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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2806/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE CE AN, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17112/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - PO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012749367000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2658/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.071 2025 90127493 67/000, notificata il 13/06/2025 da Agenzia delle Entrate - SS, relativa a
IRPEF, nonché imposte ed oneri relative all'anno 2013 oltre sanzioni pecuniarie, interessi e spese per complessivi € 417,08.
Eccepisce la mancata notifica della cartella esattoriale n.07120180019739666/000 sottesa all'intimazione impugnata che si assume notificata il 26/07/2018, e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita DE PO I che in relazione al ruolo emesso relativo a maggiori imposte, sanzioni ed interessi, determinate in sede di controllo formale ex art 36/ter DPR 600/73 della dichiarazione modello UNICO/2014, relativa all'anno di imposta 2013, eccepisce la regolarità dell'attività di sua competenza.
Deposita relata della sottesa cartella esattoriale n. 07120180019739666/000 regolarmente notificata secondo la procedura dell'irreperibilità assoluta ex art. 60 lettera e) del DPR 600/73., non impugnata dal ricorrente ed insiste per il rigetto della domanda.
E' restata contumace Agenzia delle Entrate SS.
Il ricorrente e l'ufficio hanno depositato memorie.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'ufficio risulta che alla ricorrente è stata notificata la cartella di pagamento n. 07120180019739666/000 sottesa all'intimazione impugnata in data 26/07/2018.
Il credito a cui si riferisce la cartella e l'atto impugnato attiene a maggiori imposte, sanzioni ed interessi determinate in sede di controllo formale ex art 36/ter DPR 600/73 della dichiarazione modello UNICO/2014, relativa all'anno di imposta 2013. In relazione a tale tributo si applica il termine di prescrizione ordinario decennale ex art 2935 c.c.
A fronte della notifica della cartella sottesa all'intimazione impugnata in data 26.7.201, non impugnata dal ricorrente, il credito si è consolidato in capo all'Ente creditore senza che possano essere eccepiti vizi della stessa cartella o degli atti presupposti divenuti ormai definitivi. Successivamente alla predetta data del
26.7.2018 alcuna prescrizione risulta maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il 13.6.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE CE AN, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17112/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - PO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012749367000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2658/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.071 2025 90127493 67/000, notificata il 13/06/2025 da Agenzia delle Entrate - SS, relativa a
IRPEF, nonché imposte ed oneri relative all'anno 2013 oltre sanzioni pecuniarie, interessi e spese per complessivi € 417,08.
Eccepisce la mancata notifica della cartella esattoriale n.07120180019739666/000 sottesa all'intimazione impugnata che si assume notificata il 26/07/2018, e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita DE PO I che in relazione al ruolo emesso relativo a maggiori imposte, sanzioni ed interessi, determinate in sede di controllo formale ex art 36/ter DPR 600/73 della dichiarazione modello UNICO/2014, relativa all'anno di imposta 2013, eccepisce la regolarità dell'attività di sua competenza.
Deposita relata della sottesa cartella esattoriale n. 07120180019739666/000 regolarmente notificata secondo la procedura dell'irreperibilità assoluta ex art. 60 lettera e) del DPR 600/73., non impugnata dal ricorrente ed insiste per il rigetto della domanda.
E' restata contumace Agenzia delle Entrate SS.
Il ricorrente e l'ufficio hanno depositato memorie.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'ufficio risulta che alla ricorrente è stata notificata la cartella di pagamento n. 07120180019739666/000 sottesa all'intimazione impugnata in data 26/07/2018.
Il credito a cui si riferisce la cartella e l'atto impugnato attiene a maggiori imposte, sanzioni ed interessi determinate in sede di controllo formale ex art 36/ter DPR 600/73 della dichiarazione modello UNICO/2014, relativa all'anno di imposta 2013. In relazione a tale tributo si applica il termine di prescrizione ordinario decennale ex art 2935 c.c.
A fronte della notifica della cartella sottesa all'intimazione impugnata in data 26.7.201, non impugnata dal ricorrente, il credito si è consolidato in capo all'Ente creditore senza che possano essere eccepiti vizi della stessa cartella o degli atti presupposti divenuti ormai definitivi. Successivamente alla predetta data del
26.7.2018 alcuna prescrizione risulta maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il 13.6.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00.