Cass. civ., sez. I, sentenza 04/10/1976, n. 3230
CASS
Sentenza 4 ottobre 1976

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Ai sensi dell'art 28 quinto comma del RDL 7 agosto 1936 n 1531, l'assoggettamento del decreto ingiuntivo all'imposta graduale di registro deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui, pur in difetto di una formale declaratoria di esecutivita del decreto stesso, sussistano le condizioni affinche il creditore possa ottenere quella declaratoria. L'applicazione di detta imposta, pertanto, e legittima non solo nei casi, espressamente previsti dalla norma citata, della mancata iscrizione a ruolo della causa di opposizione e della mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza, ma anche in quello della mancata riassunzione della causa di opposizione, nel termine di cui all'art 307 primo comma cod proc civ, dopo la cancellazione dal ruolo per inattivita delle parti.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/10/1976, n. 3230
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3230
    Data del deposito : 4 ottobre 1976

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