Articolo 42 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 41Articolo 43
Versione
12 maggio 1963
Art. 42. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1941-42 sono stabiliti nelle
seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1941-42 (articolo 38) ............ L. 1.112.422,80 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 40) ............ " 795.503,34
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1942 ... L. 1.907.926,14
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963