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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8375/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 8375/2018 R.G., avente ad oggetto: tutela del diritto di proprietà, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma Parte_1
congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Mariateresa Astuni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni (SA), alla via Pasquale Atenolfi n. 8;
ATTORE
E
rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma CP_1
congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto
Cocozza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Calata S. Vito n. 137.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del
17.10.2024; per la convenuta, la nota del 21.10.2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 25.9.2018, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno esponendo di essere proprietario, in virtù di CP_1
successione ereditaria attinente alla posizione del padre deceduto in data 22.4.1994 Persona_1
e successivo atto di divisione per notaio del 27.9.1996, rep. n. 32680, racc. n. 4325, di un Per_2
appartamento al primo piano del fabbricato sito Salerno, alla via Francesco Crispi n. 16, con annesso locale soffitta al quale era possibile accedere a mezzo di scala comune attraverso un lastrico di proprietà comune, il tutto identificato al locale Catasto Fabbricati al foglio n. 66, p.lla n. 209, sub n.
16.
Premettendo che tale locale soffitta confinava con altro locale di proprietà di CP_1
deduceva che l'odierna convenuta aveva arbitrariamente abbattuto il muro che divideva la soffitta appropriandosi di parte della sua proprietà, individuata in uno spazio di 16,25 mq., e realizzando un appartamento al quale le era possibile accedere direttamente dalla propria abitazione per il tramite di una scala interna appositamente realizzata.
Rappresentando che non era stato possibile addivenire ad una bonaria soluzione della vicenda, concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto di proprietà pieno ed esclusivo sul bene oggetto del lamentato spoglio e l'inesistenza sul medesimo bene di diritti di terzi, servitù o altri diritti di godimento;
per l'effetto, chiedeva che fosse statuito che la convenuta non aveva alcun diritto sul bene oggetto di causa, con conseguente condanna di all'immediato rilascio CP_1 dello stesso libero da persone e cose e al risarcimento in favore dell'attore dei danni per il mancato godimento dell'immobile, quantificati nella somma di € 50.000,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.1.2019, si costituiva in giudizio deducendo di essere proprietaria, in virtù di successione CP_1
legittima del padre deceduto in data 14.1.1962 e successivi atti di divisione per notaio Persona_3
del 18.2.1988, rep. n. 14781, racc. n. 4414, e per notaio del 26.12.1990, rep. Persona_4 Per_5
n. 38324, racc. n. 11359, di un appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Salerno, alla via
Francesco Crispi n. 16, con annessa sovrastante soffitta pertinenziale, il tutto identificato in catasto al foglio n. 66, p.lla n. 309, sub n. 13.
In particolare, esponeva che con l'atto di divisione del 18.2.1988, del quale risultava essere parte, tra gli altri, anche l'odierno attore, il predetto immobile le era stato assegnato in comproprietà con i germani e e che con il successivo atto del 26.12.1990 i germani CP_2 Controparte_3 CP_1
avevano sciolto la comunione sul bene, che le era stato assegnato in proprietà esclusiva.
Rappresentava che alla divisione del 1988 risultava allegata la planimetria dell'appartamento e della soffitta assegnata ai germani e dalla quale era possibile evincere l'assenza del muro divisorio CP_1 descritto dall'attore in citazione.
Ancora, richiamava l'atto di donazione per notaio del 27.9.1996, rep. n. 32679, racc. n. 4324, Per_2 con il quale donava, tra gli altri, all'odierno attore una quota indivisa pari a sette CP_4
ventunesimi (7/21) di un compendio immobiliare nel quale risultava ricompreso anche l'appartamento al primo piano con annessa soffitta del fabbricato sito alla via Crispi n. 16 descritto in citazione che, con il successivo atto di divisione rogato dal notaio in pari data, veniva Per_2 assegnato in proprietà esclusiva al sig. . In proposito, l'odierna convenuta deduceva Parte_1
che l'identificazione catastale riportata in tale atto di donazione in relazione all'immobile di proprietà dell'odierno attore fosse del tutto diversa da quella riportata nella divisione ereditaria del 18.2.1988 per notaio Per_4
Rappresentava, altresì, che dalla documentazione dello stato di fatto e di progetto del sottotetto di sua proprietà, dal permesso di costruire n. 15/2016, prot. n. 100371/2015 rilasciato dal settore trasformazioni edilizie del Comune di Salerno, e dalla documentazione fotografica del locale sottotetto inserita nel progetto di sostituzione della copertura della sua proprietà sita alla via Crispi n.
16, non solo era possibile evincere che l'odierna convenuta aveva pieno titolo a richiedere il rilascio del richiamato permesso a costruire, ma anche l'inesistenza del muro divisorio descritto da controparte e la reale estensione in lunghezza della soffitta di proprietà corrispondente ad una CP_1 superficie comprensiva anche della porzione oggetto dello spoglio lamentato dall'attore.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto di esclusiva proprietà sul sottotetto sito in Salerno, alla via Francesco Crispi n. 16, identificato in catasto al foglio n. 66, p.lla n. 209, sub n. 30 (già sub n. 13) e, per l'effetto, chiedeva che fosse dichiarata l'inesistenza di diritti dell'attore o di terzi sul medesimo bene, con conseguente rigetto dell'avversa domanda risarcitoria, vinte le spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 10.10.2019 veniva rigettata la richiesta di C.t.u. avanzata da entrambe le parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 23.10.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 25.10.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande formulate per conto di parte attrice sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione;
è invece inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di proprietà formulata per conto della sig.ra CP_1
In via del tutto preliminare, va anzitutto evidenziata la tardività della costituzione in giudizio della sig.ra che si perfezionava in data 12.1.2019, a fronte della prima udienza di comparizione CP_1 fissata per la data del 15.1.2019. Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da tale parte, avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà in suo favore dell'immobile oggetto di causa.
Tanto premesso, , alcun dubbio si pone circa il fatto che la tutela invocata da parte dell'odierno attore rientri nell'alveo dell'azione di cui all'art. 948 c.c.
Sotto tale profilo, l'azione di rilascio dell'immobile abusivamente occupato deve senz'altro inscriversi nel paradigma dell'azione di revindica. Infatti, il fondamento dell'azione in questione non si rinviene in un preesistente rapporto obbligatorio, quanto piuttosto nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, contestandosi, per l'appunto,
l'occupazione sine titulo di un immobile (Cass. Civ., SS.UU., 28.03.2014, n. 7305).
Il tenore complessivo della prospettazione attorea, invero, consiste essenzialmente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà sull'immobile per cui è causa, con contestuale condanna dell'odierno convenuto al rilascio dello stesso.
In tal senso, è noto che l'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865) come nell'azione di revindica l'attore debba fornire la diabolica probatio della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il più generale principio possideo quia possideo. Ancora, al fine di comprovare l'esistenza del diritto di proprietà, poiché nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, non basta la mera produzione del titolo proprietario, ma è necessario che si risalga ad un acquisto a titolo originario, ovvero che si dimostri di aver posseduto (direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario ad usucapire.
Né il mero fallimento della prova del convenuto circa l'esistenza di un diritto sul bene oggetto della revindica può, di per sé solo, comportare l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Cionondimeno, soltanto dalla complessiva valutazione dell'oggetto del contendere, oltre che dall'esame del concreto tenore delle difese del convenuto può effettivamente ricavarsi il concreto atteggiarsi dell'onus probandi in capo all'attore.
Sicché, nemmeno la deduzione dell'acquisto per usucapione da parte del convenuto può comportare di per sé sola uno specifico riconoscimento in favore della controparte. In altri termini, occorrerà avere riguardo al concreto contegno tenuto dal convenuto, al fine di verificare se ed entro quali termini, lo stesso abbia dedotto delle ammissioni volte ad attenuare in parte qua l'onere probatorio gravante in capo all'attore.
Tra l'altro, l'ammissione non necessariamente deve essere espressa, ma può anche essere implicita o tacita, come ad esempio nel caso in cui non vengano dedotte specifiche contestazioni rispetto ad un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della prova del suo diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865). Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà dunque aversi riguardo al caso concreto.
Nell'ipotesi di specie, l'odierno attore non ha assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso.
Deve invero evidenziarsi che parte convenuta aveva specificamente contestato che tale immobile rientrasse nella proprietà dell'odierno attore ovvero dei suoi danti causa.
A fronte di tale specifica doglianza, quindi, il sig. non dava in alcun modo riscontro Pt_1 dell'effettivo perfezionamento, in suo favore, ovvero del suo dante causa, di un acquisto a titolo originario dell'immobile, così risultando del tutto irrilevante la richiesta di conferimento di un incarico di C.T.U. pure formulata per conto dello stesso.
Non può rilevare in senso contrario l'atto di divisione del 27.9.1996 per notar rep. n. 32680, Per_2
racc. n. 4328 – peraltro prodotto in atti in forma parziale in allegato all'atto di citazione – stipulato tra , , , Parte_2 Controparte_5 Parte_1 CP_6 Controparte_7 [...]
e , con cui, a dire dell'odierno attore, sarebbe stato assegnato in favore di CP_8 Controparte_9 quest'ultimo l'immobile oggetto di causa. Analogamente a dirsi con riguardo all'atto di divisione ereditaria del 18.2.1988 per notar (rep. n. 14781, racc. n. 4414), stipulato tra Per_4 Controparte_10
, Controparte_11 CP_1 Controparte_3 Parte_1 Controparte_12
e e all'atto di donazione per notar (rep. n. 32679, Controparte_13 Controparte_14 Per_2
racc. n. 4324), stipulato in data 27.9.1996 tra , , CP_4 Parte_2 Controparte_5
, , e (cfr. Parte_1 CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
documentazione allegata alla relazione tecnica a firma del geom. in allegato alla memoria Per_6
ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. di parte attrice). Parimenti dicasi anche con riguardo all'atto per notar del 16.4.1944 stipulato tra il sig. e . Per_7 Parte_3 Persona_1
Da tali atti, invero, non è in alcun modo possibile riscontrare l'effettivo perfezionamento di un acquisto a titolo originario in favore dell'odierno attore (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II,
4.12.2014, n. 25643); né, d'altro canto, risulta in alcun modo meglio precisato come ed in quali termini l'immobile in esame sarebbe stato oggetto di trasferimenti a titolo derivativo in favore del medesimo attore.
In via del tutto assorbente, quindi, tenuto conto delle specifiche contestazioni a tal uopo sollevate per conto della sig.ra alcuna attenuazione dell'onere della diabolica probatio può rilevarsi nel CP_1 caso di specie: in assenza di significativi riscontri probatori in merito all'effettivo perfezionamento dell'acquisto a titolo originario della proprietà in favore del sig. pertanto, la domanda di Pt_1
rivendica va rigettata.
Il rigetto di tale domanda comporta il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Non resta che disciplinare le spese di lite. Sotto tale profilo, la reciproca soccombenza delle parti, tenuto conto dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata per conto della sig.ra giustifica la compensazione CP_1
integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dal sig. ; Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte della sig.ra CP_1
avente ad oggetto l'accertamento della sua esclusiva proprietà sul sottotetto sito in
[...]
Salerno, alla via F. Crispi n. 16, catastalmente identificato al Fg. n. 66, p.lla n. 209, sub. 30;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 15.2.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 8375/2018 R.G., avente ad oggetto: tutela del diritto di proprietà, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma Parte_1
congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Mariateresa Astuni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni (SA), alla via Pasquale Atenolfi n. 8;
ATTORE
E
rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma CP_1
congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto
Cocozza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Calata S. Vito n. 137.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del
17.10.2024; per la convenuta, la nota del 21.10.2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 25.9.2018, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno esponendo di essere proprietario, in virtù di CP_1
successione ereditaria attinente alla posizione del padre deceduto in data 22.4.1994 Persona_1
e successivo atto di divisione per notaio del 27.9.1996, rep. n. 32680, racc. n. 4325, di un Per_2
appartamento al primo piano del fabbricato sito Salerno, alla via Francesco Crispi n. 16, con annesso locale soffitta al quale era possibile accedere a mezzo di scala comune attraverso un lastrico di proprietà comune, il tutto identificato al locale Catasto Fabbricati al foglio n. 66, p.lla n. 209, sub n.
16.
Premettendo che tale locale soffitta confinava con altro locale di proprietà di CP_1
deduceva che l'odierna convenuta aveva arbitrariamente abbattuto il muro che divideva la soffitta appropriandosi di parte della sua proprietà, individuata in uno spazio di 16,25 mq., e realizzando un appartamento al quale le era possibile accedere direttamente dalla propria abitazione per il tramite di una scala interna appositamente realizzata.
Rappresentando che non era stato possibile addivenire ad una bonaria soluzione della vicenda, concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto di proprietà pieno ed esclusivo sul bene oggetto del lamentato spoglio e l'inesistenza sul medesimo bene di diritti di terzi, servitù o altri diritti di godimento;
per l'effetto, chiedeva che fosse statuito che la convenuta non aveva alcun diritto sul bene oggetto di causa, con conseguente condanna di all'immediato rilascio CP_1 dello stesso libero da persone e cose e al risarcimento in favore dell'attore dei danni per il mancato godimento dell'immobile, quantificati nella somma di € 50.000,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.1.2019, si costituiva in giudizio deducendo di essere proprietaria, in virtù di successione CP_1
legittima del padre deceduto in data 14.1.1962 e successivi atti di divisione per notaio Persona_3
del 18.2.1988, rep. n. 14781, racc. n. 4414, e per notaio del 26.12.1990, rep. Persona_4 Per_5
n. 38324, racc. n. 11359, di un appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Salerno, alla via
Francesco Crispi n. 16, con annessa sovrastante soffitta pertinenziale, il tutto identificato in catasto al foglio n. 66, p.lla n. 309, sub n. 13.
In particolare, esponeva che con l'atto di divisione del 18.2.1988, del quale risultava essere parte, tra gli altri, anche l'odierno attore, il predetto immobile le era stato assegnato in comproprietà con i germani e e che con il successivo atto del 26.12.1990 i germani CP_2 Controparte_3 CP_1
avevano sciolto la comunione sul bene, che le era stato assegnato in proprietà esclusiva.
Rappresentava che alla divisione del 1988 risultava allegata la planimetria dell'appartamento e della soffitta assegnata ai germani e dalla quale era possibile evincere l'assenza del muro divisorio CP_1 descritto dall'attore in citazione.
Ancora, richiamava l'atto di donazione per notaio del 27.9.1996, rep. n. 32679, racc. n. 4324, Per_2 con il quale donava, tra gli altri, all'odierno attore una quota indivisa pari a sette CP_4
ventunesimi (7/21) di un compendio immobiliare nel quale risultava ricompreso anche l'appartamento al primo piano con annessa soffitta del fabbricato sito alla via Crispi n. 16 descritto in citazione che, con il successivo atto di divisione rogato dal notaio in pari data, veniva Per_2 assegnato in proprietà esclusiva al sig. . In proposito, l'odierna convenuta deduceva Parte_1
che l'identificazione catastale riportata in tale atto di donazione in relazione all'immobile di proprietà dell'odierno attore fosse del tutto diversa da quella riportata nella divisione ereditaria del 18.2.1988 per notaio Per_4
Rappresentava, altresì, che dalla documentazione dello stato di fatto e di progetto del sottotetto di sua proprietà, dal permesso di costruire n. 15/2016, prot. n. 100371/2015 rilasciato dal settore trasformazioni edilizie del Comune di Salerno, e dalla documentazione fotografica del locale sottotetto inserita nel progetto di sostituzione della copertura della sua proprietà sita alla via Crispi n.
16, non solo era possibile evincere che l'odierna convenuta aveva pieno titolo a richiedere il rilascio del richiamato permesso a costruire, ma anche l'inesistenza del muro divisorio descritto da controparte e la reale estensione in lunghezza della soffitta di proprietà corrispondente ad una CP_1 superficie comprensiva anche della porzione oggetto dello spoglio lamentato dall'attore.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto di esclusiva proprietà sul sottotetto sito in Salerno, alla via Francesco Crispi n. 16, identificato in catasto al foglio n. 66, p.lla n. 209, sub n. 30 (già sub n. 13) e, per l'effetto, chiedeva che fosse dichiarata l'inesistenza di diritti dell'attore o di terzi sul medesimo bene, con conseguente rigetto dell'avversa domanda risarcitoria, vinte le spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 10.10.2019 veniva rigettata la richiesta di C.t.u. avanzata da entrambe le parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 23.10.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 25.10.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande formulate per conto di parte attrice sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione;
è invece inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di proprietà formulata per conto della sig.ra CP_1
In via del tutto preliminare, va anzitutto evidenziata la tardività della costituzione in giudizio della sig.ra che si perfezionava in data 12.1.2019, a fronte della prima udienza di comparizione CP_1 fissata per la data del 15.1.2019. Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da tale parte, avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà in suo favore dell'immobile oggetto di causa.
Tanto premesso, , alcun dubbio si pone circa il fatto che la tutela invocata da parte dell'odierno attore rientri nell'alveo dell'azione di cui all'art. 948 c.c.
Sotto tale profilo, l'azione di rilascio dell'immobile abusivamente occupato deve senz'altro inscriversi nel paradigma dell'azione di revindica. Infatti, il fondamento dell'azione in questione non si rinviene in un preesistente rapporto obbligatorio, quanto piuttosto nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, contestandosi, per l'appunto,
l'occupazione sine titulo di un immobile (Cass. Civ., SS.UU., 28.03.2014, n. 7305).
Il tenore complessivo della prospettazione attorea, invero, consiste essenzialmente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà sull'immobile per cui è causa, con contestuale condanna dell'odierno convenuto al rilascio dello stesso.
In tal senso, è noto che l'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865) come nell'azione di revindica l'attore debba fornire la diabolica probatio della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il più generale principio possideo quia possideo. Ancora, al fine di comprovare l'esistenza del diritto di proprietà, poiché nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, non basta la mera produzione del titolo proprietario, ma è necessario che si risalga ad un acquisto a titolo originario, ovvero che si dimostri di aver posseduto (direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario ad usucapire.
Né il mero fallimento della prova del convenuto circa l'esistenza di un diritto sul bene oggetto della revindica può, di per sé solo, comportare l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Cionondimeno, soltanto dalla complessiva valutazione dell'oggetto del contendere, oltre che dall'esame del concreto tenore delle difese del convenuto può effettivamente ricavarsi il concreto atteggiarsi dell'onus probandi in capo all'attore.
Sicché, nemmeno la deduzione dell'acquisto per usucapione da parte del convenuto può comportare di per sé sola uno specifico riconoscimento in favore della controparte. In altri termini, occorrerà avere riguardo al concreto contegno tenuto dal convenuto, al fine di verificare se ed entro quali termini, lo stesso abbia dedotto delle ammissioni volte ad attenuare in parte qua l'onere probatorio gravante in capo all'attore.
Tra l'altro, l'ammissione non necessariamente deve essere espressa, ma può anche essere implicita o tacita, come ad esempio nel caso in cui non vengano dedotte specifiche contestazioni rispetto ad un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della prova del suo diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865). Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà dunque aversi riguardo al caso concreto.
Nell'ipotesi di specie, l'odierno attore non ha assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso.
Deve invero evidenziarsi che parte convenuta aveva specificamente contestato che tale immobile rientrasse nella proprietà dell'odierno attore ovvero dei suoi danti causa.
A fronte di tale specifica doglianza, quindi, il sig. non dava in alcun modo riscontro Pt_1 dell'effettivo perfezionamento, in suo favore, ovvero del suo dante causa, di un acquisto a titolo originario dell'immobile, così risultando del tutto irrilevante la richiesta di conferimento di un incarico di C.T.U. pure formulata per conto dello stesso.
Non può rilevare in senso contrario l'atto di divisione del 27.9.1996 per notar rep. n. 32680, Per_2
racc. n. 4328 – peraltro prodotto in atti in forma parziale in allegato all'atto di citazione – stipulato tra , , , Parte_2 Controparte_5 Parte_1 CP_6 Controparte_7 [...]
e , con cui, a dire dell'odierno attore, sarebbe stato assegnato in favore di CP_8 Controparte_9 quest'ultimo l'immobile oggetto di causa. Analogamente a dirsi con riguardo all'atto di divisione ereditaria del 18.2.1988 per notar (rep. n. 14781, racc. n. 4414), stipulato tra Per_4 Controparte_10
, Controparte_11 CP_1 Controparte_3 Parte_1 Controparte_12
e e all'atto di donazione per notar (rep. n. 32679, Controparte_13 Controparte_14 Per_2
racc. n. 4324), stipulato in data 27.9.1996 tra , , CP_4 Parte_2 Controparte_5
, , e (cfr. Parte_1 CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
documentazione allegata alla relazione tecnica a firma del geom. in allegato alla memoria Per_6
ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. di parte attrice). Parimenti dicasi anche con riguardo all'atto per notar del 16.4.1944 stipulato tra il sig. e . Per_7 Parte_3 Persona_1
Da tali atti, invero, non è in alcun modo possibile riscontrare l'effettivo perfezionamento di un acquisto a titolo originario in favore dell'odierno attore (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II,
4.12.2014, n. 25643); né, d'altro canto, risulta in alcun modo meglio precisato come ed in quali termini l'immobile in esame sarebbe stato oggetto di trasferimenti a titolo derivativo in favore del medesimo attore.
In via del tutto assorbente, quindi, tenuto conto delle specifiche contestazioni a tal uopo sollevate per conto della sig.ra alcuna attenuazione dell'onere della diabolica probatio può rilevarsi nel CP_1 caso di specie: in assenza di significativi riscontri probatori in merito all'effettivo perfezionamento dell'acquisto a titolo originario della proprietà in favore del sig. pertanto, la domanda di Pt_1
rivendica va rigettata.
Il rigetto di tale domanda comporta il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Non resta che disciplinare le spese di lite. Sotto tale profilo, la reciproca soccombenza delle parti, tenuto conto dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata per conto della sig.ra giustifica la compensazione CP_1
integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dal sig. ; Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte della sig.ra CP_1
avente ad oggetto l'accertamento della sua esclusiva proprietà sul sottotetto sito in
[...]
Salerno, alla via F. Crispi n. 16, catastalmente identificato al Fg. n. 66, p.lla n. 209, sub. 30;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 15.2.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato