Articolo 12 della Legge 3 febbraio 1965, n. 14
Articolo 11Articolo 13
Versione
2 marzo 1965
Art. 12.
All'assuntore spetta: 1) un riposo continuativo giornaliero non inferiore alle 10 ore ed in nessun caso inferiore ad 8 ore; 2) il riposo settimanale ed il godimento di festivita' infrasettimanali salvo che esigenze di servizio non ne impongano il rinvio ad un giorno successivo.
All'assuntore spetta un periodo di ferie di giorni 15 per ogni anno.
L'assuntore durante le assenze per malattia, nel periodo delle ferie, in occasione del riposo settimanale e delle festivita' infrasettimanali, deve farsi sostituire da persona da lui preventivamente designata ed accettata dalla Direzione di esercizio; l'onere relativo alle predette sostituzioni, in ragione di un trentesimo della quota mensile del canone per ogni giornata di sostituzione, e' a carico dell'azienda.
L'assuntore non puo' comunque allontanarsi dal servizio senza avere preventivamente avvertite il direttore di esercizio o il dirigente unico ed averne avuto preventivo benestare.
Fermo restando il disposto del secondo comma, punto 2) del precedente articolo 11, in caso di assenza non autorizzata, la quota mensile del canone potra' essere ridotta di tanti trentesimi quanti siano i giorni di assenza, nonche' della spesa che l'azienda abbia sostenuta per provvedere direttamente alla sostituzione.
Ai coadiutori spettano le ferie ed i riposi nella stessa misura prevista dalla presente legge per gli assuntori.
Entrata in vigore il 2 marzo 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente