Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
O T 0 I A 1 R . T E 1 S I 1 N O A . L T R L T R E S A D EPUBBLICA ITAL021 37/ 03 E 8 N O 9 O C - I I 3 S R - L A 6 U C P L S A E E : D E IA S EL PO OLOITA HAND 0 E R 4 P E . S T A L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N.10596/01 Dott. Giovanni LOSAVTO Dol . Renal.o RORDORF Consigliere Cons. Rel. Cron. 4833 Dott. In:igi MACIOCE Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO ud. 12/12/02 Dot , Bruno SPAGNA MC$50 Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA سلامی sul ricorso proposto da: IB DA, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Robinie 84, presso l'avv.Bruno Botta che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Giovanni Cardilli
- ricorrente -
contro
Prefetto di ASCOLI PICENO,
- intimato -
avverso il decreto cron. 731 del 14.2.2001 del Tribunale di Ascoli Piceno. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 29.6.2000 il Prefetto di Ascoli Piceno disponeva l'espulsione 2 4 3 2 I dal territorio nazionale di RA MI per effetto della revoca del suo permesso di soggiorno avvenuta il 14.2.2000 a causa della di lei sottoposizione ad indagini, e ad arresto, per reati concernenti gli stupefacenti. Oppostasi la RA, il Tribunale adito con decreto 14.2.2001 rigettava il ricorso rilevando: che la revoca del permesso di soggiomo era stata impugnata e l'istanza di sospensione era stata respinta dal TAR (con decisione confermata dal CdS); che pertanto l'atto presupposto della espulsione era efficace;
che non assumevano rilievo le sorti del procedimento penale në le esigenze personali della espulsa. Per la cassazione di tale decreto la RA DA ha proposto ricorso il 13.4.2001 e l'intimato non ha svolto attività defensionale. MOTIVI DELLA DECISIONE Ca Con un primo profilo del primo motivo di ricorso la impugnante si duole del fatto che nel decreto di espulsione apposto il Giudice innanzi al quale presentare opposizione era stato erroneamente indicato nel "pretore" di Ascoli Piceno e cioè in un organo abrogato medio tempore: l'Inconsistenza della censura non necessita di illustrazione di sorta, posto che l'errore nell'uso di un vecchio modello a stampa da parte del Prefetto espellente tanto poco ha pregiudicato i diritti di difesa dell'appanente che ella ha ben introdotto, innanzi al Tribunale di A.P., tempestivo giudizio di opposizione. Quanto all'ulteriore profilo del primo motivo ed al secondo motivo del ricorso, che denunziano violazione dell'art. 13 comma 3° D.Leg. 286/98 e vizio di motivazione, per avere il Tribunale apoditticamente e contra legem negato rilevanza alla mancata adozione del n.o. all'espulsione da parte del giudice penale procedente, non può che condividersi quanto affermato, con 2 sintetica ma adeguata motivazione, dal giudice del merito, posto che questa Corte, con numerose recenti pronunzie (Cass. 11245/02 - 7179/02 6971/02 9260/01 - - 14853/00), ha avuto modo di precisare che lo straniero nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale in sede di ricorso avverso l'espulsione non può far valere la mancanza del nulla osta del giudice penale prevista dall'art. 13 comma 3 del T.U. non avendo alla pronunzia alcun interesse protetto, per essere la richiamata previsione posta a salvaguardia delle esigenze delle giurisdizione penale ed essendo l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa ed alla partecipazione al processo penale tutelato dall'autorizzazione al rientro di cui all'art. 17 del medesimo decreto legislativo. Non è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
SPESE A CARICO DELLO STATO Rigetta il ricorso L. 40 DEL 6-3-98 ANT. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI Così deciso in Roma, il 12 Dicembre 2002 II Cons.est. il Presidente Woldr Минот Wapoginta LCANCE LIERĘ 13 FEB. 2003 Louisa Pasalpetii IL CANCELLIERS 3