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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 03/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 03/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 09.01.2025, promossa da:
, C.F.: , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola
Grimaldi e dall'Avv. Chiara Ceccarelli ed elettivamente domiciliata in via delle Rupi n.1, studio dell'Avv. Paola Grimaldi;
Attrice
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina
Pacelli e con questi elettivamente domiciliato in Fabrica di Roma (VT), viale degli Eroi n. 11, studio del difensore;
Convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva di accertare la Controparte_1
responsabilità professionale del geom. e di condannarlo al risarcimento dei danni CP_2 pari a complessivi € 17.292,64.
1 A fondamento della domanda deduceva che, nell'anno 2013, il professionista convenuto era stato incaricato di progettare e dirigere le opere di consolidamento statico dell'immobile sito nel Comune di Fabrica di Roma, via dell'Asino nn. 38-40-42 e vicolo del Borgo nn. 13-15-19, identificato al
NCEU, Foglio 12, part. 215 (sub 1) e 216 (sub 2), di cui era stato interdetto l'uso con ordinanza comunale n. 21/2013, dopo che i Vigili del Fuoco di Civita Castellana avevano ravvisato la necessità di eseguire interventi di consolidamento della volta costituente la struttura interposta tra il piano primo sotto strada ed il piano terra.
Pertanto, alla luce delle valutazioni effettuate dal geom. veniva realizzato l'intervento di CP_2
stabilizzazione mediante catene affidato in appalto alla ditta M.E. Edilizia di ed CP_3
autorizzato con la SCIA presentata in data 09.07.2013. Successivamente, con una seconda SCIA presentata in data 16.02.2017, a firma del geom. venivano eseguite le opere di Controparte_4
rifacimento del solaio.
Tuttavia, l'Ing. incaricato dall'attrice e dagli altri comproprietari dello stabile, Controparte_5 accertava che le opere eseguite nell'anno 2013, per come progettate dal convenuto, non erano funzionali al consolidamento, oltre ad essere dannose.
Pertanto, l'attrice proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo all'esito del quale l'Ing.
, nominato CTU dal Tribunale di Viterbo nel procedimento R.G. 2890/2019, Persona_1
accertava che gli interventi di consolidamento predisposti dal convenuto, consistiti nella fornitura e posa in opera di ferri piatti di irrigidimento e di cinque catene in ferro del diametro di 24 mm, pur non avendo arrecato danni o vizi al fabbricato, non avevano apportato alcun beneficio statico. Il
CTU quantificava il valore delle suddette opere in € 7.200,00, pari a 2/3 del valore dell'appalto affidato alla ditta M.E. Edilizia di . CP_3
Alla luce degli accertamenti eseguiti dal CTU, l'attrice, in qualità di comproprietaria dell'immobile, chiedeva al convenuto il risarcimento dei danni comprensivi del rimborso pro quota di tutte le spese sostenute (€ 665,00 parcella geometra convenuto, € 3.406,00 compenso appaltatore ditta M.E.
Edilizia, € 846,64 parcella CTU, € 261,00 parcella Ing. € 527,00 parcella Geom. CP_5 CP_4
€ 1.387,00 parcella Avv. Paola Grimaldi per il ricorso ATP) e del lucro cessante determinato dal mancato incasso di trentotto mensilità del canone di locazione, avendo la conduttrice Parte_1 abbandonato l'immobile.
[...]
2. Si costituiva con comparsa di risposta il geom. chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Con riferimento allo svolgimento dei fatti evidenziava che l'incarico professionale a lui conferito dai comproprietari dell'immobile in data 31.05.2013 prevedeva la messa in sicurezza del fabbricato,
2 al fine di ottemperare a quanto previsto dall'ordinanza n. 21/2013 del comune di Fabbrica di Roma, ma escludeva espressamente lo svolgimento di calcoli strutturali e di depositi presso il Genio Civile.
Infatti, i lavori per i quali era stato incaricato riguardavano esclusivamente la riparazione parziale delle criticità accertate con la relazione dei Vigili del Fuoco del 08.04.2009, limitatamente alle parti comuni.
In seguito, per completare i lavori di consolidamento strutturale del fabbricato, sarebbe stato necessario intervenire sulle parti di proprietà esclusiva relative al soffitto a volta esistente tra le proprietà Tuttavia, queste opere erano state omesse dall'attrice la quale, CP_6
cionondimeno, aveva richiesto in data 04.12.2013, unitamente agli altri comproprietari, la revoca dell'ordinanza interdittiva.
In linea di diritto veniva eccepita la prescrizione e decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1169 c.c., essendo già decorso l'anno dalla denuncia dei vizi effettuata il 26.06.2018 e tenuto conto che l'effetto interruttivo dell'ATP era terminato con il deposito della relazione in data 09.11.2020.
Inoltre, il convenuto sollevava le seguenti eccezioni: difetto di legittimazione attiva, considerato che l'attrice non aveva titolo per richiedere il risarcimento dei danni arrecati alle parti comuni;
nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della causa petendi;
difetto di legittimazione passiva, non avendo egli ricevuto il compenso per i lavori svolti dalla ditta , la Controparte_7
quale, peraltro, non era stata chiamata in causa, con ciò violando il principio del contraddittorio.
Da ultimo, contestava integralmente la quantificazione del danno prospettata dall'attrice ritenuta errata anche in rapporto alla quota di partecipazione della stessa alla comunione condominiale.
3. Nello svolgimento del processo, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive istanze ed eccezioni.
In data 09.01.2025 si svolgeva l'udienza di precisazione delle conclusioni;
con le note autorizzate le parti si riportavano alle domande ed eccezioni come formulate negli atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda proposta dall'attrice merita parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente giova evidenziare che l'attrice lamenta l'inutilità dei lavori progettati dal professionista convenuto, in quanto non funzionali al consolidamento statico del fabbricato e, per tale ragione, chiede il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante conseguenti all'inadempimento del professionista.
Questa essendo la causa petendi, risulta evidente che le molteplici eccezioni sollevate dal convenuto sono del tutto prive di pregio.
3 In primo luogo, è inconferente l'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione sollevata ai sensi dell'art. 1669 c.c. Infatti, la previsione dettata dall'art. 1669 c.c. contempla le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali, quali la solidità, l'efficienza e la durata dell'opera ed è comprensiva di tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, inficiano la sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata (Cass. 117/2000 e Cass. 11740/2003).
Tuttavia, dal tenore del libello introduttivo appare evidente che non è questa l'azione
(extracontrattuale SS.UU 2284/2014) proposta dall'attrice, la quale non imputa al professionista, eventualmente in via concorsuale (Cass. 14378/2023), il pericolo di rovina o i gravi difetti dell'immobile, bensì lamenta l'omessa ed errata progettazione delle opere necessarie ad assicurare il consolidamento statico dell'edificio, oggetto del contratto d'opera professionale concluso fra le parti (lettera di incarico del 31.05.2013).
In secondo luogo, è destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, considerato è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota" (SS.UU. 10934/2019).
Analogamente deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e violazione del contraddittorio per omessa vocatio in ius della ditta appaltatrice , Controparte_7 considerato che l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni, non per i vizi dell'opera realizzata dall'appaltatore (art. 1667 c.c.), ma per l'inutilità delle opere progettate dal professionista convenuto, individuate nella SCIA depositata il 09.07.2013 e non funzionali al consolidamento statico del fabbricato.
Infine, appare del tutto indimostrata l'eccezione di nullità del libello introduttivo per indeterminatezza della causa petendi, essendo ben delineati gli elementi di fatto e diritto costituenti le ragioni della domanda risarcitoria e non potendosi ravvisare le carenze sanzionate dall'art. 164
c.p.c.
5. Con riferimento allo svolgimento dei rapporti fra le parti, il Giudice osserva che le obbligazioni professionali assunte dal geometra convenuto sono individuate dalla lettera di incarico del
31.05.2013 (allegato n. 6 del fascicolo ATP del convenuto).
4 Orbene, in epigrafe le parti precisano che l'incarico viene conferito al professionista “al fine di ottemperare all'ordinanza n. 21/2013 disposta dal comune di Fabrica di Roma (VT) in da
02.04.2013 relativa alla messa in sicurezza del fabbricato di cui sopra”. Inoltre, alla fine del documento vi è la seguente frase, evidenziata in grassetto: “Le parti dichiarano di essere a conoscenza dell'ordinanza citata per cui gli immobili potranno essere utilizzati solo dopo la fine dei lavori”.
L'ordinanza comunale del 02.04.2013 disponeva l'interdizione dei locali e delle abitazioni fino
“alla messa in sicurezza dello stabile sotto la direzione di un tecnico abilitato”.
Dunque, il testo della lettera di incarico, che fa espresso rinvio all'ordinanza comunale, non lascia dubbi sul fatto che la volontà contrattuale espressa dalle parti fosse quella di mettere in sicurezza lo stabile, svolgendo i lavori di consolidamento già individuati dai Vigili del Fuoco con il verbale del
08.04.2009.
Ne discende che oggetto dell'obbligazione professionale assunta dal geometra convenuto era proprio quello di mettere in sicurezza lo stabile al fine di consentirne l'utilizzo. Ovviamente la prestazione non poteva eccedere i limiti delle competenze previste dalla legge e, per tale ragione, sicuramente il geometra non poteva impegnarsi a svolgere calcoli strutturali e ad effettuare i conseguenti depositi presso il genio civile.
Tale ultima limitazione della prestazione espressamente prevista dal testo contrattuale non consente, tuttavia, di escludere che i lavori dovessero essere progettati e diretti dal professionista incaricato in modo tale da mettere in sicurezza il fabbricato. In buona sostanza l'oggetto dell'obbligazione professionale assunta dal convenuto era quello di ottemperare al provvedimento comunale, progettando e dirigendo i lavori di consolidamento necessari a mettere in sicurezza il fabbricato.
Laddove detti lavori avessero richiesto competenze non possedute dal professionista convenuto, questi non avrebbe dovuto assumere l'incarico, come invece ha fatto. Diversamente assumere l'incarico di mettere in sicurezza il fabbricato, senza avere le competenze tecniche per farlo, comporta un inevitabile e sicuro inadempimento contrattuale.
Più precisamente, il geometra convenuto, non possedendo la qualifica tecnica necessaria, ha progettato e fatto eseguire lavori che, come evidenziato dall'Ing. nella relazione Persona_1
depositata nel procedimento per ATP recante R.G. 2890/2019 svoltosi innanzi al Tribunale di
Viterbo, “non hanno apportato nessun miglioramento statico al fabbricato”.
Dette conclusioni, che appaiono logiche, coerenti e condivisibili alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, rendono manifesto l'inadempimento contrattuale del professionista, che non ha progettato
(non avendo le competenze per farlo) le opere funzionali al consolidamento statico del fabbricato
5 imposto dall'ordinanza comunale, ma ha predisposto soltanto l'esecuzione di opere inutili e disfunzionali rispetto all'obiettivo perseguito.
Il che configura inadempimento dell'obbligazione, avendo il professionista assunto l'impegno di consolidare la staticità dell'edificio, senza in essere abilitato a realizzarlo, ma cionondimeno ha progettato e diretto opere del tutto inutili rispetto a quanto pattuito contrattualmente tra le parti.
6. Deve, quindi, procedersi a scrutinare la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice.
L'attrice ha agito nella qualità di partecipante alla comunione del fabbricato interessato dai lavori progettati dal geometra convenuto, ma non ha tempestivamente prodotto, come sarebbe stato suo onere, la tabella millesimale o altro documento idoneo a dimostrare la quota a lei spettante, specificamente contestata dal convenuto (a pag. 13 della comparsa di risposta il convenuto afferma che la quota dell'attrice sarebbe pari a 240/1000).
Pertanto, non essendo provata la quota di partecipazione alla comunione, non può essere riconosciuto il risarcimento pro-quota di € 665,00 per la parcella del geometra convenuto, €
3.406,00 per il compenso appaltatore ditta M.E. Edilizia, € 846,64 per la parcella CTU in sede di
ATP, € 261,00 per la parcella Ing. € 527,00 per la parcella Geom. € 1.387,00 CP_5 CP_4 per la parcella corrisposta all'Avv. Paola Grimaldi quale difensore nel procedimento per ATP.
Tantomeno l'attrice ha tempestivamente prodotto i documenti idonei a provare l'effettivo pagamento delle somme richieste (ad esempio bonifici bancari o ricevute di pagamento).
Anche la richiesta di risarcimento del lucro cessante, asseritamente derivante dal mancato incasso di trentotto mensilità del canone di locazione, non risulta provata.
Infatti, l'attrice ha depositato solo il contratto di locazione (allegato n. 8 della citazione), ma non risulta prodotta la risoluzione consensuale dello stesso o il verbale di riconsegna dell'immobile in seguito all'asserito abbandono da parte della conduttrice Parte_1
Nemmeno è stata depositata la comunicazione della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del contratto e della successiva risoluzione.
In conclusione, pur essendo accertato l'inadempimento del convenuto, difetta la prova del danno e, pertanto, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei minimi. Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale della domanda, limitatamente all'accertamento della responsabilità, le spese possono essere compensate per la metà.
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da contro , così provvede: Parte_2 CP_2
1. Accerta la responsabilità per inadempimento del convenuto geometra;
CP_2
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno perché non provata;
3. Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (€ 2.000,00 complessivi compensati per la metà), oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 03/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 09.01.2025, promossa da:
, C.F.: , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola
Grimaldi e dall'Avv. Chiara Ceccarelli ed elettivamente domiciliata in via delle Rupi n.1, studio dell'Avv. Paola Grimaldi;
Attrice
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina
Pacelli e con questi elettivamente domiciliato in Fabrica di Roma (VT), viale degli Eroi n. 11, studio del difensore;
Convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva di accertare la Controparte_1
responsabilità professionale del geom. e di condannarlo al risarcimento dei danni CP_2 pari a complessivi € 17.292,64.
1 A fondamento della domanda deduceva che, nell'anno 2013, il professionista convenuto era stato incaricato di progettare e dirigere le opere di consolidamento statico dell'immobile sito nel Comune di Fabrica di Roma, via dell'Asino nn. 38-40-42 e vicolo del Borgo nn. 13-15-19, identificato al
NCEU, Foglio 12, part. 215 (sub 1) e 216 (sub 2), di cui era stato interdetto l'uso con ordinanza comunale n. 21/2013, dopo che i Vigili del Fuoco di Civita Castellana avevano ravvisato la necessità di eseguire interventi di consolidamento della volta costituente la struttura interposta tra il piano primo sotto strada ed il piano terra.
Pertanto, alla luce delle valutazioni effettuate dal geom. veniva realizzato l'intervento di CP_2
stabilizzazione mediante catene affidato in appalto alla ditta M.E. Edilizia di ed CP_3
autorizzato con la SCIA presentata in data 09.07.2013. Successivamente, con una seconda SCIA presentata in data 16.02.2017, a firma del geom. venivano eseguite le opere di Controparte_4
rifacimento del solaio.
Tuttavia, l'Ing. incaricato dall'attrice e dagli altri comproprietari dello stabile, Controparte_5 accertava che le opere eseguite nell'anno 2013, per come progettate dal convenuto, non erano funzionali al consolidamento, oltre ad essere dannose.
Pertanto, l'attrice proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo all'esito del quale l'Ing.
, nominato CTU dal Tribunale di Viterbo nel procedimento R.G. 2890/2019, Persona_1
accertava che gli interventi di consolidamento predisposti dal convenuto, consistiti nella fornitura e posa in opera di ferri piatti di irrigidimento e di cinque catene in ferro del diametro di 24 mm, pur non avendo arrecato danni o vizi al fabbricato, non avevano apportato alcun beneficio statico. Il
CTU quantificava il valore delle suddette opere in € 7.200,00, pari a 2/3 del valore dell'appalto affidato alla ditta M.E. Edilizia di . CP_3
Alla luce degli accertamenti eseguiti dal CTU, l'attrice, in qualità di comproprietaria dell'immobile, chiedeva al convenuto il risarcimento dei danni comprensivi del rimborso pro quota di tutte le spese sostenute (€ 665,00 parcella geometra convenuto, € 3.406,00 compenso appaltatore ditta M.E.
Edilizia, € 846,64 parcella CTU, € 261,00 parcella Ing. € 527,00 parcella Geom. CP_5 CP_4
€ 1.387,00 parcella Avv. Paola Grimaldi per il ricorso ATP) e del lucro cessante determinato dal mancato incasso di trentotto mensilità del canone di locazione, avendo la conduttrice Parte_1 abbandonato l'immobile.
[...]
2. Si costituiva con comparsa di risposta il geom. chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Con riferimento allo svolgimento dei fatti evidenziava che l'incarico professionale a lui conferito dai comproprietari dell'immobile in data 31.05.2013 prevedeva la messa in sicurezza del fabbricato,
2 al fine di ottemperare a quanto previsto dall'ordinanza n. 21/2013 del comune di Fabbrica di Roma, ma escludeva espressamente lo svolgimento di calcoli strutturali e di depositi presso il Genio Civile.
Infatti, i lavori per i quali era stato incaricato riguardavano esclusivamente la riparazione parziale delle criticità accertate con la relazione dei Vigili del Fuoco del 08.04.2009, limitatamente alle parti comuni.
In seguito, per completare i lavori di consolidamento strutturale del fabbricato, sarebbe stato necessario intervenire sulle parti di proprietà esclusiva relative al soffitto a volta esistente tra le proprietà Tuttavia, queste opere erano state omesse dall'attrice la quale, CP_6
cionondimeno, aveva richiesto in data 04.12.2013, unitamente agli altri comproprietari, la revoca dell'ordinanza interdittiva.
In linea di diritto veniva eccepita la prescrizione e decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1169 c.c., essendo già decorso l'anno dalla denuncia dei vizi effettuata il 26.06.2018 e tenuto conto che l'effetto interruttivo dell'ATP era terminato con il deposito della relazione in data 09.11.2020.
Inoltre, il convenuto sollevava le seguenti eccezioni: difetto di legittimazione attiva, considerato che l'attrice non aveva titolo per richiedere il risarcimento dei danni arrecati alle parti comuni;
nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della causa petendi;
difetto di legittimazione passiva, non avendo egli ricevuto il compenso per i lavori svolti dalla ditta , la Controparte_7
quale, peraltro, non era stata chiamata in causa, con ciò violando il principio del contraddittorio.
Da ultimo, contestava integralmente la quantificazione del danno prospettata dall'attrice ritenuta errata anche in rapporto alla quota di partecipazione della stessa alla comunione condominiale.
3. Nello svolgimento del processo, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive istanze ed eccezioni.
In data 09.01.2025 si svolgeva l'udienza di precisazione delle conclusioni;
con le note autorizzate le parti si riportavano alle domande ed eccezioni come formulate negli atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda proposta dall'attrice merita parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente giova evidenziare che l'attrice lamenta l'inutilità dei lavori progettati dal professionista convenuto, in quanto non funzionali al consolidamento statico del fabbricato e, per tale ragione, chiede il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante conseguenti all'inadempimento del professionista.
Questa essendo la causa petendi, risulta evidente che le molteplici eccezioni sollevate dal convenuto sono del tutto prive di pregio.
3 In primo luogo, è inconferente l'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione sollevata ai sensi dell'art. 1669 c.c. Infatti, la previsione dettata dall'art. 1669 c.c. contempla le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali, quali la solidità, l'efficienza e la durata dell'opera ed è comprensiva di tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, inficiano la sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata (Cass. 117/2000 e Cass. 11740/2003).
Tuttavia, dal tenore del libello introduttivo appare evidente che non è questa l'azione
(extracontrattuale SS.UU 2284/2014) proposta dall'attrice, la quale non imputa al professionista, eventualmente in via concorsuale (Cass. 14378/2023), il pericolo di rovina o i gravi difetti dell'immobile, bensì lamenta l'omessa ed errata progettazione delle opere necessarie ad assicurare il consolidamento statico dell'edificio, oggetto del contratto d'opera professionale concluso fra le parti (lettera di incarico del 31.05.2013).
In secondo luogo, è destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, considerato è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota" (SS.UU. 10934/2019).
Analogamente deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e violazione del contraddittorio per omessa vocatio in ius della ditta appaltatrice , Controparte_7 considerato che l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni, non per i vizi dell'opera realizzata dall'appaltatore (art. 1667 c.c.), ma per l'inutilità delle opere progettate dal professionista convenuto, individuate nella SCIA depositata il 09.07.2013 e non funzionali al consolidamento statico del fabbricato.
Infine, appare del tutto indimostrata l'eccezione di nullità del libello introduttivo per indeterminatezza della causa petendi, essendo ben delineati gli elementi di fatto e diritto costituenti le ragioni della domanda risarcitoria e non potendosi ravvisare le carenze sanzionate dall'art. 164
c.p.c.
5. Con riferimento allo svolgimento dei rapporti fra le parti, il Giudice osserva che le obbligazioni professionali assunte dal geometra convenuto sono individuate dalla lettera di incarico del
31.05.2013 (allegato n. 6 del fascicolo ATP del convenuto).
4 Orbene, in epigrafe le parti precisano che l'incarico viene conferito al professionista “al fine di ottemperare all'ordinanza n. 21/2013 disposta dal comune di Fabrica di Roma (VT) in da
02.04.2013 relativa alla messa in sicurezza del fabbricato di cui sopra”. Inoltre, alla fine del documento vi è la seguente frase, evidenziata in grassetto: “Le parti dichiarano di essere a conoscenza dell'ordinanza citata per cui gli immobili potranno essere utilizzati solo dopo la fine dei lavori”.
L'ordinanza comunale del 02.04.2013 disponeva l'interdizione dei locali e delle abitazioni fino
“alla messa in sicurezza dello stabile sotto la direzione di un tecnico abilitato”.
Dunque, il testo della lettera di incarico, che fa espresso rinvio all'ordinanza comunale, non lascia dubbi sul fatto che la volontà contrattuale espressa dalle parti fosse quella di mettere in sicurezza lo stabile, svolgendo i lavori di consolidamento già individuati dai Vigili del Fuoco con il verbale del
08.04.2009.
Ne discende che oggetto dell'obbligazione professionale assunta dal geometra convenuto era proprio quello di mettere in sicurezza lo stabile al fine di consentirne l'utilizzo. Ovviamente la prestazione non poteva eccedere i limiti delle competenze previste dalla legge e, per tale ragione, sicuramente il geometra non poteva impegnarsi a svolgere calcoli strutturali e ad effettuare i conseguenti depositi presso il genio civile.
Tale ultima limitazione della prestazione espressamente prevista dal testo contrattuale non consente, tuttavia, di escludere che i lavori dovessero essere progettati e diretti dal professionista incaricato in modo tale da mettere in sicurezza il fabbricato. In buona sostanza l'oggetto dell'obbligazione professionale assunta dal convenuto era quello di ottemperare al provvedimento comunale, progettando e dirigendo i lavori di consolidamento necessari a mettere in sicurezza il fabbricato.
Laddove detti lavori avessero richiesto competenze non possedute dal professionista convenuto, questi non avrebbe dovuto assumere l'incarico, come invece ha fatto. Diversamente assumere l'incarico di mettere in sicurezza il fabbricato, senza avere le competenze tecniche per farlo, comporta un inevitabile e sicuro inadempimento contrattuale.
Più precisamente, il geometra convenuto, non possedendo la qualifica tecnica necessaria, ha progettato e fatto eseguire lavori che, come evidenziato dall'Ing. nella relazione Persona_1
depositata nel procedimento per ATP recante R.G. 2890/2019 svoltosi innanzi al Tribunale di
Viterbo, “non hanno apportato nessun miglioramento statico al fabbricato”.
Dette conclusioni, che appaiono logiche, coerenti e condivisibili alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, rendono manifesto l'inadempimento contrattuale del professionista, che non ha progettato
(non avendo le competenze per farlo) le opere funzionali al consolidamento statico del fabbricato
5 imposto dall'ordinanza comunale, ma ha predisposto soltanto l'esecuzione di opere inutili e disfunzionali rispetto all'obiettivo perseguito.
Il che configura inadempimento dell'obbligazione, avendo il professionista assunto l'impegno di consolidare la staticità dell'edificio, senza in essere abilitato a realizzarlo, ma cionondimeno ha progettato e diretto opere del tutto inutili rispetto a quanto pattuito contrattualmente tra le parti.
6. Deve, quindi, procedersi a scrutinare la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice.
L'attrice ha agito nella qualità di partecipante alla comunione del fabbricato interessato dai lavori progettati dal geometra convenuto, ma non ha tempestivamente prodotto, come sarebbe stato suo onere, la tabella millesimale o altro documento idoneo a dimostrare la quota a lei spettante, specificamente contestata dal convenuto (a pag. 13 della comparsa di risposta il convenuto afferma che la quota dell'attrice sarebbe pari a 240/1000).
Pertanto, non essendo provata la quota di partecipazione alla comunione, non può essere riconosciuto il risarcimento pro-quota di € 665,00 per la parcella del geometra convenuto, €
3.406,00 per il compenso appaltatore ditta M.E. Edilizia, € 846,64 per la parcella CTU in sede di
ATP, € 261,00 per la parcella Ing. € 527,00 per la parcella Geom. € 1.387,00 CP_5 CP_4 per la parcella corrisposta all'Avv. Paola Grimaldi quale difensore nel procedimento per ATP.
Tantomeno l'attrice ha tempestivamente prodotto i documenti idonei a provare l'effettivo pagamento delle somme richieste (ad esempio bonifici bancari o ricevute di pagamento).
Anche la richiesta di risarcimento del lucro cessante, asseritamente derivante dal mancato incasso di trentotto mensilità del canone di locazione, non risulta provata.
Infatti, l'attrice ha depositato solo il contratto di locazione (allegato n. 8 della citazione), ma non risulta prodotta la risoluzione consensuale dello stesso o il verbale di riconsegna dell'immobile in seguito all'asserito abbandono da parte della conduttrice Parte_1
Nemmeno è stata depositata la comunicazione della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del contratto e della successiva risoluzione.
In conclusione, pur essendo accertato l'inadempimento del convenuto, difetta la prova del danno e, pertanto, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei minimi. Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale della domanda, limitatamente all'accertamento della responsabilità, le spese possono essere compensate per la metà.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da contro , così provvede: Parte_2 CP_2
1. Accerta la responsabilità per inadempimento del convenuto geometra;
CP_2
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno perché non provata;
3. Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (€ 2.000,00 complessivi compensati per la metà), oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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