Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 416 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliato in Misilmeri, c.da Blaschi, presso l'Avv. Marianna Guc-
cione, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in Palermo, via Lo Forte n. 16, presso l'Avv. Francesco Saladi-
no, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
automation.olecontain er – interveniente necessario –
OGGETTO : scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30.01.2025 le parti conclu-
devano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLADECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.02.2024 la ricorrente Parte_1
chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimo-
[...]
nio contratto con il 20.5.2004 in Misilmeri, regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune
dell'anno 2004 al n. 11, parte I, e dalla cui unione sono nate due figlie,
entrambe a Palermo, , il 10.09.2003 e , il Persona_1 Persona_2
21.12.2008.
A tal fine, la ricorrente si riportava alle condizioni statuite in sede di sepa-
razione consensuale dei coniugi.
Costituitosi in giudizio, il resistente, pur associandosi alle domande di parte ricorrente, chiedeva, altresì, la modifica delle condizioni di separa-
zioni con l'integrazione dell'obbligo in capo a quest'ultima di comunicare telefonicamente con lo stesso, per la gestione delle questioni riguardanti la figlia minore.
All'udienza del 16.06.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di con-
ciliazione, le parti sono state sentite ed il tentativo espletato ha avuto esi-
to negativo.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
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automation.olecontain er All'udienza indicata in epigrafe, le parti hanno precisato le proprie con-
clusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni omologate con decreto pronunciato in data 5.12.2020 e depositato il
21.12.2020. Parte resistente ha insistito, inoltre, nella richiesta di inte-
grazione delle condizioni di separazione omologate.
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che ne ricorrono le condizioni di legge.
Ed invero, la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Ter-
mini Imerese, nella procedura di separazione consensuale.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che i coniugi si sono separati con l'omologazione delle condizioni di separazione consensuale, disposta con il decreto n. 23524/2022, pronunciato da questo Tribunale in data
5/12/2022.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi, interrotta con la separazione.
Per quanto attiene alle domande di conferma dei provvedimenti di separa-
zione proposte congiuntamente dai coniugi, il Collegio rileva che le misure adottate in favore della prole- segnatamente l'affido congiunto della figlia minore della coppia ad entrambi i genitori con collocamento presso il do-
micilio materno e obbligo del resistente di contribuire mensilmente al mantenimento della prole in misura di euro 500, oltre al 50% delle spese
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automation.olecontain er straordinarie per la prole può trovare accoglimento non rilevandosi alcu-
na contrarietà all'interesse della prole.
In ordine all'esercizio del diritto di visita paterno della figlia minore della coppia, tenuto conto dell'età della stessa, si reputa opportuno rimettere alle parti, tenuto conto della volontà della minore, la definizione degli in-
contri, come peraltro richiesto congiuntamente dalle stesse parti.
Da ultimo va esaminata la domanda formulata dal resistente, volta a ot-
tenere l'apposizione di uno specifico obbligo in capo alla ricorrente, consi-
stente nell'instaurare una corrispondenza telefonica abituale finalizzata alla concorde gestione quotidiana della figlia minore.
Ebbene, tale richiesta si traduce, nella sostanza, nell'imposizione di un obbligo di fare, la cui attuazione presuppone una collaborazione persona-
le continuativa tra le parti, che, in quanto fondata sulla volontà e dispo-
nibilità individuale, non può essere imposta coattivamente con efficacia vincolante.
Come tale, si tratta di un obbligo incompatibile con la natura dei provve-
dimenti giurisdizionali in materia di responsabilità genitoriale, che devono essere concreti, attuabili e rispettosi dell'autonomia individuale delle par-
ti.
Va ulteriormente rilevato che, sebbene in ambito di regolamentazione del-
la responsabilità genitoriale, il giudice può senz'altro promuovere modali-
tà di dialogo e cooperazione tra i genitori, tale regolamentazione non può
consistere nell'imposizione di comportamenti che implichino una frequen-
tazione o comunicazione forzata, tanto più in presenza di un contesto connotato da conflittualità. L'obbligo richiesto, peraltro, risulta privo di
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automation.olecontain er determinazione in ordine a modalità, tempi e contenuti e si presenta di difficile concreta eseguibilità, oltre che non rispondente all'interesse della minore, ove si traducesse in ulteriori occasioni di contrasto tra le parti.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, vanno compensate tra le parti nella misura dell'80%,
mentre il 20% va posto in capo alla parte resistente, in ossequio al princi-
pio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.05.2004 in Mi-
silmeri da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_2
[
, nato a [...] il [...], e trascritto nei registri dello stato civile del detto comune al n. 11, parte I, anno 2004;
- affida la figlia minore della coppia ad entrambi i genitori e ne dispone il collocamento prevalente presso il domicilio materno;
- dispone che il padre possa incontrare la figlia minore come indicato in parte motiva;
- pone in capo al resistente l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese in favore di parte ricorrente la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie della coppia (250 euro per ciascuna figlia), riva-
lutabili annualmente;
-dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordi-
narie in favore della prole;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte
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automation.olecontain er ricorrente, che liquida in euro 581,20, oltre spese generali, IVA e CPA co-
me per legge, disponendone il versamento in favore dell'Erario;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 01/04/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
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