CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1418 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 21 febbraio 2025 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(PI. , elett.te Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Lec.c.e alla via Augusto Imperatore n. 16, presso lo studio dell'avv. Alberto
Pepe, che la rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), elett.te Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in al Lungomare Starita n. 6, presso lo studio dell'Avv. Anna Faretra e CP_1
Libera Valla, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
oggetto: opposizione ricorso per decreto ingiuntivo;
appello avverso la sentenza n.
1076/2022 del Tribunale di Bari, pubblicata il 23 marzo 2022.
Conclusioni
All'udienza del 21 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1076/22, pubblicata in data 23.03.2022, il Tribunale di Bari ha ac.c.olto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 283/2015 proposta dalla nei confronti CP_1 del revocando il decreto ingiuntivo opposto e Parte_1 condannando l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite pari alla somma di euro 8.685,43, oltre oneri ac.c.essori e interessi.
In particolare, il Tribunale, nel premettere che la pretesa creditoria si fonda sulla produzione dei relativi titoli contrattuali, aventi ad oggetto l'erogazione e l'acquisto di prestazioni specialistiche da parte di strutture operanti in regime di ac.c.reditamento provvisorio, ha ritenuto:
- che le pretese per le prestazioni in regime di ac.c.reditamento per gli anni 2010, 2012 e
2013 risultano regolate da contratto scritto, mentre per quelle rese per l'anno 2011 nessun contratto risulta documentato in atti;
- che per gli anni 2010, 2012 e 2013 le decurtazioni - che la parte opposta ritiene ingiustamente applicate dalla – discendono dalle clausole contrattuali CP_1 sottoscritte, nonché specificamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342
c.c.;
- che la creditrice, invece, rileva un'erronea applicazione da parte della dell'art. CP_1
1, co. 796, lett. o), lg. 296/2006;
- che, in relazione a tale disposizione, la Corte costituzionale, con sentenza n.94/2009 e con ordinanza n. 243/2010, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, circoscrivendo al contempo, l'efficacia nel tempo della norma, atteso il carattere ec.c.ezionale e il chiaro riferimento letterale al perseguimento “degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009”, con conseguente operatività della medesima solo per il triennio medesimo;
- che l'inserimento della clausola relativa alla decurtazione in discussione è avvenuto per relationem, ossia con il rinvio alla legge citata, e, quindi, quale conseguenza della libera scelta delle parti di definire le condizioni economiche del rapporto mediante il criterio previsto dalla stessa legge;
- che le clausole de quibus non possono considerarsi nulle, non ravvisandosi alcuna violazione di norme imperative, ordine pubblico e buon costume e non discendendo la nullità dalla predisposizione unilaterale dei contratti da parte della , attesa la CP_1 sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle previsioni contenenti la disciplina economica;
2 - che il rinvio per relationem alla legge n. 296/2006 inserito nei contratti conclusi non è illegittimo, avendo tale fonte già esaurito i suoi effetti all'atto dell'instaurazione del rapporto;
- che, il contratto relativo all'anno 2011 deve essere dichiarato nullo per difetto della forma scritta, con conseguente rigetto della domanda di pagamento difettando la fonte stessa dell'obbligazione sottesa alla richiesta del corrispettivo;
né può trovare fondamento, il titolo della relativa pretesa, nell'art. 2033 c.c., per la peculiarità delle prestazioni cliniche effettuate che per loro natura non sono ripetibili.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1 lamentando che il primo giudice ha errato: - nel ritenere che la pretesa monitoria fosse da ricondursi al pagamento di maggiori prestazioni rispetto a quelle contrattualizzate ed erogabili da parte del laboratorio privato ac.c.reditato, in violazione della L.R. Puglia n.
12/2010; - nell'affermare la natura pattizia del riferimento contenuto nei contratti all'ac.c.ettazione della tariffa vigente ratione temporis in violazione del combinato disposto degli artt. 1322, 1362, 1370 e 1419 c.c. e del d.lgs. n. 502/92; - nell'applicare l'art. 91 c.p.c. e, quindi, condannare il laboratorio opposto alla rifusione delle spese di lite.
Ha resistito al gravame la deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 dell'appello in relazione all'art. 342 c.p.c. così come novellato dall'art. 348 bis c.p.c.
Quindi, ne ha dedotta l'infondatezza, sollecitandone il rigetto con il favore delle spese di lite.
Prima di esaminare nel dettaglio le doglianze dell'appellante, non è superfluo ripercorrere i fatti che hanno dato origine al contenzioso.
Il aveva chiesto al Tribunale di Bari di ingiungere Parte_1 alla di pagare in suo favore la complessiva somma di euro 321.667,29, oltre CP_1 interessi e spese legali.
A sostegno del ricorso, aveva dedotto di essere ac.c.reditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali/domiciliari, nonché analisi cliniche presso la CP_1
e di essere creditore dell'ingiunta di somme a titolo di saldo residuo sul corrispettivo
[...] complessivamente dovuto a fronte delle prestazioni erogate per i mesi di novembre e dicembre 2010, nonché per gli anni 2011, 2012 e 2013, tenuto conto dell'illegittima decurtazione tariffaria (pari allo sconto del 20%) sui corrispettivi pattuiti operate dalla in base all'art. 1, comma 769, lett. o), della 1. 296/2006, non più in vigore. CP_1
3 Il Tribunale di Bari aveva ac.c.olto il ricorso e in data 16.12.2014 aveva emesso decreto ingiuntivo n. 283/2015 con il quale veniva ingiunto a Parte_1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso entro quaranta giorni
[...] dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 321.667,29; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate in € 2634,00 di cui €
634,00 per esborsi, oltre rimborso, spese generali, iva e cpa”.
Avverso il provvedimento monitorio de quo aveva proposto opposizione innanzi al
Tribunale di Bari l'ingiunta , che aveva dedotto nel merito: - l'infondatezza della CP_1 pretesa azionata, avendo provveduto alla decurtazione della remunerazione per prestazioni specialistiche erogate dal laboratorio negli anni 2010, - 2013, in applicazione di clausole contrattuali disciplinanti lo sconto del 20% ; - di aver, per le singole annualità
2010, 2011, 2012 e 2013, regolarmente liquidato e pagato al laboratorio (con apposite determine dirigenziali alla liquidazione delle somme dovute) a titolo di conguaglio e saldo con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in tali anni, i budget assegnati nella loro interezza e per cui null'altro era dovuto.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa con la sentenza oggi appellata.
Ciò premesso, va anzitutto respinta l'ec.c.ezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità.
Il testo novellato dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente, antecedente alla novellazione operata dal d. lvo 149/2022) impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatur, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, in modo che siano idonee a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. 2017/n. 13151).
In altri termini, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che ad essa si contrappongano, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 2019/n. 3194).
È pure possibile, poi, che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a corredo del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali 4 e giuridici aggiuntivi, a condizione tuttavia che ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 2020/n. 23781).
Senza, però, che l'atto debba rivestire una forma vincolata o sacramentale o, come talvolta si sostiene, senza che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
tanto, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. 2017/n. 27199, pronunciata a
Sezioni Unite;
Cass. 2018/n. 13535).
Ebbene, l'atto introduttivo del giudizio di secondo riporta integralmente e pedissequamente le parti della sentenza impugnata dei quali si chiede la riforma, seguiti dall'apposita diversa ricostruzione della fattispecie e, quindi, individua chiaramente le parti della decisione censurata e le ragioni del dissenso, consentendo all'appellato di prendere posizione.
Ciò posto, può passarsi all'esame dei motivi di gravame.
Ritiene la Corte che il primo e il secondo motivo – come già surrichiamati - sono da trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, essendo l'uno conseguenziale all'altro.
Le doglianze sono prive di fondamento per le ragioni che seguono.
Oc.c.orre premettere che sulla questione oggetto di controversia (spettanza o meno del c.d. sconto del 20% disposto dall'art. 1, comma 769 lett. o, della 1. 296/2006, previsto Cont dalle anche nelle convenzioni stipulate con le strutture private ac.c.reditate negli anni suc.c.essivi al 2009) questa Corte si è già, di recente, pronunciata con le sentenze nn.
1897/2020, 579/2021, 581/2025 dai cui principi non vi è ragione per discostarsi.
Va innanzitutto rilevato che la normativa che regola il servizio sanitario pubblico, per la parte in cui lo stesso è delegato a strutture private (art. 1, L. 23 ottobre 1992, n. 421 e art. 8, D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e suc.c.essive modifiche), delinea quella sequenza che in dottrina è stata definita, con una formula mnemonica da acronimo, come “il regime delle 3 A: autorizzazione, ac.c.reditamento, ac.c.ordo”.
La legge prevede l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e stabilisce le condizioni alle quali i soggetti autorizzati sono legittimati a chiedere l'ac.c.reditamento, 5 che ha natura di provvedimento amministrativo, riconducibile al genus della concessione.
In questa fase, l'ac.c.reditante e l'ac.c.reditato non sono su un piano di parità, e che il primo agisca jure imperii nei confronti dell'altro è confermato dalla permanenza, in capo all'ac.c.reditante, di una posizione di potere, da esercitare pure mediante la vigilanza sull'ac.c.reditato, dai cui esiti possono derivare anche la sospensione e la revoca dell'ac.c.reditamento.
Anche nel settore in esame, come è usuale nel campo delle concessioni, la pubblica amministrazione non si arresta al livello provvedimentale, ma dall'esercizio dello jus imperii passa al suc.c.essivo esercizio del suo jus privatorum, stipulando un apposito negozio con il soggetto cui ha conferito la concessione per interferire, seppure su un piano ora tendenzialmente paritario, nella gestione della concessione stessa.
La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, ac.c.reditamento, ac.c.ordo- approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico ac.c.reditante e il soggetto ac.c.reditato) di quello che si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto ac.c.reditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere. Detto contratto non è un ac.c.ordo quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto ac.c.reditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte del contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti.
Il che conduce a sussumerlo nella “transazione commerciale” di cui al d.l.vo n. 231 del
2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi nel caso in esame, a favore di un terzo a fronte del pagamento del prezzo (Cass. 02/07/2019, n. 17665).
Ne consegue che la pronuncia impugnata, fondandosi sulla ritenuta efficacia temporale dello sconto previsto dalla 296/2006, ha correttamente considerato l'efficacia vincolante tra le parti delle convenzioni inter partes stipulate per gli anni 2010, 2012 e 2013, 6 ritenendo di non poter disapplicare le clausole determinative del tetto massimo di spesa e del conseguente invalicabile corrispettivo erogabile alla struttura ac.c.reditata, per essere stato lo stesso determinato tenendo conto della decurtazione prevista da quella legge.
Le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, hanno inteso recepire il contenuto dell'art. 1, comma 769, lett. o) della l. 296/06, applicando uno sconto delle tariffe nella stessa misura (20%) prevista da quella norma, indipendentemente dalla perdurante efficacia temporale della stessa.
In tal senso depone, infatti, il chiaro disposto negoziale: 1) il contratto sottoscritto in data Cont
7.10.2010 avente validità per l'anno 2010 (all. n. 2 del fascicolo di primo grado statuisce all'art. 5 punto h) che: “L'erogatore, in conformità alla lettera O) del comma
796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, così come modificato dalla parte relativa al tariffario dalla L.R. 16 aprile 2007 n. 10, s'impegna ad applicare le tariffe regionali del
1998 con lo sconto del 20%. Tale sconto non incide sulla quota ticket a carico degli assistiti”; 2) il contratto sottoscritto in data 19.7.2012 avente validità per l'anno 2012 (all. Cont n. 8 del fascicolo di primo grado statuisce all'art. 5 punto h) che: “L'erogatore, in conformità alla lettera O) del comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, così come modificato dalla parte relativa al tariffario dalla L.R. 16 aprile 2007 n. 10, s'impegna ad applicare le tariffe regionali del 1998 con lo sconto del 20%. Tale sconto non incide sulla quota ticket a carico degli assistiti”; 3) il contratto sottoscritto in data 14.5.2013 avente Cont validità per l'anno 2013 (all. n. 11 del fascicolo di primo grado statuisce all'art. 5 punto h) che: “L'erogatore, in conformità alla lettera O) del comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, così come modificato dalla parte relativa al tariffario dalla L.R. 16 aprile 2007 n. 10, s'impegna ad applicare le tariffe regionali del 1998 con lo sconto del
20%. Tale sconto non incide sulla quota ticket a carico degli assistiti”.
In tutte e tre le richiamate convenzioni, i contraenti mostrano, quindi, di voler quantificare il corrispettivo delle prestazioni erogate nella misura stabilita dalle tariffe regionali vigenti, decurtate del 20%.
Non rileva, pertanto, che l'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 avesse un'efficacia limitata al triennio “2007 2009”, in quanto non è la norma a costituire nel caso di specie la fonte del diritto obbligo allo sconto del 20% sulle tariffe vigenti, ma solo la volontà delle parti, le quali erano libere di prevedere l'applicazione della suddetta decurtazione anche dopo che la norma aveva perso la sua efficacia.
Peraltro, al di là del chiaro tenore letterale del contratto, opinare diversamente, cioè che le parti avessero voluto fare rinvio “dinamico” alla norma, equivale a privare di efficacia 7 le clausole, tenuto conto che, alla data della loro pattuizione, era già scaduto il periodo di vigenza della norma in questione (ossia il triennio 2007-2009) secondo l'interpretazione già datane dalla la Corte Costituzionale con la richiamata pronuncia n. 94/2009.
Non si tratta, in definitiva, di estendere l'applicazione della norma oltre il tempo consentito, ma di dare esecuzione alla volontà delle parti riguardo alla misura del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate.
Né assume rilievo l'argomentazione difensiva di parte appellante secondo cui, in sede di stipula delle convenzioni annuali, le era precluso di poter incidere sul contenuto della stessa, dovendo necessariamente aderire al contenuto della stessa come predisposto dalla controparte. Al riguardo, deve ritenersi pacifica l'affermazione per cui, nel sistema delle prestazioni erogate dal servizio sanitario per il tramite delle strutture private ac.c.reditate, queste restano libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di ac.c.reditamento, ac.c.ettando le limitazioni imposte, oppure di collocarsi al di fuori del servizio sanitario nazionale e continuare ad operare privatamente (cfr. Corte costituzionale, sentenza 26 maggio 2005, n. 200, che fa leva sulla facoltà di libera scelta della struttura privata, di ac.c.ettare il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dalla L. n. 449 del 1997, art. 32, e Cons. Stato, 4 febbraio 2016, n. 450; id. sentenza, 22 maggio 2018, n. 3060). Cont Peraltro, la circostanza che taluni aspetti del rapporto obbligatorio tra la e la struttura privata ac.c.reditata fossero predeterminati a monte (ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs.
502/92) non fa venir meno la natura contrattuale dell'ac.c.ordo tra le parti. Il rapporto Cont obbligatorio tra e struttura privata sorge, infatti, pur sempre per effetto della stipulazione di un apposito contratto in forma scritta, con il quale, da un lato la struttura ac.c.reditata ac.c.etta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio, mentre l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi, in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del , vincolandosi ad eseguirla Pt_2 secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto (Cass. 2018/n.17588).
Nemmeno può sostenersi, una eventuale nullità delle clausole delle richiamate convenzioni per avere ultrattivamente applicato la normativa di cui alla l. 296/2006, atteso che, come già innanzi rilevato, una volta che questa norma ha cessato di operare, le parti sono rimaste libere di ac.c.ordarsi per l'applicazione dello sconto del 20%, non ostandovi un divieto di legge inderogabile. 8 Ma vi è di più.
La sentenza impugnata ha correttamente inquadrato l'importanza del c.d. tetto di spesa affidato dalla alle strutture sanitarie che abbiano reso prestazioni sanitarie e che Pt_3 ne richiedano le relative remunerazioni.
A tal proposito, è da richiamarsi il principio più volte affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di ac.c.reditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie ec.c.edenti il limite di spesa formulata a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale Cont dalla società ac.c.reditata nei confronti dell' e della atteso che la mancata Pt_3 previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. “extra budget” è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata ac.c.reditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni ec.c.edenti quelle concordate” (Cons. St. 8161/21; Cass. 27997/19, cit.; Cass.
27608/19, la quale richiama Cons. St. 566/16; Cons. St. 1832/15; Cons. St., A.P., 3/12, cit.).
Tale principio, in linea con i dettami della L.R. Puglia n. 12/2010, confermata dalla L.
2/2011, ha stabilito che le prestazioni sanitarie erogate in ec.c.edenza al tetto di spesa contrattualizzato non possono essere liquidate. Tali prescrizioni si identificano con la necessità da un lato di perequare le risorse economiche a disposizione, dall'altro di garantire equità di ac.c.esso al SSR da parte di tutti i cittadini.
L'infondatezza delle censure determina l'assorbimento del terzo motivo di appello
(avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. e, quindi, la condanna del laboratorio opposto alla rifusione delle spese di lite). Perché correttamente il Tribunale ha fatto uso del principio della soc.c.ombenza nella regolazione delle spese.
L'appello, perciò è infondato per tutti i motivi e va rigettato.
Sulle spese di lite va detto che esse (liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte – escludendo la fase istruttoria/trattazione e dei valori medi) vanno poste a carico dell'appellante, in favore dell'appellata.
Va precisato che i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, 9 della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ., l'ac.c.ollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi” (cfr. Cass. 2024/ n. 3242).
Sic.c.hè, il loro pagamento non può essere posto a carico della controparte soc.c.ombente
(cfr. Cass. 2025/n. 4436).
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 21.10.2022 da avverso la sentenza n. Parte_1
1076/2022 emessa dal Tribunale di Bari e pubblicata il 23.03.2022, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in € 14.239,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 20 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
10