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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/10/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2024
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. URCIUOLO Parte_1 C.F._1 ALDO ATTORE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1 AUCI ALESSANDRA e dell'Avv. DI BUGNO ALESSANDRA
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità medica
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale di Lucca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: in via istruttoria: chiamare a chiarimenti i due
1 Ctu in relazione al seguente quesito su cui a parere di questa parte non è stata data risposta: se la lesione condrale presente nella lettera di dimissioni del 10.04.2020 è riconducibile all'esecuzione del I intervento in data 16.12.2019 e se dunque in ragione di quanto sopra il secondo intervento è stato eseguito per errori dovuti al primo intervento, in quanto come rilevato dal CTP di parte Dott appare troppo Persona_1 semplicistico asserire che il II intervento sia stato effettuato per una ri rottura in un paziente nel periodo post- operatorio;
conseguentemente, forniti detti chiarimenti, questa parte insiste per la remissione della causa sul ruolo chiedendo l'ammissione della prova per testi e dell'interrogatorio formale come richiesti in sede di II memoria 171 ter cpc;
nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dell'errore medico professionale del Dottor in relazione all'intervento eseguito in data 16 dicembre 2019 presso Controparte_1
l'Ortopedia Presidio Ospedaliero Versilia;
per l'effetto accertare e dichiarare la conseguente responsabilità del Dott e dell' Controparte_1 Controparte_2
Presidio Ospedaliero Versilia- Via Aurelia 335 55041 Lido Di Camaiore -Lucca, con
[...] sede legale in Pisa Via Cocchi 7, 56121 Pisa, IV in ordine al risarcimento del P.IVA_2 danno a favore del Signor conseguentemente condannare il Dott Parte_1 [...]
e nord ovest -Presidio Ospedaliero Versilia- Via Aurelia CP_1 Controparte_2
335 55041 Lido Di Camaiore -Lucca, con sede legale in Pisa Via Cocchi 7, 56121 Pisa, IV
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a P.IVA_2 corrispondere a titolo di risarcimento del danno biologico permanente al Signor Pt_1 la somma di euro 47.033,31 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di
[...] giustizia, anche in via equitativa;
condannare altresì il Dott e Controparte_1 [...] nord Via Aurelia 335 55041 Lido Di CP_2 Controparte_3
Camaiore -Lucca, con sede legale in Pisa Via Cocchi 7, 56121 Pisa, IV , in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere a titolo di risarcimento per perdita di capacità lavorativa specifica al Signor la somma Parte_1 di euro 339.501,91 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- condannare altresì il Dott e nord Controparte_1 Controparte_2 ovest -Presidio Ospedaliero Versilia- Via Aurelia 335 55041 Lido Di Camaiore -Lucca, con
2 sede legale in Pisa Via Cocchi 7, 56121 Pisa, IV , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere a titolo di risarcimento per perdita di chance al Signor la somma di euro 50.000,00 o la diversa somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa Con vittoria di spese e competenze di causa e distrazione delle stesse a favore del procuratore che si dichiara antistatario”
PER LA PARTE CONVENUTA: "Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni opportuna pronuncia e/o declaratoria;
- nel merito in tesi: respingere la domanda così come formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provata;
- in ipotesi: nella denegata ipotesi di condanna, ridurre
l'ammontare del danno a quanto strettamente provato in corso di causa. Con vittoria di spese di lite da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar
Piemonte n. 1104/2017, Tar Emilia-Romagna n.151/2016, Tar Emilia Romagna n. 3/2016)”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
1. conveniva in giudizio il Dott. e l' Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendo fossero Controparte_4 condannati a risarcirgli i danni, biologico e da perdita della capacità lavorativa specifica e da perdita di chance lavorativa, dovuti a colpa medica del primo dei convenuti nell'esecuzione di un intervento, eseguito presso il suddetto Presidio Ospedaliero, in artroscopia a regolarizzazione del corpo corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro per lesione complessa, in data 16 dicembre 2019. L'attore in particolare addebitava al medico di non avere, nel corso dell'intervento, regolarizzato il menisco mediale. Il che, dimostratosi clinicamente fin dall'immediato postoperatorio,
3 aveva richiesto l'esecuzione di un nuovo intervento di regolarizzazione del corpo corno posteriore del ginocchio sinistro. Nel corso di questo secondo intervento, eseguito il 10.04.2020, era stata riscontrata una condropatia mediale di II e III grado, che non era presente né nel primitivo esame RM del
01.08.2018, né in occasione del I intervento”. L'attore sosteneva quindi che tale alterazione del rivestimento condrale appariva essersi verosimilmente prodotta nel corso del I intervento. Sosteneva che, a seguito della lesione, aveva subito un danno biologico temporaneo di 20 gg di ITA, 40gg al 75%,
60gg al 50% e 60 gg al 25% nonché un danno biologico permanente nella misura del 10%. Sosteneva, inoltre, di soffrire, a causa del trauma dell'operazione, di stati ansiosi depressivi. Sosteneva infine di non essere stato più in grado di svolgere l'attività lavorativa di muratore e di non avere chance di nuovi impieghi;
2. l' nord ovest si costituiva opponendosi alla domanda. Controparte_2
rimaneva contumace;
Controparte_1
3. la causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e mediante CTU affidata ad un collegio composto dal Dott. (medico Persona_2
Legale) e dal Dott. (specialista in ortopedia), con l'ausilio, per Persona_3 accertare il dedotto pregiudizio psichico, della Dott.ssa Persona_4
4. all'udienza odierna le parti hanno concluso come in atti;
5. le domande devono essere rigettate.
Per costante giurisprudenza il paziente che lamenta un danno da colpa medica ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta del medico (Cass. Sez. 3 - n. 27142 del 21/10/2024: ““In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario
4 presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”; conf.. tra molte, Cass. 23.2.2000, n. 2044; Cass.
18.4.2005, n. 7997; Cass. 14.11.2017, n. 26824).
Nel caso di specie, non solo l'attore non ha assolto all'onere probatorio ma dall'esperita CTU è emerso che il convenuto ha Controparte_1 correttamente individuato l'intervento da eseguire e l'ha correttamente eseguito e che la patologia lamentata dall'attore non è riconducibile alla condotta del convenuto medesimo.
i Dottori e hanno, sulla base della documentazione Persona_2 Persona_3 in atti e di accertamenti diretti, con motivazione coerente ed esaustiva, evidenziato che, in primo luogo, è stata corretta la decisione del convenuto di sottoporre l'attore all'intervento artroscopico di meniscectomia selettiva. Si legge infatti nella CTU che la lesione da cui il paziente era affetto -lesione degenerativa a carico del menisco mediale che si presentava sublussato nello sfondato femorale, con alterazioni di segnale a carico della capsula postero mediale e del legamento collaterale interno e riduzione dello spazio articolare femoro rotuleo con iperpressione rotulea esterna- “necessita[va]no infatti in genere di una meniscectomia parziale per la rimozione dei frammenti instabili, eliminando la possibilità che un frammento meniscale si possa interporre tra femore e tibia causando un blocco articolare e dolore." I CTU, quanto alla condropatia mediale di II e III grado, lamentata dall'attore,
5 hanno poi evidenziato che “in nessun esame strumentale di RMN del ginocchio sinistro eseguito dal paziente prima, nell'intermezzo tra i due interventi e successivamente al secondo intervento si fa menzione di presenza di condropatia di II e III grado del comparto mediale. Viene evidenziata alla RMN eseguita antecedentemente al primo intervento la presenza di condromalacia rotulea, poi confermata nel referto del primo intervento eseguito dal Dr. L'unico esame strumentale che evidenzia CP_1 la presenza di sclerosi dei piatti tibiali (segno indiretto di sovraccarico osteocartilagineo) è dunque la sopracitata RX delle ginocchia in carico, che ben specifica la presenza di un morfotipo varo bilaterale costituzionale, fattore predisponente per una gonartrosi mediale da alterata distribuzione dei carichi. Del resto l'esame clinico e l'osservazione della deambulazione del confermano tale analisi". I CTU hanno quindi concluso che "L'attuale Pt_1 algo disfunzionale lamentato dal paziente a carico del ginocchio sx non appare riconducibile ad errori di tecnica chirurgica, né a danni iatrogeni sulla cartilagine articolare del comparto mediale bensì agli esiti di una lesione meniscale complessa a carico del menisco mediale (corpo corno posteriore) sottoposta a meniscectomia selettiva in un ginocchio sottoposto a sovraccarico del comparto mediale stesso a causa della deformità in varo
(bilaterale)”. Hanno precisato che “non [sono da] trascurare gli effetti sui carichi delle ginocchia dati dall'alterazione posturale globale del paziente causata da patologia vertebrale concomitante, determinante un'alterazione della deambulazione e della ridistribuzione dei carichi sugli arti inferiori." La
Dottoressa ha a sua volta escluso che l'iter clinico Persona_4 ortopedico subito dall'attore, per le sue stesse caratteristiche, possa essere stato causa di alterazioni dello stato psichico del paziente. I CTU hanno anche dato convincenti risposte alle osservazioni critiche del consulente dell'attore, ribadendo che, "Negli esami di RMN del ginocchio eseguiti da sig.
6 non viene mai fatta menzione di alcun grado di alterazione artrosica, Pt_1 se si eccettua menzione di “Ridotto lo spazio articolare femoro rotuleo laterale con iperpressione rotulea esterna“ nel primo esame del 01.08.18.
Tale alterazione viene confermata nel referto operatorio del I intervento del
16.12.19 “condromalacia rotulea “ dal dr In nessuno dei due referti CP_1 operatori viene descritta alcuna lesione condrale a carico del comparto mediale e laterale del ginocchio. È dunque molto probabile, se non certo, data la totale concordanza degli esami strumentali con la descrizione dei referti operatori, che nessun danno condrale si sia verificato a causa dell'operato dei chirurghi dell' . È dunque da considerare Controparte_5
l'espressione presente alla dimissione del 10/04/2020 (“quadro di condropatia del comparto mediale in ginocchio varo bilaterale”) come una indicazione di sovraccarico condrale parafisiologico in una condizione di varismo costituzionale e non come una evidenza di evoluzione artrosica rispetto al preoperatorio. Un esame radiografico degli arti inferiori in carico eseguito in data 07/06/2020 parla infatti di: “...varismo bilaterale...sclerosi dei piatti tibiali...”. Riguardo, poi, alla necessità del secondo intervento chirurgico, i CTU hanno affermato che: "La necessità di un secondo intervento artroscopico di regolarizzazione della lesione del corno posteriore del menisco mediale si rese necessaria a causa di una rirottura meniscale ed a tal proposito giova precisare che, alla luce dei principi comunemente accettati dalla comunità scientifica, le tecniche di resezione meniscale devono mirare alla rimozione esclusiva del tessuto non funzionale, preservando la maggior porzione possibile di tessuto vitale per minimizzare l'effetto sulla meccanica articolare, a maggior ragione su un ginocchio gravato da una deformità in varismo". Anche su questo punto i CTU hanno puntualmente replicato alle osservazioni del ctp di parte attrice, sottolineando che “non vi siano stati errori di tecnica chirurgica nel corso del primo intervento che
7 possano aver determinato lesioni cartilaginee. Si ribadisce come tale evenienza non sia stata riscontrata in nessun esame strumentale né referto operatorio. La sintomatologia lamentata dal Sig. risulta dunque Pt_1 attribuibile esclusivamente ad una lesione meniscale mediale degenerativa in un ginocchio con carichi alterati da un significativo varismo che ha portato (e porterà) a notevole sovraccarico del comparto interno del ginocchio. Il secondo trattamento artroscopico si è reso necessario quindi esclusivamente per trattare la ri-rottura meniscale (evoluzione probabile in un menisco affetto da degenerazione severa) e non per intervenire sulla cartilagine articolare (riconosciuta peraltro indenne dalle RMN eseguite e dal referto operatorio del secondo intervento stesso. Si ricorda che nell'eseguire una meniscectomia mediale su menisco lesionato su base degenerativa (e maggiormente in presenza di alterazioni assiali, come nel caso di specie), si debba limitare l'atto chirurgico alla porzione meniscale non più funzionale e francamente lesionata, cercando di mantenere la maggior parte possibile di tessuto meniscale, allo scopo di minimizzare i rischi di sovraccarico condrale.
Alla luce di questo si può spiegare la ri-rottura di un tessuto meniscale non più valido.":
8. in conclusione le domande devono essere rigettate;
9. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione allo scaglione di valore e in base ai valori medi per fase di cui al D.M. 55/2014
(recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247") aggiornati al d.m. 147/2022;
10. le spese di CTU, liquidate con decreto del 6.2.2025, sono poste a carico dell'attore;
PQM
8 il Tribunale rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e dell' Controparte_1 Controparte_2 condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 22457,00 oltre spese generali e accessori di legge;
pone le spese di CTU a carico dell'attore.
Lucca, 1 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Antonio Mondini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2024
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. URCIUOLO Parte_1 C.F._1 ALDO ATTORE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1 AUCI ALESSANDRA e dell'Avv. DI BUGNO ALESSANDRA
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità medica
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale di Lucca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: in via istruttoria: chiamare a chiarimenti i due
1 Ctu in relazione al seguente quesito su cui a parere di questa parte non è stata data risposta: se la lesione condrale presente nella lettera di dimissioni del 10.04.2020 è riconducibile all'esecuzione del I intervento in data 16.12.2019 e se dunque in ragione di quanto sopra il secondo intervento è stato eseguito per errori dovuti al primo intervento, in quanto come rilevato dal CTP di parte Dott appare troppo Persona_1 semplicistico asserire che il II intervento sia stato effettuato per una ri rottura in un paziente nel periodo post- operatorio;
conseguentemente, forniti detti chiarimenti, questa parte insiste per la remissione della causa sul ruolo chiedendo l'ammissione della prova per testi e dell'interrogatorio formale come richiesti in sede di II memoria 171 ter cpc;
nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dell'errore medico professionale del Dottor in relazione all'intervento eseguito in data 16 dicembre 2019 presso Controparte_1
l'Ortopedia Presidio Ospedaliero Versilia;
per l'effetto accertare e dichiarare la conseguente responsabilità del Dott e dell' Controparte_1 Controparte_2
Presidio Ospedaliero Versilia- Via Aurelia 335 55041 Lido Di Camaiore -Lucca, con
[...] sede legale in Pisa Via Cocchi 7, 56121 Pisa, IV in ordine al risarcimento del P.IVA_2 danno a favore del Signor conseguentemente condannare il Dott Parte_1 [...]
e nord ovest -Presidio Ospedaliero Versilia- Via Aurelia CP_1 Controparte_2
335 55041 Lido Di Camaiore -Lucca, con sede legale in Pisa Via Cocchi 7, 56121 Pisa, IV
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a P.IVA_2 corrispondere a titolo di risarcimento del danno biologico permanente al Signor Pt_1 la somma di euro 47.033,31 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di
[...] giustizia, anche in via equitativa;
condannare altresì il Dott e Controparte_1 [...] nord Via Aurelia 335 55041 Lido Di CP_2 Controparte_3
Camaiore -Lucca, con sede legale in Pisa Via Cocchi 7, 56121 Pisa, IV , in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere a titolo di risarcimento per perdita di capacità lavorativa specifica al Signor la somma Parte_1 di euro 339.501,91 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- condannare altresì il Dott e nord Controparte_1 Controparte_2 ovest -Presidio Ospedaliero Versilia- Via Aurelia 335 55041 Lido Di Camaiore -Lucca, con
2 sede legale in Pisa Via Cocchi 7, 56121 Pisa, IV , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere a titolo di risarcimento per perdita di chance al Signor la somma di euro 50.000,00 o la diversa somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa Con vittoria di spese e competenze di causa e distrazione delle stesse a favore del procuratore che si dichiara antistatario”
PER LA PARTE CONVENUTA: "Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni opportuna pronuncia e/o declaratoria;
- nel merito in tesi: respingere la domanda così come formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provata;
- in ipotesi: nella denegata ipotesi di condanna, ridurre
l'ammontare del danno a quanto strettamente provato in corso di causa. Con vittoria di spese di lite da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar
Piemonte n. 1104/2017, Tar Emilia-Romagna n.151/2016, Tar Emilia Romagna n. 3/2016)”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
1. conveniva in giudizio il Dott. e l' Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendo fossero Controparte_4 condannati a risarcirgli i danni, biologico e da perdita della capacità lavorativa specifica e da perdita di chance lavorativa, dovuti a colpa medica del primo dei convenuti nell'esecuzione di un intervento, eseguito presso il suddetto Presidio Ospedaliero, in artroscopia a regolarizzazione del corpo corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro per lesione complessa, in data 16 dicembre 2019. L'attore in particolare addebitava al medico di non avere, nel corso dell'intervento, regolarizzato il menisco mediale. Il che, dimostratosi clinicamente fin dall'immediato postoperatorio,
3 aveva richiesto l'esecuzione di un nuovo intervento di regolarizzazione del corpo corno posteriore del ginocchio sinistro. Nel corso di questo secondo intervento, eseguito il 10.04.2020, era stata riscontrata una condropatia mediale di II e III grado, che non era presente né nel primitivo esame RM del
01.08.2018, né in occasione del I intervento”. L'attore sosteneva quindi che tale alterazione del rivestimento condrale appariva essersi verosimilmente prodotta nel corso del I intervento. Sosteneva che, a seguito della lesione, aveva subito un danno biologico temporaneo di 20 gg di ITA, 40gg al 75%,
60gg al 50% e 60 gg al 25% nonché un danno biologico permanente nella misura del 10%. Sosteneva, inoltre, di soffrire, a causa del trauma dell'operazione, di stati ansiosi depressivi. Sosteneva infine di non essere stato più in grado di svolgere l'attività lavorativa di muratore e di non avere chance di nuovi impieghi;
2. l' nord ovest si costituiva opponendosi alla domanda. Controparte_2
rimaneva contumace;
Controparte_1
3. la causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e mediante CTU affidata ad un collegio composto dal Dott. (medico Persona_2
Legale) e dal Dott. (specialista in ortopedia), con l'ausilio, per Persona_3 accertare il dedotto pregiudizio psichico, della Dott.ssa Persona_4
4. all'udienza odierna le parti hanno concluso come in atti;
5. le domande devono essere rigettate.
Per costante giurisprudenza il paziente che lamenta un danno da colpa medica ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta del medico (Cass. Sez. 3 - n. 27142 del 21/10/2024: ““In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario
4 presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”; conf.. tra molte, Cass. 23.2.2000, n. 2044; Cass.
18.4.2005, n. 7997; Cass. 14.11.2017, n. 26824).
Nel caso di specie, non solo l'attore non ha assolto all'onere probatorio ma dall'esperita CTU è emerso che il convenuto ha Controparte_1 correttamente individuato l'intervento da eseguire e l'ha correttamente eseguito e che la patologia lamentata dall'attore non è riconducibile alla condotta del convenuto medesimo.
i Dottori e hanno, sulla base della documentazione Persona_2 Persona_3 in atti e di accertamenti diretti, con motivazione coerente ed esaustiva, evidenziato che, in primo luogo, è stata corretta la decisione del convenuto di sottoporre l'attore all'intervento artroscopico di meniscectomia selettiva. Si legge infatti nella CTU che la lesione da cui il paziente era affetto -lesione degenerativa a carico del menisco mediale che si presentava sublussato nello sfondato femorale, con alterazioni di segnale a carico della capsula postero mediale e del legamento collaterale interno e riduzione dello spazio articolare femoro rotuleo con iperpressione rotulea esterna- “necessita[va]no infatti in genere di una meniscectomia parziale per la rimozione dei frammenti instabili, eliminando la possibilità che un frammento meniscale si possa interporre tra femore e tibia causando un blocco articolare e dolore." I CTU, quanto alla condropatia mediale di II e III grado, lamentata dall'attore,
5 hanno poi evidenziato che “in nessun esame strumentale di RMN del ginocchio sinistro eseguito dal paziente prima, nell'intermezzo tra i due interventi e successivamente al secondo intervento si fa menzione di presenza di condropatia di II e III grado del comparto mediale. Viene evidenziata alla RMN eseguita antecedentemente al primo intervento la presenza di condromalacia rotulea, poi confermata nel referto del primo intervento eseguito dal Dr. L'unico esame strumentale che evidenzia CP_1 la presenza di sclerosi dei piatti tibiali (segno indiretto di sovraccarico osteocartilagineo) è dunque la sopracitata RX delle ginocchia in carico, che ben specifica la presenza di un morfotipo varo bilaterale costituzionale, fattore predisponente per una gonartrosi mediale da alterata distribuzione dei carichi. Del resto l'esame clinico e l'osservazione della deambulazione del confermano tale analisi". I CTU hanno quindi concluso che "L'attuale Pt_1 algo disfunzionale lamentato dal paziente a carico del ginocchio sx non appare riconducibile ad errori di tecnica chirurgica, né a danni iatrogeni sulla cartilagine articolare del comparto mediale bensì agli esiti di una lesione meniscale complessa a carico del menisco mediale (corpo corno posteriore) sottoposta a meniscectomia selettiva in un ginocchio sottoposto a sovraccarico del comparto mediale stesso a causa della deformità in varo
(bilaterale)”. Hanno precisato che “non [sono da] trascurare gli effetti sui carichi delle ginocchia dati dall'alterazione posturale globale del paziente causata da patologia vertebrale concomitante, determinante un'alterazione della deambulazione e della ridistribuzione dei carichi sugli arti inferiori." La
Dottoressa ha a sua volta escluso che l'iter clinico Persona_4 ortopedico subito dall'attore, per le sue stesse caratteristiche, possa essere stato causa di alterazioni dello stato psichico del paziente. I CTU hanno anche dato convincenti risposte alle osservazioni critiche del consulente dell'attore, ribadendo che, "Negli esami di RMN del ginocchio eseguiti da sig.
6 non viene mai fatta menzione di alcun grado di alterazione artrosica, Pt_1 se si eccettua menzione di “Ridotto lo spazio articolare femoro rotuleo laterale con iperpressione rotulea esterna“ nel primo esame del 01.08.18.
Tale alterazione viene confermata nel referto operatorio del I intervento del
16.12.19 “condromalacia rotulea “ dal dr In nessuno dei due referti CP_1 operatori viene descritta alcuna lesione condrale a carico del comparto mediale e laterale del ginocchio. È dunque molto probabile, se non certo, data la totale concordanza degli esami strumentali con la descrizione dei referti operatori, che nessun danno condrale si sia verificato a causa dell'operato dei chirurghi dell' . È dunque da considerare Controparte_5
l'espressione presente alla dimissione del 10/04/2020 (“quadro di condropatia del comparto mediale in ginocchio varo bilaterale”) come una indicazione di sovraccarico condrale parafisiologico in una condizione di varismo costituzionale e non come una evidenza di evoluzione artrosica rispetto al preoperatorio. Un esame radiografico degli arti inferiori in carico eseguito in data 07/06/2020 parla infatti di: “...varismo bilaterale...sclerosi dei piatti tibiali...”. Riguardo, poi, alla necessità del secondo intervento chirurgico, i CTU hanno affermato che: "La necessità di un secondo intervento artroscopico di regolarizzazione della lesione del corno posteriore del menisco mediale si rese necessaria a causa di una rirottura meniscale ed a tal proposito giova precisare che, alla luce dei principi comunemente accettati dalla comunità scientifica, le tecniche di resezione meniscale devono mirare alla rimozione esclusiva del tessuto non funzionale, preservando la maggior porzione possibile di tessuto vitale per minimizzare l'effetto sulla meccanica articolare, a maggior ragione su un ginocchio gravato da una deformità in varismo". Anche su questo punto i CTU hanno puntualmente replicato alle osservazioni del ctp di parte attrice, sottolineando che “non vi siano stati errori di tecnica chirurgica nel corso del primo intervento che
7 possano aver determinato lesioni cartilaginee. Si ribadisce come tale evenienza non sia stata riscontrata in nessun esame strumentale né referto operatorio. La sintomatologia lamentata dal Sig. risulta dunque Pt_1 attribuibile esclusivamente ad una lesione meniscale mediale degenerativa in un ginocchio con carichi alterati da un significativo varismo che ha portato (e porterà) a notevole sovraccarico del comparto interno del ginocchio. Il secondo trattamento artroscopico si è reso necessario quindi esclusivamente per trattare la ri-rottura meniscale (evoluzione probabile in un menisco affetto da degenerazione severa) e non per intervenire sulla cartilagine articolare (riconosciuta peraltro indenne dalle RMN eseguite e dal referto operatorio del secondo intervento stesso. Si ricorda che nell'eseguire una meniscectomia mediale su menisco lesionato su base degenerativa (e maggiormente in presenza di alterazioni assiali, come nel caso di specie), si debba limitare l'atto chirurgico alla porzione meniscale non più funzionale e francamente lesionata, cercando di mantenere la maggior parte possibile di tessuto meniscale, allo scopo di minimizzare i rischi di sovraccarico condrale.
Alla luce di questo si può spiegare la ri-rottura di un tessuto meniscale non più valido.":
8. in conclusione le domande devono essere rigettate;
9. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione allo scaglione di valore e in base ai valori medi per fase di cui al D.M. 55/2014
(recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247") aggiornati al d.m. 147/2022;
10. le spese di CTU, liquidate con decreto del 6.2.2025, sono poste a carico dell'attore;
PQM
8 il Tribunale rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e dell' Controparte_1 Controparte_2 condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 22457,00 oltre spese generali e accessori di legge;
pone le spese di CTU a carico dell'attore.
Lucca, 1 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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