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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 367 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 28.05.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In persona del G.O. Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 367/2025 R.G.
Oggetto: indebito pensione vertente tra
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO
- ricorrente -
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Trapani via Scontrino 28, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame il ricorrente ha adito questo Tribunale per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 17.1.2025 con cui è stata richiesta la restituzione di indebito su pensione di reversibilità SOART 35024643 per il periodo dal
1.1.2018 al 31.12.2019 per complessivi euro 6.740,89.
Ha dedotto: “la mancata percezione di redditi che giustificassero la revoca della pensione;
l'irripetibilità delle somme per sussistenza di buona fede;
l'insussistenza dell'obbligo di comunicazione dei redditi;
Violazione delle disposizioni di Legge concernenti la procedura di sospensione e revoca della prestazione;
nel merito ha dato prova della requisito reddituale”.
L' si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda e CP_1
sostenendo la legittimità del proprio operato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
In tema di indebito previdenziale si condivide l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, richiamato da ambo le parti, secondo cui, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota
d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 29689/2024), in tema di indebito pensionistico, l'art. 13 comma 2 della L. n. 412/1991 stabilisce che l' deve CP_1
procedere alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi e, entro l'anno civile successivo, deve procedere al recupero dell'eventuale indebito.
Va altresì ricordato che tale principio opera “senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del CP_2
1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (cfr. da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 1228 del
20/01/2011).
Tale principio, cui si ritiene di aderire, merita tuttavia applicazione se ed in quanto
“l' convenuto…nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si CP_2
sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011). Nel caso in esame, invero, nella propria memoria di costituzione, l' fa CP_1
riferimento alla comunicazione di sospensione e successiva revoca della prestazione alla pensionata a mezzo pec al patronato in data 24.6.2021, non allegando alcuna delega dell'attuale ricorrente al suddetto patronato.
Pertanto, è evidente che ciò non consente alla scrivente di verificare l'effettiva conoscenza della comunicazione di sospensione e poi di revoca da parte della ricorrente,
e, pertanto, non potendo essere conferita alcuna attendibilità alla notifica, l'ente previdenziale, su cui gravava l'onere probatorio, non ha dimostrato la sussistenza di alcun comportamento doloso del ricorrente.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente sia titolare di pensione e l'indebito contestato riguarda la mancata comunicazione entro i termini dei redditi relativi al 2017 e
2018.
Nel caso di specie quindi parte ricorrente è chiamata a fornire la prova della sussistenza del diritto a trattenere le somme erogate dall' CP_1
Ebbene dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che la ricorrente non ha percepito redditi diversi dalla pensione corrisposta dall' senza che, pertanto, CP_1
fosse tenuta a rendere ulteriori dichiarazioni e, conseguentemente, senza che potesse ricollegarsi all'omessa dichiarazione relativa ai propri redditi alcuna conseguenza caducatoria della prestazione in godimento.
Risulta quindi evidente che parte resistente fosse a conoscenza del fatto che la pensionata non percepiva redditi ulteriori e diversi dal trattamento pensionistico dallo stesso erogato, atteso altresì che in sede di liquidazione della prestazione, il richiedente è tenuto a dichiarare la sua situazione reddituale.
Ne deriva che, nel caso di specie, non trova applicazione l'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, infatti ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Nel caso in esame, come documentalmente provato dalla ricorrente e come emerge dalle comunicazioni prodotte dall' pur non essendo incorso in decadenza CP_1
nel senso che l'attivazione per il recupero dell'importo richiesto è avvenuto tempestivamente non può dirsi che lo stesso abbia avuto esito positivo nel senso che non essendovi prova positiva della ricezione delle comunicazioni (a mezzo pec del patronato) da parte della ricorrente, l'indebito non può essere considerato ripetibile, non essendo scaturito da dolo della stessa.
Per le superiori ragioni, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va accolto. le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ) Accerta e dichiara l'inesistenza dell'indebito di cui alla nota del 17.1.2025;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 886,000 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Marsala 28.05.2025
il Giudice
Monica D'Angelo