Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO UN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 75/99 del Tribunale di VICENZA, depositata il 02/11/99 - R.G.N. 129/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 12/05/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso chiedendo affinché la Corte suprema di Cassazione, in Camera di consiglio, visto l'art. 375 c.p.c. voglia pronunciare sentenza di annullamento dell'impugnata decisione limitatamente alla condanna alle spese di SS NA. FATTO E DIRITTO
Visti gli atti del procedimento introdotto avanti alla Corte di Cassazione con ricorso notificato il 27 ottobre 2000, a cura della sig.ra NA SS avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 75/99 dell'8 ottobre 1999, depositata il 2 novembre 1999 e notificata il 15 giugno 2000 pronunciata tra essa ricorrente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la quale è stato respinto l'appello proposto dalla SS e quest'ultima è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Visto il motivo di ricorso per Cassazione che censura la decisione di merito nella parte che contiene la condanna alle spese della ricorrente, per violazione dell'art. 152, disp. att. c.p.c.. Ritenuta la manifesta fondatezza del ricorso, atteso che la materia dedotta e l'assenza di temerarietà della pretesa fatta valere non consentivano la condanna alle spese della SS.
Considerato che, in ogni caso, la sentenza non contiene motivazione sul punto e, dunque, è censurabile in sede di legittimità. Visto l'art. 375, cod. proc. civ. Vista la richiesta del Pubblico Ministero che ha chiesto a questa Corte di pronunciare, in Camera di consiglio, sentenza di annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese di NA SS.
Visto l'art. 152, disp. att. c.p.c., secondo cui non si fa luogo alla condanna della parte privata, soccombente nei giudizi di previdenza e assistenza obbligatorie, al pagamento delle spese processuali, tranne nel caso di temerarietà e manifesta infondatezza della lite, nella specie non rilevata dal giudice del merito.
Ritenuto, condividendo la richiesta del P.M., di dover accogliere il ricorso, disponendo come da dispositivo per le spese della fase di merito e del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna della ricorrente NA SS al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese dei giudizi di merito. Condanna l'Inps al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di Cassazione che liquida in euro 15,00, oltre euro 1.000= per onorari, in favore dell'avv. G. Sante Assennato, antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 12 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004