Articolo 3 della Legge 12 dicembre 1967, n. 1216
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 gennaio 1968
Art. 3. Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'ordine

Il consiglio nazionale, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Ministro per la grazia e giustizia ed al Ministro per il tesoro.
Il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro provvedono a norma dell' articolo 11 della legge 29 maggio 1967, n. 402 .
Entrata in vigore il 7 gennaio 1968