Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01090/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Federico Videtta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cernaia, 30;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza -OMISSIS- a firma del Dirigente dell'Ufficio Edilizia Privata e Strumenti Attuativi del Comune di -OMISSIS-
- di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, conseguenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Martina Arduino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 22.12.2020 la Sig.ra -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza n.-OMISSIS-, con la quale il Comune di -OMISSIS- le ha ordinato la demolizione delle opere abusive (fabbricato ad uso abitativo in muratura, con tamponature in mattoni, con struttura portante in c.a. e sovrastante manto di copertura con orditura lignea dotato di aperture e portico di ingresso, articolato internamente in cinque vani, per una superficie coperta di mq 189,86 e fossa biologica) realizzate in assenza di permesso di costruire e in violazione della vigente normativa urbanistica, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
2. In fatto, la sig.ra -OMISSIS-, con il marito e i relativi figli, ha trasferito la propria abitazione presso gli immobili di proprietà di un parente (tale-OMISSIS-), nel Comune di -OMISSIS-,-OMISSIS-, consistenti in: corpo di fabbrica centrale condonato all’uso abitativo nel 2009; due manufatti appoggiati al suolo, ad uso, rispettivamente, bagno e cucina.
A causa del pessimo stato di conservazione del corpo di fabbrica centrale, la ricorrente, in attesa di poter procedere con la ristrutturazione, nel 2017, ha fatto installare una casa mobile per dare alloggio alla sua famiglia nonché demolito il bagno e la cucina esterni per poi ricostruirli con altri materiali (il bagno veniva anche spostato di qualche metro). Con ordinanza di demolizione del -OMISSIS-, il Dirigente dell’Ufficio Edilizia del Comune di -OMISSIS-, ha ingiunto al sig. -OMISSIS-, in qualità di proprietario e responsabile, la demolizione della casa mobile, del locale bagno e della tettoia/cucina (provvedimento poi impugnato dinanzi a questo Tribunale).
2.1. Nell’agosto 2020 la ricorrente ha fatto demolire e ricostruire il fabbricato condonato nel 2009, con diversa forma e maggiore superficie e volume, al fine di soddisfare le esigenze abitative della propria famiglia.
2.2. In data 13.10.2020, a seguito di sopralluogo presso il terreno del sig.-OMISSIS-, gli agenti della Polizia locale hanno accertato l’esistenza del manufatto abusivo, perché eseguito in assenza di permesso di costruire, nonché la fossa biologica. Gli ufficiali di P.G., con provvedimento datato 13.10.2020, hanno quindi proceduto al sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., del manufatto, in quanto realizzato in assenza del permesso di costruire e comportante un “mutamento della naturale destinazione d’uso” dell’area agricola.
2.3. In data-OMISSIS-il Dirigente dell’Ufficio Edilizia Privata e Strumenti Attuativi del Comune di -OMISSIS- ha adottato l’ordinanza -OMISSIS-di sospensione dei lavori, nonché l’ordinanza -OMISSIS-, con cui ha ingiunto alla sig.ra -OMISSIS- la demolizione del suddetto manufatto e della fossa biologica.
3. I motivi di diritto, dai quali deriverebbe l’illegittimità dell’ordinanza n.-OMISSIS-, sono i seguenti:
1. Erroneità e/o carenza della motivazione. Difetto di istruttoria. Erronea applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001
2. Erroneità della motivazione. Erroneo richiamo delle norme del P.R.G.C
3. Violazione art. 133 c. 2 d.lgs. 152/2006
4. Violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
4. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, che ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso stante la relativa infondatezza.
5. All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 la causa, dopo discussione orale, è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta la qualificazione dell’intervento abusivo da parte dell’ordinanza impugnata: non si tratterebbe di nuova costruzione, passibile di essere demolita ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, bensì di una ristrutturazione edilizia, eseguita tramite demolizione e ricostruzione, con diversa sagoma, di un precedente manufatto condonato nel 2009, ai sensi L. 47/1985.
Il motivo è infondato.
Premesso che, come rappresentato dall’ordinanza gravata e riconosciuto dalla stessa narrazione in fatto di parte ricorrente, sul terreno di proprietà del Sig. -OMISSIS- sono state accertate numerose opere eseguite in assenza dei prescritti titoli abilitativi, tra le quali rientra il manufatto per cui è causa: fabbricato ad uso abitativo in muratura con tamponature in mattoni, con struttura portante in c.a. e sovrastante manto di copertura con orditura lignea dotato di aperture e portico di ingresso, articolato internamente in cinque vani, per una superficie coperta di mq 189,86 e fossa biologica, il Collegio osserva quanto segue.
In tale quadro fattuale, la ricorrente riconosce espressamente (pag. 3 e ss. del ricorso introduttivo) di avere demolito e ricostruito il fabbricato presente sul terreno del sig. -OMISSIS-, condonato nel 2009, “ con diversa forma e maggiore superficie e volume ”.
Al riguardo, il Collegio precisa che la preesistenza di altro fabbricato, demolito e poi ricostruito, non necessariamente configura ristrutturazione ai sensi dall’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui rientrano nella definizione: “ gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 14444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria ”.
È vero che, secondo la norma surriferita e invocata dalla ricorrente, l'intervento di ristrutturazione può comportare altresì incrementi di volumetria (anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana), ma ciò è limitato ai casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.
In ogni caso, sia l’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 (applicato nel caso in esame), sia il successivo art. 33 prevedono la misura demolitoria; la fiscalizzazione prevista dall’art. 33, ancorata all’accertamento dell’impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi, riguarda la fase dell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, talché la circostanza che si tratti di ristrutturazione edilizia anziché di nuova costruzione non inficia la legittimità della gravata ordinanza.
Trattasi comunque di intervento richiedente il permesso di costruire, stante l’impatto volumetrico della costruzione, cosicché risulta giustificata la sanzione demolitoria
Depone in senso contrario alla pretesa azionata anche il recente orientamento giurisprudenziale espresso in materia di opere regolarizzate con condono edilizio (come già rammentato da parte resistente, cfr Cons. Stato, sez. VI, 22 gennaio 2025, n. 482), secondo il quale “ le opere abusive che siano state regolarizzate con condono edilizio - e non con accertamento di conformità - non possono costituire il presupposto per ulteriori interventi edilizi. La sanatoria straordinaria disciplinata al Capo IV della L. n. 47/85, richiamata dalle leggi n. 724/94 e n. 326/2003 (c.d. “condono edilizio”) ha natura del tutto eccezionale, consentendo il mantenimento di opere edilizie, non altrimenti regolarizzabili, dietro pagamento di una sanzione, oltre che degli oneri concessori: tale straordinaria sanatoria opera solo nel senso che viene evitata la demolizione dei manufatti abusivi e ne viene consentita anche la circolazione giuridica, ma nulla di più, trattandosi di manufatti realizzati in difformità dalla normativa edilizia ed urbanistica. In altre parole: il condono edilizio non rende l’opera condonata legittima, ne evita solo la demolizione e ne consente il trasferimento, che sarebbe altrimenti vietato; conseguentemente le opere condonate non possono costituire il presupposto per la realizzazione di ulteriori interventi edilizi, che ne mutuano inevitabilmente la natura illegittima: opinando diversamente si finirebbe per attribuire al titolo edilizio rilasciato in sede di condono una sorta di “ultrattività indeterminata”, cioè una estensione oggettiva e temporale che va ben al di là dei limiti indicati nella L. 47/85 (e dalle successive leggi che hanno reso possibile la ripresentazione di domande di condono, i.e. la L. n. 724/904 e la L. n. 326/2003), limiti che nel caso della L. n. 47/85 consentivano di condonare solo le opere realizzate prima del 1° ottobre 1983 e alla condizione che la domanda fosse presentata entro 30 novembre 1985, poi prorogato fino al 31 marzo 1986 ”.
Pertanto non vi è alcun nesso di continuità tra il manufatto demolito (condonato a tuo tempo in applicazione della legge n. 326/2003: documento n. 1 allegato al gravame) e quello esistente, il quale, in difetto di tale nesso, costituisce nuova costruzione.
2. Il secondo motivo di ricorso contesta l’erroneità dell’ordinanza impugnata laddove afferma che l’area oggetto di intervento è classificata agricola dal vigente P.R.G.C. di -OMISSIS- e che l’art. 43 delle Norme Tecniche d’Attuazione, ad essa relativo, non consente la realizzazione di nuovi edifici residenziali (con conseguente impossibilità di sanatoria). L’opera realizzata dalla ricorrente sarebbe piuttosto un intervento su edificio residenziale esistente in zona impropria, regolamentata dal punto 9.1. dell’art. 43 delle N.T.A. del P.R.G.C. “Edifici residenziali a destinazione non agricola” secondo il quale “ per gli edifici residenziali a destinazione non agricola esistenti su aree di categoria AP (agricola produttiva) al momento dell'adozione del progetto preliminare di PRGC, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (MN) e di ristrutturazione edilizia di tipo b (RSb) [..] sono altresì ammessi ampliamenti "una tantum" (omissis Var.3), non superiori a 100 mc. [..] ”.
Il motivo è infondato.
La norma (art. 43, punto 9.1 delle N.T.A), invocata dalla ricorrente, ha un ambito di applicazione estraneo a quanto da ella riferito; la disposizione si riferisce, infatti, agli interventi su edifici residenziali esistenti su area agricola al momento dell’adozione del progetto preliminare di PRGC. Ebbene, nel caso che ci occupa si tratta invece di un manufatto abusivo, da inquadrare – secondo quanto chiarito al punto precedente – quale nuova costruzione, realizzato in assenza di titolo abilitativo.
In ogni caso, al cospetto di un manufatto abusivo l’ordinanza di demolizione costituisce provvedimento dovuto da parte del Comune ( ex multis Cons. Stato n. 6490 del 2021; Cons. Stato n. 4389 del 2019; Cons. Stato n. 2681 del 2017).
Inoltre, la disposizione invocata dalla ricorrente avrebbe al più rilevato in sede di istruttoria di un’eventuale sanatoria, esulando dall’oggetto del presente giudizio, attesa la doverosità dell’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino.
3. Con il terzo motivo di censura la ricorrente contesta l’ingiunzione di demolizione comprensiva della fossa biologica, in violazione dell’art. 133, comma 2 d.lgs.152/2006, che comminerebbe soltanto “la sanzione pecuniaria e non quella ripristinatoria”.
Il motivo è privo di pregio.
L’ordinanza di demolizione inquadra l’intervento costruttivo in termini unitari, sia il manufatto realizzato in assenza di titolo, sia la fossa biologica, atteso che quest’ultima è funzionale allo stesso fabbricato assolvendo ai bisogni abitativi della famiglia della ricorrente, come dalla stessa riconosciuto.
La fossa biologica comprova la destinazione residenziale del complesso intervento abusivamente realizzato, già emergente dalla documentazione fotografica acclusa al verbale, essendo a questo complementare e dimostrandone l’illegittimità. Al riguardo, non può che richiamarsi l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “ la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni ” ( ex multis : Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2022 n. 8848; id., 29 luglio 2022 n. 6681).
4. Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza) da parte dell’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. In particolare, la ricorrente invoca una sentenza della Corte EDU (Ivanova e Cherkezov v. Bulgaria (46577/15)), con la quale la Corte ha riconosciuto la violazione del citato art. 8, laddove è stato adottato un ordine di demolizione, in assenza di una sanzione ad esso alternativa, emesso conseguentemente alla ristrutturazione di un fabbricato fatiscente e al conseguente uso dello stesso da parte dei ricorrenti per usi abitativi.
Il motivo non può trovare accoglimento.
L’8 della CEDU, invocato dalla ricorrente dispone che: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui .
Premesso che l’ordine di demolizione è adottato dall’Autorità comunale in conformità con una previsione legislativa (l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001), in conformità con il principio di legalità previsto dall’art. 8 della CEDU, la Corte Edu, proprio con la pronuncia invocata dalla ricorrente, ha riconosciuto come la repressione dell’abusivismo edilizio risponda a uno scopo legittimo ascrivibile al “ al ripristino dello stato di diritto” che rientra nelle previsioni di cui all’art. 8 nell’ambito della “prevenzione dei disordini” e della promozione del “benessere economico del Paese ” (par. 51, Case of Ivanova and Cherkezov vs Bulgaria).
In riferimento alla necessità di vagliare se la demolizione della dimora sia una misura proporzionata per la tutela degli interessi pubblici sottesi, la Corte ha elaborato dei criteri guida da valutare in riferimento alle specificità del singolo caso, a titolo esemplificativo: occorre verificare se l’immobile sia costruito illegalmente, il grado di illegalità, la natura dell’interesse tutelato con la demolizione e se, per le persone coinvolte, sia disponibile un alloggio alternativo.
Applicando siffatti criteri al caso di specie, il Collegio ritiene prevalente la necessità di ripristino dell’ordine violato con la realizzazione del fabbricato abusivo, stante l’assenza di alcun titolo autorizzativo dell’opera, di considerevole superficie (189,86 mq), edificata su terreno agricolo - che secondo le norme del P.R.G.C non tollera alcun intervento di tipo edificatorio - sul quale insistono una pluralità di altre opere abusive. I presenti elementi fattuali, uniti alla palese illiceità della costruzione realizzata (priva del necessario permesso di costruire) sono sufficienti per affermare la legittimità dell’ordine di demolizione nonostante il fabbricato sia adibito a residenza della ricorrente e della di lei famiglia.
5. In conclusione, per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono ripartite tra le parti secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a corrispondere a favore del Comune la somma di euro 3.000 (tremila,00), oltre accessori come per legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arduino | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.