pace dichiarava cessata la materia del contendere, condannando il alla Controparte_1
refusione delle spese di lite, liquidate in € 80,00 per compensi professionali, € 43,00 per anticipazioni, oltre 15 % spese generali, CPA e IVA come per legge.
I motivi d'appello al Tribunale propone ora appello la società Pt_2 Parte_1
deducendo quale unico motivo di appello l'erroneità della sentenza di primo grado con riferimento al capo inerente alla liquidazione delle spese di lite, in particolare deducendo la violazione dell'art. 4 commi 1, 1 bis e 5 del d.m. Giustizia n. 55/2015 e della tabella n. 1 ad essa allegata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/05/2025 si è costituito in giudizio il non contestando il motivo di appello formulato ed anzi Controparte_1
rimettendosi alla valutazione del Tribunale quanto alla determinazione delle competenze da liquidare per il giudizio di primo grado, dichiarandosi altresì disponibile, in ipotesi di liquidazione di importo superiore a quello già riconosciuto, a versare la differenza e chiedendo la compensazione delle spese di lite quanto al secondo grado di giudizio.
Celebrata la prima udienza di comparizione e ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 429 c.p.c.-, il Giudice ha invitato le parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione, con deposito contestuale del provvedimento.
4 R.G. 849/2025 In diritto
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Come correttamente osservato da parte appellante, la liquidazione delle spese di lite in €
80,00 effettuata dal Giudice di prime cure non risulta essere conforme al dettato normativo di cui all'art. 4 d.m. n. 55/2014 - così come aggiornato dal d.m. n. 147/2022 - e alla tabella ad esso allegata;
pertanto, occorre procedere alla sua rideterminazione.
Ebbene, nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio possa farsi applicazione dei parametri minimi, ciò in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività processuale svolta, anche alla luce dell'annullamento del verbale da parte dello stesso intervenuto nelle more del giudizio. Controparte_1
Fatta tale premessa, tenuto conto del valore della controversia di primo grado (pari ad €
173,00), del mancato svolgimento di alcuna attività istruttoria o di trattazione e riconosciuto l'aumento del 30% previsto dall'art. 4 comma 1 bis d.m. n. 147/2022, stante l'impiego di tecniche informatiche nella redazione degli atti da parte della ricorrente, il compenso liquidato a titolo di spese legali viene rideterminato in € 180,70 per compensi professionali,
€ 43,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il va Controparte_1
condannato alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di
[...]
rideterminate in € 180,70 per compensi professionali, € 43,00 per Parte_1
anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Spese processuali
Le difese svolte dal convenuto, il quale non ha contestato il motivo di appello CP_1
formulato, anzi rimettendosi alla valutazione del Tribunale e in ogni caso rendendosi disponibile al versamento dell'eventuale residuo importo dovuto a titolo di spese di lite, giustificano la compensazione delle spese di lite del presente giudizio nella misura della metà (1/2).
Per la residua metà le stesse seguono la soccombenza e dunque vengono poste a carico di parte appellata in favore di parte appellante, e per essa in favore dell'avv. Simona Melani dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.-.
5 R.G. 849/2025 Esse vengono complessivamente liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM
55/2014 come modificato dal DM37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 361,40), dell'esigua attività processuale svolta anche alla luce del tenore delle difese svolte da parte appellata, escluso in ogni caso il compenso per la fase istruttoria, che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale Giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: accoglie
l'appello e in parziale riforma della sentenza n. 644/2024, emessa il 27/10/2024 e depositata il 28/10/2024, del Giudice di Pace di Pistoia, condanna il alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore Controparte_1
di liquidate in € 180,70 per compensi professionali, € 43,00 Parte_1
per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
compensa le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura della metà (1/2); condanna il a rifondere la residua metà (1/2) delle spese legali del presente grado Controparte_1
di giudizio in favore di e per essa in favore dell'avv. Parte_1
Simona Melani dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c., che si liquidano complessivamente in € 232,00 per compensi professionali, € 64,50 per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pistoia, il 03 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
6 R.G. 849/2025