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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 21031/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Gaetano Allodi Varriale e Chiara Cuomo, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n.207;
-ATTORE/esecutato-
CONTRO
(c. f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t.,rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Russo con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Domenico Cimarosa n. 65;
-CONVENUTA/agente della riscossione-
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Presidente l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Arcangelo Guzzo con cui elettivamente domicilia in Soverato (CZ), alla Via Panoramica n. 7;
-CONVENUTO/ente impositore–
in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
-CONVENUTO contumace/terzo pignorato-
Oggetto: giudizio di merito dell'opposizione a pignoramento diretto esattoriale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 notificato il 5 novembre 2018
Conclusioni: all'udienza del 29 gennaio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento diretto ex art. 72 bis d.P.R. n. 603/72 notificato il 5 novembre 2018, l'Agente della riscossione promosse l'azione esecutiva esattoriale in danno di presso il terzo Autonomo per la Parte_1 CP_3 Controparte_3 somma complessiva di € 108.597,21.
Il credito a fondamento dell'esecuzione diretta riposava nell'omesso pagamento di importi per i contributi di bonifica, manutenzione e irrigazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, relativi ai terreni posseduti dal debitore in comproprietà nei Comuni di Riardo e incorporati in ruoli contenuti in tre cartelle esattoriali, ente Parte_2 creditore il . Controparte_2
Avverso il suddetto pignoramento, l'esecutato proposte opposizione, con contestuale istanza di sospensione, mediante ricorso depositato il 27 dicembre 2018 al ruolo contenzioso.
Con ordinanza del 10 marzo 2023 il giudice investito dell'opposizione riqualificò il procedimento, erroneamente iscritto al ruolo contenzioso, quale fase cautelare di competenza del G.E., in ragione della necessaria struttura bifasica delle opposizioni esecutive, dichiarando definita la fase cautelare e concedendo termine sino al 10 settembre 2023 per l'introduzione del giudizio di merito, con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
ha notificato alle parti convenute un primo atto di citazione per Parte_1
l'introduzione del merito in data 8 settembre 2023, poi non iscritto a ruolo. Successivamente, in data 16 ottobre 2023, ha notificato atto di citazione in riassunzione regolarmente iscritto a ruolo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Vorrà l'On. Tribunale, per le causali di cui innanzi: Accertare che nulla è dovuto e di conseguenza dichiarare l'illegittimità del pignoramento;
ordinare a Controparte_1 ed al la restituzione delle somme, che saranno eventualmente state
[...] CP_2 versate nelle more del giudizio, per gli anni 2014, 2015 e 2016; ordinare al terzo pignorato di svincolare le somme ed operare l'immediato pagamento di quanto dovuto”.
L'attore sin dal ricorso introduttivo ha premesso di essere creditore nei confronti dell' , terzo pignorato, della somma di € 281.579,20, a Controparte_3 titolo di indennità di esproprio, giusta sentenza di condanna n. 1935/2015 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli. Ha poi precisato che il pignoramento richiamava a suo fondamento tre cartelle esattoriali per omesso pagamento di contributi di bonifica,
- 2 -
manutenzione ed irrigazione rispettivamente per le annualità 2014, 2015 e 2016 dovuti al , ed un'intimazione di pagamento Controparte_2 notificata nel 2018 e relativa alle cartelle per le annualità 2014 e 2015. L'opponente ha sostenuto l'illegittimità dell'esecuzione per insussistenza delle pretese creditorie azionate. Ha dedotto, in particolare, che antecedentemente al pignoramento era stato già disposto l'annullamento giudiziale della cartella esattoriale n. 07120150163648026000 (annualità 2014), a seguito di rigetto del gravame proposto da avverso la sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado, tanto che nel CP_4 corso della fase cautelare la stessa aveva provveduto alla riduzione del CP_4 pignoramento. Ha inoltre eccepito sin dall'inizio di aver impugnato, sempre anteriormente al pignoramento, anche le restanti cartelle per le annualità 2015 e 2016 precisando che, nelle more del giudizio, erano intervenute sentenze definitive a disporre la riduzione della pretesa relativa all'annualità 2015 ad € 11.032,09, corrisposti al concessionario nel corso del giudizio, ed annullare la cartella per l'annualità 2016. Ha evidenziato altresì che l'instaurazione della procedura esecutiva era avvenuta nonostante la presentazione di deputata istanza di sospensione ed annullamento dell'intimazione n. 07120189044240312000 (riferita alle cartelle per le annualità 2014 e 2015) ai sensi dell'art. 1, comma 538, l. n. 228/2012, rimasta inevasa;
pertanto, ha sostenuto l'invalidità di siffatto atto per tale ragione e per l'insussistenza di parte delle pretese azionate, tenuto conto dell'esistenza di un controcredito vantato dal debitore nei confronti dell'ente impositore dell'importo complessivo di € 47.886,45 (vd. pronunce giudiziali favorevoli versate in atti), eccepito in compensazione. Ha quindi richiesto la definitiva declaratoria di nullità del pignoramento opposto per l'insussistenza e/o l'estinzione delle ragioni di credito in capo all'ente impositore, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate nelle more al pignorante ed all'ente creditore sostanziale e con ordine al terzo pignorato di svincolare le somme e corrispondere quanto dovuto a titolo di controcredito.
Si è costituito il eccependo, in via Controparte_2 preliminare, la violazione dell'art. 163 bis c.p.c., per l'inosservanza del termine minimo a comparire di 120 giorni tra la notificazione della citazione e la data dell'udienza di comparizione. Nel merito, ha confermato la non debenza delle somme relative all'annualità 2016 a seguito di rigetto dell'appello proposto dal con CP_2 pronuncia passata in giudicato. Ha precisato di aver provveduto allo svincolo delle somme relative all'annualità 2014 per le quali era già intervenuta sentenza definitiva di annullamento e che per l'annualità 2015 residuava il solo importo di € 11.033,00, oltre spese di lite, in virtù della riduzione dell'importo iscritto a ruolo disposta con sentenza definitiva n. 4933/2020 della CTR di Napoli. Ha pertanto concluso affinché fosse accertata l'attuale debenza del su citato credito con conseguente efficacia e validità del pignoramento limitatamente ad esso.
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Con decreto ex art 171 bis, co. 3 c.p.c. è stata rilevata ex officio la questione circa la tempestiva proposizione della fase di merito dell'opposizione.
Si è costituita, in seguito, l' deducendo, Controparte_5 preliminarmente, l'inammissibilità dell'introduzione della fase di merito, perché avvenuta oltre il termine perentorio assegnato dal G.E., e la violazione del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. Nel merito, ha dato atto della rinuncia del al credito per l'annualità del 2014, del discarico di quello relativo CP_2 all'annualità 2016 e dell'avvenuto pagamento dell'importo residuo dovuto per l'annualità 2015, come da estratto di ruolo aggiornato. Ha pertanto richiamato le eccezioni formulate con la memoria di costituzione per la fase cautelare - inammissibilità dell'opposizione ex art 617 c.p.c., infondatezza della domanda ex art. 615 c.p.c. e carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni inerenti la pretesa sostanziale di competenza dell'ente impositore - concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di estinzione del giudizio e, nel merito, per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della domanda, accertata, in ogni caso, la legittimità dell'operato del concessionario, con esonero da ogni responsabilità in ordine all'inesistenza delle pretese azionate.
L' , sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_3
All'udienza cartolare del 29 gennaio 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di giorni 20 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
La domanda oppositoria è ammissibile, ma fondata nei limiti di seguito specificati.
Giova premettere che il giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione spiegata dall'esecutato odierna parte attrice, avverso il pignoramento Parte_1 diretto promosso dall'Agente della riscossione ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 nei riguardi del terzo , in ragione dei crediti esattoriali Controparte_3 vantati dall'Ente impositore . Controparte_2
Sulla scorta di siffatta premessa, va innanzitutto dichiarata la contumacia dell'
[...]
. Controparte_3
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività dell'introduzione del presente procedimento e l'insussistenza della dedotta violazione del termine perentorio all'uopo assegnato dal G.E.
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Invero, con l'ordinanza conclusiva della fase cautelare, il giudice dell'esecuzione, nella parte che rileva ai fini della disamina della questione ora rassegna, ha assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito entro il 10 settembre 2023.
Non c'è dubbio che suddetto termine sia perentorio, perché tale espressamente definito dal legislatore agli artt. 616 e 618 c.p.c. e la relativa inosservanza, anche a fronte della costituzione del convenuto, determinerebbe l'improcedibilità dell'azione con declaratoria di estinzione del giudizio.
Il contrasto insorto in giurisprudenza circa la verifica della tempestiva introduzione del giudizio di merito è stato ingenerato dall'imprecisa tecnica legislativa impiegata nella formulazione della previsione di cui all'art. 618 c.p.c.
La norma dispone: "il giudice dell'esecuzione (...) fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis (...)”.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione (vd. sent. n. 24224/2019) è intervenuta avallando l'esegesi, supportata dalle regole della grammatica, secondo cui “il complemento oggetto "termine perentorio" è chiarito dal complemento di scopo "per l'introduzione del giudizio di merito". Quel che va fatto nel termine perentorio è dunque l'introduzione del giudizio (che, come noto, si compie con la notifica dell'atto di citazione o col deposito del ricorso, a seconda che il rito prescritto imponga la vocatio in ius o la vocatio iudicis), e non l'iscrizione a ruolo. (…) Il testo dell'art. 618 c.p.c., in definitiva, in alcuna sua parte afferma espressamente, o lascia intendere implicitamente, che il giudice debba "fissare un termine perentorio per l'iscrizione a ruolo" della causa. La proposizione incidentale "previa iscrizione a ruolo della causa" (certamente infelice sintatticamente e giuridicamente) non può dunque che essere messa in relazione all'ultimo periodo del testo normativo, quello secondo cui l'opposizione "è decisa con sentenza". Essa, dunque, vuole significare che: -) la fase a cognizione piena del giudizio di opposizione è autonoma rispetto alla fase sommaria (e per questo richiede una iscrizione a ruolo); -) la fase a cognizione piena, per la sua autonomia, richiede che sia la parte interessata ad attivarsi per sottoporla al giudice, mediante iscrizione a ruolo, alla quale pertanto non si provvede d'ufficio, né d'ufficio si può dare impulso al giudizio di merito. Se si ammette che l'art. 618 c.p.c. disciplina solo il termine per l'introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione, e non quello per la costituzione in giudizio, l'ipotesi in cui quest'ultimo termine non dovesse essere rispettato resterà soggetta alle regole generali di cui agli artt. 171 e 307, comma primo, c.p.c.: e dunque la procedibilità del giudizio, qualora almeno una delle parti si sia costituita nel termine ed essa assegnato;
e la possibilità di riassumere il giudizio ex art. 125 disp. att. c.p.c., se invece nessuna delle parti si sia costituita tempestivamente”.
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Nella fattispecie, è comprovato ed indiscusso che entro il termine assegnato dal G.E. l'opponente abbia notificato l'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito della proposta opposizione all'esecuzione, così ricorrendo alla forma prescritta per il giudizio di cognizione (Cass. civ., sent. n. 19264/2012).
Non essendo conseguita, però, l'iscrizione a ruolo, l'opponente ha riassunto il giudizio quiescente con nuovo atto di citazione.
In applicazione dei richiamati principi, l'introduzione della fase di merito deve ritenersi tempestiva, atteso che la pendenza del giudizio è risultata radicata dalla notifica della prima citazione. Risulta ininfluente che la riassunzione sia avvenuta con atto di citazione ad udienza fissa, invece che con comparsa, essendo sufficiente che la citazione possegga tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c. e che la notifica alla controparte avvenga prima della scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c. per impedire l'estinzione del processo, potendosi adempiere anche successivamente l'obbligo di deposito dell'atto (cfr. Cass. civ., sent. n. 27183/2007).
Venendo, dunque, all'esame del merito, deve rilevarsi in primo luogo la sopravvenuta inefficacia del pignoramento opposto.
L'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 disciplina il pignoramento “diretto” di crediti verso terzi, mezzo di recupero del credito che può essere impiegato dall'Agente della in alternativa al pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c. CP_1
La norma speciale prevede che – salvo che per i crediti pensionistici – l'agente della riscossione possa impartire al terzo debitor debitoris l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente stesso fino a concorrenza del credito per cui si procede: “a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme”.
La stessa disposizione prevede che, se l'ordine di pagamento rimane inevaso, debbano applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 (“Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”), ovvero promuovere l'azione esecutiva mediante il “tradizionale” pignoramento presso terzi, in virtù di citazione del debitore e del terzo pignorato a comparire innanzi al giudice dell'esecuzione.
Come statuito anche da una recente pronuncia di legittimità (Cass. civ., ord. n. 16236/2022), dal pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce
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“un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale” (cfr. anche Cass. civ., sent. n. 20294/2011), nella quale trova applicazione – in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime – la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973).
In sostanza, “l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale” (Cass. civ., sent. n. 2857/2015), ma “dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.
26549 del 30/09/2021).
Nell'ambito della procedura espropriativa speciale in disamina non è prevista alcuna dichiarazione del terzo pignorato, posto che non si fa luogo ad assegnazione.
Se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il pagamento ha immediato effetto satisfattivo del credito (Cass. civ., sent. n. 32203/2019) nella misura corrispondente a quanto versato e la procedura – che si svolge con un procedimento semplificato interamente stragiudiziale – è così definita e conclusa;
in caso di pagamento non totalmente satisfattivo, il pagamento chiude la procedura perché esso assume una funzione lato sensu assimilabile a quella dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., benché ovviamente più vantaggioso della mera assegnazione.
Al contrario, se il pagamento è mancato nel termine prescritto dalla norma, l'agente della riscossione è tenuto ad avviare una ordinaria procedura espropriativa presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c. o, alternativamente, a rinnovare il procedimento speciale con un nuovo ordine ex art. 72 bis d.P.R. cit.
Ne discende che decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto al terzo (ovvero spirato il termine di scadenza dei crediti non ancora esigibili a tale epoca), ed in mancanza di un satisfattivo adempimento da parte del terzo del credito azionato dal procedente, il pignoramento ex art. 72 bis perde pro futuro ogni sua efficacia, anche prescrittiva, potendo l'Agente soltanto tutelare il credito con l'espropriazione ordinaria.
Nella fattispecie, l'esecuzione non è stata sospesa, né consta che il terzo abbia adempiuto all'ordine di pagamento impartitogli, tanto che – tuttora - l'opponente lamenta l'illegittimo trattenimento delle somme pignorate allegando, peraltro, di aver
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provveduto egli stesso, infine, al pagamento della residua debitoria accertata come dovuta.
Dunque, spirato il termine di cui all'art. 72 bis e in mancanza di introduzione del pignoramento nelle forme prescritte dall'art. 543 c.p.c., il pignoramento notificato in data 5 novembre 2018 era già divenuto inefficace antecedentemente all'asserito pagamento da parte del debitore in favore di delle somme risultanti all'esito del CP_4 giudizio di impugnazione della cartella relativa all'annualità 2015, definitivo con sentenza n. 4933/2020 della CTR di Napoli, depositata il 19 ottobre 2020.
D'altra parte, sebbene l'opponente non abbia prodotto prova del riferito pagamento, è lo stesso concessionario che, nel prendere atto delle allegazioni dell'attore, ha affermato che “il PPT non è più in essere”, depositando estratto ruolo aggiornato a zero e affermando che non sussistono più le pretese creditorie fondanti il pignoramento, perché in parte sgravate ed in parte riscosse, senza mai adombrarne l'avvenuto pagamento da parte del terzo.
La rilevata inefficacia del pignoramento, tuttavia, non determina di per sé sola la cessazione della materia del contendere, in quanto il sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo è configurabile solo rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi. Permane, invece, l'interesse alla decisione per le opposizioni aventi ad oggetto il diritto di procedere all'esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (cfr. Cass. civ., sent. n. 23084/2005; Cass. civ., sent. n. 4498/2011; Cass. civ., sent. n. 15761/2014).
Venendo pertanto alla disamina dei motivi della proposta opposizione all'esecuzione, la stessa risulta parzialmente fondata.
Nel caso di specie il concessionario ha azionato esecutivamente, con un unico atto di pignoramento, diversi crediti vantati dal medesimo ente creditore nei confronti dell'opponente debitore e consacrati in tre cartelle di pagamento.
Il pignoramento notificato risulta illegittimo per la pretesa incorporata nella cartella esattoriale n. 07120150163648026000 relativa all'annualità 2014 in quanto, già antecedentemente all'inizio dell'esecuzione, difettava il titolo fondante l'esecuzione come da sentenza n. 3650/2018 della CTR di Napoli, depositata il 16 aprile 2018 e non impugnata, che rigettava l'appello del , confermando l'annullamento della CP_2 cartella. Tanto ciò è vero che l'ente creditore ha rinunciato alla predetta pretesa, comunicandolo anche all'Agente della riscossione che, per l'effetto, provvedeva alla riduzione de pignoramento.
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In ordine al pignoramento promosso per le restanti cartelle, va dichiarata la cessazione della materia del contendere stante il sopravvenuto annullamento in via definitiva della cartella di pagamento n. 07120180046603225000 (annualità 2016) con sentenza n. 5060/2020 della CTR di Napoli, depositata il 26 ottobre 2020 e non impugnata, e stante l'avvenuto pagamento del credito accertato all'esito del relativo giudizio in relazione alla cartella per l'annualità 2015.
La sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione comporta, difatti, che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione.
Del pari, pur in difetto di una formale rinuncia agli atti o al credito sostanziale, il pignorante e il debitore si sono dati reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio insistendo, il primo, per la declaratoria di cessata materia del contendere e, il secondo, di conseguenza per il governo delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale. In tal senso, non risulta ostativa alla pronuncia la posizione del convenuto che ha concluso, fermo CP_2
l'annullamento delle altre pretese, per la declaratoria di attuale debenza dell'importo di € 11.033,00 in relazione alla cartella n. 07120170044958556000 (annualità 2015); in senso difforme dalla prospettazione della parte, giova rilevare che il concessionario mandatario ha ammesso espressamente la percezione degli importi predetti, vieppiù laddove si consideri che esula dal tema oggetto del presente giudizio la regolamentazione dei rapporti interni tra concessionario ed ente creditore.
La “cessazione della materia del contendere” va rilevata anche d'ufficio “quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione “ (Cass. civ., sent. n. 1257/2023), ciò che nella specie si evince dal riconoscimento dell'integrale soddisfazione delle ragioni creditorie residue da parte dell'ente pignorante.
Delibando, in definitiva, i motivi proposti dall'opponente al fine di liquidare le spese di lite secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, va dichiarata la parziale fondatezza della domanda, tenuto conto dell'accertata illegittimità del pignoramento promosso per il credito incorporato nella cartella relativa all'annualità 2014 e
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risultano, invece, legittima l'esecuzione avviata in relazione alle pretese di cui alle cartelle per le annualità 2015 e 2016.
La sola circostanza che queste ultime fossero state fatte oggetto di impugnazione mediante ricorso depositato antecedentemente alla notifica del pignoramento non priva il concessionario, in difetto di sospensiva, del diritto di procedere ad esecuzione forzata, sussistendo un valido titolo a supporto della stessa, annullato e/o ridotto solo successivamente.
Va evidenziato, in particolare, che era già stata rigettato in primo grado il ricorso promosso avverso la cartella n. 07120170044958556000 (annualità 2015), pendendo all'atto della notifica del pignoramento l'appello del contribuente - poi parzialmente accolto - e che il ricorso avverso la cartella n. 07120180046603225000 (annualità 2016) era stato notificato poco prima della notifica del pignoramento, avvenuta pertanto legittimamente.
Va disattesa, in ordine alle conseguenze della lite, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'agente della riscossione, certamente munito di tale legittimazione già in ragione del fatto che l'atto esecutivo avversato è stato da questi predisposto e notificato, ma anche perché l'accertata illegittimità del pignoramento è addebitabile a responsabilità del concessionario, oltre che del creditore sostanziale, laddove l'asserito difetto di imputabilità delle vicende subite dai crediti di cui alle restanti cartelle, non invalidante l'atto esecutivo impugnato, viene in rilievo al fine del regolamento delle spese di lite nei termini precisati oltre.
Allo stesso modo non può disporsi la condanna del terzo pignorato al pagamento delle somme dovute al debitore opponente, perché già adottata in precedenti provvedimenti giudiziari passati in giudicato.
Del pari è inammissibile nel presente giudizio la domanda di svincolo delle somme tuttora indebitamente trattenute dal terzo pignorato perché, in difetto di allegazioni da parte di in ordine all'avvenuta comunicazione di svicolo delle somme, la CP_4 relativa istanza va formulata dal debitore esecutato innanzi al G.E.
Al contempo, proprio perchè non consta che il terzo abbia pagato direttamente all'esecutante importi in ragione dell'azione esecutiva di cui si discute, non vi è luogo a provvedere sulla richiesta dell'attore di ripetizione di somme.
In definitiva, l'esito complessivo della controversia connotato dalla parziale fondatezza della domanda, anche a seguito dell'indagine circa la soccombenza virtuale imposta dalla parziale declaratoria di cessata materia del contendere, integra
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giustificata ragione per disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura della metà dell'intero.
Pertanto, all'opponente va riconosciuto il favore delle spese nella residua misura di un mezzo, da porsi a carico delle parti convenute costituite soccombenti, che si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (€ 52.001 – 260.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni poste. Nulla per le spese nei rapporti tra l'attore ed il convenuto contumace, terzo pignorato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
, iscritta al n. 21031/2023 del
[...] Controparte_3
R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_3
2. accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva;
per l'effetto,
3. dichiara l'illegittimità del pignoramento opposto in relazione alla cartella di pagamento n. 07120150163648026000;
4. dichiara cessata la materia del contendere in relazione al pignoramento notificato per le cartelle di pagamento n. 07120170044958556000 e n. 07120180046603225000;
5. compensa tra le parti costituite le spese di lite nella misura della metà, condannando le parti convenute al pagamento della residua misura di un mezzo in favore dell'attore, che liquida in siffatta entità per compenso professionale in € 2.108,50, oltre spese generali;
iva e cpa se dovute, come per legge;
6. nulla per le spese nei rapporti con il convenuto contumace.
Così deciso in Napoli il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 21031/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Gaetano Allodi Varriale e Chiara Cuomo, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n.207;
-ATTORE/esecutato-
CONTRO
(c. f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t.,rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Russo con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Domenico Cimarosa n. 65;
-CONVENUTA/agente della riscossione-
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Presidente l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Arcangelo Guzzo con cui elettivamente domicilia in Soverato (CZ), alla Via Panoramica n. 7;
-CONVENUTO/ente impositore–
in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
-CONVENUTO contumace/terzo pignorato-
Oggetto: giudizio di merito dell'opposizione a pignoramento diretto esattoriale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 notificato il 5 novembre 2018
Conclusioni: all'udienza del 29 gennaio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento diretto ex art. 72 bis d.P.R. n. 603/72 notificato il 5 novembre 2018, l'Agente della riscossione promosse l'azione esecutiva esattoriale in danno di presso il terzo Autonomo per la Parte_1 CP_3 Controparte_3 somma complessiva di € 108.597,21.
Il credito a fondamento dell'esecuzione diretta riposava nell'omesso pagamento di importi per i contributi di bonifica, manutenzione e irrigazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, relativi ai terreni posseduti dal debitore in comproprietà nei Comuni di Riardo e incorporati in ruoli contenuti in tre cartelle esattoriali, ente Parte_2 creditore il . Controparte_2
Avverso il suddetto pignoramento, l'esecutato proposte opposizione, con contestuale istanza di sospensione, mediante ricorso depositato il 27 dicembre 2018 al ruolo contenzioso.
Con ordinanza del 10 marzo 2023 il giudice investito dell'opposizione riqualificò il procedimento, erroneamente iscritto al ruolo contenzioso, quale fase cautelare di competenza del G.E., in ragione della necessaria struttura bifasica delle opposizioni esecutive, dichiarando definita la fase cautelare e concedendo termine sino al 10 settembre 2023 per l'introduzione del giudizio di merito, con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
ha notificato alle parti convenute un primo atto di citazione per Parte_1
l'introduzione del merito in data 8 settembre 2023, poi non iscritto a ruolo. Successivamente, in data 16 ottobre 2023, ha notificato atto di citazione in riassunzione regolarmente iscritto a ruolo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Vorrà l'On. Tribunale, per le causali di cui innanzi: Accertare che nulla è dovuto e di conseguenza dichiarare l'illegittimità del pignoramento;
ordinare a Controparte_1 ed al la restituzione delle somme, che saranno eventualmente state
[...] CP_2 versate nelle more del giudizio, per gli anni 2014, 2015 e 2016; ordinare al terzo pignorato di svincolare le somme ed operare l'immediato pagamento di quanto dovuto”.
L'attore sin dal ricorso introduttivo ha premesso di essere creditore nei confronti dell' , terzo pignorato, della somma di € 281.579,20, a Controparte_3 titolo di indennità di esproprio, giusta sentenza di condanna n. 1935/2015 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli. Ha poi precisato che il pignoramento richiamava a suo fondamento tre cartelle esattoriali per omesso pagamento di contributi di bonifica,
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manutenzione ed irrigazione rispettivamente per le annualità 2014, 2015 e 2016 dovuti al , ed un'intimazione di pagamento Controparte_2 notificata nel 2018 e relativa alle cartelle per le annualità 2014 e 2015. L'opponente ha sostenuto l'illegittimità dell'esecuzione per insussistenza delle pretese creditorie azionate. Ha dedotto, in particolare, che antecedentemente al pignoramento era stato già disposto l'annullamento giudiziale della cartella esattoriale n. 07120150163648026000 (annualità 2014), a seguito di rigetto del gravame proposto da avverso la sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado, tanto che nel CP_4 corso della fase cautelare la stessa aveva provveduto alla riduzione del CP_4 pignoramento. Ha inoltre eccepito sin dall'inizio di aver impugnato, sempre anteriormente al pignoramento, anche le restanti cartelle per le annualità 2015 e 2016 precisando che, nelle more del giudizio, erano intervenute sentenze definitive a disporre la riduzione della pretesa relativa all'annualità 2015 ad € 11.032,09, corrisposti al concessionario nel corso del giudizio, ed annullare la cartella per l'annualità 2016. Ha evidenziato altresì che l'instaurazione della procedura esecutiva era avvenuta nonostante la presentazione di deputata istanza di sospensione ed annullamento dell'intimazione n. 07120189044240312000 (riferita alle cartelle per le annualità 2014 e 2015) ai sensi dell'art. 1, comma 538, l. n. 228/2012, rimasta inevasa;
pertanto, ha sostenuto l'invalidità di siffatto atto per tale ragione e per l'insussistenza di parte delle pretese azionate, tenuto conto dell'esistenza di un controcredito vantato dal debitore nei confronti dell'ente impositore dell'importo complessivo di € 47.886,45 (vd. pronunce giudiziali favorevoli versate in atti), eccepito in compensazione. Ha quindi richiesto la definitiva declaratoria di nullità del pignoramento opposto per l'insussistenza e/o l'estinzione delle ragioni di credito in capo all'ente impositore, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate nelle more al pignorante ed all'ente creditore sostanziale e con ordine al terzo pignorato di svincolare le somme e corrispondere quanto dovuto a titolo di controcredito.
Si è costituito il eccependo, in via Controparte_2 preliminare, la violazione dell'art. 163 bis c.p.c., per l'inosservanza del termine minimo a comparire di 120 giorni tra la notificazione della citazione e la data dell'udienza di comparizione. Nel merito, ha confermato la non debenza delle somme relative all'annualità 2016 a seguito di rigetto dell'appello proposto dal con CP_2 pronuncia passata in giudicato. Ha precisato di aver provveduto allo svincolo delle somme relative all'annualità 2014 per le quali era già intervenuta sentenza definitiva di annullamento e che per l'annualità 2015 residuava il solo importo di € 11.033,00, oltre spese di lite, in virtù della riduzione dell'importo iscritto a ruolo disposta con sentenza definitiva n. 4933/2020 della CTR di Napoli. Ha pertanto concluso affinché fosse accertata l'attuale debenza del su citato credito con conseguente efficacia e validità del pignoramento limitatamente ad esso.
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Con decreto ex art 171 bis, co. 3 c.p.c. è stata rilevata ex officio la questione circa la tempestiva proposizione della fase di merito dell'opposizione.
Si è costituita, in seguito, l' deducendo, Controparte_5 preliminarmente, l'inammissibilità dell'introduzione della fase di merito, perché avvenuta oltre il termine perentorio assegnato dal G.E., e la violazione del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. Nel merito, ha dato atto della rinuncia del al credito per l'annualità del 2014, del discarico di quello relativo CP_2 all'annualità 2016 e dell'avvenuto pagamento dell'importo residuo dovuto per l'annualità 2015, come da estratto di ruolo aggiornato. Ha pertanto richiamato le eccezioni formulate con la memoria di costituzione per la fase cautelare - inammissibilità dell'opposizione ex art 617 c.p.c., infondatezza della domanda ex art. 615 c.p.c. e carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni inerenti la pretesa sostanziale di competenza dell'ente impositore - concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di estinzione del giudizio e, nel merito, per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della domanda, accertata, in ogni caso, la legittimità dell'operato del concessionario, con esonero da ogni responsabilità in ordine all'inesistenza delle pretese azionate.
L' , sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_3
All'udienza cartolare del 29 gennaio 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di giorni 20 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
La domanda oppositoria è ammissibile, ma fondata nei limiti di seguito specificati.
Giova premettere che il giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione spiegata dall'esecutato odierna parte attrice, avverso il pignoramento Parte_1 diretto promosso dall'Agente della riscossione ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 nei riguardi del terzo , in ragione dei crediti esattoriali Controparte_3 vantati dall'Ente impositore . Controparte_2
Sulla scorta di siffatta premessa, va innanzitutto dichiarata la contumacia dell'
[...]
. Controparte_3
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività dell'introduzione del presente procedimento e l'insussistenza della dedotta violazione del termine perentorio all'uopo assegnato dal G.E.
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Invero, con l'ordinanza conclusiva della fase cautelare, il giudice dell'esecuzione, nella parte che rileva ai fini della disamina della questione ora rassegna, ha assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito entro il 10 settembre 2023.
Non c'è dubbio che suddetto termine sia perentorio, perché tale espressamente definito dal legislatore agli artt. 616 e 618 c.p.c. e la relativa inosservanza, anche a fronte della costituzione del convenuto, determinerebbe l'improcedibilità dell'azione con declaratoria di estinzione del giudizio.
Il contrasto insorto in giurisprudenza circa la verifica della tempestiva introduzione del giudizio di merito è stato ingenerato dall'imprecisa tecnica legislativa impiegata nella formulazione della previsione di cui all'art. 618 c.p.c.
La norma dispone: "il giudice dell'esecuzione (...) fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis (...)”.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione (vd. sent. n. 24224/2019) è intervenuta avallando l'esegesi, supportata dalle regole della grammatica, secondo cui “il complemento oggetto "termine perentorio" è chiarito dal complemento di scopo "per l'introduzione del giudizio di merito". Quel che va fatto nel termine perentorio è dunque l'introduzione del giudizio (che, come noto, si compie con la notifica dell'atto di citazione o col deposito del ricorso, a seconda che il rito prescritto imponga la vocatio in ius o la vocatio iudicis), e non l'iscrizione a ruolo. (…) Il testo dell'art. 618 c.p.c., in definitiva, in alcuna sua parte afferma espressamente, o lascia intendere implicitamente, che il giudice debba "fissare un termine perentorio per l'iscrizione a ruolo" della causa. La proposizione incidentale "previa iscrizione a ruolo della causa" (certamente infelice sintatticamente e giuridicamente) non può dunque che essere messa in relazione all'ultimo periodo del testo normativo, quello secondo cui l'opposizione "è decisa con sentenza". Essa, dunque, vuole significare che: -) la fase a cognizione piena del giudizio di opposizione è autonoma rispetto alla fase sommaria (e per questo richiede una iscrizione a ruolo); -) la fase a cognizione piena, per la sua autonomia, richiede che sia la parte interessata ad attivarsi per sottoporla al giudice, mediante iscrizione a ruolo, alla quale pertanto non si provvede d'ufficio, né d'ufficio si può dare impulso al giudizio di merito. Se si ammette che l'art. 618 c.p.c. disciplina solo il termine per l'introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione, e non quello per la costituzione in giudizio, l'ipotesi in cui quest'ultimo termine non dovesse essere rispettato resterà soggetta alle regole generali di cui agli artt. 171 e 307, comma primo, c.p.c.: e dunque la procedibilità del giudizio, qualora almeno una delle parti si sia costituita nel termine ed essa assegnato;
e la possibilità di riassumere il giudizio ex art. 125 disp. att. c.p.c., se invece nessuna delle parti si sia costituita tempestivamente”.
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Nella fattispecie, è comprovato ed indiscusso che entro il termine assegnato dal G.E. l'opponente abbia notificato l'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito della proposta opposizione all'esecuzione, così ricorrendo alla forma prescritta per il giudizio di cognizione (Cass. civ., sent. n. 19264/2012).
Non essendo conseguita, però, l'iscrizione a ruolo, l'opponente ha riassunto il giudizio quiescente con nuovo atto di citazione.
In applicazione dei richiamati principi, l'introduzione della fase di merito deve ritenersi tempestiva, atteso che la pendenza del giudizio è risultata radicata dalla notifica della prima citazione. Risulta ininfluente che la riassunzione sia avvenuta con atto di citazione ad udienza fissa, invece che con comparsa, essendo sufficiente che la citazione possegga tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c. e che la notifica alla controparte avvenga prima della scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c. per impedire l'estinzione del processo, potendosi adempiere anche successivamente l'obbligo di deposito dell'atto (cfr. Cass. civ., sent. n. 27183/2007).
Venendo, dunque, all'esame del merito, deve rilevarsi in primo luogo la sopravvenuta inefficacia del pignoramento opposto.
L'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 disciplina il pignoramento “diretto” di crediti verso terzi, mezzo di recupero del credito che può essere impiegato dall'Agente della in alternativa al pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c. CP_1
La norma speciale prevede che – salvo che per i crediti pensionistici – l'agente della riscossione possa impartire al terzo debitor debitoris l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente stesso fino a concorrenza del credito per cui si procede: “a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme”.
La stessa disposizione prevede che, se l'ordine di pagamento rimane inevaso, debbano applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 (“Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”), ovvero promuovere l'azione esecutiva mediante il “tradizionale” pignoramento presso terzi, in virtù di citazione del debitore e del terzo pignorato a comparire innanzi al giudice dell'esecuzione.
Come statuito anche da una recente pronuncia di legittimità (Cass. civ., ord. n. 16236/2022), dal pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce
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“un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale” (cfr. anche Cass. civ., sent. n. 20294/2011), nella quale trova applicazione – in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime – la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973).
In sostanza, “l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale” (Cass. civ., sent. n. 2857/2015), ma “dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.
26549 del 30/09/2021).
Nell'ambito della procedura espropriativa speciale in disamina non è prevista alcuna dichiarazione del terzo pignorato, posto che non si fa luogo ad assegnazione.
Se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il pagamento ha immediato effetto satisfattivo del credito (Cass. civ., sent. n. 32203/2019) nella misura corrispondente a quanto versato e la procedura – che si svolge con un procedimento semplificato interamente stragiudiziale – è così definita e conclusa;
in caso di pagamento non totalmente satisfattivo, il pagamento chiude la procedura perché esso assume una funzione lato sensu assimilabile a quella dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., benché ovviamente più vantaggioso della mera assegnazione.
Al contrario, se il pagamento è mancato nel termine prescritto dalla norma, l'agente della riscossione è tenuto ad avviare una ordinaria procedura espropriativa presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c. o, alternativamente, a rinnovare il procedimento speciale con un nuovo ordine ex art. 72 bis d.P.R. cit.
Ne discende che decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto al terzo (ovvero spirato il termine di scadenza dei crediti non ancora esigibili a tale epoca), ed in mancanza di un satisfattivo adempimento da parte del terzo del credito azionato dal procedente, il pignoramento ex art. 72 bis perde pro futuro ogni sua efficacia, anche prescrittiva, potendo l'Agente soltanto tutelare il credito con l'espropriazione ordinaria.
Nella fattispecie, l'esecuzione non è stata sospesa, né consta che il terzo abbia adempiuto all'ordine di pagamento impartitogli, tanto che – tuttora - l'opponente lamenta l'illegittimo trattenimento delle somme pignorate allegando, peraltro, di aver
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provveduto egli stesso, infine, al pagamento della residua debitoria accertata come dovuta.
Dunque, spirato il termine di cui all'art. 72 bis e in mancanza di introduzione del pignoramento nelle forme prescritte dall'art. 543 c.p.c., il pignoramento notificato in data 5 novembre 2018 era già divenuto inefficace antecedentemente all'asserito pagamento da parte del debitore in favore di delle somme risultanti all'esito del CP_4 giudizio di impugnazione della cartella relativa all'annualità 2015, definitivo con sentenza n. 4933/2020 della CTR di Napoli, depositata il 19 ottobre 2020.
D'altra parte, sebbene l'opponente non abbia prodotto prova del riferito pagamento, è lo stesso concessionario che, nel prendere atto delle allegazioni dell'attore, ha affermato che “il PPT non è più in essere”, depositando estratto ruolo aggiornato a zero e affermando che non sussistono più le pretese creditorie fondanti il pignoramento, perché in parte sgravate ed in parte riscosse, senza mai adombrarne l'avvenuto pagamento da parte del terzo.
La rilevata inefficacia del pignoramento, tuttavia, non determina di per sé sola la cessazione della materia del contendere, in quanto il sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo è configurabile solo rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi. Permane, invece, l'interesse alla decisione per le opposizioni aventi ad oggetto il diritto di procedere all'esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (cfr. Cass. civ., sent. n. 23084/2005; Cass. civ., sent. n. 4498/2011; Cass. civ., sent. n. 15761/2014).
Venendo pertanto alla disamina dei motivi della proposta opposizione all'esecuzione, la stessa risulta parzialmente fondata.
Nel caso di specie il concessionario ha azionato esecutivamente, con un unico atto di pignoramento, diversi crediti vantati dal medesimo ente creditore nei confronti dell'opponente debitore e consacrati in tre cartelle di pagamento.
Il pignoramento notificato risulta illegittimo per la pretesa incorporata nella cartella esattoriale n. 07120150163648026000 relativa all'annualità 2014 in quanto, già antecedentemente all'inizio dell'esecuzione, difettava il titolo fondante l'esecuzione come da sentenza n. 3650/2018 della CTR di Napoli, depositata il 16 aprile 2018 e non impugnata, che rigettava l'appello del , confermando l'annullamento della CP_2 cartella. Tanto ciò è vero che l'ente creditore ha rinunciato alla predetta pretesa, comunicandolo anche all'Agente della riscossione che, per l'effetto, provvedeva alla riduzione de pignoramento.
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In ordine al pignoramento promosso per le restanti cartelle, va dichiarata la cessazione della materia del contendere stante il sopravvenuto annullamento in via definitiva della cartella di pagamento n. 07120180046603225000 (annualità 2016) con sentenza n. 5060/2020 della CTR di Napoli, depositata il 26 ottobre 2020 e non impugnata, e stante l'avvenuto pagamento del credito accertato all'esito del relativo giudizio in relazione alla cartella per l'annualità 2015.
La sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione comporta, difatti, che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione.
Del pari, pur in difetto di una formale rinuncia agli atti o al credito sostanziale, il pignorante e il debitore si sono dati reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio insistendo, il primo, per la declaratoria di cessata materia del contendere e, il secondo, di conseguenza per il governo delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale. In tal senso, non risulta ostativa alla pronuncia la posizione del convenuto che ha concluso, fermo CP_2
l'annullamento delle altre pretese, per la declaratoria di attuale debenza dell'importo di € 11.033,00 in relazione alla cartella n. 07120170044958556000 (annualità 2015); in senso difforme dalla prospettazione della parte, giova rilevare che il concessionario mandatario ha ammesso espressamente la percezione degli importi predetti, vieppiù laddove si consideri che esula dal tema oggetto del presente giudizio la regolamentazione dei rapporti interni tra concessionario ed ente creditore.
La “cessazione della materia del contendere” va rilevata anche d'ufficio “quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione “ (Cass. civ., sent. n. 1257/2023), ciò che nella specie si evince dal riconoscimento dell'integrale soddisfazione delle ragioni creditorie residue da parte dell'ente pignorante.
Delibando, in definitiva, i motivi proposti dall'opponente al fine di liquidare le spese di lite secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, va dichiarata la parziale fondatezza della domanda, tenuto conto dell'accertata illegittimità del pignoramento promosso per il credito incorporato nella cartella relativa all'annualità 2014 e
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risultano, invece, legittima l'esecuzione avviata in relazione alle pretese di cui alle cartelle per le annualità 2015 e 2016.
La sola circostanza che queste ultime fossero state fatte oggetto di impugnazione mediante ricorso depositato antecedentemente alla notifica del pignoramento non priva il concessionario, in difetto di sospensiva, del diritto di procedere ad esecuzione forzata, sussistendo un valido titolo a supporto della stessa, annullato e/o ridotto solo successivamente.
Va evidenziato, in particolare, che era già stata rigettato in primo grado il ricorso promosso avverso la cartella n. 07120170044958556000 (annualità 2015), pendendo all'atto della notifica del pignoramento l'appello del contribuente - poi parzialmente accolto - e che il ricorso avverso la cartella n. 07120180046603225000 (annualità 2016) era stato notificato poco prima della notifica del pignoramento, avvenuta pertanto legittimamente.
Va disattesa, in ordine alle conseguenze della lite, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'agente della riscossione, certamente munito di tale legittimazione già in ragione del fatto che l'atto esecutivo avversato è stato da questi predisposto e notificato, ma anche perché l'accertata illegittimità del pignoramento è addebitabile a responsabilità del concessionario, oltre che del creditore sostanziale, laddove l'asserito difetto di imputabilità delle vicende subite dai crediti di cui alle restanti cartelle, non invalidante l'atto esecutivo impugnato, viene in rilievo al fine del regolamento delle spese di lite nei termini precisati oltre.
Allo stesso modo non può disporsi la condanna del terzo pignorato al pagamento delle somme dovute al debitore opponente, perché già adottata in precedenti provvedimenti giudiziari passati in giudicato.
Del pari è inammissibile nel presente giudizio la domanda di svincolo delle somme tuttora indebitamente trattenute dal terzo pignorato perché, in difetto di allegazioni da parte di in ordine all'avvenuta comunicazione di svicolo delle somme, la CP_4 relativa istanza va formulata dal debitore esecutato innanzi al G.E.
Al contempo, proprio perchè non consta che il terzo abbia pagato direttamente all'esecutante importi in ragione dell'azione esecutiva di cui si discute, non vi è luogo a provvedere sulla richiesta dell'attore di ripetizione di somme.
In definitiva, l'esito complessivo della controversia connotato dalla parziale fondatezza della domanda, anche a seguito dell'indagine circa la soccombenza virtuale imposta dalla parziale declaratoria di cessata materia del contendere, integra
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giustificata ragione per disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura della metà dell'intero.
Pertanto, all'opponente va riconosciuto il favore delle spese nella residua misura di un mezzo, da porsi a carico delle parti convenute costituite soccombenti, che si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (€ 52.001 – 260.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni poste. Nulla per le spese nei rapporti tra l'attore ed il convenuto contumace, terzo pignorato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
, iscritta al n. 21031/2023 del
[...] Controparte_3
R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_3
2. accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva;
per l'effetto,
3. dichiara l'illegittimità del pignoramento opposto in relazione alla cartella di pagamento n. 07120150163648026000;
4. dichiara cessata la materia del contendere in relazione al pignoramento notificato per le cartelle di pagamento n. 07120170044958556000 e n. 07120180046603225000;
5. compensa tra le parti costituite le spese di lite nella misura della metà, condannando le parti convenute al pagamento della residua misura di un mezzo in favore dell'attore, che liquida in siffatta entità per compenso professionale in € 2.108,50, oltre spese generali;
iva e cpa se dovute, come per legge;
6. nulla per le spese nei rapporti con il convenuto contumace.
Così deciso in Napoli il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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