TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 11225/2024 R.G., chiamata all'udienza del
14/4/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. S. Scardicchio Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. C. La Gatta
Resistente
OGGETTO: Indennità di disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/9/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa, sin dall'anno 1993, con le mansioni di bracciante agricola, esponeva che con sentenza n. 2910/2021 pronunciata dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, veniva accertato il diritto della parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli OTD per n.
60 giornate nell'anno 2013; per n. 102 giornate nell'anno 2014 e per n. 103 giornate nell'anno 2015, con condanna dell'Istituto previdenziale ad accreditare, nella posizione assicurativa della lavoratrice, i contributi maturati limitatamente alle suindicate giornate.
Lamentava che, nonostante, in seguito alla richiamata sentenza, dall'estratto contributivo della ricorrente, le predette giornate risultassero riaccreditate,
l' aveva contabilizzato, come indebite, le prestazioni di disoccupazione CP_2
agricola percepite nel corso delle richiamate annualità, operando delle trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola relative agli anni dal 2018 al 2022 e, con nota datata 7/12/2018, aveva richiesto la restituzione della somma indebitamente erogata pari ad € 6.187,95, a seguito della revoca della prestazione di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare con riferimento al periodo dall'1/1/2013 al 31/12/2015.
Allegava, altresì, che, con note datate 22/6/2019; 11/6/2020;
23/6/2021;16/6/2022; 30/6/2023 e 19/6/2024, l' aveva trattenuto la CP_2
complessiva somma di € 3.735,18, corrispondendo solo una parte delle somme dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola per le annualità 2018,
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Ritenuta l'illegittimità di siffatte determinazioni, parte ricorrente inoltrava ricorso amministrativo in data 25/7/2024 e con nota pec del 9/8/2024, l' CP_1
comunicava l'annullamento dell'indebito, senza, tuttavia, procedere alla restituzione di quanto trattenuto.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento della somma di € 3.735,18 a titolo di indennità di disoccupazione agricola per le annualità dal 2018 al 2022, ovvero della somma ritenuta dovuta, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Pag. 2 di 5 Si costituiva tardivamente l , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato.
All'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha lamentato la mancata liquidazione, da parte dell' CP_2
resistente, dell'intera somma dovuta a titolo di indennità di disoccupazione agricola relativa alle annualità 2018-2022.
Tanto premesso, la lavoratrice ha offerto idonea prova in ordine:
a) all'avvenuto riconoscimento del diritto della ricorrente alla reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli di n. 60 giornate di lavoro svolto nell'anno
2013; di n. 102 giornate di lavoro svolto nell'anno 2014 e di n. 103 giornate di lavoro svolte nell'anno 2015, giusta sentenza n 2910/2021 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro (cfr. all. n. 4 ricorso);
b) all'avvenuto accreditamento delle predette giornate nella posizione assicurativa della ricorrente, così come emerge dall'estratto contributivo aggiornato (cfr. all. n. 2 ricorso);
c) alla richiesta della restituzione della somma pari ad € 6.187,95, con nota
7/12/2018 (cfr. all.n. 5), da parte dell' , indebitamente erogata dall' a CP_1 CP_2
titolo di indennità di disoccupazione agricola ed assegni familiari per il periodo
1/1/2013-31/12/2015;
d)all'annullamento dell'indebito, con nota pec del 9/8/2024 (cfr. all.n. 13), oltre che alla restituzione di parte della predetta somma, in virtù delle precedenti distinte note datate 22/6/2019; 11/6/2020; 23/6/2021;16/6/2022; 30/6/2023 e
19/6/2024 con cui erano stati effettuati parziali restituzioni della originaria somma chiesta in restituzione (cfr. all. nn. 6,7,8,9,10,11 ricorso).
Pag. 3 di 5 Tanto premesso, avendo parte resistente provveduto all'annullamento dell'indebito originariamente formatosi, con nota pec del 9/8/2024, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla liquidazione della residua somma pari ad € 3.735,18, dovuta a titolo di disoccupazione agricola relativamente alle annualità 2013-2015 e oggetto di trattenute ad opera dell'Istituto sulla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa alle annualità
2018-2022.
A fronte di tali risultanze e tenuto conto che l' , costituendosi tardivamente, CP_1
ha dedotto di aver provveduto a regolarizzare la posizione della ricorrente, abbandonando l'indebito e saldando la prestazione, ma non ha offerto la prova di aver restituito alla ricorrente quanto reiteratamente trattenuto, il ricorso è fondato e va accolto.
Spese di lite secondo soccombenza e richiesta di distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato in data 16/9/2024 da nei confronti di , ogni diversa eccezione e deduzione Parte_1 CP_1
disattesa, così provvede:
a)accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del CP_1
rappresentante legale pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma pari ad € 3.735,18, trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola relative alle annualità dal 2018 al 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
b)condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione.
Bari, 14/4/2025
Pag. 4 di 5 IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela FOGGETTI
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 11225/2024 R.G., chiamata all'udienza del
14/4/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. S. Scardicchio Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. C. La Gatta
Resistente
OGGETTO: Indennità di disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/9/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa, sin dall'anno 1993, con le mansioni di bracciante agricola, esponeva che con sentenza n. 2910/2021 pronunciata dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, veniva accertato il diritto della parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli OTD per n.
60 giornate nell'anno 2013; per n. 102 giornate nell'anno 2014 e per n. 103 giornate nell'anno 2015, con condanna dell'Istituto previdenziale ad accreditare, nella posizione assicurativa della lavoratrice, i contributi maturati limitatamente alle suindicate giornate.
Lamentava che, nonostante, in seguito alla richiamata sentenza, dall'estratto contributivo della ricorrente, le predette giornate risultassero riaccreditate,
l' aveva contabilizzato, come indebite, le prestazioni di disoccupazione CP_2
agricola percepite nel corso delle richiamate annualità, operando delle trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola relative agli anni dal 2018 al 2022 e, con nota datata 7/12/2018, aveva richiesto la restituzione della somma indebitamente erogata pari ad € 6.187,95, a seguito della revoca della prestazione di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare con riferimento al periodo dall'1/1/2013 al 31/12/2015.
Allegava, altresì, che, con note datate 22/6/2019; 11/6/2020;
23/6/2021;16/6/2022; 30/6/2023 e 19/6/2024, l' aveva trattenuto la CP_2
complessiva somma di € 3.735,18, corrispondendo solo una parte delle somme dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola per le annualità 2018,
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Ritenuta l'illegittimità di siffatte determinazioni, parte ricorrente inoltrava ricorso amministrativo in data 25/7/2024 e con nota pec del 9/8/2024, l' CP_1
comunicava l'annullamento dell'indebito, senza, tuttavia, procedere alla restituzione di quanto trattenuto.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento della somma di € 3.735,18 a titolo di indennità di disoccupazione agricola per le annualità dal 2018 al 2022, ovvero della somma ritenuta dovuta, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Pag. 2 di 5 Si costituiva tardivamente l , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato.
All'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha lamentato la mancata liquidazione, da parte dell' CP_2
resistente, dell'intera somma dovuta a titolo di indennità di disoccupazione agricola relativa alle annualità 2018-2022.
Tanto premesso, la lavoratrice ha offerto idonea prova in ordine:
a) all'avvenuto riconoscimento del diritto della ricorrente alla reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli di n. 60 giornate di lavoro svolto nell'anno
2013; di n. 102 giornate di lavoro svolto nell'anno 2014 e di n. 103 giornate di lavoro svolte nell'anno 2015, giusta sentenza n 2910/2021 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro (cfr. all. n. 4 ricorso);
b) all'avvenuto accreditamento delle predette giornate nella posizione assicurativa della ricorrente, così come emerge dall'estratto contributivo aggiornato (cfr. all. n. 2 ricorso);
c) alla richiesta della restituzione della somma pari ad € 6.187,95, con nota
7/12/2018 (cfr. all.n. 5), da parte dell' , indebitamente erogata dall' a CP_1 CP_2
titolo di indennità di disoccupazione agricola ed assegni familiari per il periodo
1/1/2013-31/12/2015;
d)all'annullamento dell'indebito, con nota pec del 9/8/2024 (cfr. all.n. 13), oltre che alla restituzione di parte della predetta somma, in virtù delle precedenti distinte note datate 22/6/2019; 11/6/2020; 23/6/2021;16/6/2022; 30/6/2023 e
19/6/2024 con cui erano stati effettuati parziali restituzioni della originaria somma chiesta in restituzione (cfr. all. nn. 6,7,8,9,10,11 ricorso).
Pag. 3 di 5 Tanto premesso, avendo parte resistente provveduto all'annullamento dell'indebito originariamente formatosi, con nota pec del 9/8/2024, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla liquidazione della residua somma pari ad € 3.735,18, dovuta a titolo di disoccupazione agricola relativamente alle annualità 2013-2015 e oggetto di trattenute ad opera dell'Istituto sulla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa alle annualità
2018-2022.
A fronte di tali risultanze e tenuto conto che l' , costituendosi tardivamente, CP_1
ha dedotto di aver provveduto a regolarizzare la posizione della ricorrente, abbandonando l'indebito e saldando la prestazione, ma non ha offerto la prova di aver restituito alla ricorrente quanto reiteratamente trattenuto, il ricorso è fondato e va accolto.
Spese di lite secondo soccombenza e richiesta di distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato in data 16/9/2024 da nei confronti di , ogni diversa eccezione e deduzione Parte_1 CP_1
disattesa, così provvede:
a)accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del CP_1
rappresentante legale pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma pari ad € 3.735,18, trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola relative alle annualità dal 2018 al 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
b)condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione.
Bari, 14/4/2025
Pag. 4 di 5 IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela FOGGETTI
Pag. 5 di 5