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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.965/2024 R.G.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso TE C.F._1 dall'Avv. Alberto Cristallini
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Ede Orsatti
APPELLATA
e con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTA pagina 1 di 14 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 768/2024 pubblicata il 13/09/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“in parziale riforma della Sentenza n. 768 del Tribunale di Macerata pubblicata il 13/09/2024, voglia la Corte: - disporre l'affido condiviso del figlio della coppia con il suo collocamento presso il padre, previa, occorrendo, consulenza tecnica psicologica o in subordine rinnovazione dell'audizione del figlio;
- conseguentemente, assegnare a la casa familiare;
- disporre TE un congruo assegno di mantenimento a carico della madre;
- disporre le visite a favore della madre, con pernotto infrasettimanale presso di lei, secondo quanto originariamente disposto a favore del padre (depurato il provvedimento dagli errori materiali originari e riportato di seguito a parti invertite ossia per l'ipotesi denegata di collocamento del figlio presso la madre); - in denegato subordine di collocamento del figlio presso la madre, fatto salvo il diverso accordo, durante il periodo scolastico: il padre potrà tenere con sé il figlio per due pomeriggi a settimana, di regola il mercoledì e il venerdì, dall'uscita di scuola alle 20,15, allorché la madre lo preleverà dalla residenza paterna, e, a settimane alterne, dall'uscita di scuola del sabato, allorché la madre lo accompagnerà presso la residenza del padre, sino al lunedì immediatamente successivo, allorché il padre lo riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui il figlio trascorre il fine settimana con la madre, il padre potrà inoltre stare con il figlio dall'uscita di scuola del mercoledì sino alla mattina del giorno successivo allorché lo riaccompagnerà a scuola;
durante le vacanze estive: il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne, dalle ore 8,30 del venerdì, allorché lo preleverà dalla residenza della madre, sino alle ore 10,00 del lunedì immediatamente successivo, allorché lo riaccompagnerà presso la residenza materna;
nelle settimane in cui il figlio trascorre il fine settimana con la madre, il padre potrà stare con il figlio il mercoledì dalle 8,30, allorché lo preleverà dalla residenza della madre, sino alle
20,30, allorché la madre lo riprenderà dalla residenza paterna;
il venerdì dalle
8,30 allorché lo preleverà dalla residenza della madre sino alla mattina del giorno
pagina 2 di 14 successivo allorché il padre lo riaccompagnerà presso la residenza della madre entro le ore 10,00; nelle settimane in cui il figlio trascorre il fine settimana con il padre, questi potrà stare con il figlio dalle 8,30 del mercoledì, con prelievo a cura del padre dalla residenza della madre, sino alla mattina del giorno successivo, allorché la madre lo preleverà presso la residenza del padre entro le ore 10,00; durante il periodo estivo 2025 il figlio starà con il padre dal 3 al 9 luglio e dal 7 al
13 agosto e con la madre dal 10 al 16 luglio e dal 14 al 20 agosto;
a partire dagli anni successivi, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno o, in difetto di accordo, alternando la prima settimana di luglio e di agosto
(anni dispari il padre) e la terza settimana di luglio e di agosto (anni pari il padre); durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio dal 23 al 30 dicembre (anni pari il padre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (anni dispari il padre); in ogni caso, durante le vacanze natalizie, nel periodo 23-30 dicembre, il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari e, nel periodo 31 dicembre-
6 gennaio, il 31 dicembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
durante le vacanze pasquali, saranno alternati annualmente il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; il figlio trascorrerà, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza le festività nazionali;
ciascun genitore, quando il figlio si troverà presso l'altro genitore, lo potrà contattare in videochiamata sul telefono o su altro dispositivo elettronico (PC o tablet) dell'altro genitore ogni giorno tra le ore 14,30 e le 15,30 o tra le ore 18,00 e le 19,00 per un tempo massimo di 15 minuti. - ridurre l'assegno mensile a carico del
, in denegato subordine, a € 250,00. Vittoria di spese di lite, diritti, TE onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA ove dovuta, per entrambi i gradi di giudizio”.
Della parte appellata:
“Che l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, rigetti il ricorso avanzato dal Sig. , e TE
pagina 3 di 14 voglia quindi confermare il provvedimento impugnato. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze al definitivo”. della Procura Generale:
“… Chiede PREVIO rigetto dell'istanza di sospensiva se avanzata la conferma della sentenza appellata”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata - dato atto che con la sentenza n. 85/2023, emessa nel corso del procedimento, era stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi - ha dichiarato che la separazione è addebitabile ad , ha affidato il figlio Controparte_1 minore, , nato il [...], ad [...] i genitori, con Persona_1 collocamento presso la residenza della madre, a Macerata in via Medaglie d'Oro
n.75, ha assegnato la casa familiare alla , ha regolato i tempi di CP_1 permanenza del minore presso i genitori ed ha posto a carico del padre, TE
, quale contributo al mantenimento del figlio , l'assegno
[...] Per_1 mensile di €. 500,00, da versare alla entro il giorno 10 di ogni CP_1 mese e da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT, disponendo che le spese straordinarie siano ripartite in pari misura tra i genitori;
ha infine compensato integralmente le spese di lite.
II) Ha proposto appello il articolando quattro motivi di gravame, di TE seguito illustrati, diretti a censurare la sentenza nelle parti in cui il Tribunale ha disposto il collocamento del minore presso la madre, ha assegnato alla stessa la casa coniugale, ha stabilito i tempi di permanenza del minore presso i genitori ed ha determinato il contributo a carico del padre.
III) Si è costituita la contestando i motivi di appello e CP_1 chiedendone la reiezione.
IV) La Procura Generale con atto del 17 ottobre 2024, “considerato che le doglianze esposte appaiono infondate in quanto il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione nei punti censurati , in aderenza alle emergenze processuali, alle condizioni reddituali delle pagina 4 di 14 parti e nell'interesse della prole minore in conformità agli arresti giurisprudenziali in materia”, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
V) Quindi, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti e rimessa al
Collegio ogni valutazione sulle istanze ulteriori, la Corte di Appello, con provvedimento del 27 novembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo, secondo e quarto motivo di appello il eccepisce TE
l'erroneità e l'omessa valutazione delle prove relativamente ai capi n.2 e n.3 della sentenza impugnata, con riferimento al collocamento del minore presso la madre ed alla assegnazione a quest'ultima della casa familiare, e relativamente al capo
4 della sentenza, con riferimento ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
le doglianze articolate con tali motivi vanno esaminati congiuntamente, per la stretta connessione delle problematiche trattate.
In primo luogo, il ritiene che il Tribunale abbia errato laddove ha TE ritenuto che non fosse provata l'inidoneità genitoriale e la pericolosità della
, emergendo invece dalla documentazione prodotta la CP_1 associazione di alcol a psicofarmaci, con conseguenti effetti pericolosi sulla conduzione dei veicoli (uso di alcool: docc. nn.22-23-24-25; psicofarmaci: docc. nn. 4-5-7-10-12-14-16-17-21-29-30-40-41-42-43-44-45-46-47; docc. nn. 6-8-9-
11-13-15-18; condizioni della autovettura: docc. nn.26-115-116-117-118).
L'appellante lamenta poi che il giudice di primo grado non ha attribuito valore alla registrazione audio della conversazione tra padre e figlio, quando Per_1 ha detto al padre che la sera precedente l'audizione in Tribunale, ossia il 5 ottobre 2022, la madre gli aveva chiesto di riferire cose non vere circa l'impegno di ciascuno dei genitori verso di lui, per non essere cacciata di casa;
l'apprezzamento di tale trascrizione non sarebbe stato corretto da parte del giudicante perché le dichiarazioni sono state svalutate attribuendo ad esse il ruolo di meri atteggiamenti capricciosi del bambino, mentre avrebbero dovuto indurre il pagina 5 di 14 Tribunale o a verificare la concreta situazione con l'ausilio di una consulenza tecnica, o a collocare il minore presso il padre nella abitazione familiare.
Inoltre il censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha TE ritenuto che non sussistessero ragioni per modificare il collocamento in considerazione dell'accordo raggiunto in data 30.5.2023 (quando le parti, nel corso del procedimento, avevano concordato di collocare il figlio presso la madre), dovendo il giudice, in ogni caso, verificare l'interesse primario del minore: peraltro – prosegue l'appellante – “non si può non riconoscere che il
ha stoicamente fatto il conto costi-benefici, che portò all'accordo del 30 TE maggio 2023, pensando solo a suo figlio (evitando quindi di insistere in un'istanza che avrebbe potuto privarlo della vicinanza della madre), con l'effetto che non può essere danneggiato processualmente da tali scelte, scelte che pertanto non possono ritenersi consolidate o convertirsi in decisioni giudiziali, perché danneggerebbero il minore ove l'accessorio dell'accordo, riguardante il collocamento prevalente del figlio, continuasse a essere con sua madre”.
L'appellante si duole altresì del fatto che il Tribunale ha modificato orari di visita e soppresso il pernottamento infrasettimanale del bambino presso il padre sulla base di quanto dedotto dalla madre circa la stanchezza del figlio, senza considerare che il bambino ha trascorso interminabili ore davanti ai videogiochi con il permesso della madre, suscettibili di creargli dipendenza e patologie (docc. da 101 a 111) ed ha accumulato decine di ritardi a scuola nell'anno scolastico
2023/24 (docc. 100,112,114,162,228,229) ed in quello corrente, 2024/25 (doc.
n.2 fascicolo di secondo grado), tutti dopo i pernotti con la madre.
2.) Le doglianze articolate dall'appellante non sono fondate e non evidenziano elementi tali da imporre una nuova audizione del minore, già sentito nel corso del procedimento di primo grado, né da giustificare ulteriori approfondimenti istruttori, mediante una CTU.
2.1) In primo luogo si rileva che gli aspetti valorizzati, sulla base della documentazione allegata, diretti ad evidenziare la pericolosità della e l'inidoneità della stessa ad accudire e tenere con sé il minore, CP_1 non sono idonei a dimostrare l'assunto difensivo.
pagina 6 di 14 Invero quanto al dedotto uso di alcool e all'asserita associazione di bevande alcoliche agli psicofarmaci si ritiene che tali circostanze non siano desumibili dalla messaggistica prodotta né dalle fotografie raffiguranti la presenza di una bottiglia di vino sul tavolo, durante il pasto o dalla presenza di due bottiglie in frigorifero
(che possono essere consumate con prudenza, saltuariamente o anche solo tenute per ragioni di ospitalità); né dai documenti allegati si evince la prova della misura in cui la assumerebbe alcoolici o del fatto che ciò sia CP_1 avvenuto negli anni, durante i periodi e nei giorni in cui ella assumeva alcuni farmaci;
inoltre gli elementi di prova forniti, complessivamente valutati, non evidenziano che il ed il minore si siano trovati in situazioni in cui la TE
abbia manifestato una compromissione della proprie facoltà CP_1 cognitive o di non essere in grado di provvedere alle proprie necessità o a quelle del figlio a causa delle condizioni di salute.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione di quanto valorizzato dall'appellante in ordine alla assunzione di psicofarmaci: infatti dall'esame dei documenti allegati si evince che si tratta di fatture di pagamento di un medico psichiatra e di prescrizioni e/o fotografie di farmaci (antidepressivi e più in generale di psicotropi legali) che possono essere prescritti per il trattamento di un'ampia varietà di disturbi psichiatrici e neurologici ed anche in caso di patologie non strettamente psichiatriche;
né, peraltro, sono stati allegati certificati medici che diagnosticano malattie dalle quali poter desumere che l'appellata sia un soggetto potenzialmente pericoloso per sé o per gli altri.
Peraltro i documenti risalgono prevalentemente agli anni 2016, 2017, 2018 e
2020 (oltre due prescrizioni del 2021 ed una fotografia del 2022 che raffigura due scatole di farmaci nella dispensa) e, pertanto, non sono idonei ad evidenziare le attuali condizioni di salute della appellata: la svolge attività CP_1 lavorativa stabilmente, ha ricostruito un nucleo familiare con un nuovo compagno ed è recentemente divenuta mamma di una bambina (a novembre del 2024), circostanze (non contestate) che inducono ad escludere una attuale dipendenza da alcool o da psicofarmaci e quindi anche la condotta dedotta dall'appellante consistente nella associazione di bevande alcoliche con i farmaci.
pagina 7 di 14 In ogni caso va comunque rilevato che trattasi di prescrizioni di farmaci per un arco temporale non prolungato, assunti sotto costante e periodico controllo medico, situazione dalla quale non può desumersi una condizione di incapacità o pericolosità nello svolgimento del ruolo materno o delle quotidiane attività, in mancanza di altri e concreti elementi di prova in ordine a specifici comportamenti posti in essere dalla potenzialmente pregiudizievoli per il minore. CP_1
Né a tal fine sono decisive sono le fotografie che riproducono lo stato dell'autovettura poiché raffigurano esclusivamente ammaccature o graffi su parti del veicolo, compatibili con una manovra non corretta, ma non ricollegabili ad un condotta di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche associate all'uso di psicofarmaci, o comunque gravemente colposa: del resto dalla documentazione prodotta non emerge che siano intervenuti sinistri stradali, mentre risulta esclusivamente una violazione per superamento del limite di velocità (di 20Km/h lungo un tratto di stata in cui era vigente il limite di 70Km/h), da parte della appellata, condotta che, in sé considerata, non appare tale da influire negativamente sulla capacità di occuparsi adeguatamente delle quotidiane esigenze del figlio e, quindi, da sconsigliare il collocamento del medesimo presso la madre.
2.2) Quanto alle conversazioni telefoniche ed alle registrazioni ambientali si osserva che i documenti contenenti gli audio e le trascrizioni valorizzati dall'appellante evidenziano la conflittualità tra i genitori in ordine ai tempi di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro (v. per esempio documenti n. 224, 225
e 226) o alle modalità di accompagnamento del figlio all'udienza fissata per la audizione innanzi al Tribunale (v. documento n. 1 allegato all'atto di appello) nonché il coinvolgimento del bambino il quale è stato spettatore di reciproche recriminazioni tra il padre e la madre, come si evince dai documenti sopra citati e dalla audizione del minore (“…prima non litigavano mai, tutto d'un tratto è come se si fossero impazziti…”).
Le stesse argomentazioni del nonché le trascrizioni e gli audio dal TE medesimo valorizzati (compreso il doc. n. 32 indicato dall'appellante) denotano la tendenza di entrambi i genitori – almeno in prossimità della udienza o subito pagina 8 di 14 dopo l'audizione del figlio presso il Tribunale – a coinvolgere il figlio nelle problematiche relative alla separazione dei coniugi.
2.3) Nel contesto delineato si ritiene che gli elementi valorizzati dall'appellante non giustifichino la modifica del collocamento disposto dal Tribunale anche in considerazione della soluzione concordata dalle parti nel corso del procedimento di primo grado (in base alla quale rimaneva fermo il collocamento del minore presso la madre, già stabilito con la ordinanza presidenziale) atteso che la modifica richiesta, nell'ambito di un rapporto conflittuale, non sarebbe risolutiva, essendo invece auspicabile che i genitori, nell'interesse del minore, superino i personali motivi di contrasto al fine di evitare che il coinvolgimento del figlio nelle questioni controverse possa avere un riverbero negativo sulla serenità e stabilità del bambino, il quale, in base a quanto emerso dalla audizione, ha un intenso legame affettivo con entrambi i genitori che provvedono alle sue necessità ed alle sue quotidiane esigenze.
2.4) Per quanto riguarda la situazione scolastica del bambino e i continui ritardi a scuola lamentati dall'appellante per l'anno scolastico 2022/2023 e per quello in corso, va rilevato che vi è stata nell'ultimo periodo una drastica diminuzione dei ritardi sia nella frequenza che nella entità (circa 10 minuti, salvo sporadiche eccezioni).
Ciò considerato e tenuto conto di quanto riferito in sede di audizione dal minore, il quale ha dichiarato che talvolta arriva tardi scuola, perché gli piace giocare, è ravvisabile una condotta tollerante della madre verso l'atteggiamento del bambino che tuttavia, pur se non appropriata, non appare tale da imporre una diversa regolamentazione del collocamento avuto riguardo al fatto che tale comportamento non ha influito sull'andamento scolastico del minore, come si evince dal buon livello di preparazione e dai giudizi positivi che risultano dalla scheda di valutazione allegata dalla appellata.
2.5) Né elementi di prova a sostegno dell'assunto difensivo dell'appellante possono desumersi dalla documentazione relativa all'attività della consolle di gioco del bambino, non essendo emerso che le abitudini del minore siano imputabili soltanto alla madre e non potendosi invece escludere che l'uso pagina 9 di 14 prolungato dei videogiochi – che, in ogni caso, sarebbe necessario ridurre - sia anche il risultato di modalità educative che si sono consolidate durante la convivenza con entrambi i genitori.
2.6) Per le argomentazioni svolte si ritiene che anche i tempi di permanenza stabiliti dal Tribunale debbano essere confermati, tenuto presente che, a differenza di quanto rilevato dall'appellante, il Tribunale non ha “soppresso” il pernottamento settimanale del bambino presso il padre, ma ha regolato tale aspetto in considerazione del primario interesse del minore - avuto riguardo alla sua età (ora nove anni, come all'epoca della decisione), alle sue esigenze scolastiche (collegate al fatto che egli frequenta la scuola primaria anche nella giornata di sabato) ed alla circostanza che il padre vive a Fermo e quindi in un luogo diverso da quello in cui risiede il minore (Macerata) – stabilendo che, durante il periodo scolastico, salvo diverso accordo:
“il padre potrà tenere con sé il figlio per due pomeriggi a settimana, di regola il mercoledì e il venerdì, dalle 15,30 alle 19,30, allorché lo riaccompagnerà presso la residenza materna, e, a settimane alterne, dall'uscita di scuola del sabato, allorché la madre lo accompagnerà presso la residenza del padre, sino al lunedì immediatamente successivo, allorché il padre lo riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui il figlio trascorre il fine settimana con la madre, il padre potrà inoltre stare con il figlio dalle 15,30 del mercoledì, con accompagnamento presso la residenza paterna a cura della madre, sino alla mattina del giorno successivo allorché il padre lo riaccompagnerà a scuola”.
I tempi di frequentazione e pernottamento sono strutturati in modo da assicurare il diritto del minore a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, tenendo conto delle esigenze di stabilità, dell'età del bambino e della distanza tra i luoghi di residenza e pertanto le doglianze dell'appellante non appaiono fondate.
2.7) L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi istanza istruttoria: si ritiene quindi di non dover procedere alla CTU richiesta dall'appellante mentre è assorbito l'esame delle altre istanze istruttorie, perché
pagina 10 di 14 riproposte dall'appellante in via subordinata, solo in caso di accoglimento di quelle articolate dalla controparte che non ha ribadito in questa sede le proprie richieste istruttorie;
superflua è la acquisizione di CD che riproducono gli audio corrispondenti ai documenti n. 224-225 e 226, tenuti in considerazione ai fini della decisione.
2.8) Considerato che il Tribunale ha già proceduto all'audizione del minore, in maniera esaustiva, sin dalla fase presidenziale, in forma protetta e tramite l'ausilio di un esperto, si ritiene di non rinnovare tale audizione in mancanza di concreti elementi che possano giustificare un ulteriore coinvolgimento del bambino nella vicenda processuale.
Il ha dedotto un “fatto nuovo” che, ad avviso del medesimo, è TE
“insuscettibile di prove se non con la rinnovazione dell'audizione del minore” in sede di consulenza tecnica, consistente in un episodio accaduto ad ottobre del
2024 quando, in base alla prospettazione dell'appellante, la madre ha fatto attendere il figlio in auto con il padre per circa venti minuti sebbene la stessa fosse stata preavvisata del loro arrivo.
Le circostanze dedotte non evidenziano ragioni sufficienti per disporre una
CTU o per rinnovare l'ascolto tenuto presente che l'ascolto non è un mezzo istruttorio, ma è finalizzato a verificare le concrete esigenze del minore e a far esprimere la sua opinione in ordine alle questioni che lo riguardano, dibattute nel procedimento - come già avvenuto nel caso di specie - e che, invece, in base a quanto richiesto dall'appellante, il minore dovrebbe essere chiamato a riferire in ordine al comportamento dei genitori: pertanto un nuovo ascolto, oltre che inammissibile ai fini probatori indicati dall'appellante, sarebbe fonte di pregiudizio per il bambino, poiché lo coinvolgerebbe ulteriormente nella situazione di contrasto tra il padre e la madre (la quale, costituendosi in giudizio, ha fornito una spiegazione del ritardo rilevando che “era in stato di gravidanza, all'ottavo mese, al momento dell'occorso, e che perciò non poteva stare ferma in piedi ad attendere per molto tempo, motivo per il quale stava passeggiando nei dintorni del parcheggio sotto casa di Via Medaglie D'Oro nel mentre aspettava l'arrivo di ”). Per_1
pagina 11 di 14 2.9) Per le considerazioni svolte, che, per il loro carattere dirimente assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti, il primo, il secondo ed il quarto motivo di gravame vanno respinti, confermando quindi la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto il collocamento del minore presso la madre ed ha regolato i tempi di permanenza del figlio presso i genitori: ne consegue che alla rimane assegnata la casa coniugale. CP_1
3.1) Con il terzo motivo di appello il impugna il capo della sentenza TE relativo alla quantificazione del contributo di mantenimento del figlio posto a carico dell'appellante (per l'ipotesi subordinata, ricorrente nella specie, in cui venga confermato il collocamento del minore presso la madre).
A tale riguardo osserva che il Tribunale non ha tenuto in considerazione la natura voluttuaria delle spese personali, sostenute dalla e CP_1 documentate, tali da indurre a ritenere che la stessa disponga di un patrimonio ben più cospicuo dello stipendio e che, quindi, l'aiuto del coniuge debba essere proporzionalmente ridimensionato da €. 500,00 ad €. 250,00 mensili.
3.2) Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che entrambe le parti svolgono attività lavorativa: il ha TE percepito un reddito annuo netto che ammonta, in base alle dichiarazioni dei redditi prodotte, relative agli anni 2022 e 2023, rispettivamente ad €. 41.838,00 ed €. 38.855,00 (importi ottenuti sottraendo dal reddito complessivo la imposta netta) a fronte di un reddito annuo lordo percepito dalla , negli CP_1 stessi anni, pari rispettivamente ad €. 20.243,78 ed €. 21.141,41 (come risulta dalla Certificazione Unica 2023 e 2024 allegata in questa sede); i coniugi, inoltre, come accertato dal Tribunale e non contestato dalle parti, sono comproprietari dell'immobile adibito a casa coniugale ed hanno stipulato un mutuo per l'acquisto di detto immobile la cui rata mensile, pari a circa €. 500,00, grava su entrambi, in pari misura.
La somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio risulta congrua in relazione alle esigenze connesse alla età del minore ed avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, alle modalità e ai tempi di permanenza del bambino presso i genitori nonché al maggiore impegno di cura da parte della pagina 12 di 14 madre collocataria, dovendo ella provvedere alle quotidiane necessità ed alle spese ordinarie nell'interesse del figlio.
Ciò posto si osserva che le doglianze dell'appellante sono incentrate sul fatto che la controparte avrebbe disponibilità economiche ulteriori rispetto a quelle dichiarate tenuto conto delle spese personali di natura voluttuaria dalla stessa sostenuta, asseritamente desumibili dalla documentazione prodotta, situazione che dovrebbe imporre una riduzione del contributo al mantenimento del figlio.
Le argomentazioni dell'appellante, volte ad evidenziare le percentuali delle entrate e delle uscite mensili della , non giustificano la riduzione CP_1 dell'importo stabilito dal Tribunale atteso che questo, come si è detto, risulta congruo in base alle esigenze del minore, tenuto conto, tra l'altro, della capacità reddituale del . TE
In ogni caso le allegazioni circa le spese personali “voluttuarie” dell'appellata o comunque circa la ritenuta maggiore disponibilità economica della stessa rispetto a quella dichiarata, non appaiono fondate poiché dall'esame degli estratti conto richiamati dall'appellante non emergono voci di spesa diverse da quelle collegate alle ordinarie necessità ed alle abitudini quotidiane, né addebiti esorbitanti o comunque incongrui rispetto allo stipendio percepito, tenuto conto che non vi sono estratti conto periodici con saldo finale negativo e che la , CP_1 compatibilmente con le proprie risorse economiche, effettua versamenti mensili di circa €. 50,00 investiti in una polizza assicurativa.
4.) In conclusione, per le argomentazioni svolte, l'appello va respinto confermando la sentenza impugnata.
Considerata la natura delle questioni trattate, che coinvolgono gli interessi di un minore, si ritiene di compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
5.) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona rigetta l'appello proposto da TE avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n.768/2024 pubblicata il 13 settembre 2024.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.965/2024 R.G.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso TE C.F._1 dall'Avv. Alberto Cristallini
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Ede Orsatti
APPELLATA
e con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTA pagina 1 di 14 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 768/2024 pubblicata il 13/09/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“in parziale riforma della Sentenza n. 768 del Tribunale di Macerata pubblicata il 13/09/2024, voglia la Corte: - disporre l'affido condiviso del figlio della coppia con il suo collocamento presso il padre, previa, occorrendo, consulenza tecnica psicologica o in subordine rinnovazione dell'audizione del figlio;
- conseguentemente, assegnare a la casa familiare;
- disporre TE un congruo assegno di mantenimento a carico della madre;
- disporre le visite a favore della madre, con pernotto infrasettimanale presso di lei, secondo quanto originariamente disposto a favore del padre (depurato il provvedimento dagli errori materiali originari e riportato di seguito a parti invertite ossia per l'ipotesi denegata di collocamento del figlio presso la madre); - in denegato subordine di collocamento del figlio presso la madre, fatto salvo il diverso accordo, durante il periodo scolastico: il padre potrà tenere con sé il figlio per due pomeriggi a settimana, di regola il mercoledì e il venerdì, dall'uscita di scuola alle 20,15, allorché la madre lo preleverà dalla residenza paterna, e, a settimane alterne, dall'uscita di scuola del sabato, allorché la madre lo accompagnerà presso la residenza del padre, sino al lunedì immediatamente successivo, allorché il padre lo riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui il figlio trascorre il fine settimana con la madre, il padre potrà inoltre stare con il figlio dall'uscita di scuola del mercoledì sino alla mattina del giorno successivo allorché lo riaccompagnerà a scuola;
durante le vacanze estive: il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne, dalle ore 8,30 del venerdì, allorché lo preleverà dalla residenza della madre, sino alle ore 10,00 del lunedì immediatamente successivo, allorché lo riaccompagnerà presso la residenza materna;
nelle settimane in cui il figlio trascorre il fine settimana con la madre, il padre potrà stare con il figlio il mercoledì dalle 8,30, allorché lo preleverà dalla residenza della madre, sino alle
20,30, allorché la madre lo riprenderà dalla residenza paterna;
il venerdì dalle
8,30 allorché lo preleverà dalla residenza della madre sino alla mattina del giorno
pagina 2 di 14 successivo allorché il padre lo riaccompagnerà presso la residenza della madre entro le ore 10,00; nelle settimane in cui il figlio trascorre il fine settimana con il padre, questi potrà stare con il figlio dalle 8,30 del mercoledì, con prelievo a cura del padre dalla residenza della madre, sino alla mattina del giorno successivo, allorché la madre lo preleverà presso la residenza del padre entro le ore 10,00; durante il periodo estivo 2025 il figlio starà con il padre dal 3 al 9 luglio e dal 7 al
13 agosto e con la madre dal 10 al 16 luglio e dal 14 al 20 agosto;
a partire dagli anni successivi, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno o, in difetto di accordo, alternando la prima settimana di luglio e di agosto
(anni dispari il padre) e la terza settimana di luglio e di agosto (anni pari il padre); durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio dal 23 al 30 dicembre (anni pari il padre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (anni dispari il padre); in ogni caso, durante le vacanze natalizie, nel periodo 23-30 dicembre, il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari e, nel periodo 31 dicembre-
6 gennaio, il 31 dicembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
durante le vacanze pasquali, saranno alternati annualmente il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; il figlio trascorrerà, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza le festività nazionali;
ciascun genitore, quando il figlio si troverà presso l'altro genitore, lo potrà contattare in videochiamata sul telefono o su altro dispositivo elettronico (PC o tablet) dell'altro genitore ogni giorno tra le ore 14,30 e le 15,30 o tra le ore 18,00 e le 19,00 per un tempo massimo di 15 minuti. - ridurre l'assegno mensile a carico del
, in denegato subordine, a € 250,00. Vittoria di spese di lite, diritti, TE onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA ove dovuta, per entrambi i gradi di giudizio”.
Della parte appellata:
“Che l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, rigetti il ricorso avanzato dal Sig. , e TE
pagina 3 di 14 voglia quindi confermare il provvedimento impugnato. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze al definitivo”. della Procura Generale:
“… Chiede PREVIO rigetto dell'istanza di sospensiva se avanzata la conferma della sentenza appellata”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata - dato atto che con la sentenza n. 85/2023, emessa nel corso del procedimento, era stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi - ha dichiarato che la separazione è addebitabile ad , ha affidato il figlio Controparte_1 minore, , nato il [...], ad [...] i genitori, con Persona_1 collocamento presso la residenza della madre, a Macerata in via Medaglie d'Oro
n.75, ha assegnato la casa familiare alla , ha regolato i tempi di CP_1 permanenza del minore presso i genitori ed ha posto a carico del padre, TE
, quale contributo al mantenimento del figlio , l'assegno
[...] Per_1 mensile di €. 500,00, da versare alla entro il giorno 10 di ogni CP_1 mese e da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT, disponendo che le spese straordinarie siano ripartite in pari misura tra i genitori;
ha infine compensato integralmente le spese di lite.
II) Ha proposto appello il articolando quattro motivi di gravame, di TE seguito illustrati, diretti a censurare la sentenza nelle parti in cui il Tribunale ha disposto il collocamento del minore presso la madre, ha assegnato alla stessa la casa coniugale, ha stabilito i tempi di permanenza del minore presso i genitori ed ha determinato il contributo a carico del padre.
III) Si è costituita la contestando i motivi di appello e CP_1 chiedendone la reiezione.
IV) La Procura Generale con atto del 17 ottobre 2024, “considerato che le doglianze esposte appaiono infondate in quanto il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione nei punti censurati , in aderenza alle emergenze processuali, alle condizioni reddituali delle pagina 4 di 14 parti e nell'interesse della prole minore in conformità agli arresti giurisprudenziali in materia”, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
V) Quindi, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti e rimessa al
Collegio ogni valutazione sulle istanze ulteriori, la Corte di Appello, con provvedimento del 27 novembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo, secondo e quarto motivo di appello il eccepisce TE
l'erroneità e l'omessa valutazione delle prove relativamente ai capi n.2 e n.3 della sentenza impugnata, con riferimento al collocamento del minore presso la madre ed alla assegnazione a quest'ultima della casa familiare, e relativamente al capo
4 della sentenza, con riferimento ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
le doglianze articolate con tali motivi vanno esaminati congiuntamente, per la stretta connessione delle problematiche trattate.
In primo luogo, il ritiene che il Tribunale abbia errato laddove ha TE ritenuto che non fosse provata l'inidoneità genitoriale e la pericolosità della
, emergendo invece dalla documentazione prodotta la CP_1 associazione di alcol a psicofarmaci, con conseguenti effetti pericolosi sulla conduzione dei veicoli (uso di alcool: docc. nn.22-23-24-25; psicofarmaci: docc. nn. 4-5-7-10-12-14-16-17-21-29-30-40-41-42-43-44-45-46-47; docc. nn. 6-8-9-
11-13-15-18; condizioni della autovettura: docc. nn.26-115-116-117-118).
L'appellante lamenta poi che il giudice di primo grado non ha attribuito valore alla registrazione audio della conversazione tra padre e figlio, quando Per_1 ha detto al padre che la sera precedente l'audizione in Tribunale, ossia il 5 ottobre 2022, la madre gli aveva chiesto di riferire cose non vere circa l'impegno di ciascuno dei genitori verso di lui, per non essere cacciata di casa;
l'apprezzamento di tale trascrizione non sarebbe stato corretto da parte del giudicante perché le dichiarazioni sono state svalutate attribuendo ad esse il ruolo di meri atteggiamenti capricciosi del bambino, mentre avrebbero dovuto indurre il pagina 5 di 14 Tribunale o a verificare la concreta situazione con l'ausilio di una consulenza tecnica, o a collocare il minore presso il padre nella abitazione familiare.
Inoltre il censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha TE ritenuto che non sussistessero ragioni per modificare il collocamento in considerazione dell'accordo raggiunto in data 30.5.2023 (quando le parti, nel corso del procedimento, avevano concordato di collocare il figlio presso la madre), dovendo il giudice, in ogni caso, verificare l'interesse primario del minore: peraltro – prosegue l'appellante – “non si può non riconoscere che il
ha stoicamente fatto il conto costi-benefici, che portò all'accordo del 30 TE maggio 2023, pensando solo a suo figlio (evitando quindi di insistere in un'istanza che avrebbe potuto privarlo della vicinanza della madre), con l'effetto che non può essere danneggiato processualmente da tali scelte, scelte che pertanto non possono ritenersi consolidate o convertirsi in decisioni giudiziali, perché danneggerebbero il minore ove l'accessorio dell'accordo, riguardante il collocamento prevalente del figlio, continuasse a essere con sua madre”.
L'appellante si duole altresì del fatto che il Tribunale ha modificato orari di visita e soppresso il pernottamento infrasettimanale del bambino presso il padre sulla base di quanto dedotto dalla madre circa la stanchezza del figlio, senza considerare che il bambino ha trascorso interminabili ore davanti ai videogiochi con il permesso della madre, suscettibili di creargli dipendenza e patologie (docc. da 101 a 111) ed ha accumulato decine di ritardi a scuola nell'anno scolastico
2023/24 (docc. 100,112,114,162,228,229) ed in quello corrente, 2024/25 (doc.
n.2 fascicolo di secondo grado), tutti dopo i pernotti con la madre.
2.) Le doglianze articolate dall'appellante non sono fondate e non evidenziano elementi tali da imporre una nuova audizione del minore, già sentito nel corso del procedimento di primo grado, né da giustificare ulteriori approfondimenti istruttori, mediante una CTU.
2.1) In primo luogo si rileva che gli aspetti valorizzati, sulla base della documentazione allegata, diretti ad evidenziare la pericolosità della e l'inidoneità della stessa ad accudire e tenere con sé il minore, CP_1 non sono idonei a dimostrare l'assunto difensivo.
pagina 6 di 14 Invero quanto al dedotto uso di alcool e all'asserita associazione di bevande alcoliche agli psicofarmaci si ritiene che tali circostanze non siano desumibili dalla messaggistica prodotta né dalle fotografie raffiguranti la presenza di una bottiglia di vino sul tavolo, durante il pasto o dalla presenza di due bottiglie in frigorifero
(che possono essere consumate con prudenza, saltuariamente o anche solo tenute per ragioni di ospitalità); né dai documenti allegati si evince la prova della misura in cui la assumerebbe alcoolici o del fatto che ciò sia CP_1 avvenuto negli anni, durante i periodi e nei giorni in cui ella assumeva alcuni farmaci;
inoltre gli elementi di prova forniti, complessivamente valutati, non evidenziano che il ed il minore si siano trovati in situazioni in cui la TE
abbia manifestato una compromissione della proprie facoltà CP_1 cognitive o di non essere in grado di provvedere alle proprie necessità o a quelle del figlio a causa delle condizioni di salute.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione di quanto valorizzato dall'appellante in ordine alla assunzione di psicofarmaci: infatti dall'esame dei documenti allegati si evince che si tratta di fatture di pagamento di un medico psichiatra e di prescrizioni e/o fotografie di farmaci (antidepressivi e più in generale di psicotropi legali) che possono essere prescritti per il trattamento di un'ampia varietà di disturbi psichiatrici e neurologici ed anche in caso di patologie non strettamente psichiatriche;
né, peraltro, sono stati allegati certificati medici che diagnosticano malattie dalle quali poter desumere che l'appellata sia un soggetto potenzialmente pericoloso per sé o per gli altri.
Peraltro i documenti risalgono prevalentemente agli anni 2016, 2017, 2018 e
2020 (oltre due prescrizioni del 2021 ed una fotografia del 2022 che raffigura due scatole di farmaci nella dispensa) e, pertanto, non sono idonei ad evidenziare le attuali condizioni di salute della appellata: la svolge attività CP_1 lavorativa stabilmente, ha ricostruito un nucleo familiare con un nuovo compagno ed è recentemente divenuta mamma di una bambina (a novembre del 2024), circostanze (non contestate) che inducono ad escludere una attuale dipendenza da alcool o da psicofarmaci e quindi anche la condotta dedotta dall'appellante consistente nella associazione di bevande alcoliche con i farmaci.
pagina 7 di 14 In ogni caso va comunque rilevato che trattasi di prescrizioni di farmaci per un arco temporale non prolungato, assunti sotto costante e periodico controllo medico, situazione dalla quale non può desumersi una condizione di incapacità o pericolosità nello svolgimento del ruolo materno o delle quotidiane attività, in mancanza di altri e concreti elementi di prova in ordine a specifici comportamenti posti in essere dalla potenzialmente pregiudizievoli per il minore. CP_1
Né a tal fine sono decisive sono le fotografie che riproducono lo stato dell'autovettura poiché raffigurano esclusivamente ammaccature o graffi su parti del veicolo, compatibili con una manovra non corretta, ma non ricollegabili ad un condotta di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche associate all'uso di psicofarmaci, o comunque gravemente colposa: del resto dalla documentazione prodotta non emerge che siano intervenuti sinistri stradali, mentre risulta esclusivamente una violazione per superamento del limite di velocità (di 20Km/h lungo un tratto di stata in cui era vigente il limite di 70Km/h), da parte della appellata, condotta che, in sé considerata, non appare tale da influire negativamente sulla capacità di occuparsi adeguatamente delle quotidiane esigenze del figlio e, quindi, da sconsigliare il collocamento del medesimo presso la madre.
2.2) Quanto alle conversazioni telefoniche ed alle registrazioni ambientali si osserva che i documenti contenenti gli audio e le trascrizioni valorizzati dall'appellante evidenziano la conflittualità tra i genitori in ordine ai tempi di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro (v. per esempio documenti n. 224, 225
e 226) o alle modalità di accompagnamento del figlio all'udienza fissata per la audizione innanzi al Tribunale (v. documento n. 1 allegato all'atto di appello) nonché il coinvolgimento del bambino il quale è stato spettatore di reciproche recriminazioni tra il padre e la madre, come si evince dai documenti sopra citati e dalla audizione del minore (“…prima non litigavano mai, tutto d'un tratto è come se si fossero impazziti…”).
Le stesse argomentazioni del nonché le trascrizioni e gli audio dal TE medesimo valorizzati (compreso il doc. n. 32 indicato dall'appellante) denotano la tendenza di entrambi i genitori – almeno in prossimità della udienza o subito pagina 8 di 14 dopo l'audizione del figlio presso il Tribunale – a coinvolgere il figlio nelle problematiche relative alla separazione dei coniugi.
2.3) Nel contesto delineato si ritiene che gli elementi valorizzati dall'appellante non giustifichino la modifica del collocamento disposto dal Tribunale anche in considerazione della soluzione concordata dalle parti nel corso del procedimento di primo grado (in base alla quale rimaneva fermo il collocamento del minore presso la madre, già stabilito con la ordinanza presidenziale) atteso che la modifica richiesta, nell'ambito di un rapporto conflittuale, non sarebbe risolutiva, essendo invece auspicabile che i genitori, nell'interesse del minore, superino i personali motivi di contrasto al fine di evitare che il coinvolgimento del figlio nelle questioni controverse possa avere un riverbero negativo sulla serenità e stabilità del bambino, il quale, in base a quanto emerso dalla audizione, ha un intenso legame affettivo con entrambi i genitori che provvedono alle sue necessità ed alle sue quotidiane esigenze.
2.4) Per quanto riguarda la situazione scolastica del bambino e i continui ritardi a scuola lamentati dall'appellante per l'anno scolastico 2022/2023 e per quello in corso, va rilevato che vi è stata nell'ultimo periodo una drastica diminuzione dei ritardi sia nella frequenza che nella entità (circa 10 minuti, salvo sporadiche eccezioni).
Ciò considerato e tenuto conto di quanto riferito in sede di audizione dal minore, il quale ha dichiarato che talvolta arriva tardi scuola, perché gli piace giocare, è ravvisabile una condotta tollerante della madre verso l'atteggiamento del bambino che tuttavia, pur se non appropriata, non appare tale da imporre una diversa regolamentazione del collocamento avuto riguardo al fatto che tale comportamento non ha influito sull'andamento scolastico del minore, come si evince dal buon livello di preparazione e dai giudizi positivi che risultano dalla scheda di valutazione allegata dalla appellata.
2.5) Né elementi di prova a sostegno dell'assunto difensivo dell'appellante possono desumersi dalla documentazione relativa all'attività della consolle di gioco del bambino, non essendo emerso che le abitudini del minore siano imputabili soltanto alla madre e non potendosi invece escludere che l'uso pagina 9 di 14 prolungato dei videogiochi – che, in ogni caso, sarebbe necessario ridurre - sia anche il risultato di modalità educative che si sono consolidate durante la convivenza con entrambi i genitori.
2.6) Per le argomentazioni svolte si ritiene che anche i tempi di permanenza stabiliti dal Tribunale debbano essere confermati, tenuto presente che, a differenza di quanto rilevato dall'appellante, il Tribunale non ha “soppresso” il pernottamento settimanale del bambino presso il padre, ma ha regolato tale aspetto in considerazione del primario interesse del minore - avuto riguardo alla sua età (ora nove anni, come all'epoca della decisione), alle sue esigenze scolastiche (collegate al fatto che egli frequenta la scuola primaria anche nella giornata di sabato) ed alla circostanza che il padre vive a Fermo e quindi in un luogo diverso da quello in cui risiede il minore (Macerata) – stabilendo che, durante il periodo scolastico, salvo diverso accordo:
“il padre potrà tenere con sé il figlio per due pomeriggi a settimana, di regola il mercoledì e il venerdì, dalle 15,30 alle 19,30, allorché lo riaccompagnerà presso la residenza materna, e, a settimane alterne, dall'uscita di scuola del sabato, allorché la madre lo accompagnerà presso la residenza del padre, sino al lunedì immediatamente successivo, allorché il padre lo riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui il figlio trascorre il fine settimana con la madre, il padre potrà inoltre stare con il figlio dalle 15,30 del mercoledì, con accompagnamento presso la residenza paterna a cura della madre, sino alla mattina del giorno successivo allorché il padre lo riaccompagnerà a scuola”.
I tempi di frequentazione e pernottamento sono strutturati in modo da assicurare il diritto del minore a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, tenendo conto delle esigenze di stabilità, dell'età del bambino e della distanza tra i luoghi di residenza e pertanto le doglianze dell'appellante non appaiono fondate.
2.7) L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi istanza istruttoria: si ritiene quindi di non dover procedere alla CTU richiesta dall'appellante mentre è assorbito l'esame delle altre istanze istruttorie, perché
pagina 10 di 14 riproposte dall'appellante in via subordinata, solo in caso di accoglimento di quelle articolate dalla controparte che non ha ribadito in questa sede le proprie richieste istruttorie;
superflua è la acquisizione di CD che riproducono gli audio corrispondenti ai documenti n. 224-225 e 226, tenuti in considerazione ai fini della decisione.
2.8) Considerato che il Tribunale ha già proceduto all'audizione del minore, in maniera esaustiva, sin dalla fase presidenziale, in forma protetta e tramite l'ausilio di un esperto, si ritiene di non rinnovare tale audizione in mancanza di concreti elementi che possano giustificare un ulteriore coinvolgimento del bambino nella vicenda processuale.
Il ha dedotto un “fatto nuovo” che, ad avviso del medesimo, è TE
“insuscettibile di prove se non con la rinnovazione dell'audizione del minore” in sede di consulenza tecnica, consistente in un episodio accaduto ad ottobre del
2024 quando, in base alla prospettazione dell'appellante, la madre ha fatto attendere il figlio in auto con il padre per circa venti minuti sebbene la stessa fosse stata preavvisata del loro arrivo.
Le circostanze dedotte non evidenziano ragioni sufficienti per disporre una
CTU o per rinnovare l'ascolto tenuto presente che l'ascolto non è un mezzo istruttorio, ma è finalizzato a verificare le concrete esigenze del minore e a far esprimere la sua opinione in ordine alle questioni che lo riguardano, dibattute nel procedimento - come già avvenuto nel caso di specie - e che, invece, in base a quanto richiesto dall'appellante, il minore dovrebbe essere chiamato a riferire in ordine al comportamento dei genitori: pertanto un nuovo ascolto, oltre che inammissibile ai fini probatori indicati dall'appellante, sarebbe fonte di pregiudizio per il bambino, poiché lo coinvolgerebbe ulteriormente nella situazione di contrasto tra il padre e la madre (la quale, costituendosi in giudizio, ha fornito una spiegazione del ritardo rilevando che “era in stato di gravidanza, all'ottavo mese, al momento dell'occorso, e che perciò non poteva stare ferma in piedi ad attendere per molto tempo, motivo per il quale stava passeggiando nei dintorni del parcheggio sotto casa di Via Medaglie D'Oro nel mentre aspettava l'arrivo di ”). Per_1
pagina 11 di 14 2.9) Per le considerazioni svolte, che, per il loro carattere dirimente assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti, il primo, il secondo ed il quarto motivo di gravame vanno respinti, confermando quindi la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto il collocamento del minore presso la madre ed ha regolato i tempi di permanenza del figlio presso i genitori: ne consegue che alla rimane assegnata la casa coniugale. CP_1
3.1) Con il terzo motivo di appello il impugna il capo della sentenza TE relativo alla quantificazione del contributo di mantenimento del figlio posto a carico dell'appellante (per l'ipotesi subordinata, ricorrente nella specie, in cui venga confermato il collocamento del minore presso la madre).
A tale riguardo osserva che il Tribunale non ha tenuto in considerazione la natura voluttuaria delle spese personali, sostenute dalla e CP_1 documentate, tali da indurre a ritenere che la stessa disponga di un patrimonio ben più cospicuo dello stipendio e che, quindi, l'aiuto del coniuge debba essere proporzionalmente ridimensionato da €. 500,00 ad €. 250,00 mensili.
3.2) Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che entrambe le parti svolgono attività lavorativa: il ha TE percepito un reddito annuo netto che ammonta, in base alle dichiarazioni dei redditi prodotte, relative agli anni 2022 e 2023, rispettivamente ad €. 41.838,00 ed €. 38.855,00 (importi ottenuti sottraendo dal reddito complessivo la imposta netta) a fronte di un reddito annuo lordo percepito dalla , negli CP_1 stessi anni, pari rispettivamente ad €. 20.243,78 ed €. 21.141,41 (come risulta dalla Certificazione Unica 2023 e 2024 allegata in questa sede); i coniugi, inoltre, come accertato dal Tribunale e non contestato dalle parti, sono comproprietari dell'immobile adibito a casa coniugale ed hanno stipulato un mutuo per l'acquisto di detto immobile la cui rata mensile, pari a circa €. 500,00, grava su entrambi, in pari misura.
La somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio risulta congrua in relazione alle esigenze connesse alla età del minore ed avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, alle modalità e ai tempi di permanenza del bambino presso i genitori nonché al maggiore impegno di cura da parte della pagina 12 di 14 madre collocataria, dovendo ella provvedere alle quotidiane necessità ed alle spese ordinarie nell'interesse del figlio.
Ciò posto si osserva che le doglianze dell'appellante sono incentrate sul fatto che la controparte avrebbe disponibilità economiche ulteriori rispetto a quelle dichiarate tenuto conto delle spese personali di natura voluttuaria dalla stessa sostenuta, asseritamente desumibili dalla documentazione prodotta, situazione che dovrebbe imporre una riduzione del contributo al mantenimento del figlio.
Le argomentazioni dell'appellante, volte ad evidenziare le percentuali delle entrate e delle uscite mensili della , non giustificano la riduzione CP_1 dell'importo stabilito dal Tribunale atteso che questo, come si è detto, risulta congruo in base alle esigenze del minore, tenuto conto, tra l'altro, della capacità reddituale del . TE
In ogni caso le allegazioni circa le spese personali “voluttuarie” dell'appellata o comunque circa la ritenuta maggiore disponibilità economica della stessa rispetto a quella dichiarata, non appaiono fondate poiché dall'esame degli estratti conto richiamati dall'appellante non emergono voci di spesa diverse da quelle collegate alle ordinarie necessità ed alle abitudini quotidiane, né addebiti esorbitanti o comunque incongrui rispetto allo stipendio percepito, tenuto conto che non vi sono estratti conto periodici con saldo finale negativo e che la , CP_1 compatibilmente con le proprie risorse economiche, effettua versamenti mensili di circa €. 50,00 investiti in una polizza assicurativa.
4.) In conclusione, per le argomentazioni svolte, l'appello va respinto confermando la sentenza impugnata.
Considerata la natura delle questioni trattate, che coinvolgono gli interessi di un minore, si ritiene di compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
5.) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona rigetta l'appello proposto da TE avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n.768/2024 pubblicata il 13 settembre 2024.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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