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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/02/2024, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del giorno 09 novembre 2023, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 1 comma 57 L. n. 92/2012, nella causa iscritta al n. 2537/2023
R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manuela Lo Presti e Parte_1
Carmela Lucia Allegra, giusta procura in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresento e difeso dall'avv. Concetta Currao, giusta procura in atti
RESISTENTE
Nel giudizio avente ad oggetto: RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 1, CO.
51, L. N. 92/12, avverso il provvedimento di rigetto n. 3204/2023 reso nel giudizio ex art. 1 co. 47 e ss. l. 92/2012 n. 3785/2021 R.G.
Conclusioni: come in atti.
§§§§§
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss, l. 92/12, depositato il 14 giugno 2021, nel procedimento iscritto al n. 3785/2021 R.G., , agiva in Parte_1 giudizio impugnando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicatogli in data 9.12.2020 assumendone l'inefficacia, la nullità,
l'inesistenza, l'illegittimità e formulando le seguenti conclusioni:
“A) Accerti e dichiari la violazione della attuale norma in vigore per l'emergenza COVID 19 sul blocco dei licenziamenti e, per l'effetto dichiarare inefficace/nullo/inesistente il recesso operato ai danni del ricorrente con conseguente diritto alla reintegrazione nella funzione, mansione e inquadramento, ed al trattamento economico collegato (decurtate le retribuzioni percepite in costanza di malattia) , con ogni statuizione consequenziale;
1 B) accerti e dichiari la illegittimità e/o inefficacia e/o nullità del recesso operato nei confronti del ricorrente per violazione della legge n. 124/2015 (riforma Madia)
e successive modifiche e integrazioni;
per violazione del d.lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
(c.d. “Decreto milleproroghe 2020”), convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 sulla ricognizione del personale del personale in esubero e sua ricollocazione;
per violazione della delibera n. 42 del 27.12.2016 del CP_2
e del contratto di rete sottoscritto il 30.9.2019 e successive modifiche, di
[...] cui è parte la resistente e, in ogni caso, della disciplina vigente richiamata in atti
e/o applicabile al caso di specie anche se non direttamente richiamata e in vigore, ovvero normativa nazionale e regionale sulla gestione del personale nelle società partecipate e, per l'effetto dichiari il diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, mansioni, funzioni e livello, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine al diritto al pagamento di tutte le retribuzioni maturate sino alla reintegra (decurtate quelle ricevute in costanza di malattia) e conseguente trattamento economico e normativo;
C) accerti e dichiari la ritorsività del recesso operato nei confronti del ricorrente
e, per l'effetto dichiari l'inefficacia del recesso e conseguente reintegrazione in danno di alla reintegrazione del ricorrente nel posto di Controparte_1 lavoro con livello, mansioni e funzioni di Dirigente con diritto del lavoratore al pagamento di tutte le retribuzioni globali dal di dell'illegittimo recesso all'effettivo reintegro, e condanna in tal senso della resistente, decurtato quanto ricevuto in costanza di malattia;
D) accerti e dichiari l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità del recesso operato nei confronti del ricorrente per insussistenza del motivo oggettivo e in particolare della inesistenza/indeterminazione del motivo economico, per carenza di giustificatezza
e/o insussistenza delle ragioni sottese alla espulsione, con riserva di agire con separato giudizio per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da determinarsi nella somma di €.100.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà determinata a mezzo di ctu medico legale ai fini del danno biologico e nella misura del doppio della tabella di Milano ai fini della liquidazione del danno da lesione della componente costituzionale e del danno esistenziale e da turbamento della vita relazionale e familiare, o nella maggiore o minore misura che sarà determinata appunto da CTU o, in subordine, in via equitativa…”.
Instauratosi il contraddittorio resisteva la in Controparte_1
Amministrazione Giudiziaria, contestando la fondatezza delle domande del ricorrente, ribadendo la legittimità del licenziamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 3204/2023 pubblicata il 30/01/2023, nel giudizioex art. 1 co. 47
e ss. l. 92/2012 , iscritto al n. 3785/2021 R.G. veniva respinto il ricorso.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 01/03/2023
proponeva opposizione avverso la predetta ordinanza ai sensi Parte_1 dell'art. 1 comma 51, L. n. 92/2012 deducendone l'erroneità nel non avere ritenuto
“operante il blocco dei licenziamenti anche ai Dirigenti con ogni conseguenza sulla nullità del licenziamento e reintegra del Dirigente oggetto di recesso” e chiedendo 2 “di revocare e/o annullare il decreto di rigetto cronologico n. 3204/2023 n.r.g.
3785/2021 comunicata a mezzo pec il 30.1.2023 e comunque accertare e dichiarare la violazione della normativa in vigore per l'emergenza COVID 19 sul blocco dei licenziamenti, applicabile al Dirigente, e, per l'effetto dichiarare inefficace/nullo/inesistente il recesso operato ai danni del ricorrente con conseguente diritto alla reintegrazione nella funzione, mansione e inquadramento, di Dirigente ed al trattamento economico (pari ad €. 6073,22 mensile come da buste paga allegate cfr. doc. n. 3) dal di dell'illegittimo recesso a quello della reintegrazione, con ogni statuizione consequenziale previdenziale e di ricostituzione delle coperture assicurative e di previdenza integrative previste dal
CCNL Dirigenti Commercio;
Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi
(sommaria ed opposizione) del giudizio…”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Società resistente ribadendo le proprie difese contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Formulava le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare il ricorso in opposizione inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e per l'effetto rigettarlo, confermando le statuizioni di cui all'ordinanza opposta;
- in via subordinata condannare il ricorrente alla restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR e detrarre dall'eventuale risarcimento del danno l'aliunde perceptum e l'aliude percipiendum;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio…”.
Istruita in via documentale ed autorizzato il deposito di memorie, la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
In seno alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla Società opposta in data
09/10/2023, nel ribadire i propri assunti la stessa evidenziava, “..in via subordinata, che con nota del 9.10.2023 prot. UP/215/2023 inviata a mezzo pec al ricorrente in pari data è stato disposto il nuovo recesso (rinnovo/convalida)” che pure allegava.
A seguito di rinvio per interlocuzione, parte opponente - con produzione in data
16/10/20 – depositava atto di impugnazione del licenziamento intimato in data
09/10/2023.
La successiva udienza del 09 novembre 2023 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti – e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Preliminarmente va affermata la tempestività dell'opposizione, avuto riguardo alla data di deposito e comunicazione dell'ordinanza opposta (30/01/2023) e alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione
(01/03/2023).
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità della documentazione prodotta da parte opposta in data 09/10/2023 e da parte opponente in data
26/10//2023, poiché di formazione successiva alla proposizione dell'opposizione e, comunque, rilevante al fine di delibare compiutamente le prospettazioni delle parti, per cui se ne dispone l'acquisizione agli atti. Mentre si osserva come le offerte di istruttoria orale della società si profilino irrilevanti, avuto riguardo alle complessive
3 allegazioni delle parti e alla documentazione agli atti, dovendo le stesse essere rigettate.
Ciò posto nel merito si osserva quanto segue.
Con il ricorso in opposizione ha proposto opposizione unicamente Parte_1 avverso le statuizioni dell'Ordinanza con le quali è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie la normativa in materia di blocco dei licenziamenti, sostanzialmente riesponendo le considerazioni e difese avanzate nella prima fase del giudizio, con le quali si eccepiva la illegittimità del recesso impugnato per soggezione del licenziamento economico individuale del dirigente al c.d. blocco dei licenziamenti per motivi economici previsto dal decreto Cura Italia e dalle sue proroghe, dolendosi della decisione impugnata che censura eminentemente assumendo:
- che nessuna delle argomentazioni poste a sostegno della sussistenza del blocco sarebbe scalfita dal provvedimento opposto, apparendo la via interpretativa della norma prescelta (pur nell'alternarsi di pronunce di merito) criticabile mercé la ricostruzione normativa e l'esegesi desumibile da recenti arresti di merito (resi in sede di appello) secondo cui l'interpretazione letterale delle disposizioni che vengono in considerazione (fatta propria dal provvedimento impugnato) non affronta l'antinomia derivante dalla circostanza per cui i Dirigenti sarebbero salvaguardati dal blocco nelle procedure di licenziamento collettivo e non nei licenziamenti individuali per ragioni economiche;
- che accedendo all'unica interpretazione costituzionalmente orientata, nel caso di specie, occorrerebbe abbandonare il solo dato di interpretazione letterale, con tutte le antinomie e contraddittorietà evidenziate, ed affermare la vigenza del blocco dei licenziamenti estesa anche a beneficio dei Dirigenti per il recesso individuale e collettivo.
Per il resto, parte opponente ha rimarcato – in relazione alle statuizioni opposte - i dedotti motivi di illegittimità/nullità del licenziamento impugnato, afferenti alla soggezione del licenziamento economico individuale dei dirigenti al blocco da
Covid, censurando le conclusioni di cui all'ordinanza opposta e riproponendo sulla scorta di taluni contributi giurisprudenziali – ai fini di nuovo esame a cognizione piena – le spiegate argomentazioni e difese.
Parte opposta, nel ribadire il contesto in seno al quale si sono poste le determinazioni avversate e nell'argomentare sulla non applicabilità ai Dirigenti della disciplina limitativa dei licenziamenti al tempo del Covid, secondo una interpretazione ritenuta corretta siccome più aderente al dettato normativo e anche costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge, di recente fatta propria da altra giurisprudenza di merito ( anche di Corti territoriali ), ha ribadito la correttezza dell'operato della società, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Ciò posto, occorre innanzitutto evidenziare, siccome pure specificato dalla parte opponente nell'incipit del ricorso in opposizione ai fini della delimitazione dei
“profili di modifica” richiesti e della parte dell'ordinanza “che qui si intende opporre” e comunque fatto palese dagli argomenti utilizzati nel corpo dell'opposizione e dalle conclusioni formulate - che l'opposizione spiegata appare limitata alle statuizioni dell'ordinanza resa nel giudizio n. 3785/2021 R.G. con cui, in relazione alla dedotta violazione della disciplina per l'emergenza COVID 19 in 4 punto di blocco dei licenziamenti, è stata “… rigettata la domanda volta alla declaratoria della nullità del recesso, ex art. 18, comma 1 legge 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2012 siccome intimato vigente il divieto posto dall'art. 46 del D.L. 17/03/2020 n. 18, e delle successive proroghe di cui al D.L. 19/05/2020
n. 34 e art. 14 D.L. 14 agosto 2020 n. 104, nonché art. 12, comma 10, d.l.
137/2020…”. Con l'opposizione introduttiva della presente fase, l'odierno opponente, ripropone le originarie doglianze con cui si era innanzitutto lamentata l'inefficacia/nullità/inesistenza del recesso effettuato dalla società resistente siccome operato in violazione della disciplina per l'emergenza COVID 19 (Decreto
Cura Italia e le sue proroghe) sul blocco dei licenziamenti in vigore a tale momento, invocando a sostegno dei propri assunti giurisprudenza di merito (Tribunale di
Roma ord. 26/02/2021) nonché ulteriore giurisprudenza di merito intervenuta (cfr
Corte di Appello di Roma Sentenza n. 2712/2022 resa il 27/07/2022 allegata alle note autorizzate nella fase sommaria e depositate il 12/09/2022) e la considerazione che l'esclusione dei dirigenti (ex art. 10 L. 604/1966) riguardi soltanto la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali – recata dalla legge (artt. 5-8) - e non già altre disposizioni della medesima legge;
erronea sarebbe, inoltre, la simmetria tra blocco dei licenziamenti e soccorso alla collettività generale (ammortizzatori sociali), nascendo il blocco senza “condizionalità” (art. 46 D.L. 17/03/2020 n. 18 conv. Con mod. in L. 24/04/2020 n. 27 e proroga di cui all'art. 80 D.L. 19/05/2020
n. 34 conv. in L. 17/07/2020, n. 77), laddove solo dalla seconda proroga (art. 14
D.L. 14 agosto 2020 n. 104 convertito in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 in vigore dal
14 ottobre 2020) il blocco dei licenziamenti al tempo del Covid – 19 risulta esplicitamente subordinato a condizionalità e contestualmente limitato da ipotesi di esclusione.
Censura le statuizioni assunte in prime cure nel caso in esame richiamando in particolare recente pronuncia favorevole alle proprie argomentazioni.
Sostiene, dunque, la nullità del recesso - ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge 300/70 in quanto inficiato da “nullità virtuale” ex art. 1418 comma 1 c.c., perchè operato durante la vigenza della norma che prevede il blocco dei licenziamenti, disposizione imperativa che vieta il recesso (con diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno).
Al riguardo - ribadendo doversi dare atto della esistenza di pronunce di segno contrario come quelle richiamate, pure da ultimo, dalla parte opponente (Corte
d'Appello di Roma -sentenza 339/2023 e Corte d'Appello Milano n. 461/2023) - sì come già rilevato nell'ordinanza opposta e non ravvisandosi decisivi elementi a confutazione delle argomentazioni rese, si intende dare continuità a quanto rilevato in argomento in precedente adottato dall'intestato Ufficio in diversa composizione
(cfr ordinanza ex L. 92/2012 – est. Dott.ssa C Ruggeri - resa il 19 marzo 2022 – produz società resistente in prime cure del 20/05/2022), alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell'art. 118 delle disp att. al c.p.c., può farsi riferimento riportandole in maniera anche testuale, del resto, in linea con pronunce – Tribunale di Roma, sez. lav. N. 3605 del 19/04/2021 e Tribunale di Milano, sez. lav. del
17/07/2021 – fatte proprie anche da altri Tribunali (cfr Ordinanza ex L. 92/2012 5 del Tribunale di Napoli del 16 luglio 2022 – all. alle memorie autorizzate di parte resistente depositate il 13/09/2022 nel giudizio in prime cure) e Corti territoriali
(cfr. Corte App. Bologna sez. lav., 24/01/2023, n.25), apparendo la soluzione interpretativa prescelta “più ossequiosa del dettato normativo, coerente col sistema degli ammortizzatori sociali (inesistente per i dirigenti), rispondente ad un delicato bilanciamento tra interessi costituzionalmente tutelati quali la libertà d'iniziativa economica privata rispetto al diritto al lavoro della persona” (così ordinanza Trib.
Napoli 16 luglio 2022 cit.).
Come pure evidenziato nell'ordinanza opposta e rilevato nel richiamato precedente dell'Ufficio (ordinanza ex L. 92/2012 del 19 marzo 2022 cit.)“ .)“ Al riguardo, giova osservare che l'art. 10 della legge 604/1966 prevede che la normativa sul licenziamento individuale in essa contemplata si applichi ai prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di operaio e di impiegato ed il quarto comma dell'art. 2 della medesima legge prevede inoltre che ai dirigenti si applichino le disposizioni del primo comma dell'art. 2 e dell'art. 9 relative a comunicazione per iscritto del licenziamento ed indennità di anzianità, con esclusione dell'applicazione della normativa restante.
Ne consegue che la disciplina della legge 604/1966 – con l'unica eccezione espressamente prevista – non si applica al personale che sia in possesso della qualifica dirigenziale nei confronti del quale trovano applicazione le disposizioni generali previste dall'art. 2118 c.c. .
Per altro, la Corte Costituzionale ha ripetutamente negato che l'esclusione dei dirigenti dall'applicazione della normativa in materia di licenziamenti individuali sia in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione sul rilievo che “dal complesso delle norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali e relative alla disciplina giuridica del rapporto di lavoro subordinato non può ricavarsi alcun elemento in favore della eguaglianza delle situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti di azienda e delle altre categorie di prestatori di lavoro subordinato. Da ciò consegue che la categoria dei dirigenti presenta peculiari caratteristiche – desumibili anche dalla contrattazione collettiva – che sono oggetto di una disciplina particolare e che trovano riscontro nella definizione che del dirigente viene offerta in giurisprudenza in termini nella sostanza sufficientemente costanti” (Corte Costituzionale 22 giugno 1972, n. 121; da ultimo
Corte Costituzionale 19 ottobre 1992, n. 404).
Da quanto precede non discende tuttavia la licenziabilità ad nutum dei dirigenti poiché l'evoluzione giurisprudenziale, normativa e contrattuale relativa alla cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale ha nel tempo delineato una disciplina, peculiare e non pienamente assimilabile alla generalità dei lavoratori, che esclude la libera recedibilità del datore di lavoro.
Trova applicazione ai dirigenti l'art. 2, comma 1 legge 604/1966 secondo cui il licenziamento deve essere intimato a pena di inefficacia mediante forma scritta e coerentemente con tale disposizione l'art. 18, comma 1, legge 300/1970 prevede espressamente che anche ai dirigenti si applichi la sanzione della tutela reintegratoria piena di cui ai primi tre commi dello stesso art. 18 nell'ipotesi di licenziamento orale. 6 La generalità dei contratti collettivi – d'altra parte – ha previsto l'obbligo di motivazione del licenziamento del dirigente, assente nella disciplina di legge, stabilendo che il licenziamento debba essere giustificato e la giurisprudenza ha esteso anche in tali casi la disciplina di cui all'art. 7 della legge 300/1970 e i principi di tempestività e specificità della contestazione.
Quanto alla nozione di giustificatezza del licenziamento, essa non coincide né con quella di giusta causa né con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata nell'art. 3 della legge 604/1966.
Ebbene, nel quadro così delineato, si inseriscono le norme introdotte durante il periodo pandemico ed in particolare per quanto riguarda il caso di specie l'art. 12
d.l. 137/2020 convertito nella legge 176/2020 che prevedere “9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge”. Si tratta di una norma analoga a quella di cui all'art. 46 d.l. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 che aveva stabilito originariamente che per sessanta giorni, decorrenti dall' entrata in vigore del decreto, «il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n.
604».
Il successivo d.l. 34/2020 ha poi sostituito all'art. 46 citato le parole sessanta giorni con 5 mesi, chiarendo che «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604.»
L'art. 14 d.l. 104/2020 convertito nella legge 126/2020 contiene ulteriore proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo per “… i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio
2020 ….”; il secondo comma stabilisce poi “Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge”.
7 Ha previsto poi che “Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano (…) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22”.
Le norme che precedono – tutte emanate per far fronte all'emergenza epidemiologica da covid 19 - fanno eccezione alla regola generale della recedibilità del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa ed in quanto leggi di carattere eccezionale “non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati” come previsto dall'art. 14 delle preleggi.
Sulla base di tale fondamentale rilievo deve ritenersi che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, legge 604/1966 riguardi unicamente i lavoratori dipendenti con esclusione dei dirigenti dal momento che – come chiarito in precedenza – che per espressa previsione normativa trovano applicazione ai dirigenti unicamente l'art. 2, comma 1 e l'art. 9 legge 604/1966, con esclusione di ogni altra disposizione, incluso l'art. 3 della legge relativo al giustificato motivo oggettivo.
Parimenti – come già chiarito – nemmeno la nozione in sé di giustificato motivo oggettivo può essere identificata con quella di giustificatezza del licenziamento del dirigente.
Appare per altro inesatto inferire dalla possibilità del personale dirigente aderente agli accordi aziendali di accedere all'indennità di disoccupazione ove ne Org_1 ricorrano gli altri presupposti, il divieto di licenziare anche i dirigenti medesimi: Org_ invero, il messaggio 4464 del 26 febbraio 2020, lungi dal costituire una conferma del divieto di licenziamento dei dirigenti, si limita a chiarire semplicemente la spettanza dell'indennità in presenza di una fattispecie di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevista dalla legge, estranea all'ipotesi tipica di disoccupazione involontaria indennizzata con la Org_1
D'altra parte, dalle norme emergenziali brevemente richiamate, risulta con chiarezza che il blocco dei licenziamenti è connesso in via generale alla possibilità per il datore di lavoro di accedere ai trattamenti di cassa integrazione non previsti per i dirigenti e pertanto non è previsto in tal caso alcun bilanciamento al divieto imposto al datore di lavoro….[…..]… D'altra parte, non si ravvisano i presupposti per sollevare alcuna questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, c. 10 d.l.
137/2020, attesa la diversità tra il licenziamento individuale del dirigente e l'eventuale licenziamento del dirigente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo ex art. 12, c. 9, d.l. 137/2020 che coinvolga altri dirigenti o altri dipendenti…” (così Tribunale Catania ordinanza 19 marzo 2022 cit.). E' altresì d'uopo considerare che < individuali riconducibili ad esigenze economiche e organizzative aziendali introdotto dal ridetto art. 46, concerne il recesso “dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n.604”.
8 Ora, il riferimento non è semplicemente alla causale del licenziamento ma alla causale prevista dalla legge 604/66 che espressamente non è applicabile alla categoria dei dirigenti (art. 10 legge 604/66).
Si aggiunga che la nozione di giustificato motivo oggettivo non è sovrapponibile a quello della “giustificatezza” che è, invece, propria del licenziamento del dirigente. Accanto al dato letterale, l'esclusione della categoria dei dirigenti dalla moratoria sui licenziamenti individuali per motivo oggettivo poggia sulla una fondamentale differenza, di percezione della “Cassa Covid”, che non spetta ai dirigenti.
Includendo costoro nel blocco si finirebbe con l'addossare sulla sola parte datoriale,
e integralmente, il costo collegato alla moratoria sui licenziamenti, opzione senz'altro irragionevole. Né può sottacersi che l'eccezionalità della misura impone una stretta interpretazione. Invero la ratio del blocco può ricondursi al fatto che le esigenze economico- organizzative che determinerebbero la necessità di risolvere i rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo non sono dettate da ordinarie logiche economiche di mercato, ma da un'emergenza sanitaria di carattere globale, che si ripercuote direttamente sulle attività produttive non essenziali e ne causa la chiusura..>> (così Trib Napoli ord 16 luglio 2022).
Come inoltre rilevato nell'ordinanza opposta, appare condivisibile l'osservazione Org_ secondo cui richiamare il messaggio n. 4464 del 26.11.2020, nonché la legge di bilancio 2021, non fa venir meno l'affermazione secondo la quale ai dirigenti non è consentito, almeno in pendenza del rapporto di lavoro, di accedere agli ammortizzatori sociali. Org Quanto al primo, l' si è limitato ad affermare che anche il personale dirigente può accedere all'indennità di disoccupazione in caso di adesione all'accordo Org_1 sindacale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
si tratta, pertanto, di tutela accordata a rapporto concluso.
Quanto alla seconda, la legge di bilancio 2021 (n. 178/2020, art. 1, commi 299 e ss.), a prescindere dalla circostanza che la vigenza di essa parte dal 1° gennaio 2021
(data successiva al licenziamento del XXXX), non è affatto espressamente affermato che l'applicazione dei trattamenti di cassa integrazione salariale sia estesa anche ai dirigenti….( argomentazioni ricavabili da Tribunale di Roma sentenza n.
8722/2022 del 25/10/2022).
Laddove in punto di dedotte antinomie e contraddittorietà dell'interpretazione accettata, con riferimento al fatto che i Dirigenti sarebbero salvaguardati in caso di licenziamenti collettivi e non nei licenziamenti individuale per ragioni economiche e/o che sarebbero insite nella simmetria fra blocco dei licenziamenti e accesso agli ammortizzatori sociali, oltre alle considerazioni supra sul punto già espresse e che si rifanno al dato normativo, può ulteriormente osservarsi quanto segue (con considerazioni fatte proprie da giurisprudenza di merito come segnalata dalla
Società opposta in seno alla memoria difensiva depositata il 26/05/2023).
L'argomento letterale che induce alla sottrazione dal divieto del licenziamento individuale del licenziamento trova conforto, altresì, in un argomento logico.
L'art. 80 decreto legge n. 34/20 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto al citato art 46, il comma 1 bis, che, testualmente prevede: “Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 9 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro".
La possibilità, per il datore di lavoro, di accedere agli ammortizzatori sociali speciali trova la propria ratio nella necessità di assicurare, da un lato, la garanzia occupazionale dei lavoratori (soggetti contrattuali più deboli) e, dall'altro di evitare che i costi di tale garanzia siano sopportati dal datore di lavoro.
La pandemia ha determinato una generalizzata crisi economica che ha coinvolto sia i lavoratori che gli imprenditori, seppur con impatti e conseguenze diverse, in relazione alla quale il Legislatore ha inteso intervenire garantendo ai primi la prosecuzione del lavoro e, ai secondi, mezzi di sostegno.
Tale essendo la ratio sottesa al blocco dei licenziamenti, resa palese dal disposto dell'art. 1 bis dell'art. 46 citato, tale argomento in uno con quello letterale del rinvio all'art. 3 l.n-. 604/66 depone per l'esclusione della riferibilità del blocco anche alla categoria dei dirigenti.
Costoro, infatti, non possono accedere agli ammortizzatori sociali, almeno in costanza di rapporto e, qualora il datore di lavoro, nell'ambito delle proprie scelte organizzative, fosse impedito dalla possibilità di interrompere il rapporto di lavoro, la conseguenza sarebbe che l'intero costo dovrebbe essere sopportato dall'imprenditore (costretto a conservare il rapporto con un dipendente nonostante l'esubero della sua posizione e nonostante i costi di certo più elevati rispetto ad altre categorie di lavoratori).
Apparendo pertanto conforme a legge una lettura dell'art. 46 citato che dal blocco dei licenziamenti individuali, escluda i dirigenti.
Che tale blocco riguardi solo il licenziamento dei lavoratori non dirigenti, si ritiene possa ricavarsi anche dalla constatazione che l'introduzione del divieto dei licenziamenti individuali è stato disposto dal legislatore con lo stesso art. 80 dl
34/20 con il quale, all'art. 46, è stato aggiunto il comma 1 bis.
Con l'art. 80, il dl 34/20 ha, infatti, apportato all'art. 46 due modifiche: da un lato, ha esteso il blocco, originariamente dettato per i soli licenziamenti collettivi, anche ai licenziamenti individuali, dall'altro lato, ha previsto che il datore di lavoro, che vi avesse già provveduto, poteva revocare il licenziamento e fare domanda di accesso agli ammortizzatori sociali (condivisibili argomentazioni espresse da
Tribunale Milano sez. lav., 10/11/2022, n.2664).
Pur nella consapevolezza dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito e della sussistenza anche di pronunce favorevoli all'assunto attoreo, allo stato dell'evoluzione giurisprudenziale, non si rinvengono elementi tali da consentire una rimeditazione integrale degli approdi cui si è giunti con la pronuncia oggi opposta. In tal senso, si ritiene doversi confermare le valutazioni interpretative espresse nell'ordinanza impugnata come da ultimo suffragate anche dalla Corte di 10 Appello di Bologna (cfr sentenza n. 25 del 24/01/2023) con pronuncia, a tenore della quale: “si osserva che l'art. 46 invocato - in forza del quale sino alla scadenza del termine di legge, originario e poi prorogato, "il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n.
604", che si applica ex seguente art. 10 ad operai e impiegati e non ai dirigenti - costituisce norma eccezionale, come tale di stretta interpretazione, e il dato letterale, escludente la figura del dirigente dal blocco dei licenziamenti, è coerente con la ratio che sorregge l'emergenziale divieto di recesso, quindi insuscettibile di censure in punto di disparità di trattamento fra diverse categorie di lavoratori subordinati ovvero passibile d'interpretazione estensiva costituzionalmente orientata, giustificandosi per la fondamentale differenza della previsione, per le altre categorie, della percezione della c.d. "Cassa Covid", che non spetta ai dirigenti: includendo costoro nel "blocco" si finirebbe, infatti, irragionevolmente, con l'addossare sulla sola parte datoriale, e integralmente, il costo collegato alla moratoria dei licenziamenti.
Rileva in proposito, amplius nel medesimo senso, parte appellata che "le norme succedutesi nel periodo emergenziale (art. 46 D.L. 18/2020, art. 80 D.L.
34/2020, art. 14 D.L. 104/2020, art. 12 D.L. 137/2020, art. 8 D.L. 41/2021, art 3
D.L. 103/21) hanno tutte, anche a distanza di mesi l'una dall'altra, sempre espressamente limitato il divieto con riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/66, che veniva sistematicamente indicato anche nella rubrica di tali articoli. Non c'è dubbio che la legge 604/66 sia pacificamente inapplicabile ai dirigenti, che non rientrano nemmeno nell'ambito di applicazione di tale legge ai sensi dell'art. 10, così come il fatto che il concetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex L. 604/66 sia cosa diversa dalla nozione di giustificatezza prevista dal CCNL Dirigenti, sulla quale si parametro la legittimità o meno di un licenziamento intimato ad un dirigente, in base a giurisprudenza pluridecennale ed univoca non solo della Suprema Corte (ex multis Cass. 26.10.2018 n. 27199, Cass.
2.10.2018 n. 1966) ma anche di merito (ex multis tra le più recenti Corte Appello Roma 23.7.2020 n. 1314). A detto dato letterale inconfutabile hanno fatto appello le sentenze di segno contrario emesse da altri Giudici di merito ... In esse i Giudici hanno condivisibilmente evidenziato come la ratio del blocco dei licenziamenti, difformemente da quanto indicato da controparte, non consisteva nel divieto tout court dei licenziamenti in periodo emergenziale, ma faceva da contraltare al riconoscimento da parte dello Stato degli ammortizzatori sociali volti a tamponare le perdite subite dalle società (anche in termini di costo del lavoro), così consentendo la tutela occupazionale dei lavoratori per i quali veniva riconosciuto l'ammortizzatore sociale stesso, dal quale erano pacificamente esclusi i dirigenti. Prova del collegamento tra il divieto di licenziamento ed i lavoratori per i quali veniva riconosciuto l'ammortizzatore sociale si aveva sia nella disposizione dell'art. 46 comma 1 bis del D.L. 18/2020 che consentiva la revoca del licenziamento a fronte dell'inserimento del lavoratore nella cassa integrazione (non possibile per i dirigenti), ma anche nella norma applicabile ratione temporis al licenziamento al sig. (omissis) il 16.3.2021, ossia 11 l'art. 12 del D.L. 137/2020 che disponeva il prolungamento degli ammortizzatori sociali (commi da 1 a 8) e come conseguenza di ciò anche del divieto di licenziamento (commi 9-10). La stessa volontà legislativa e tecnica redazionale veniva mantenuta anche nelle successive norme che prorogavano il divieto di licenziamento insieme al protrarsi degli ammortizzatori sociali, unificandoli addirittura sotto lo stesso articolo avente rubrica "trattamenti di integrazione salariale" e precisamente l'art. 8 co. 9 del D.L. 41/2021; l'art. 40 co. 4 del D.L.
73/2021, l'art. 3, co. 2 del D.L. 103/21, l'art. 11, co. 7 D.L. 146/20214. Validamente contrastata dalle pronunce che hanno escluso il divieto di licenziamento per
i dirigenti è stata pure l'argomentazione della asserita irragionevolezza dell'estensione del blocco anche per i dirigenti in caso di licenziamenti collettivi e la esclusione della protezione in caso di licenziamento individuale, in quanto trattasi di due fattispecie differenti, essendo nel primo caso il dirigente coinvolto in una procedura di recesso collettivo insieme ad altri dipendenti, mentre nel secondo il dirigente sarebbe destinatario di un licenziamento individuale per motivi economici…” (Cfr Corte d'Appello sezione lavoro – Bologna del 24/01/2023, n. 25 citata).
Alla luce, dunque, delle considerazioni sin qui rassegnate, assorbita e/o irrilevante ogni altra questione, va rigettata la domanda volta alla declaratoria della nullità del recesso, ex art. 18, comma 1 legge 300/1970 come modificato dalla legge n.
92/2012 siccome intimato vigente il divieto posto dall'art. 46 del D.L. 17/03/2020
n. 18, e delle successive proroghe di cui al D.L. 19/05/2020 n. 34 e art. 14 D.L. 14 agosto 2020 n. 104, nonché art. 12, comma 10, d.l. 137/2020.
In definitiva, le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento, con il rigetto dell'opposizione.
La novità, la complessità delle questioni al vaglio, nonché i non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel giudizio in epigrafe indicato, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania, in data 26 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro
Luisa Maria Cutrona
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del giorno 09 novembre 2023, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 1 comma 57 L. n. 92/2012, nella causa iscritta al n. 2537/2023
R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manuela Lo Presti e Parte_1
Carmela Lucia Allegra, giusta procura in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresento e difeso dall'avv. Concetta Currao, giusta procura in atti
RESISTENTE
Nel giudizio avente ad oggetto: RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 1, CO.
51, L. N. 92/12, avverso il provvedimento di rigetto n. 3204/2023 reso nel giudizio ex art. 1 co. 47 e ss. l. 92/2012 n. 3785/2021 R.G.
Conclusioni: come in atti.
§§§§§
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss, l. 92/12, depositato il 14 giugno 2021, nel procedimento iscritto al n. 3785/2021 R.G., , agiva in Parte_1 giudizio impugnando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicatogli in data 9.12.2020 assumendone l'inefficacia, la nullità,
l'inesistenza, l'illegittimità e formulando le seguenti conclusioni:
“A) Accerti e dichiari la violazione della attuale norma in vigore per l'emergenza COVID 19 sul blocco dei licenziamenti e, per l'effetto dichiarare inefficace/nullo/inesistente il recesso operato ai danni del ricorrente con conseguente diritto alla reintegrazione nella funzione, mansione e inquadramento, ed al trattamento economico collegato (decurtate le retribuzioni percepite in costanza di malattia) , con ogni statuizione consequenziale;
1 B) accerti e dichiari la illegittimità e/o inefficacia e/o nullità del recesso operato nei confronti del ricorrente per violazione della legge n. 124/2015 (riforma Madia)
e successive modifiche e integrazioni;
per violazione del d.lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
(c.d. “Decreto milleproroghe 2020”), convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 sulla ricognizione del personale del personale in esubero e sua ricollocazione;
per violazione della delibera n. 42 del 27.12.2016 del CP_2
e del contratto di rete sottoscritto il 30.9.2019 e successive modifiche, di
[...] cui è parte la resistente e, in ogni caso, della disciplina vigente richiamata in atti
e/o applicabile al caso di specie anche se non direttamente richiamata e in vigore, ovvero normativa nazionale e regionale sulla gestione del personale nelle società partecipate e, per l'effetto dichiari il diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, mansioni, funzioni e livello, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine al diritto al pagamento di tutte le retribuzioni maturate sino alla reintegra (decurtate quelle ricevute in costanza di malattia) e conseguente trattamento economico e normativo;
C) accerti e dichiari la ritorsività del recesso operato nei confronti del ricorrente
e, per l'effetto dichiari l'inefficacia del recesso e conseguente reintegrazione in danno di alla reintegrazione del ricorrente nel posto di Controparte_1 lavoro con livello, mansioni e funzioni di Dirigente con diritto del lavoratore al pagamento di tutte le retribuzioni globali dal di dell'illegittimo recesso all'effettivo reintegro, e condanna in tal senso della resistente, decurtato quanto ricevuto in costanza di malattia;
D) accerti e dichiari l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità del recesso operato nei confronti del ricorrente per insussistenza del motivo oggettivo e in particolare della inesistenza/indeterminazione del motivo economico, per carenza di giustificatezza
e/o insussistenza delle ragioni sottese alla espulsione, con riserva di agire con separato giudizio per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da determinarsi nella somma di €.100.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà determinata a mezzo di ctu medico legale ai fini del danno biologico e nella misura del doppio della tabella di Milano ai fini della liquidazione del danno da lesione della componente costituzionale e del danno esistenziale e da turbamento della vita relazionale e familiare, o nella maggiore o minore misura che sarà determinata appunto da CTU o, in subordine, in via equitativa…”.
Instauratosi il contraddittorio resisteva la in Controparte_1
Amministrazione Giudiziaria, contestando la fondatezza delle domande del ricorrente, ribadendo la legittimità del licenziamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 3204/2023 pubblicata il 30/01/2023, nel giudizioex art. 1 co. 47
e ss. l. 92/2012 , iscritto al n. 3785/2021 R.G. veniva respinto il ricorso.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 01/03/2023
proponeva opposizione avverso la predetta ordinanza ai sensi Parte_1 dell'art. 1 comma 51, L. n. 92/2012 deducendone l'erroneità nel non avere ritenuto
“operante il blocco dei licenziamenti anche ai Dirigenti con ogni conseguenza sulla nullità del licenziamento e reintegra del Dirigente oggetto di recesso” e chiedendo 2 “di revocare e/o annullare il decreto di rigetto cronologico n. 3204/2023 n.r.g.
3785/2021 comunicata a mezzo pec il 30.1.2023 e comunque accertare e dichiarare la violazione della normativa in vigore per l'emergenza COVID 19 sul blocco dei licenziamenti, applicabile al Dirigente, e, per l'effetto dichiarare inefficace/nullo/inesistente il recesso operato ai danni del ricorrente con conseguente diritto alla reintegrazione nella funzione, mansione e inquadramento, di Dirigente ed al trattamento economico (pari ad €. 6073,22 mensile come da buste paga allegate cfr. doc. n. 3) dal di dell'illegittimo recesso a quello della reintegrazione, con ogni statuizione consequenziale previdenziale e di ricostituzione delle coperture assicurative e di previdenza integrative previste dal
CCNL Dirigenti Commercio;
Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi
(sommaria ed opposizione) del giudizio…”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Società resistente ribadendo le proprie difese contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Formulava le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare il ricorso in opposizione inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e per l'effetto rigettarlo, confermando le statuizioni di cui all'ordinanza opposta;
- in via subordinata condannare il ricorrente alla restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR e detrarre dall'eventuale risarcimento del danno l'aliunde perceptum e l'aliude percipiendum;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio…”.
Istruita in via documentale ed autorizzato il deposito di memorie, la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
In seno alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla Società opposta in data
09/10/2023, nel ribadire i propri assunti la stessa evidenziava, “..in via subordinata, che con nota del 9.10.2023 prot. UP/215/2023 inviata a mezzo pec al ricorrente in pari data è stato disposto il nuovo recesso (rinnovo/convalida)” che pure allegava.
A seguito di rinvio per interlocuzione, parte opponente - con produzione in data
16/10/20 – depositava atto di impugnazione del licenziamento intimato in data
09/10/2023.
La successiva udienza del 09 novembre 2023 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti – e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Preliminarmente va affermata la tempestività dell'opposizione, avuto riguardo alla data di deposito e comunicazione dell'ordinanza opposta (30/01/2023) e alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione
(01/03/2023).
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità della documentazione prodotta da parte opposta in data 09/10/2023 e da parte opponente in data
26/10//2023, poiché di formazione successiva alla proposizione dell'opposizione e, comunque, rilevante al fine di delibare compiutamente le prospettazioni delle parti, per cui se ne dispone l'acquisizione agli atti. Mentre si osserva come le offerte di istruttoria orale della società si profilino irrilevanti, avuto riguardo alle complessive
3 allegazioni delle parti e alla documentazione agli atti, dovendo le stesse essere rigettate.
Ciò posto nel merito si osserva quanto segue.
Con il ricorso in opposizione ha proposto opposizione unicamente Parte_1 avverso le statuizioni dell'Ordinanza con le quali è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie la normativa in materia di blocco dei licenziamenti, sostanzialmente riesponendo le considerazioni e difese avanzate nella prima fase del giudizio, con le quali si eccepiva la illegittimità del recesso impugnato per soggezione del licenziamento economico individuale del dirigente al c.d. blocco dei licenziamenti per motivi economici previsto dal decreto Cura Italia e dalle sue proroghe, dolendosi della decisione impugnata che censura eminentemente assumendo:
- che nessuna delle argomentazioni poste a sostegno della sussistenza del blocco sarebbe scalfita dal provvedimento opposto, apparendo la via interpretativa della norma prescelta (pur nell'alternarsi di pronunce di merito) criticabile mercé la ricostruzione normativa e l'esegesi desumibile da recenti arresti di merito (resi in sede di appello) secondo cui l'interpretazione letterale delle disposizioni che vengono in considerazione (fatta propria dal provvedimento impugnato) non affronta l'antinomia derivante dalla circostanza per cui i Dirigenti sarebbero salvaguardati dal blocco nelle procedure di licenziamento collettivo e non nei licenziamenti individuali per ragioni economiche;
- che accedendo all'unica interpretazione costituzionalmente orientata, nel caso di specie, occorrerebbe abbandonare il solo dato di interpretazione letterale, con tutte le antinomie e contraddittorietà evidenziate, ed affermare la vigenza del blocco dei licenziamenti estesa anche a beneficio dei Dirigenti per il recesso individuale e collettivo.
Per il resto, parte opponente ha rimarcato – in relazione alle statuizioni opposte - i dedotti motivi di illegittimità/nullità del licenziamento impugnato, afferenti alla soggezione del licenziamento economico individuale dei dirigenti al blocco da
Covid, censurando le conclusioni di cui all'ordinanza opposta e riproponendo sulla scorta di taluni contributi giurisprudenziali – ai fini di nuovo esame a cognizione piena – le spiegate argomentazioni e difese.
Parte opposta, nel ribadire il contesto in seno al quale si sono poste le determinazioni avversate e nell'argomentare sulla non applicabilità ai Dirigenti della disciplina limitativa dei licenziamenti al tempo del Covid, secondo una interpretazione ritenuta corretta siccome più aderente al dettato normativo e anche costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge, di recente fatta propria da altra giurisprudenza di merito ( anche di Corti territoriali ), ha ribadito la correttezza dell'operato della società, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Ciò posto, occorre innanzitutto evidenziare, siccome pure specificato dalla parte opponente nell'incipit del ricorso in opposizione ai fini della delimitazione dei
“profili di modifica” richiesti e della parte dell'ordinanza “che qui si intende opporre” e comunque fatto palese dagli argomenti utilizzati nel corpo dell'opposizione e dalle conclusioni formulate - che l'opposizione spiegata appare limitata alle statuizioni dell'ordinanza resa nel giudizio n. 3785/2021 R.G. con cui, in relazione alla dedotta violazione della disciplina per l'emergenza COVID 19 in 4 punto di blocco dei licenziamenti, è stata “… rigettata la domanda volta alla declaratoria della nullità del recesso, ex art. 18, comma 1 legge 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2012 siccome intimato vigente il divieto posto dall'art. 46 del D.L. 17/03/2020 n. 18, e delle successive proroghe di cui al D.L. 19/05/2020
n. 34 e art. 14 D.L. 14 agosto 2020 n. 104, nonché art. 12, comma 10, d.l.
137/2020…”. Con l'opposizione introduttiva della presente fase, l'odierno opponente, ripropone le originarie doglianze con cui si era innanzitutto lamentata l'inefficacia/nullità/inesistenza del recesso effettuato dalla società resistente siccome operato in violazione della disciplina per l'emergenza COVID 19 (Decreto
Cura Italia e le sue proroghe) sul blocco dei licenziamenti in vigore a tale momento, invocando a sostegno dei propri assunti giurisprudenza di merito (Tribunale di
Roma ord. 26/02/2021) nonché ulteriore giurisprudenza di merito intervenuta (cfr
Corte di Appello di Roma Sentenza n. 2712/2022 resa il 27/07/2022 allegata alle note autorizzate nella fase sommaria e depositate il 12/09/2022) e la considerazione che l'esclusione dei dirigenti (ex art. 10 L. 604/1966) riguardi soltanto la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali – recata dalla legge (artt. 5-8) - e non già altre disposizioni della medesima legge;
erronea sarebbe, inoltre, la simmetria tra blocco dei licenziamenti e soccorso alla collettività generale (ammortizzatori sociali), nascendo il blocco senza “condizionalità” (art. 46 D.L. 17/03/2020 n. 18 conv. Con mod. in L. 24/04/2020 n. 27 e proroga di cui all'art. 80 D.L. 19/05/2020
n. 34 conv. in L. 17/07/2020, n. 77), laddove solo dalla seconda proroga (art. 14
D.L. 14 agosto 2020 n. 104 convertito in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 in vigore dal
14 ottobre 2020) il blocco dei licenziamenti al tempo del Covid – 19 risulta esplicitamente subordinato a condizionalità e contestualmente limitato da ipotesi di esclusione.
Censura le statuizioni assunte in prime cure nel caso in esame richiamando in particolare recente pronuncia favorevole alle proprie argomentazioni.
Sostiene, dunque, la nullità del recesso - ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge 300/70 in quanto inficiato da “nullità virtuale” ex art. 1418 comma 1 c.c., perchè operato durante la vigenza della norma che prevede il blocco dei licenziamenti, disposizione imperativa che vieta il recesso (con diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno).
Al riguardo - ribadendo doversi dare atto della esistenza di pronunce di segno contrario come quelle richiamate, pure da ultimo, dalla parte opponente (Corte
d'Appello di Roma -sentenza 339/2023 e Corte d'Appello Milano n. 461/2023) - sì come già rilevato nell'ordinanza opposta e non ravvisandosi decisivi elementi a confutazione delle argomentazioni rese, si intende dare continuità a quanto rilevato in argomento in precedente adottato dall'intestato Ufficio in diversa composizione
(cfr ordinanza ex L. 92/2012 – est. Dott.ssa C Ruggeri - resa il 19 marzo 2022 – produz società resistente in prime cure del 20/05/2022), alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell'art. 118 delle disp att. al c.p.c., può farsi riferimento riportandole in maniera anche testuale, del resto, in linea con pronunce – Tribunale di Roma, sez. lav. N. 3605 del 19/04/2021 e Tribunale di Milano, sez. lav. del
17/07/2021 – fatte proprie anche da altri Tribunali (cfr Ordinanza ex L. 92/2012 5 del Tribunale di Napoli del 16 luglio 2022 – all. alle memorie autorizzate di parte resistente depositate il 13/09/2022 nel giudizio in prime cure) e Corti territoriali
(cfr. Corte App. Bologna sez. lav., 24/01/2023, n.25), apparendo la soluzione interpretativa prescelta “più ossequiosa del dettato normativo, coerente col sistema degli ammortizzatori sociali (inesistente per i dirigenti), rispondente ad un delicato bilanciamento tra interessi costituzionalmente tutelati quali la libertà d'iniziativa economica privata rispetto al diritto al lavoro della persona” (così ordinanza Trib.
Napoli 16 luglio 2022 cit.).
Come pure evidenziato nell'ordinanza opposta e rilevato nel richiamato precedente dell'Ufficio (ordinanza ex L. 92/2012 del 19 marzo 2022 cit.)“ .)“ Al riguardo, giova osservare che l'art. 10 della legge 604/1966 prevede che la normativa sul licenziamento individuale in essa contemplata si applichi ai prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di operaio e di impiegato ed il quarto comma dell'art. 2 della medesima legge prevede inoltre che ai dirigenti si applichino le disposizioni del primo comma dell'art. 2 e dell'art. 9 relative a comunicazione per iscritto del licenziamento ed indennità di anzianità, con esclusione dell'applicazione della normativa restante.
Ne consegue che la disciplina della legge 604/1966 – con l'unica eccezione espressamente prevista – non si applica al personale che sia in possesso della qualifica dirigenziale nei confronti del quale trovano applicazione le disposizioni generali previste dall'art. 2118 c.c. .
Per altro, la Corte Costituzionale ha ripetutamente negato che l'esclusione dei dirigenti dall'applicazione della normativa in materia di licenziamenti individuali sia in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione sul rilievo che “dal complesso delle norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali e relative alla disciplina giuridica del rapporto di lavoro subordinato non può ricavarsi alcun elemento in favore della eguaglianza delle situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti di azienda e delle altre categorie di prestatori di lavoro subordinato. Da ciò consegue che la categoria dei dirigenti presenta peculiari caratteristiche – desumibili anche dalla contrattazione collettiva – che sono oggetto di una disciplina particolare e che trovano riscontro nella definizione che del dirigente viene offerta in giurisprudenza in termini nella sostanza sufficientemente costanti” (Corte Costituzionale 22 giugno 1972, n. 121; da ultimo
Corte Costituzionale 19 ottobre 1992, n. 404).
Da quanto precede non discende tuttavia la licenziabilità ad nutum dei dirigenti poiché l'evoluzione giurisprudenziale, normativa e contrattuale relativa alla cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale ha nel tempo delineato una disciplina, peculiare e non pienamente assimilabile alla generalità dei lavoratori, che esclude la libera recedibilità del datore di lavoro.
Trova applicazione ai dirigenti l'art. 2, comma 1 legge 604/1966 secondo cui il licenziamento deve essere intimato a pena di inefficacia mediante forma scritta e coerentemente con tale disposizione l'art. 18, comma 1, legge 300/1970 prevede espressamente che anche ai dirigenti si applichi la sanzione della tutela reintegratoria piena di cui ai primi tre commi dello stesso art. 18 nell'ipotesi di licenziamento orale. 6 La generalità dei contratti collettivi – d'altra parte – ha previsto l'obbligo di motivazione del licenziamento del dirigente, assente nella disciplina di legge, stabilendo che il licenziamento debba essere giustificato e la giurisprudenza ha esteso anche in tali casi la disciplina di cui all'art. 7 della legge 300/1970 e i principi di tempestività e specificità della contestazione.
Quanto alla nozione di giustificatezza del licenziamento, essa non coincide né con quella di giusta causa né con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata nell'art. 3 della legge 604/1966.
Ebbene, nel quadro così delineato, si inseriscono le norme introdotte durante il periodo pandemico ed in particolare per quanto riguarda il caso di specie l'art. 12
d.l. 137/2020 convertito nella legge 176/2020 che prevedere “9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge”. Si tratta di una norma analoga a quella di cui all'art. 46 d.l. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 che aveva stabilito originariamente che per sessanta giorni, decorrenti dall' entrata in vigore del decreto, «il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n.
604».
Il successivo d.l. 34/2020 ha poi sostituito all'art. 46 citato le parole sessanta giorni con 5 mesi, chiarendo che «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604.»
L'art. 14 d.l. 104/2020 convertito nella legge 126/2020 contiene ulteriore proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo per “… i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio
2020 ….”; il secondo comma stabilisce poi “Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge”.
7 Ha previsto poi che “Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano (…) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22”.
Le norme che precedono – tutte emanate per far fronte all'emergenza epidemiologica da covid 19 - fanno eccezione alla regola generale della recedibilità del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa ed in quanto leggi di carattere eccezionale “non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati” come previsto dall'art. 14 delle preleggi.
Sulla base di tale fondamentale rilievo deve ritenersi che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, legge 604/1966 riguardi unicamente i lavoratori dipendenti con esclusione dei dirigenti dal momento che – come chiarito in precedenza – che per espressa previsione normativa trovano applicazione ai dirigenti unicamente l'art. 2, comma 1 e l'art. 9 legge 604/1966, con esclusione di ogni altra disposizione, incluso l'art. 3 della legge relativo al giustificato motivo oggettivo.
Parimenti – come già chiarito – nemmeno la nozione in sé di giustificato motivo oggettivo può essere identificata con quella di giustificatezza del licenziamento del dirigente.
Appare per altro inesatto inferire dalla possibilità del personale dirigente aderente agli accordi aziendali di accedere all'indennità di disoccupazione ove ne Org_1 ricorrano gli altri presupposti, il divieto di licenziare anche i dirigenti medesimi: Org_ invero, il messaggio 4464 del 26 febbraio 2020, lungi dal costituire una conferma del divieto di licenziamento dei dirigenti, si limita a chiarire semplicemente la spettanza dell'indennità in presenza di una fattispecie di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevista dalla legge, estranea all'ipotesi tipica di disoccupazione involontaria indennizzata con la Org_1
D'altra parte, dalle norme emergenziali brevemente richiamate, risulta con chiarezza che il blocco dei licenziamenti è connesso in via generale alla possibilità per il datore di lavoro di accedere ai trattamenti di cassa integrazione non previsti per i dirigenti e pertanto non è previsto in tal caso alcun bilanciamento al divieto imposto al datore di lavoro….[…..]… D'altra parte, non si ravvisano i presupposti per sollevare alcuna questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, c. 10 d.l.
137/2020, attesa la diversità tra il licenziamento individuale del dirigente e l'eventuale licenziamento del dirigente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo ex art. 12, c. 9, d.l. 137/2020 che coinvolga altri dirigenti o altri dipendenti…” (così Tribunale Catania ordinanza 19 marzo 2022 cit.). E' altresì d'uopo considerare che < individuali riconducibili ad esigenze economiche e organizzative aziendali introdotto dal ridetto art. 46, concerne il recesso “dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n.604”.
8 Ora, il riferimento non è semplicemente alla causale del licenziamento ma alla causale prevista dalla legge 604/66 che espressamente non è applicabile alla categoria dei dirigenti (art. 10 legge 604/66).
Si aggiunga che la nozione di giustificato motivo oggettivo non è sovrapponibile a quello della “giustificatezza” che è, invece, propria del licenziamento del dirigente. Accanto al dato letterale, l'esclusione della categoria dei dirigenti dalla moratoria sui licenziamenti individuali per motivo oggettivo poggia sulla una fondamentale differenza, di percezione della “Cassa Covid”, che non spetta ai dirigenti.
Includendo costoro nel blocco si finirebbe con l'addossare sulla sola parte datoriale,
e integralmente, il costo collegato alla moratoria sui licenziamenti, opzione senz'altro irragionevole. Né può sottacersi che l'eccezionalità della misura impone una stretta interpretazione. Invero la ratio del blocco può ricondursi al fatto che le esigenze economico- organizzative che determinerebbero la necessità di risolvere i rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo non sono dettate da ordinarie logiche economiche di mercato, ma da un'emergenza sanitaria di carattere globale, che si ripercuote direttamente sulle attività produttive non essenziali e ne causa la chiusura..>> (così Trib Napoli ord 16 luglio 2022).
Come inoltre rilevato nell'ordinanza opposta, appare condivisibile l'osservazione Org_ secondo cui richiamare il messaggio n. 4464 del 26.11.2020, nonché la legge di bilancio 2021, non fa venir meno l'affermazione secondo la quale ai dirigenti non è consentito, almeno in pendenza del rapporto di lavoro, di accedere agli ammortizzatori sociali. Org Quanto al primo, l' si è limitato ad affermare che anche il personale dirigente può accedere all'indennità di disoccupazione in caso di adesione all'accordo Org_1 sindacale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
si tratta, pertanto, di tutela accordata a rapporto concluso.
Quanto alla seconda, la legge di bilancio 2021 (n. 178/2020, art. 1, commi 299 e ss.), a prescindere dalla circostanza che la vigenza di essa parte dal 1° gennaio 2021
(data successiva al licenziamento del XXXX), non è affatto espressamente affermato che l'applicazione dei trattamenti di cassa integrazione salariale sia estesa anche ai dirigenti….( argomentazioni ricavabili da Tribunale di Roma sentenza n.
8722/2022 del 25/10/2022).
Laddove in punto di dedotte antinomie e contraddittorietà dell'interpretazione accettata, con riferimento al fatto che i Dirigenti sarebbero salvaguardati in caso di licenziamenti collettivi e non nei licenziamenti individuale per ragioni economiche e/o che sarebbero insite nella simmetria fra blocco dei licenziamenti e accesso agli ammortizzatori sociali, oltre alle considerazioni supra sul punto già espresse e che si rifanno al dato normativo, può ulteriormente osservarsi quanto segue (con considerazioni fatte proprie da giurisprudenza di merito come segnalata dalla
Società opposta in seno alla memoria difensiva depositata il 26/05/2023).
L'argomento letterale che induce alla sottrazione dal divieto del licenziamento individuale del licenziamento trova conforto, altresì, in un argomento logico.
L'art. 80 decreto legge n. 34/20 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto al citato art 46, il comma 1 bis, che, testualmente prevede: “Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 9 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro".
La possibilità, per il datore di lavoro, di accedere agli ammortizzatori sociali speciali trova la propria ratio nella necessità di assicurare, da un lato, la garanzia occupazionale dei lavoratori (soggetti contrattuali più deboli) e, dall'altro di evitare che i costi di tale garanzia siano sopportati dal datore di lavoro.
La pandemia ha determinato una generalizzata crisi economica che ha coinvolto sia i lavoratori che gli imprenditori, seppur con impatti e conseguenze diverse, in relazione alla quale il Legislatore ha inteso intervenire garantendo ai primi la prosecuzione del lavoro e, ai secondi, mezzi di sostegno.
Tale essendo la ratio sottesa al blocco dei licenziamenti, resa palese dal disposto dell'art. 1 bis dell'art. 46 citato, tale argomento in uno con quello letterale del rinvio all'art. 3 l.n-. 604/66 depone per l'esclusione della riferibilità del blocco anche alla categoria dei dirigenti.
Costoro, infatti, non possono accedere agli ammortizzatori sociali, almeno in costanza di rapporto e, qualora il datore di lavoro, nell'ambito delle proprie scelte organizzative, fosse impedito dalla possibilità di interrompere il rapporto di lavoro, la conseguenza sarebbe che l'intero costo dovrebbe essere sopportato dall'imprenditore (costretto a conservare il rapporto con un dipendente nonostante l'esubero della sua posizione e nonostante i costi di certo più elevati rispetto ad altre categorie di lavoratori).
Apparendo pertanto conforme a legge una lettura dell'art. 46 citato che dal blocco dei licenziamenti individuali, escluda i dirigenti.
Che tale blocco riguardi solo il licenziamento dei lavoratori non dirigenti, si ritiene possa ricavarsi anche dalla constatazione che l'introduzione del divieto dei licenziamenti individuali è stato disposto dal legislatore con lo stesso art. 80 dl
34/20 con il quale, all'art. 46, è stato aggiunto il comma 1 bis.
Con l'art. 80, il dl 34/20 ha, infatti, apportato all'art. 46 due modifiche: da un lato, ha esteso il blocco, originariamente dettato per i soli licenziamenti collettivi, anche ai licenziamenti individuali, dall'altro lato, ha previsto che il datore di lavoro, che vi avesse già provveduto, poteva revocare il licenziamento e fare domanda di accesso agli ammortizzatori sociali (condivisibili argomentazioni espresse da
Tribunale Milano sez. lav., 10/11/2022, n.2664).
Pur nella consapevolezza dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito e della sussistenza anche di pronunce favorevoli all'assunto attoreo, allo stato dell'evoluzione giurisprudenziale, non si rinvengono elementi tali da consentire una rimeditazione integrale degli approdi cui si è giunti con la pronuncia oggi opposta. In tal senso, si ritiene doversi confermare le valutazioni interpretative espresse nell'ordinanza impugnata come da ultimo suffragate anche dalla Corte di 10 Appello di Bologna (cfr sentenza n. 25 del 24/01/2023) con pronuncia, a tenore della quale: “si osserva che l'art. 46 invocato - in forza del quale sino alla scadenza del termine di legge, originario e poi prorogato, "il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n.
604", che si applica ex seguente art. 10 ad operai e impiegati e non ai dirigenti - costituisce norma eccezionale, come tale di stretta interpretazione, e il dato letterale, escludente la figura del dirigente dal blocco dei licenziamenti, è coerente con la ratio che sorregge l'emergenziale divieto di recesso, quindi insuscettibile di censure in punto di disparità di trattamento fra diverse categorie di lavoratori subordinati ovvero passibile d'interpretazione estensiva costituzionalmente orientata, giustificandosi per la fondamentale differenza della previsione, per le altre categorie, della percezione della c.d. "Cassa Covid", che non spetta ai dirigenti: includendo costoro nel "blocco" si finirebbe, infatti, irragionevolmente, con l'addossare sulla sola parte datoriale, e integralmente, il costo collegato alla moratoria dei licenziamenti.
Rileva in proposito, amplius nel medesimo senso, parte appellata che "le norme succedutesi nel periodo emergenziale (art. 46 D.L. 18/2020, art. 80 D.L.
34/2020, art. 14 D.L. 104/2020, art. 12 D.L. 137/2020, art. 8 D.L. 41/2021, art 3
D.L. 103/21) hanno tutte, anche a distanza di mesi l'una dall'altra, sempre espressamente limitato il divieto con riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/66, che veniva sistematicamente indicato anche nella rubrica di tali articoli. Non c'è dubbio che la legge 604/66 sia pacificamente inapplicabile ai dirigenti, che non rientrano nemmeno nell'ambito di applicazione di tale legge ai sensi dell'art. 10, così come il fatto che il concetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex L. 604/66 sia cosa diversa dalla nozione di giustificatezza prevista dal CCNL Dirigenti, sulla quale si parametro la legittimità o meno di un licenziamento intimato ad un dirigente, in base a giurisprudenza pluridecennale ed univoca non solo della Suprema Corte (ex multis Cass. 26.10.2018 n. 27199, Cass.
2.10.2018 n. 1966) ma anche di merito (ex multis tra le più recenti Corte Appello Roma 23.7.2020 n. 1314). A detto dato letterale inconfutabile hanno fatto appello le sentenze di segno contrario emesse da altri Giudici di merito ... In esse i Giudici hanno condivisibilmente evidenziato come la ratio del blocco dei licenziamenti, difformemente da quanto indicato da controparte, non consisteva nel divieto tout court dei licenziamenti in periodo emergenziale, ma faceva da contraltare al riconoscimento da parte dello Stato degli ammortizzatori sociali volti a tamponare le perdite subite dalle società (anche in termini di costo del lavoro), così consentendo la tutela occupazionale dei lavoratori per i quali veniva riconosciuto l'ammortizzatore sociale stesso, dal quale erano pacificamente esclusi i dirigenti. Prova del collegamento tra il divieto di licenziamento ed i lavoratori per i quali veniva riconosciuto l'ammortizzatore sociale si aveva sia nella disposizione dell'art. 46 comma 1 bis del D.L. 18/2020 che consentiva la revoca del licenziamento a fronte dell'inserimento del lavoratore nella cassa integrazione (non possibile per i dirigenti), ma anche nella norma applicabile ratione temporis al licenziamento al sig. (omissis) il 16.3.2021, ossia 11 l'art. 12 del D.L. 137/2020 che disponeva il prolungamento degli ammortizzatori sociali (commi da 1 a 8) e come conseguenza di ciò anche del divieto di licenziamento (commi 9-10). La stessa volontà legislativa e tecnica redazionale veniva mantenuta anche nelle successive norme che prorogavano il divieto di licenziamento insieme al protrarsi degli ammortizzatori sociali, unificandoli addirittura sotto lo stesso articolo avente rubrica "trattamenti di integrazione salariale" e precisamente l'art. 8 co. 9 del D.L. 41/2021; l'art. 40 co. 4 del D.L.
73/2021, l'art. 3, co. 2 del D.L. 103/21, l'art. 11, co. 7 D.L. 146/20214. Validamente contrastata dalle pronunce che hanno escluso il divieto di licenziamento per
i dirigenti è stata pure l'argomentazione della asserita irragionevolezza dell'estensione del blocco anche per i dirigenti in caso di licenziamenti collettivi e la esclusione della protezione in caso di licenziamento individuale, in quanto trattasi di due fattispecie differenti, essendo nel primo caso il dirigente coinvolto in una procedura di recesso collettivo insieme ad altri dipendenti, mentre nel secondo il dirigente sarebbe destinatario di un licenziamento individuale per motivi economici…” (Cfr Corte d'Appello sezione lavoro – Bologna del 24/01/2023, n. 25 citata).
Alla luce, dunque, delle considerazioni sin qui rassegnate, assorbita e/o irrilevante ogni altra questione, va rigettata la domanda volta alla declaratoria della nullità del recesso, ex art. 18, comma 1 legge 300/1970 come modificato dalla legge n.
92/2012 siccome intimato vigente il divieto posto dall'art. 46 del D.L. 17/03/2020
n. 18, e delle successive proroghe di cui al D.L. 19/05/2020 n. 34 e art. 14 D.L. 14 agosto 2020 n. 104, nonché art. 12, comma 10, d.l. 137/2020.
In definitiva, le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento, con il rigetto dell'opposizione.
La novità, la complessità delle questioni al vaglio, nonché i non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel giudizio in epigrafe indicato, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania, in data 26 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro
Luisa Maria Cutrona
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