Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2136
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Sentenza 18 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Angelo Pappalardo del Tribunale di Catania, riguarda una controversia tra due proprietari di terreni confinanti. L'attore ha richiesto la condanna della convenuta a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo un terrapieno e un muro di contenimento realizzati in violazione delle distanze legali, e a prevenire il rischio idrogeologico che minaccia la sua proprietà. La convenuta ha eccepito l'infondatezza delle domande, sostenendo che non vi fosse violazione delle norme sulle distanze.

Il Giudice ha accolto parzialmente le domande attoree, rigettando quelle relative alle distanze legali e al risarcimento del danno, ritenendo che il muro di cinta preesistente non fosse soggetto alle norme sulle distanze, in quanto inferiore ai tre metri. Tuttavia, ha riconosciuto l'esistenza di un rischio idrogeologico a carico della proprietà attorea, ordinando alla convenuta di realizzare interventi tecnici per prevenire smottamenti e allagamenti, come indicato nella relazione del consulente tecnico d'ufficio. Le spese processuali sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2136
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 2136
    Data del deposito : 18 aprile 2025

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