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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8332/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 8332/2020 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in VIA G. OBERDAN 156, Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. ALFREDO GULITI, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore e legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_2 domiciliata in VIA TEOCRITO 11; rappresentata e difesa dall'avv. MARCELLO MARINA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza del 30 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in verbale, in questa sede da intendersi integralmente richiamato, ed il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
, premesso di essere proprietario del lotto di terreno sito in Viagrande, Via San Parte_1
Gaetano 87, meglio descritto in atti, ha chiesto la condanna della proprietaria confinante ed odierna convenuta semplice alla: a) rimessione in Parte_2
pristino dello stato dei luoghi mediante arretramento del terrapieno artificiale e del muro di contenimento realizzati a distanza inferiore a quella legale;
b) all'esecuzione di tutti i lavori necessari per eliminare il rischio idrogeologico al fine di prevenire allagamenti e/o smottamenti;
c) al ripristino delle precedenti pendenze ovvero, in subordine, all'adozione di ogni accorgimento per la regimazione e la raccolta delle acque di scolo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno;
d) all'arretramento delle opere nel rispetto delle distanze legali in materia di vedute;
e) al risarcimento del danno in misura non inferiore ad € 60.000,00 o nel diverso importo ritenuto congruo, anche mediante valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c.; f) al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e dei compensi del giudizio, nonché per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Più in particolare parte attrice ha prospettato che, nel gennaio 2019, la società convenuta ha realizzato sul proprio lotto di terreno e sino al confine con la proprietà attorea, un terrazzamento al fine di ivi piantare un vigneto, creando artificialmente un dislivello tra i fondi contigui, prima inesistente, ed innalzando in violazione delle norme in materia di distanze tra costruzioni di cui all'art. 873 c.c. ed in materia di diritti di veduta di cui all'art. 905 c.c. Ha prospettato, inoltre, che la modificazione morfologica del pendio ha determinato ai danni del proprio fondo un anomalo riversamento di fanghi e detriti i quali, stante il terrapieno, ad oggi non defluiscono più secondo il loro corso originario.
Radicatosi il contraddittorio, la società convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle stesse.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti all'udienza del 16.03.2022
e, all'esito, con relazione di C.T.U. depositata in data 16.11.2022.
pagina 2 di 6 Ciò premesso in punto di fatto, le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
Si dà innanzitutto atto che non sussiste alcuna violazione della normativa in tema di distanze legali tra costruzioni di cui agli artt. 872 e 873 c.c. richiamata dall'attore, e ciò perché la stessa, secondo la medesima rubrica codicistica, fa riferimento alle costruzioni.
Nel caso di specie, invece, la fabbrica rispetto alla quale ha lamentato il mancato Parte_1 rispetto della distanza è quella del muro di cinta che preesisteva all'edificazione del terrapieno, cui allo stato attuale è posto in aderenza, la quale, per le sue caratteristiche, non va considerata come costruzione ai fini dell'applicazione della disciplina sulle distanze legali indicata dall'art. 873 c.c.
Ed infatti, nel caso di specie trova applicazione l'esenzione di cui all'art. 878 c.c. che sancisce l'inapplicabilità ai muri di cinta che non abbiano un'altezza superiore ai tre metri delle norme sulle distanze legali nelle costruzioni. Ed invero, la circostanza che il muro di cinta posto al confine tra i fondi finitimi sia di altezza inferiore ai tre metri la si desume dai condivisibili rilievi resi in sede di c.t.u. dal consulente tecnico d'ufficio dott. il quale, verificato che il nuovo Persona_1
terrapieno ha raggiunto in altezza il preesistente muro di cinta, ha accertato che le misurazioni dei dislivelli tra le due quote di campagna sono risultate essere di “ +0,00 m;
+1,00 m;
+0,85 m;
+1,60 m;
+1,80 m;
+2,55 m;
+1,70 m;
+1,90 m;
+1,80 m;
+1,45 m;
+1,50 m;
per l'intera estensione del confine sud - lunghezza totale: circa 125 m” (cfr. pag. 8 relazione di c.t.u.).
Pertanto, trattandosi di un muro di cinta, di altezza inferiore ai tre metri, per come deduttivamente dimostrato, la disciplina di cui agli artt. 872 e 873 c.c. non trova applicazione: deve quindi disattendersi quanto prospettato sul punto da parte attrice nelle proprie difese.
Nulla, peraltro, può essere riconosciuto a titolo di danno, in carenza di qualsivoglia violazione nell'edificazione del terrapieno – al netto di quella a carattere urbanistico, irrilevante in questa sede
(cfr. Cass. n. 29166/2021) - e di puntuale allegazione sul punto: ed invero, non è stata fornita da parte attrice alcuna prova o elemento che giustifichi l'ammontare del danno quantificato in € 60.000,00.
Parimenti, va rigettata la domanda attorea diretta ad ottenere la condanna della società convenuta ad arretrare le opere nel rispetto delle distanze legali perché lesive dei diritti di parte attrice in materia di vedute di cui all'art. 905 c.c.
Più in particolare, ha lamentato l'illegittima costituzione di una servitù di Parte_1
veduta a carico del proprio fondo a seguito della sopraelevazione della quota di campagna del fondo di proprietà della convenuta. Ebbene, dalla pacifica ricostruzione dei fatti e dalla documentazione pagina 3 di 6 fotografica allegata alla relazione di c.t.u., è evidente la preesistente vista reciproca sui fondi limitrofi e l'assenza di un'apertura di veduta sul fondo attoreo: in particolare, con la sopraelevazione del fondo dell'odierna convenuta non si può ritenere di per sé sussistere una modifica tale da costituire ex novo una servitù di veduta sul fondo finitimo, tanto più che è provata l'assenza di un parapetto o di uno sporto, sicché l'eventuale affaccio richiederebbe l'adozione di manovre complesse (cfr. Cass.
23572/2007). Ne deriva che, proprio per lo stato dei luoghi, il terrapieno della convenuta deve dirsi carente dei requisiti della prospectio e dell'inspectio sul fondo del vicino attore la cui privacy, peraltro,
è ad ogni modo assicurata dalla fitta vegetazione presente sul confine.
Giova per altro verso precisare, in relazione alle restanti domande attoree, la fondatezza dell'azione.
Ed infatti, quanto alla sussistenza del rischio idrogeologico in danno della proprietà attorea, le risultanze della c.t.u. hanno individuato che l'aggiunta di nuovo materiale terroso all'interno del fondo agricolo lungo l'intera zona di confine tra le due proprietà, ha generato dislivelli nelle quote CP_1
del terreno con una potenziale alterazione degli equilibri interni esistenti nel sottosuolo ed un aggravamento del deflusso delle acque a carico del fondo attoreo. Più in particolare, lo stesso c.t.u. afferma “non potendo escludere il verificarsi di fenomeni rovinosi di dissesto connessi ad un improvviso defluire delle acque, sia in superficie che all'interno del suolo, specie negli strati di sottofondo in cui le nuove masse terrose sono state sovrapposte al precedente terreno, appare plausibile l'esistenza del rischio idrogeologico in danno della proprietà degli attori. Inoltre, l'assenza di armature metalliche, preventivamente progettate, all'interno del muro di contenimento (edificato in blocchi sagomati di pietrame lavico sovrapposti a secco) non garantisce la necessaria resistenza al ribaltamento o ad eventuali sovraccarichi laterali provenienti dal terrapieno adiacente” (cfr. pagg. 12-
13 relazione di c.t.u.). Pertanto, accertata l'esistenza del rischio idrogeologico a carico del fondo attoreo, il tecnico ha confermato la consequenziale possibilità, in occasione di eventi meteorici, di un facile scorrimento delle acque superficiali di scolo, a partire dal fondo agricolo verso il lotto CP_1
attoreo, con possibilità di straripamento delle masse terrose miste a quantitativi rilevanti di acque piovane.
Di conseguenza, il nominato CTU Ing. ha individuato gli interventi necessari Persona_1
al fine di scongiurare il pericolo di smottamenti e/o allagamenti sul fondo di proprietà , che si Pt_1
sostanziano nella realizzazione di una nuova strada di servizio, parallela al muro divisorio e distante pagina 4 di 6 almeno 3 metri dal lotto di proprietà dell'attore, scavata nell'attuale terrapieno e tale da riprendere l'originario piano di campagna (cfr. pagg. 12 -14 relazione di c.t.u.).
Per tutto quanto sin qui esposto, in conclusione, il Tribunale disattende le domande attoree segnate nelle conclusioni di cui all'atto di citazione ai punti a.1 e a.2, d.1. e d.2 secondo quanto sopra esposto nonché e.1 e e.2 in quanto genericamente formulate e non adeguatamente provate;
accoglie unicamente le domande attoree di cui ai punti b.1, b.2 e c.1, c.2 e, per l'effetto, condanna la
[...]
a realizzare ogni intervento di natura tecnica al fine di prevenire il pericolo Parte_3
di smottamenti e allagamenti sul fondo di proprietà realizzando, a tal fine, una strada di servizio Pt_1 scavata nell'attuale terrapieno che corra parallela al muro divisorio su fondo di proprietà convenuta, che disti almeno 3 metri dal lotto di proprietà dell'attore e che sia tale da riprendere l'originario piano di campagna, secondo quanto previsto a pagina 12 dell'elaborato peritale a firma dell'Ing.
[...]
. Persona_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta società nella misura di cui al dispositivo (valore della causa indeterminabile, Parte_3
complessità bassa, tariffa prossima ai minimi per tutte le fasi), sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico della soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 8332/2020,
1) rigetta le domande proposte da indicate nelle conclusioni di cui all'atto Parte_1
di citazione alle lettere a.1, a.2, d.1, d.2, e.1, e.2;
2) accoglie le domande azionate da indicate nelle conclusioni di cui Parte_1 all'atto di citazione alle lettere b.1, b.2, e c.1, c.2, e, per l'effetto, condanna la
[...]
a realizzare a proprie spese e cure, sul proprio fondo, una Parte_3
strada di servizio, scavata nel terrapieno, che corra parallela al preesistente muretto di confine, che disti almeno 3 metri dal lotto di proprietà e che sia tale da riprendere Pt_1
l'originario piano di campagna, secondo quanto previsto a pagina 12 dell'elaborato peritale a firma ing. ; Persona_1
pagina 5 di 6 3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. Persona_1
, per complessivi € 1.084,03, come da decreto di liquidazione, definitivamente a
[...]
carico della Parte_3
4) condanna la al rimborso delle spese processuali nei Parte_3 confronti di che liquida in complessivi € 4.411,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre € 518,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 18 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 8332/2020 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in VIA G. OBERDAN 156, Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. ALFREDO GULITI, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore e legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_2 domiciliata in VIA TEOCRITO 11; rappresentata e difesa dall'avv. MARCELLO MARINA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza del 30 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in verbale, in questa sede da intendersi integralmente richiamato, ed il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
, premesso di essere proprietario del lotto di terreno sito in Viagrande, Via San Parte_1
Gaetano 87, meglio descritto in atti, ha chiesto la condanna della proprietaria confinante ed odierna convenuta semplice alla: a) rimessione in Parte_2
pristino dello stato dei luoghi mediante arretramento del terrapieno artificiale e del muro di contenimento realizzati a distanza inferiore a quella legale;
b) all'esecuzione di tutti i lavori necessari per eliminare il rischio idrogeologico al fine di prevenire allagamenti e/o smottamenti;
c) al ripristino delle precedenti pendenze ovvero, in subordine, all'adozione di ogni accorgimento per la regimazione e la raccolta delle acque di scolo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno;
d) all'arretramento delle opere nel rispetto delle distanze legali in materia di vedute;
e) al risarcimento del danno in misura non inferiore ad € 60.000,00 o nel diverso importo ritenuto congruo, anche mediante valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c.; f) al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e dei compensi del giudizio, nonché per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Più in particolare parte attrice ha prospettato che, nel gennaio 2019, la società convenuta ha realizzato sul proprio lotto di terreno e sino al confine con la proprietà attorea, un terrazzamento al fine di ivi piantare un vigneto, creando artificialmente un dislivello tra i fondi contigui, prima inesistente, ed innalzando in violazione delle norme in materia di distanze tra costruzioni di cui all'art. 873 c.c. ed in materia di diritti di veduta di cui all'art. 905 c.c. Ha prospettato, inoltre, che la modificazione morfologica del pendio ha determinato ai danni del proprio fondo un anomalo riversamento di fanghi e detriti i quali, stante il terrapieno, ad oggi non defluiscono più secondo il loro corso originario.
Radicatosi il contraddittorio, la società convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle stesse.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti all'udienza del 16.03.2022
e, all'esito, con relazione di C.T.U. depositata in data 16.11.2022.
pagina 2 di 6 Ciò premesso in punto di fatto, le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
Si dà innanzitutto atto che non sussiste alcuna violazione della normativa in tema di distanze legali tra costruzioni di cui agli artt. 872 e 873 c.c. richiamata dall'attore, e ciò perché la stessa, secondo la medesima rubrica codicistica, fa riferimento alle costruzioni.
Nel caso di specie, invece, la fabbrica rispetto alla quale ha lamentato il mancato Parte_1 rispetto della distanza è quella del muro di cinta che preesisteva all'edificazione del terrapieno, cui allo stato attuale è posto in aderenza, la quale, per le sue caratteristiche, non va considerata come costruzione ai fini dell'applicazione della disciplina sulle distanze legali indicata dall'art. 873 c.c.
Ed infatti, nel caso di specie trova applicazione l'esenzione di cui all'art. 878 c.c. che sancisce l'inapplicabilità ai muri di cinta che non abbiano un'altezza superiore ai tre metri delle norme sulle distanze legali nelle costruzioni. Ed invero, la circostanza che il muro di cinta posto al confine tra i fondi finitimi sia di altezza inferiore ai tre metri la si desume dai condivisibili rilievi resi in sede di c.t.u. dal consulente tecnico d'ufficio dott. il quale, verificato che il nuovo Persona_1
terrapieno ha raggiunto in altezza il preesistente muro di cinta, ha accertato che le misurazioni dei dislivelli tra le due quote di campagna sono risultate essere di “ +0,00 m;
+1,00 m;
+0,85 m;
+1,60 m;
+1,80 m;
+2,55 m;
+1,70 m;
+1,90 m;
+1,80 m;
+1,45 m;
+1,50 m;
per l'intera estensione del confine sud - lunghezza totale: circa 125 m” (cfr. pag. 8 relazione di c.t.u.).
Pertanto, trattandosi di un muro di cinta, di altezza inferiore ai tre metri, per come deduttivamente dimostrato, la disciplina di cui agli artt. 872 e 873 c.c. non trova applicazione: deve quindi disattendersi quanto prospettato sul punto da parte attrice nelle proprie difese.
Nulla, peraltro, può essere riconosciuto a titolo di danno, in carenza di qualsivoglia violazione nell'edificazione del terrapieno – al netto di quella a carattere urbanistico, irrilevante in questa sede
(cfr. Cass. n. 29166/2021) - e di puntuale allegazione sul punto: ed invero, non è stata fornita da parte attrice alcuna prova o elemento che giustifichi l'ammontare del danno quantificato in € 60.000,00.
Parimenti, va rigettata la domanda attorea diretta ad ottenere la condanna della società convenuta ad arretrare le opere nel rispetto delle distanze legali perché lesive dei diritti di parte attrice in materia di vedute di cui all'art. 905 c.c.
Più in particolare, ha lamentato l'illegittima costituzione di una servitù di Parte_1
veduta a carico del proprio fondo a seguito della sopraelevazione della quota di campagna del fondo di proprietà della convenuta. Ebbene, dalla pacifica ricostruzione dei fatti e dalla documentazione pagina 3 di 6 fotografica allegata alla relazione di c.t.u., è evidente la preesistente vista reciproca sui fondi limitrofi e l'assenza di un'apertura di veduta sul fondo attoreo: in particolare, con la sopraelevazione del fondo dell'odierna convenuta non si può ritenere di per sé sussistere una modifica tale da costituire ex novo una servitù di veduta sul fondo finitimo, tanto più che è provata l'assenza di un parapetto o di uno sporto, sicché l'eventuale affaccio richiederebbe l'adozione di manovre complesse (cfr. Cass.
23572/2007). Ne deriva che, proprio per lo stato dei luoghi, il terrapieno della convenuta deve dirsi carente dei requisiti della prospectio e dell'inspectio sul fondo del vicino attore la cui privacy, peraltro,
è ad ogni modo assicurata dalla fitta vegetazione presente sul confine.
Giova per altro verso precisare, in relazione alle restanti domande attoree, la fondatezza dell'azione.
Ed infatti, quanto alla sussistenza del rischio idrogeologico in danno della proprietà attorea, le risultanze della c.t.u. hanno individuato che l'aggiunta di nuovo materiale terroso all'interno del fondo agricolo lungo l'intera zona di confine tra le due proprietà, ha generato dislivelli nelle quote CP_1
del terreno con una potenziale alterazione degli equilibri interni esistenti nel sottosuolo ed un aggravamento del deflusso delle acque a carico del fondo attoreo. Più in particolare, lo stesso c.t.u. afferma “non potendo escludere il verificarsi di fenomeni rovinosi di dissesto connessi ad un improvviso defluire delle acque, sia in superficie che all'interno del suolo, specie negli strati di sottofondo in cui le nuove masse terrose sono state sovrapposte al precedente terreno, appare plausibile l'esistenza del rischio idrogeologico in danno della proprietà degli attori. Inoltre, l'assenza di armature metalliche, preventivamente progettate, all'interno del muro di contenimento (edificato in blocchi sagomati di pietrame lavico sovrapposti a secco) non garantisce la necessaria resistenza al ribaltamento o ad eventuali sovraccarichi laterali provenienti dal terrapieno adiacente” (cfr. pagg. 12-
13 relazione di c.t.u.). Pertanto, accertata l'esistenza del rischio idrogeologico a carico del fondo attoreo, il tecnico ha confermato la consequenziale possibilità, in occasione di eventi meteorici, di un facile scorrimento delle acque superficiali di scolo, a partire dal fondo agricolo verso il lotto CP_1
attoreo, con possibilità di straripamento delle masse terrose miste a quantitativi rilevanti di acque piovane.
Di conseguenza, il nominato CTU Ing. ha individuato gli interventi necessari Persona_1
al fine di scongiurare il pericolo di smottamenti e/o allagamenti sul fondo di proprietà , che si Pt_1
sostanziano nella realizzazione di una nuova strada di servizio, parallela al muro divisorio e distante pagina 4 di 6 almeno 3 metri dal lotto di proprietà dell'attore, scavata nell'attuale terrapieno e tale da riprendere l'originario piano di campagna (cfr. pagg. 12 -14 relazione di c.t.u.).
Per tutto quanto sin qui esposto, in conclusione, il Tribunale disattende le domande attoree segnate nelle conclusioni di cui all'atto di citazione ai punti a.1 e a.2, d.1. e d.2 secondo quanto sopra esposto nonché e.1 e e.2 in quanto genericamente formulate e non adeguatamente provate;
accoglie unicamente le domande attoree di cui ai punti b.1, b.2 e c.1, c.2 e, per l'effetto, condanna la
[...]
a realizzare ogni intervento di natura tecnica al fine di prevenire il pericolo Parte_3
di smottamenti e allagamenti sul fondo di proprietà realizzando, a tal fine, una strada di servizio Pt_1 scavata nell'attuale terrapieno che corra parallela al muro divisorio su fondo di proprietà convenuta, che disti almeno 3 metri dal lotto di proprietà dell'attore e che sia tale da riprendere l'originario piano di campagna, secondo quanto previsto a pagina 12 dell'elaborato peritale a firma dell'Ing.
[...]
. Persona_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta società nella misura di cui al dispositivo (valore della causa indeterminabile, Parte_3
complessità bassa, tariffa prossima ai minimi per tutte le fasi), sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico della soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 8332/2020,
1) rigetta le domande proposte da indicate nelle conclusioni di cui all'atto Parte_1
di citazione alle lettere a.1, a.2, d.1, d.2, e.1, e.2;
2) accoglie le domande azionate da indicate nelle conclusioni di cui Parte_1 all'atto di citazione alle lettere b.1, b.2, e c.1, c.2, e, per l'effetto, condanna la
[...]
a realizzare a proprie spese e cure, sul proprio fondo, una Parte_3
strada di servizio, scavata nel terrapieno, che corra parallela al preesistente muretto di confine, che disti almeno 3 metri dal lotto di proprietà e che sia tale da riprendere Pt_1
l'originario piano di campagna, secondo quanto previsto a pagina 12 dell'elaborato peritale a firma ing. ; Persona_1
pagina 5 di 6 3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. Persona_1
, per complessivi € 1.084,03, come da decreto di liquidazione, definitivamente a
[...]
carico della Parte_3
4) condanna la al rimborso delle spese processuali nei Parte_3 confronti di che liquida in complessivi € 4.411,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre € 518,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 18 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6