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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 07 febbraio 2025
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
in persona del suo legale rappresentante p,t, Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. M. Bagno come da mandato in atti contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Finocchito come da CP_1
mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, notificato in data 13.05.2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso precetto, notificato in data 29.02.2024, con il quale l'ing.
, ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 20.300,92 in CP_1
forza di ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. emessa in data 13.11.2018, Sentenza della Corte di Appello emessa in data 13.09.2021 n. 974, ordinanza della corte di Cassazione emessa in data 14.03.2023 n. 7365.
L'opponente eccepiva la nullità/ illegittimità del precetto notificato.
Con comparsa di risposta del 10 maggio 2024 si costituiva il sig. CP_1
per impugnare e contestare l'assunto attero.
[...] Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale, previo deposito di note conclusionali.
La società assume che le sentenza, poste a fondamento Parte_1
dell'atto di precetto opposto, non costituiscono valido titolo esecutivo, nemmeno per le statuizioni relative alla refusione delle spese di lite.
Deduce che il credito professionale, per il quale il ha promosso i giudizi CP_1
conclusi con le sentenza intimate, non è stato definitivamente accertato essendo sub iudice ( pendenza di giudizio in Cassazione).
Rileva, pertanto, che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione forzata finché l'esistenza di quel credito non sia stata accertata con efficacia di giudicato.
Conclude invocando la dichiarazione di nullità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Orbene, sul punto l'intervento della Sprema Corte con sentenza n. 12872 del
2021 ha specificato a quali condizioni il capo condannatorio contenuto in una sentenza costitutiva o dichiarativa possa essere messo provvisoriamente in esecuzione, ai sensi dell'articolo 282 c.p.c., segnalando che al riguardo tre regole ben chiare: la prima regola e' che l'articolo 282 c.p.c., la' dove stabilisce che “la sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva tra le parti”, in realta' plus dixit quam voluit.
Tale regola, infatti, non s'applica indistintamente a tutte le “sentenze di primo grado”, ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio.
Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex permultis, Sez.
3 -, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018, Rv. 651634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
1211 del 18/01/2018, Rv. 647352 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013, Rv.
629082 – 01).
2 La seconda regola e' che quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutivita' di quest'ultima dipendera' dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva.
A tal riguardo la Cassazione con sentenza n. 27416 del 08.10.2021 ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre:
a) rapporto di sinallagmaticita';
b) rapporto di corrispettivita';
c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorieta'.
Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non e' immediatamente esecutivo, nelle altre due si'.
Il rapporto di sinallagmaticita' sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicche' mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi.
E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrattare, ex articolo 2932 c.c. (Sez. U.,
Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643 – 01).
Il rapporto di corrispettivita' sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti.
E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a carico di uno dei condividenti e contenuta nella sentenza dichiarativa
3 dello scioglimento della comunione (Sez. 3 -, Sentenza n. 2537 del 30/01/2019, Rv.
652662 – 01).
Il rapporto di dipendenza sussiste, invece, quando il capo condannatorio e' la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo. E' stato ritenuto sussistente, ad esempio, tra la pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile richiesta dall'assuntore del concordato succeduto al curatore fallimentare che aveva proposto l'azione revocatoria (Sez. 3 -, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018), come pure tra l'accoglimento d'una azione revocatoria fallimentare L. Fall., ex articolo 67, comma 2
e la condanna d'una banca alla restituzione del pagamento dichiarato inefficace (Sez.
1, Sentenza n. 16737 del 29/07/2011).
Il rapporto di accessorieta', infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun modo sul presupposto e sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo.
E' il caso, in particolare, della condanna alle spese di lite (Sez. 3, Sentenza n.
21367 del 10/11/2004).
Tornando al caso in esame, il , con l'atto di precetto opposto, ha CP_1
azionato il capo condannatorio delle sentenze in oggetto relativo alle spese legali a cui
è stata condannata per soccombenza nei tre gradi del (distinto) Parte_1
giudizio per revocatoria.
Ne consegue che va riconosciuta la provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c. del capo sulle spese di lite, trattandosi di una statuizione meramente dipendente rispetto al capo costitutivo.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
4 il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Rigetta la opposizione promossa da , in persona del Parte_1
suo legale rappresentante p.t., e per l'effetto, conferma l'atto di precetto notificato in data 29.02.2024;
2) Condanna , in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessive €
1700,00 di cui € 1700,00 per competenze, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP come per legge
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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