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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/05/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 486/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 486/2025 r.g. v.g. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Pescasseroli (AQ) in V.le Colli dell'Oro n. 3
E
(C.F. ) nato ad [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]
Entrambi elettivamente domiciliati in Roma (RM), presso lo studio del difensore Avv. Laura
Rufini
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 02.04.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 09.09.1989, nel cui ambito sono nate le figlie il 20.07.1991 Per_1
(dunque maggiorenne) e il 14.05.1995 (dunque maggiorenne). Esponevano che Per_2
erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
2. La domanda va accolta, nei termini di cui all'accordo congiunto, sussistendo i presupposti per la cessazione degli effetti civili. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con sentenza del
Tribunale di Roma n. 10675/2024);
3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 14.05.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto il 09.09.1989 in Roma (RM), trascritto Parte_1 Parte_2
nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 1989 – atto 01246 – parte 2 – serie
A01), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma Capitale (RM) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. prende atto che nulla è dovuto tra i coniugi sotto il profilo materiale a titolo di mantenimento, essendo entrambe le parti autonome sia dal punto di vista del reddito che patrimoniale ed avendo già definito ogni rapporto economico;
2. prende atto che la figlia maggiorenne ma non ancora del tutto autonoma Per_2
economicamente, continuerà ad abitare con la madre, che si farà esclusivamente carico del suo mantenimento.
Spese legali compensate.
Così deciso il 15.05.2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 486/2025 r.g. v.g. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Pescasseroli (AQ) in V.le Colli dell'Oro n. 3
E
(C.F. ) nato ad [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]
Entrambi elettivamente domiciliati in Roma (RM), presso lo studio del difensore Avv. Laura
Rufini
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 02.04.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 09.09.1989, nel cui ambito sono nate le figlie il 20.07.1991 Per_1
(dunque maggiorenne) e il 14.05.1995 (dunque maggiorenne). Esponevano che Per_2
erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
2. La domanda va accolta, nei termini di cui all'accordo congiunto, sussistendo i presupposti per la cessazione degli effetti civili. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con sentenza del
Tribunale di Roma n. 10675/2024);
3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 14.05.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto il 09.09.1989 in Roma (RM), trascritto Parte_1 Parte_2
nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 1989 – atto 01246 – parte 2 – serie
A01), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma Capitale (RM) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. prende atto che nulla è dovuto tra i coniugi sotto il profilo materiale a titolo di mantenimento, essendo entrambe le parti autonome sia dal punto di vista del reddito che patrimoniale ed avendo già definito ogni rapporto economico;
2. prende atto che la figlia maggiorenne ma non ancora del tutto autonoma Per_2
economicamente, continuerà ad abitare con la madre, che si farà esclusivamente carico del suo mantenimento.
Spese legali compensate.
Così deciso il 15.05.2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli