Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/06/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12268/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ANGELINI DE MICCOLIS Parte_1
GIANVINCENZO MARIA, giusta procura in atti;
-opponente-
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 contumace;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 18/6/2025, che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2710/2024 del 10/10/2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente della somma di euro Controparte_1
39.639,17, oltre spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione dell'importo da quest'ultima pagato in esecuzione della sentenza n. 19/2003 del
Tribunale di Bari ex Sezione distaccata di Putignano, riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 429/2009, pubblicata il 29/4/2009. pagina 1 di 4
Bari del 29/4/2009 e l'unico atto interruttivo, costituito dalla richiesta di restituzione delle somme ricevuta dalla opponente soltanto in data 17/8/2023.
La convenuta, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.
La causa, in difetto di attività istruttoria, è stata rinviata all'odierna udienza, nel corso della quale viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La domanda monitoria trae fondamento della pretesa creditoria azionata dalla convenuta opposta per ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza n.19/2003, emessa il 18/12/2002 dal Tribunale di Bari ex Sezione distaccata di Putignano, successivamente riformata dalla sentenza n.
429/2009 della Corte di Appello di Bari depositata il 29/4/2009.
Ora, è noto che, pubblicata la sentenza di riforma, viene meno tanto la efficacia esecutiva della condanna resa nel primo grado tanto la giustificazione degli atti di esecuzione compiuti, siano essi spontanei o coattivi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme riscosse ed, in generale, di ripristino dello status quo ante (ex plurimis: Cass. sez. III 30 aprile 2009 n. 10124; sez. lav. 05 marzo 2009 n. 5323).
Pertanto, il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado comincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, a mente dell'articolo 2935 c.c.
(cfr. Cass., n. 27131 del 2018).
Ciò premesso, merita allora accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ingiunta opponente.
L'attrice ha infatti dedotto l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione – vale a dire l'inerzia della convenuta opposta – in difetto della specifica allegazione e dimostrazione dell'esistenza di atti utilmente interruttivi del pagina 2 di 4 corso del termine decennale di prescrizione (decorrente, come visto, dalla data della pubblicazione della citata sentenza della Corte di Appello di Bari).
L'unico atto interruttivo del corso della prescrizione, documentato, nel procedimento monitorio, dalla convenuta opposta – rimasta contumace nel presente giudizio – è invero la missiva ricevuta dalla debitrice ingiunta in data
17/08/2023, cioè oltre 14 anni dopo il deposito della sentenza emessa in grado di appello.
Deve dunque ritenersi prescritto il diritto alla restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza definitivamente riformata, in quanto la relativa domanda è stata formulata dopo più di dieci anni dalla pubblicazione della sentenza di riforma, in difetto della prova di idonei atti interruttivi del corso della prescrizione.
Va dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto ex art. 96 c.p.c., anche alla luce della condotta processuale sostanzialmente remissiva adottata dalla convenuta opposta con la scelta di non costituirsi nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, in ragione dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2710/2024 del 10/10/2024;
- CONDANNA la convenuta opposta al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice opponente, delle spese di lite, liquidate in euro
259 per esborsi e in euro 3.809 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 4 Così deciso in data 18/06/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari.
Il giudice
Andrea Chibelli
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